Circolare Agenzia Entrate n. 7 del 21.02.2005

Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2005 - Primi indirizzi operativi
Circolare Agenzia Entrate n. 7 del 21.02.2005

1. Premessa
2. Attività di analisi e ricerca e cooperazione internazionale
3. Verifiche
4. Controlli sostanziali
5. Accessi brevi
6. Attività di controllo formale
7. Funzioni strumentali all'attività di controllo
8. Attività collegate alla tutela della pretesa erariale

1. Premessa
In attesa dell'emanazione di specifiche direttive connesse agli obiettivi qualitativi e quantitativi che verranno fissati nella Convenzione per l'anno 2005, si forniscono, di seguito, gli indirizzi operativi diretti ad assicurare che l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione si svolga senza soluzione di continuità ed in coerenza con gli interventi che l'Agenzia delle Entrate, ai vari livelli di responsabilità, è chiamata ad attuare, nel corso del 2005, in risposta alle scelte di politica fiscale espresse nell'Atto di indirizzo del Ministro.
I predetti interventi dovranno essere diretti a garantire, nell'area dell'accertamento:

- il potenziamento dell'azione di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale
L'obiettivo andrà perseguito attraverso l'adozione di misure di programmazione ed operative che assicurino una maggiore incisività dell'azione di controllo nel suo complesso.
In particolare, livelli crescenti di proficuità andranno attuati attraverso il potenziamento del patrimonio informativo, strutturando e consolidando il flusso di dati e notizie suscettibili di utilizzo; il tutto finalizzato a conferire un sempre più elevato grado di legittimità ai provvedimenti accertativi e, di conseguenza, di adesione alla pretesa tributaria.
L'accresciuto patrimonio informativo dovrà assicurare, inoltre, una proficua attività di "analisi del rischio", mirata ad individuare soggetti che presentano elevati indici di pericolosità fiscale.
Le misure di programmazione perseguiranno l'obiettivo di ampliare la platea dei contribuenti da sottoporre a controllo e di contrarre i tempi intercorrenti tra il momento dichiarativo e quello di definizione della pretesa tributaria.
Con tali finalità l'azione accertativa sarà indirizzata ai periodi di imposta più recenti; nel contempo, formeranno oggetto di tempestivo utilizzo le risultanze delle attività istruttorie svolte; a tale ultimo riguardo si intensificherà il ricorso agli accertamenti parziali, senza pregiudizio per l'ulteriore attività accertativa;

- la stabilizzazione e la crescita del gettito
In tal senso, all'attività di accertamento ordinaria si affiancherà un'attività propositiva finalizzata a determinare anticipatamente, per le imprese ed i professionisti, i redditi di un triennio, consentendo quindi agli stessi di pianificare la variabile fiscale.
La pianificazione fiscale concordata, oltre che dei dati, anche prospettici, sull'andamento dell'economia nazionale, per distinti settori economici di attività e di ogni specifica informazione riferibile al soggetto contribuente, terrà conto, in via prioritaria, delle risultanze degli studi di settore.
Questi ultimi, pertanto, quale elemento fondante della condivisione della pretesa tributaria dovranno rivestire il carattere dell'attualità mediante il loro costante aggiornamento.
In tale ottica, a mezzo di appositi piani operativi di controllo, andrà riscontrata la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in relazione ai dati strutturali e contabili ritenuti particolarmente significativi ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

- condizioni di corretta concorrenzialità nella competizione economica
Le strategie di controllo saranno, in particolare, dirette ad individuare i comportamenti fraudolenti nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, con una specifica attenzione agli scambi commerciali tra i Paesi comunitari.
In tale ambito, si darà impulso alla cooperazione internazionale al fine di disporre di informazioni su transazioni poste in essere con operatori esteri, relativamente ai rapporti intercorrenti, ai prezzi praticati ed alla effettività economica delle operazioni.
Allo stesso modo, si farà ricorso alla collaborazione delle Autorità fiscali estere per comprovare rilevanti elementi fattuali e contabili che dovessero emergere nel corso dei controlli.
L'efficacia dell'azione di contrasto dei fenomeni che, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, risultano distorsivi delle regole di mercato andrà, inoltre, perseguita attraverso crescenti livelli di cooperazione con gli Attori del sistema della fiscalità; in tale ambito, l'Agenzia delle Entrate, titolare del potere di accertamento dell'imposta, ne assicurerà il concerto;

- il contrasto dei fenomeni di evasione da riscossione
L'interesse protetto della esatta percezione dei tributi evasi, oltre che perseguito nei termini di legge, sarà tutelato attraverso il costante presidio delle fasi che segnano il processo di realizzazione della pretesa tributaria; in particolare, si darà piena attuazione ad ogni disposizione di legge in materia, diretta a prevenire o, comunque, a contrastare i rischi di inadempimento.
Il tutto con il precipuo obiettivo di contenere l'intervallo temporale tra il momento della definizione e quello dell'integrale adempimento dell'obbligazione tributaria.
Per il conseguimento dei suindicati obiettivi strategici, gli Uffici dell'Agenzia opereranno avvalendosi anche degli ulteriori e più penetranti strumenti che la Legge Finanziaria 2005 prevede con riguardo ai profili di natura accertativa ed ai connessi aspetti riguardanti la riscossione delle somme dovute.
Con riguardo a ciascuna linea di attività gli Uffici si uniformeranno ai seguenti indirizzi operativi.

2. Attività di analisi e ricerca e cooperazione internazionale
L'attività di intelligence dovrà essere, prioritariamente, indirizzata ad intercettare i comportamenti fraudolenti nel settore dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, quelli connessi ad operazioni intracomunitarie.
A sottolineare la rilevanza dell'azione da svolgere, l'Atto di indirizzo del Ministro affida all'Agenzia delle Entrate il concerto delle iniziative da assumere al riguardo con gli altri Attori del sistema della fiscalità.
Una più incisiva e tempestiva azione di contrasto dei fenomeni della specie verrà assicurata dall'applicazione del complesso di norme, previste dalla Legge Finanziaria 2005, tese a reprimere i fenomeni fraudolenti in materia di imposta sul valore aggiunto che caratterizzano, soprattutto, gli scambi intracomunitari.
Al riguardo si richiamano le disposizioni che prevedono:
- la tracciatura informatica degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi di provenienza comunitaria, integrata con le informazioni relative ai passaggi interni antecedenti l'immatricolazione;
- l'obbligo, posto a carico del cedente o prestatore, di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento redatte da coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (esportatori abituali);
- la responsabilità solidale tra cedente e cessionario relativamente alle cessioni di alcuni specifici beni effettuate a prezzi inferiori al valore normale.
Sempre nell'ambito della prevenzione e della repressione dei fenomeni di frode, l'attività di intelligence sarà diretta ad individuare quei soggetti richiedenti nuove partite IVA che presentano elevati indici di pericolosità fiscale.
Le strutture di intelligence saranno inoltre impegnate ad individuare i fenomeni evasivi ed elusivi attraverso l'elaborazione di specifici percorsi d'indagine finalizzati alla predisposizione di segnalazioni qualificate relative a posizioni soggettive da inserire nei piani annuali di controllo.
In particolare, saranno individuate le posizioni relative ai soggetti che risultano aver effettuato operazioni con imprese domiciliate in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati di cui al D.M. 23 gennaio 2002.
Le attività di indagine saranno altresì finalizzate a far emergere posizioni interessate da fenomeni evasivi nel settore delle locazioni immobiliari.
Così come definita nella circolare n. 42/E del 24 luglio 2003, per segnalazione qualificata si intende "ogni posizione soggettiva in relazione alla quale il percorso di indagine cui inerisce, ovvero la specifica attività di indagine esperita, abbia condotto alla rilevazione di atti, fatti e negozi che, lasciano direttamente e fondatamente emergere, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi".
Nella stessa circolare è stato altresì sottolineato che "In quanto assistite, per loro natura, da un elevato grado di proficuità e dall'immediata fruibilità ai fini dell'accertamento, le segnalazioni qualificate assumono rilevanza prioritaria in sede di predisposizione del piano annuale dei controlli".
In linea con il maggiore impegno richiesto dall'attività di contrasto alle frodi IVA, caratterizzate da coinvolgimenti in ambito nazionale e comunitario, gli Uffici dovranno assicurare un maggiore impulso alla cooperazione internazionale, sia intensificando le richieste di informazioni di interesse nazionale, sia fornendo tempestive risposte alle Autorità fiscali estere utilizzando le modalità di scambio all'uopo previste.

3. Verifiche
In attuazione della disposizione contenuta nella Legge Finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 401), il Piano operativo dell'Agenzia, in corso di predisposizione, prevederà, rispetto al 2004, un sensibile incremento di capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi di settore.
In linea con gli obiettivi che verranno fissati nella Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il budget di produzione prevederà, infatti, una rilevante attività di verifica da eseguirsi nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.569 euro.
Con riguardo a tale classe di contribuenti la selezione, da effettuarsi nella puntuale osservanza del principio della proficuità comparata, privilegerà:
- le posizioni soggettive che presentino dichiarazioni con l'esposizione, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, di crediti a rimborso, utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo d'imposta, che appaiano particolarmente rilevanti in relazione all'attività svolta;
- le posizioni soggettive che, in esito ai controlli sui crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale e per le aree svantaggiate, risultino meritevoli di un controllo esteso alla complessiva posizione fiscale, in ragione della rilevanza del credito di cui sia stato accertato l'illegittimo utilizzo, ovvero l'illegittima contabilizzazione, qualora il credito stesso non sia stato utilizzato;
- le posizioni soggettive che risultino aver omesso la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, ovvero le posizioni soggettive in relazione alle quali il contenuto della predetta comunicazione risulti incompleto o infedele;
- le posizioni soggettive in relazione alle quali, nell'ambito dell'attività di intelligence, siano state predisposte segnalazioni qualificate in materia di operazioni elusive collegate a ristrutturazioni aziendali;
- le posizioni soggettive in relazione alle quali, nell'ambito dell'attività di intelligence, siano stati rilevati comportamenti fraudolenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
L'azione di verifica da svolgersi sui cosiddetti contribuenti di grandi dimensioni (volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 25.822.845 euro), in coordinamento con la Guardia di Finanza, si uniformerà, altresì, alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento - Settore Soggetti di grandi dimensioni.
Per i contribuenti che si collocano al di sotto della soglia dei 5.164.570 euro di volume d'affari, la selezione, oltre che tenere conto dei criteri indicati con riguardo ai contribuenti cosiddetti grandi e medio-grandi, riguarderà:
- le posizioni soggettive appartenenti a categorie economiche per le quali non siano stati approvati i relativi studi di settore;
- le posizioni soggettive per le quali, nel corso degli accessi brevi o di altre attività di indagine sia stato rilevato lo svolgimento di un'attività economica diversa da quella dichiarata ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
La selezione dovrà comunque assicurare l'esecuzione di un piano di verifiche nei confronti di soggetti che, con riguardo agli studi di settore, pur essendo congrui e coerenti, risultino meritevoli di controllo in ragione dell'appiattimento emergente dall'analisi del trend dell'ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati.
Il predetto piano, che assumerà le dimensioni dell'analogo piano eseguito nel corso del 2004, riguarderà, altresì, quelle posizioni relative a soggetti che, sempre in relazione agli studi di settore, risultino incoerenti ovvero abbiano indicato cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi.
L'attività di verifica, che riguarderà la complessiva posizione fiscale del contribuente, avrà ad oggetto, di regola, il periodo d'imposta 2003.
La scelta di indirizzare ovvero di estendere il controllo verso una diversa annualità deve essere dettata da una effettiva esigenza d'indagine collegata alla proficuità dell'attività da svolgere.
Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle verifiche, gli Uffici:
- opereranno, come di consueto, nella piena osservanza delle disposizioni contenute nella Legge n. 212 del 2000, in materia di "Statuto dei diritti del contribuente";
- al fine di contenere la durata dell'intervento, orienteranno il controllo verso gli aspetti più significativi e rilevanti sotto il profilo fiscale, assicurando, comunque, la verifica del corretto adempimento degli obblighi posti a carico del contribuente nella veste di sostituto di imposta;
- utilizzeranno, sussistendone i presupposti, le guide metodologiche già diramate.
Queste ultime potranno, peraltro, trovare applicazione anche qualora l'attività di verifica sia rivolta nei confronti di soggetti che, pur essendo congrui e coerenti rispetto alle risultanze degli studi di settore, siano stati selezionati in ragione dell'appiattimento emergente dall'analisi del trend dell'ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati.
In tali fattispecie, previo riscontro della veridicità dei dati dichiarati ed utilizzati ai fini degli studi, i verificatori, avvalendosi delle risultanze del programma GE.RI.CO., nonché delle indicazioni fornite dalle specifiche metodologie, procederanno alla ricostruzione dei ricavi e dei compensi.
In merito, nel richiamare il contenuto della circolare n. 185 del 13 ottobre 2000, si evidenzia che " in presenza di obiettivi elementi di riscontro posti alla base di una convincente ricostruzione dei ricavi, questi possono essere quantificati anche in misura superiore agli studi di settore.
In tale ipotesi, una particolare attenzione andrà riservata alla motivazione dei recuperi proposti a seguito della verifica, dando conto delle circostanze e degli elementi significativi, specificatamente attinenti alle peculiarità dell'attività sottoposta a controllo, posti alla base della ricostruzione dei maggiori ricavi".
Analoghe indicazioni sono state successivamente riportate nella circolare n. 58 del 27 giugno 2002, che ha ribadito come "l'elaborazione degli studi di settore non impedisce all'Amministrazione di svolgere l'azione di accertamento con le ordinarie procedure e di pervenire a risultati diversi da quelli degli stessi studi, anche nei confronti dei contribuenti che risultano congrui e coerenti. In tali casi, ...è necessario, però, che la determinazione dei maggiori ricavi o compensi si fondi su obiettivi elementi e su una convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi o dei compensi stessi che tenga conto delle peculiarità della posizione soggettiva sottoposta a controllo".
Al fine, poi, di assicurare, in corso d'anno, il massimo grado di utilizzo delle risultanze dell'attività di verifica ai fini dell'accertamento, la programmazione temporale degli interventi dovrà prevedere, a livello regionale, la conclusione, entro il 30 giugno 2005, di non meno del 60 per cento delle verifiche programmate; l'esecuzione di detti interventi dovrà, altresì, assicurare un assorbimento di capacità operativa non inferiore al 60 per cento di quella programmata per la complessiva attività di verifica.
I Direttori regionali terranno conto della valenza istituzionale di tale obiettivo ai fini della valutazione della prestazione resa dai Responsabili delle unità operative e di coordinamento che presiedono l'attività di verifica.

4. Controlli sostanziali
L'obiettivo strategico di contrarre i tempi intercorrenti tra il momento dichiarativo, quello di ridefinizione dell'obbligazione tributaria e dell'integrale adempimento della pretesa erariale, determina l'esigenza di una pianificazione dei controlli che, prioritariamente, preveda:
- un utilizzo, non inferiore al 90 per cento, ai fini dell'accertamento, delle annualità di imposta oggetto di verifica da parte degli Uffici dell'Agenzia e della Guardia di Finanza nel periodo 1 luglio 2004 - 30 giugno 2005;
- un utilizzo, non inferiore al 50 per cento, ai fini dell'accertamento, delle annualità di imposta oggetto di verifica da parte degli Uffici dell'Agenzia e della Guardia di Finanza fino al 30 giugno 2004.
Andrà altresì assicurato il tempestivo utilizzo delle risultanze emerse dagli interventi effettuati da altri Organismi esterni all'Agenzia.
Parimenti a quanto previsto in ordine al livello di esecuzione delle verifiche al 30 giugno 2005, i Direttori regionali terranno conto della valenza istituzionale di tale obiettivo ai fini della valutazione della prestazione resa dai propri Dirigenti.
In sede di predisposizione del piano annuale dei controlli si terrà, altresì, conto:

- delle posizioni soggettive destinatarie di benefici ed incentivi fiscali
Al riguardo si fa preliminarmente presente che tale specifica attività di controllo, a differenza del 2004, non costituisce un autonomo processo bensì è riconducibile ai controlli sostanziali.
Al fine di assicurare una proficua selezione delle predette posizioni soggettive, gli Uffici potranno avvalersi, nell'ambito dell'applicativo R.A.D.A.R., del data mart sui crediti d'imposta. In particolare, attraverso le analisi multidimensionali fornite dall'applicazione informatica, è possibile disporre di elenchi di posizioni caratterizzate da sensibili anomalie nella fruizione dei crediti.
Ai fini della selezione assumeranno particolare rilevanza le posizioni riferite a soggetti che, sebbene già sottoposti a controlli, hanno continuato ad effettuare indebite compensazioni.
Qualora il controllo sia stato condotto unicamente per verificare la spettanza del credito, per il tempestivo recupero di quanto illegittimamente compensato, si provvederà mediante l'apposito atto previsto dall' articolo 1, comma 421, della Legge Finanziaria 2005;

- delle posizioni soggettive per le quali, nell'ambito dell'attività di intelligence siano state predisposte segnalazioni qualificate
Si procederà, in particolare, al loro tempestivo utilizzo qualora dette segnalazioni attengano a comportamenti fraudolenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in considerazione del pericolo per la riscossione che, di frequente, è collegato a tali comportamenti;

- delle posizioni soggettive per le quali le Direzioni regionali abbiano accertato l'insussistenza dei presupposti per la loro iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS ovvero di quelle per le quali l'attività investigativa abbia accertato lo svolgimento di attività commerciali da parte di soggetti per i quali, in precedenza, sia stata accertata la sussistenza dei requisiti formali per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS;

- delle posizioni soggettive riferite ai contribuenti con volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 25.822.845 euro, suscettibili di controllo con modalità istruttorie diverse dalla verifica; in ordine ai criteri di selezione da adottare ed alle modalità di effettuazione dei controlli si rinvia a quanto prescritto con la circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004;

- delle posizioni soggettive relative ad esercenti arti e professioni in ragione del basso indice di ciclicità di controlli che caratterizza tale tipologia di contribuenti;

- delle posizioni soggettive relative alle imprese che hanno effettuato operazioni con soggetti domiciliati in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati di cui al D.M. 23 gennaio 2002.
Con riguardo alle suindicate posizioni soggettive non vengono stabilite "riserve" di capacità operativa; ciò al fine di assicurare il più ampio spazio al controllo delle posizioni interessate da rilievi formulati in sede di verifica.

L'attività di accertamento, esclusa ovviamente quella collegata alle risultanze dell'attività di verifica, avrà, di norma, ad oggetto il periodo di imposta 2002, ovvero il 2003, se ritenuto maggiormente proficuo.
Nell'ambito del settore registro l'attività degli Uffici si indirizzerà, prioritariamente, verso gli atti di cessione e di conferimento di terreni edificabili nonchè verso gli atti di cessione d'azienda.
Con riguardo a questi ultimi si sottolinea l'esigenza di procedere, a mezzo di accessi mirati, al controllo delle componenti ritenute più significative dell'azienda ceduta.
Proseguirà, infine, l'esame delle posizioni interessate dall'omessa registrazione di contratti di locazione.
Al fine di conferire il massimo grado di proficuità agli esiti dei controlli anche in vista degli obiettivi di riscossione che verranno fissati in sede di assegnazione del budget, gli Uffici nell'esecuzione dei controlli dovranno:
- intensificare il ricorso ai provvedimenti di definizione in via amministrativa dell'obbligazione tributaria previsti dagli articoli 5 e 11 del Decreto Legislativo n. 218 del 1997;
- ponderare le attività istruttorie in relazione alla tipologia di posizioni selezionate ed alla concretezza degli elementi di rilevanza fiscale disponibili;
- intensificare il ricorso alle "indagini bancarie", avvalendosi, al riguardo, dei più ampi poteri assicurati dalle norme della Finanziaria 2005;
- ricorrere all'accertamento parziale, sussistendone i presupposti indicati nell'articolo 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e nell' articolo 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificati dall'articolo 1, commi 405 e 406, della Legge Finanziaria 2005;
- ricorrere, sussistendone i presupposti, alla determinazione del reddito complessivo con le modalità previste dall'art. 38, quarto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- formulare richieste di informazioni alle Autorità fiscali estere, nell'ambito della cooperazione internazionale, ogniqualvolta le caratteristiche del controllo lo richiedano;
- assicurare la tempestiva e corretta trasmissione al sistema informativo dei dati concernenti le attività svolte, garantendo, sempre, la perfetta aderenza degli stessi alle risultanze degli atti di ufficio, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione della data di attivazione del controllo;
- operare, come di consueto, nel rispetto del disposto dell'articolo 12, settimo comma, della Legge n. 212 del 2000.
Nell'ambito del processo in esame gli Uffici dovranno, infine, garantire la piena funzionalità dei processi operativi connessi all'istituto della pianificazione fiscale concordata.

5. Accessi brevi
L'attuazione del complesso di norme contenute nella Finanziaria per il 2005, dirette a pianificare la variabile fiscale nei confronti di quei soggetti per i quali trovano applicazione gli studi di settore richiede, da un lato, la corretta indicazione, da parte dei contribuenti, nei modelli di dichiarazione e nei relativi allegati, dei dati strutturali e contabili relativi all'attività svolta, dall'altro, opportuni e tempestivi aggiornamenti che assicurino la costante attualità degli studi.
In risposta alle predette esigenze gli Uffici condurranno, anche per il 2005, attraverso lo strumento di indagine dell' "accesso breve", uno specifico piano di controllo finalizzato alla rilevazione dei dati generali e specifici che, in relazione a ciascun gruppo di studi, rivestono un più elevato grado di significatività.
L'attività di controllo dovrà essere avviata con tempestività e dovrà svilupparsi nel corso dell'intero anno.
In una prima fase gli interventi avranno ad oggetto il periodo di imposta 2003 e saranno finalizzati a verificare la corrispondenza dei dati rilevati con quelli che i contribuenti hanno indicato in dichiarazione.
A seguito della pubblicazione dei modelli di comunicazione dei dati riferiti al periodo di imposta 2004 ed al conseguente aggiornamento delle applicazioni informatiche di supporto alla trasmissione al sistema centrale delle risultanze del controllo, gli interventi saranno finalizzati a rilevare i dati generali e specifici relativi alla suddetta annualità di imposta.
Sussistendone i presupposti, i controlli saranno comunque diretti a rilevare il personale presente al momento dell'accesso, individuando, altresì, le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale; il tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri e dalle scritture obbligatori.
Il predetto riscontro assume, peraltro, rilevanza ai fini dell'azione di contrasto ai fenomeni legati all'utilizzo del lavoro irregolare.
Il ricorso al mezzo di indagine in argomento dovrà, inoltre, assicurare l'adeguato presidio del territorio attraverso controlli diffusi in materia di obblighi strumentali.
Gli interventi da eseguirsi mediante i cosiddetti accessi brevi saranno, infine, funzionali a:
- l'esecuzione di controlli per conto di Stati esteri;
- la verbalizzazione della distruzione delle merci;
- la rilevazione di dati e notizie nell'ambito dell'attività di intelligence;
- la verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi in favore delle ONLUS.
Con riguardo alle suindicate tipologie di intervento i parametri di consuntivazione terranno conto del tempo effettivamente impiegato per la loro esecuzione.

6. Attività di controllo formale
Nell'ambito di tale processo vengono attratti, per il 2005, i controlli degli atti e delle dichiarazioni di successione iscritti nel campione unico tasse sospese, per i quali l'attività degli Uffici è volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti e l'osservanza degli obblighi cui è subordinata la conferma delle agevolazioni provvisoriamente riconosciute in sede di applicazione dell'imposta principale.
Si rammenta che, per dette tipologie di atti e dichiarazioni, non vigono criteri di selezione ai fini del controllo, diversamente da quanto previsto per gli atti sottoposti a valutazione ossia per quelli in relazione ai quali viene instaurato il cosiddetto giudizio di congruità sul valore dichiarato.
Gli Uffici, pertanto, per la verifica dei requisiti previsti dalle singole fattispecie agevolative, opereranno nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'articolo 76 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Con riguardo ai controlli formali previsti dall'articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il budget di produzione, attualmente in corso di predisposizione, prevede un impegno in linea con quello definito per il 2004, tenuto conto delle rettifiche apportate a fine anno.
L'attività di controllo dovrà svilupparsi in modo armonico nell'arco dell'anno; a tal fine una prima parte delle segnalazioni, attualmente in corso di elaborazione, sarà disponibile, unitamente alle istruzioni operative, entro febbraio.
Per tale data andrà, comunque, assicurata l'ultimazione di quei controlli formali delle dichiarazioni riferibili al programma 2004 e che, al 31 dicembre dello stesso anno, non risultavano ancora conclusi.
Gli Uffici, come di consueto, assicureranno, nello svolgimento dell'attività in argomento, da un lato, un'efficace azione di controllo, dall'altro, una corretta gestione del rapporto con i contribuenti.
A tale ultimo riguardo dovranno essere adottate le più idonee misure operative al fine di assicurare il tempestivo riesame della pretesa tributaria in conseguenza di quanto segnalato dal contribuente, destinatario della comunicazione degli esiti del controllo di cui al comma 4 dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si richiama l'attenzione degli Uffici sulla necessità di comunicare con sollecitudine gli esiti del riesame della pretesa tributaria al fine di consentire al contribuente di avvalersi, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, della riduzione della sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre1997, n. 471, con riferimento alle eventuali somme ancora dovute.
Gli Uffici avranno cura di inviare le citate comunicazioni di cui al quarto comma dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si rendesse necessario e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, saranno utilizzate le ordinarie modalità di notifica degli atti tributari.
L'attività di controllo potrà riguardare, oltre che le dichiarazione segnalate sulla base degli appositi criteri selettivi, anche quelle selezionate direttamente dagli Uffici in forza di un giudizio di proficuità che tenga conto degli esiti dell'attività di controllo svolta nei confronti del medesimo contribuente per i precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di altri contribuenti, ad esso riferibili sotto il profilo fiscale e per il periodo di imposta oggetto di controllo.

7. Funzioni strumentali all'attività di controllo
Con riguardo alle attività riferibili a tale processo, gli Uffici locali, già individuati a livello centrale, assicureranno, con le modalità ed entro i termini previsti, la sperimentazione delle nuove procedure informatiche, ovvero di quelle già in uso che formeranno oggetto di aggiornamento o implementazione.
A tale riguardo la Direzione Centrale Accertamento provvederà a quantificare l'impegno previsto per ciascun Ufficio affinché le Direzioni regionali ne possano tenere in debito conto in sede di assegnazione del budget di risorse e di produzione ai vari processi lavorativi.
Sempre con riguardo alla linea di attività in argomento, le Direzioni regionali assicureranno il controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali nei confronti dei soggetti da iscrivere nell'anagrafe unica delle ONLUS nonchè gli ulteriori adempimenti previsti dal D.M. del 18 luglio 2003, n. 266.
Attraverso l'utilizzo del budget di risorse destinato al processo in esame dovranno essere inoltre assicurate:
- la cooperazione con i soggetti che, nell'ambito territoriale, concorrono al processo di accertamento;
- la tempestiva adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego d'indagini bancarie.
A tale ultimo riguardo va sottolineato che l'esigenza di conferire un maggiore impulso all'utilizzo del mezzo istruttorio in argomento deve essere coniugata con l'esigenza di assicurare l'economicità e la proficuità dell'azione amministrativa.
Le Direzioni regionali monitoreranno gli esiti dei controlli anche per valutarne il grado di proficuità.
Sempre nell'ambito delle "funzioni strumentali" rivestiranno una particolare rilevanza le attività connesse alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e, in special modo, di quelle interessate dagli appositi piani finalizzati all'utilizzo, ai fini dell'accertamento, delle annualità d'imposta verificate.
Con riguardo a queste ultime andranno riferite al presente processo le attività connesse all'archiviazione dei rilievi relativi ad annualità d'imposta verificate, qualora detti rilievi non risultino, previo giudizio di proficuità comparata con gli altri elementi di controllo disponibili, utilizzabili ai fini dell'accertamento.
Le predette attività connesse all'archiviazione dei rilievi relativi ad annualità di imposta verificate, in quanto finalizzate alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, escludono l'attivazione di un controllo sostanziale.
L'archiviazione dei rilievi non suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento resta subordinata alla formalizzazione di un apposito atto, a rilevanza interna, debitamente motivato.
Con riguardo, infine, alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, gli Uffici si avvarranno dell'applicazione informatica B.A.S.E..
Si sottolinea che, il ricorso a tale applicazione consente a ciascun Ufficio:
- l'analisi degli elementi (fonti di innesco e fonti di impulso) supportata dalla visibilità integrata dei dati riferibili alla singole posizioni soggettive ai fini dell'accertamento dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP;
- la pianificazione delle attività di controllo sostanziale, tenendo conto delle risorse disponibili (ore persona), dei parametri previsionali relativi al tempo medio programmatico per l'attività di controllo in relazione a ciascuna fonte di innesco e di impulso dell'azione accertatrice, nonché della consistenza e della numerosità degli elementi di competenza;
- la selezione delle posizioni soggettive per le quali l'azione amministrativa si presenta di maggiore proficuità;
- la predisposizione del piano annuale dei controlli sostanziali;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento del piano dei controlli per singola posizione soggettiva, sulla base delle informazioni trasmesse al sistema informativo in relazione agli accertamenti notificati, alle adesioni perfezionate, ai controlli con esito negativo e ai controlli attivati ma non ancora conclusi.
Il tutto finalizzato a conseguire un sempre più elevato grado di proficuità dell'azione di controllo.

8. Attività collegate alla tutela della pretesa erariale
Nel rinviare alle disposizioni impartite con la circolare n. 42 del 24 luglio 2003 in tema di attività collegate alla tutela della pretesa erariale, tenuto anche conto delle significative modifiche normative introdotte dalla Legge Finanziaria 2005 in materia di tutela preventiva e riscossione del credito erariale, si richiama l'attenzione degli Uffici in ordine:
- alle procedure previste dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di ipoteca e sequestro conservativo dei beni del contribuente;
- allo scrupoloso controllo delle garanzie prestate a fronte delle richieste di pagamento rateale della pretesa erariale.
Al riguardo, si evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dalla richiamata Legge Finanziaria alle disposizioni normative che disciplinano il pagamento rateale nell'ambito dell'accertamento con adesione, omessa impugnazione e conciliazione giudiziale, sono stati circoscritti alle banche e alle compagnie di assicurazione abilitate all'esercizio del ramo cauzioni i soggetti che possono rilasciare garanzia a fronte di tali pagamenti rateali, così come previsto in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Da ciò ne consegue che per tali forme di garanzie si rendono applicabili le disposizioni impartite con la circolare n. 46 del 10 giugno 1998 per quanto riguarda i controlli relativi al documento fideiussorio.
Si ribadisce, inoltre, la necessità che gli Uffici:
- curino, con particolare attenzione, il monitoraggio di tutti i pagamenti rateali verificandone l'andamento al fine di avviare immediatamente la procedura di escussione delle garanzie;
- procedano all'immediata iscrizione a ruolo a seguito della definitività degli atti di accertamento e alle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio in base ad accertamenti non definitivi;
- valutino con particolare attenzione, all'atto della iscrizione a ruolo, la situazione reddituale e patrimoniale del contribuente ed il possibile pericolo per la riscossione, al fine di procedere all'iscrizione nei ruoli straordinari;
- con riguardo alla gestione degli esiti del condono, laddove non abbiano già provveduto, concludano, con la massima celerità, le attività di controllo dell'idoneità dei dati, contenuti nel prospetto di calcolo di cui al comma 5 dell'art. 15 della Legge n. 289 del 2002, a definire gli atti, procedendo con immediatezza all'iscrizione a ruolo degli importi eccedenti le somme fissate dal richiamato art. 15 laddove il contribuente, che si sia avvalso della facoltà di rateizzare le somme dovute, abbia omesso di eseguire i versamenti alle scadenze previste.
Ferma restando l'esigenza, in sede di esecutorietà dei ruoli, di assicurare una puntuale verifica in ordine alla legittimità della pretesa erariale, particolare attenzione andrà posta qualora le somme complessivamente dovute risultino superiori a euro 1.549,79; in tale ipotesi, con ogni possibile tempestività si dovrà procedere alla trasmissione telematica al concessionario del servizio nazionale della riscossione di eventuali provvedimenti di sospensione e di sgravio; tanto in considerazione degli effetti derivanti nella sfera patrimoniale del contribuente dall'attivazione delle azioni cautelari ed esecutive previste dal D.P.R. n. 602 del 1973.
Le Direzioni regionali assicureranno la puntuale ed uniforme applicazione degli indirizzi innanzi formulati, nonché il costante monitoraggio delle attività svolte dagli Uffici al fine di valutare il grado di tempestività, d'efficacia e di correttezza dell'azione amministrativa.

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