Rappresentanza in giudizio dell'Agenzia - Delibere del Comitato direttivo n. 9 del 10 gennaio 2001 e n. 17 dell'8 marzo 2001
Circolare Agenzia Entrate n. 71 del 30.07.2001
Come è noto, con decreto del 28 dicembre 2000, il Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha stabilito che le Agenzie fiscali - che hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61, comma 1, del d. lgs. n. 300 del 1999) - esercitano, a decorrere dal 1 gennaio 2001, tutte "le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti", subentrando nelle funzioni precedentemente svolte dagli uffici centrali e periferici dei Dipartimenti delle Entrate, delle Dogane e imposte indirette, e del Territorio.
All'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 300/1999, sono trasferite le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate specificamente ad altre agenzie, con la conseguente titolarità sia delle funzioni pubbliche relative, che dei rapporti giuridici e delle obbligazioni già di pertinenza del Dipartimento delle Entrate.
In particolare l'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze.
L'assetto giuridico dell'Agenzia delle Entrate si distingue nettamente, peraltro, per normativa espressa, da quello attribuito alla precedente struttura.
In questo contesto, per quanto riguarda le problematiche connesse alla gestione dei giudizi, si rappresenta immediata l'esigenza di adeguamento alle nuove disposizioni.
1. Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione prima dell'attivazione delle Agenzie
Generalità
Ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che reca norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione finanziaria usufruiva ex lege del regime processuale di assistenza legale e di patrocinio previsto per le Amministrazioni dello Stato (cosiddetto regime sistematico), con riferimento alla regolamentazione dei rapporti interni, tra Organo legale ed amministrazione rappresentata, e alla loro rilevanza giuridica nei confronti dei terzi.
Nella generalità dei casi, infatti, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Finanziaria spettava all'Avvocatura dello Stato (art. 1), e allo stesso Organo legale, nella persona del Ministro, dovevano essere notificate tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché ogni atto giudiziale e le sentenze (art 11).
Controversie di lavoro
La normativa specifica, di recente introdotta dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in tema di controversie di lavoro, con le modifiche apportate agli artt. 413 e 415 del codice di procedura civile e l'inserimento dell'art. 417-bis, prevedeva, anche per tali controversie, l'applicabilità del regime sistematico di assistenza legale; l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà, in primo grado, di stare in giudizio direttamente risultava, comunque, subordinato alla determinazione dell'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa, ferma restando, per controparte, ai fini del rapporto processuale, l'applicabilità del richiamato art. 11 del R.D. n. 1611/1933 (art. 417 bis, secondo comma, c.p.c.)
Contenzioso tributario
L'art. 10 del d.lgs. 546 del 31.12.1992 statuisce che è parte nel processo "l'ufficio del Ministero delle Finanze..........che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto";
L'art. 11, comma 2, delle stesso decreto dispone che "l'ufficio del Ministero delle finanze...sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale.....".
Infine, l'art. 12, comma 4, del citato decreto prevede che "L'ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato" introducendo, in tal modo, una ipotesi di assistenza facoltativa dell'Organo legale.
Il limite dell'autonomia processuale dell'ufficio del Ministero delle Finanze è stato precisato, da ultimo, dall'art. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, con riferimento all'art. 38 del d. lgs. n. 546/1992, dispone che le sentenze pronunciate nel secondo grado del giudizio, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325, 2 comma del c.p.c., vanno notificate all'Amministrazione Finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 1611/1933.
La qualità di parte in giudizio era riconosciuta all'ufficio tributario anche dall'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 636, disciplinante il processo tributario anteriormente al 1 aprile 1996 e tutt'ora vigente per i giudizi pendenti avanti la Commissione tributaria Centrale.
2. Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione dopo l'attivazione delle Agenzie
Generalità
L'art. 72 del d.lgs. n. 300/1999 prevede che "le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni".
Tale disposizione incide, ad evidenza, nella regolamentazione dei rapporti interni, tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia, nonché in ordine alla rilevanza giuridica dei medesimi nei confronti dei terzi.
In particolare, venendo meno l'applicabilità dell'art. 1 del R.D. n. 1611/1933, a decorrere dal 1 gennaio 2001 spetta all'ente che ne ha la facoltà (nella specie, all'Agenzia delle Entrate) richiedere l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
In questo contesto il Comitato Direttivo dell'Agenzia delle Entrate, già con delibera n. 9 del 10 gennaio 2001 (all. 1), aveva stabilito, con riserva di addivenire ad un assetto definitivo entro il 28 febbraio 2001, di avvalersi dell'Organo legale per le controversie per le quali le competenti Direzioni regionali o centrali dell'Agenzia avanzino richiesta di difesa, confermando nel contempo gli incarichi dallo stesso già assunti relativamente ai rapporti facenti capo agli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze.
Successivamente, con delibera n. 17 dell' 8 marzo 2001 (all. 2), lo stesso Comitato ha confermato di volersi avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato autorizzando un protocollo d'intesa poi sottoscritto, in data 21 marzo 2001, dal Direttore dell'Agenzia e dall'Avvocato Generale dello Stato (all. 3).
Ciò comporta, con effetto vincolante nei rapporti interni, ovvero tra Agenzia delle Entrate ed Avvocatura, che la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia, allo stato, verrà assunta dall'Organo legale in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi speciali di cui al quarto comma dello stesso art. 43.
Per quanto riguarda i rapporti con i terzi è da segnalare, in primo luogo, che la previsione del secondo comma dell'art. 1 del R.D. in riferimento, in virtù della quale gli avvocati dello Stato, in corso di causa, non hanno bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità, è applicabile anche alla fattispecie in esame riguardante l'assistenza e la difesa di "Amministrazione non statale", in quanto richiamata dal successivo art. 45 del citato Regio Decreto, come sistematicamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (sent. nn. 2123 del 2.4.1980; 7269 del 13.7.1990; 7011 del 26.7.1997; 484 del 21.7.1999).
Non è, pertanto, necessario, neanche nell'attuale situazione, rilasciare in ordine alle singole cause uno specifico mandato all'Avvocatura dello Stato.
Ciò assicura la continuità nella gestione dei giudizi in atto e, comunque, la legittimità della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate da parte dell'Organo legale, ritualmente costituitosi, anche a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Dovrebbe ritenersi, peraltro, che, non essendo attribuita all'Organo legale la rappresentanza in giudizio ex lege dell'Agenzia, la posizione dell'Avvocatura dello Stato, in base all'indirizzo assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 11 aprile 1995 n. 4149, assuma rilevanza esterna solo a seguito della costituzione nel singolo rapporto processuale.
Tale affermazione si riflette sulla disciplina degli atti prodromici all'incardinamento della lite e, in particolare, sulla notifica delle citazioni, dei ricorsi e di ogni altro atto di opposizione giudiziale, per i quali sembrano applicabili non più le disposizioni dell'art. 11, primo comma, del R.D. n. 1611/1933, che autorizza la notifica presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, bensì i principi generali in tema di notificazione degli atti alle parti processuali che, in applicazione degli artt. 137 e seguenti del codice di rito, prevedono la notifica presso l'Agenzia e, in particolare, presso l'Ufficio locale dell'Agenzia individuato in base a specifiche norme nelle singole materie (in tema di controversie di lavoro) e con riferimento alle singole giurisdizioni (in particolare, la giurisdizione delle commissioni tributarie).
Analogo principio deve trovare ovviamente applicazione per gli atti non giudiziari, come le diffide, i titoli esecutivi e gli atti di precetto, i quali, pertanto, andranno notificati direttamente agli Uffici locali dell'Agenzia.
Per il prosieguo del giudizio e per i successivi gradi, al fine di individuare il luogo delle notificazioni, dovrà ugualmente farsi riferimento alla normativa del codice di procedura civile.
In particolare, per quanto riguarda le impugnazioni, si ritiene applicabile l'art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., con i seguenti effetti:
- la notifica delle sentenze e delle impugnazioni dovrà essere effettuata presso l'Agenzia ogniqualvolta quest'ultima non si sia avvalsa della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura;
- diversamente, qualora si sia costituita in giudizio l'Avvocatura, la notifica della sentenza e dell'impugnazione sarà validamente effettuata presso l'Organo legale e, in particolare, avuto riguardo alla competenza per territorio determinata ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del R.D. n. 1611/1933 (Cass. SS.UU. n. 4149/1995; Cass.civ., sez.lav., 22.5.1979, n. 2976):
- presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale eventualmente intervenuta in giudizio per la notifica della sentenza di secondo grado;
- presso l'ufficio dell'Avvocatura Generale per la notifica del ricorso per cassazione.
Quanto fin qui esposto in una proiezione interpretativa, è necessario individuare, in ambito operativo, in attesa di un risolutivo intervento normativo in materia, le opportune iniziative da intraprendere in particolare per le controversie di lavoro e per il contenzioso tributario, più direttamente interessati dalla problematica affrontata.
Controversie di lavoro
In applicazione dell'art. 415 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, la notifica del ricorso introduttivo, nelle controversie di lavoro, va eseguita direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'art. 144 c.p.c.
Nella stessa materia, in virtù del primo comma dell'art. 417 bis c.p.c., in primo grado, l'Agenzia starà in giudizio avvalendosi direttamente dei propri funzionari, sempre che, in casi speciali non abbia incaricato della difesa l'Avvocatura dello Stato, o qualora vengano in rilievo questioni di massima aventi notevoli interessi economici.
Saranno considerati rituali, comunque, i ricorsi notificati sia direttamente ai sensi dell'art. 144 c.p.c. che all'Avvocatura dello Stato competente per territorio, la quale ovviamente ne curerà l'inoltro al competente Ufficio locale dell'Agenzia.
Controversie tributarie
Per quanto riguarda le controversie tributarie, preso atto del trasferimento all'Agenzia delle Entrate delle funzioni pubbliche già di competenza del Dipartimento delle Entrate e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di amministrazione, in base al quale gli Uffici locali dell'Agenzia corrispondono ai preesistenti Uffici delle Entrate, si ritiene che mantengano piena vigenza gli artt. 10 e 11 del d. lgs. n. 546/1992 e 17 del DPR n. 636/1972, che riconoscono ai medesimi uffici la posizione processuale di parte e l'accesso alla difesa diretta davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e Centrale.
Come già riferito, sembra, invece, non più applicabile l'art. 11 del R.D. n. 1611/1933 né, di conseguenza, l'art. 21, comma 1, della legge n. 133/1999 - sia per quanto riguarda la procedura di notifica degli atti di controparte all'Avvocatura dello Stato, sia per quel che concerne, relativamente ai giudizi incardinati prima e dopo il 1 gennaio 2001, l'individuazione del Ministro delle Finanze come parte nel giudizio di legittimità, precedentemente affermata dalla giurisprudenza (Cass. nn. 2807 del 25.3.1999; 12315 del 5. 11. 1999).
Ne consegue che la qualità di parte nel giudizio in materia tributaria compete all'Ufficio locale dell'Agenzia, con titolarità a ricevere le notifiche di ogni atto processuale e, in particolare, delle sentenze (delle Commissioni tributarie Regionali e della Centrale) e dei ricorsi avanti la Corte di Cassazione, tranne i casi in cui sia già intervenuta, l'assunzione della difesa da parte dell'ufficio del contenzioso della Direzione regionale o dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 23, 53 e 54 del d. lgs. n. 546/1992.
Di regola, tuttavia, non sarà opportuno valorizzare eventuali questioni attinenti solo alla notifica degli atti se effettuata direttamente presso l'Avvocatura dello Stato.
In conclusione, allo stato, come da delibere del Comitato Direttivo dell'Agenzia delle Entrate riferite in premessa, saranno le competenti Direzioni centrali e regionali ad investire l'Avvocatura dello Stato della difesa delle singole cause, facendo riferimento al protocollo d'intesa in data 21 marzo 2001, senza necessità di rilasciare a tal fine uno specifico mandato.
Per quanto riguarda le modalità da seguire, saranno rispettate, in quanto compatibili, le istruzioni già fornite in relazione ai diversi giudizi (in particolare, in materia tributaria, con circolari n. 208/E del 26 ottobre 1999 e n. 201/E dell'11 agosto 1998, nonché con nota n. 170318 del 23 ottobre 2000).
In attesa di un chiarimento normativo, saranno considerare valide le notifiche degli atti di controparte effettuate in base ai principi normativi sicuramente riferibili al precedente contesto giuridico nonché quelle corrispondenti alle ipotesi interpretative prospettate in questa sede.
In particolare:
- in tema di controversie di lavoro, saranno considerati rituali i ricorsi notificati sia direttamente ai sensi dell'art. 144 c.p.c. che presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio;
- in tema di controversie tributarie saranno considerate valide le notifiche delle sentenze di secondo grado e dei ricorsi per Cassazione eseguite sia agli Uffici locali, in persona del Direttore pro tempore, sia presso l'Avvocatura dello Stato.
Si rappresenta inoltre la necessità che siano sollecitamente presi contatti con le rispettive Avvocature Distrettuali, per concordare adeguate forme di coordinamento collaborativo, in sintonia con gli indirizzi concordemente assunti nel Protocollo d'intesa.
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Comitato Direttivo
DELIBERA n. 17
Roma, 8 marzo 2001
Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate.
IL COMITATO DIRETTIVO
Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia Dott. Massimo Romano, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dott. Attilio Befera, Prof. Silvia Giannini, Dott. Francesco Litteri, Dott. Roberto Monducci e Dott. Villiam Rossi;
Visto l'articolo 7, comma 1, dello Statuto, secondo il quale il Comitato direttivo delibera, su proposta del Direttore, sugli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia;
Considerato che l'art. 72 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 prevede che le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del Testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni;
Esaminato lo schema di Protocollo di intesa, allegato alla presente delibera, con il quale si definiscono le modalità operative volte a garantire l'apporto consultivo dell'Organo legale e lo svolgimento del patrocinio nei giudizi instaurati dall'Agenzia e da terzi nei confronti della medesima;
Ritenuta l'opportunità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura in considerazione del suo ruolo istituzionale, della specifica riconosciuta professionalità e della positiva valutazione del sistema di relazioni convenuto con l'Organo legale;
Su proposta del Direttore
Delibera
che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del Testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni, secondo le modalità definite nell'unito Protocollo d'intesa e conferisce al Direttore mandato per la sottoscrizione dello stesso.
La presente delibera ha effetto dal 1 marzo 2001.
La prosecuzione del rapporto sarà oggetto di valutazione triennale congiunta da parte dell'Agenzia e dell'Avvocatura.
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA AVVOCATURA DELLO STATO E AGENZIA DELLE ENTRATE
Considerato che, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 300/1999 l'Agenzia delle Entrate può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933 e successive modificazioni e che, in base a tale ultima disposizione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa, salve le ipotesi di conflitto ed i casi speciali ivi previsti, della Agenzia delle Entrate;
Vista la delibera n 17 del 8 marzo 2001- allegato sub A) al presente atto con la quale il Comitato Direttivo dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare, sulla base della obiettiva distinzione dei ruoli e delle competenze e del riconoscimento delle rispettive responsabilità, le modalità della cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata solo "Agenzia") e l'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata solo "Avvocatura"), al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, prevedendo anche forme snelle e semplificate di relazioni, tali da promuovere l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa e l'ottimale funzionalità delle strutture;
Ravvisata, in particolare, l'opportunità di prevedere modalità operative volte a garantire un efficiente ed incisivo apporto consultivo dell'Avvocatura, nonché lo svolgimento del patrocinio dell'Agenzia affidato alla stessa Avvocatura nei giudizi attivi promossi o proseguiti in gradi ulteriori dalla Agenzia e nei giudizi passivi instaurati o coltivati da terzi nei confronti della medesima;
Tra il Direttore della Agenzia delle Entrate Dott. Massimo Romano
e
l'Avvocato Generale dello Stato Avv. Plinio Sacchetto si conviene quanto segue.
ATTIVITA' CONSULTIVA
1.- Allo scopo di razionalizzare gli interventi l'Agenzia, tramite le competenti Direzioni centrali, provvede a coordinare la proposizione di quesiti e richieste di pareri che involgono questioni interpretative di carattere generale, evitando, salvo casi di assoluta urgenza, l'inoltro di specifiche richieste da parte delle proprie strutture periferiche.
2.- Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei chiesti pareri, l'Avvocatura provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste, comunque nei termini imposti dai procedimenti amministrativi, quali prospettati dalla Agenzia richiedente, segnalando tempestivamente, nei casi eccezionali in cui ciò non sia possibile, tale impossibilità.
3.- L'Agenzia informa l'Avvocatura dei principali orientamenti dalla stessa assunti, in particolare in ordine alla interpretazione di normativa di prima applicazione, al fine di acquisire eventuali suggerimenti e/o pareri, particolarmente nella prospettiva dei riflessi sulla gestione del relativo contenzioso, potenziale o in atto.
ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
4.- L'Agenzia, attraverso le proprie strutture centrali o regionali, provvede ad investire l'Avvocatura delle richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze, fornendo una completa e documentata relazione in fatto e in diritto, quale necessario supporto per l'efficace difesa delle ragioni dell'Agenzia. Al fine di rendere praticabile operativamente un percorso di immediata e diretta comunicazione, anche informale, in sede di richiesta verrà precisato il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono, fax, e-mail); analogamente l'Avvocatura provvederà a segnalare alla struttura richiedente dell'Agenzia il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le suindicate modalità di immediata reperibilità.
Al fine di assicurare nel modo più sollecito ed efficace lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali è assicurato all'Avvocatura l'accesso alla documentazione tributaria (normativa, prassi e giurisprudenza) disponibile in banca dati, nonché l'accesso ai dati relativi ai fascicoli di causa delle controversie pendenti presso le commissioni tributarie.
5.- Ove l'Avvocatura ritenga di non convenire, per singole controversie, sulle richieste avanzate dall'Agenzia, provvederà, se del caso previa acquisizione di supplementi istruttori, a darne tempestiva e motivata comunicazione alla struttura richiedente, al fine di pervenire ad una definitiva determinazione. Eventuali divergenze che insorgono tra il competente Ufficio dell'Avvocatura e l'Agenzia delle Entrate, circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
6.- Qualora gli atti introduttivi del giudizio, o di un grado di giudizio, vengano notificati all'Agenzia presso una sede dell'Avvocatura, non ancora investita della difesa, sono da quest'ultima prontamente inviati alla competente struttura dell'Agenzia. Per le controversie attinenti a rapporti di lavoro, di competenza del Giudice Ordinario, si applica il primo comma dell'art. 417 bis c.p.c.. Nel giudizio di primo grado l'Agenzia chiederà l'intervento dell'Avvocatura solo in casi speciali o qualora vengano in rilievo questioni di massima aventi notevoli interessi economici.
7.- L'Avvocatura provvede a tenere informata la struttura dell'Agenzia dei significativi sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, anche con l'invio, in quanto rilevanti, degli atti difensivi propri e delle controparti, di iniziativa o a seguito di richiesta della stessa struttura, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione, in particolare se notificata. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole per l'Agenzia suscettibile di gravame, l'Avvocatura rende tempestivamente il proprio parere in ordine alla impugnabilità della decisione stessa. Le sentenze che investano questioni di carattere generale sono dall'Avvocatura segnalate alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia o alla diversa Direzione centrale eventualmente interessata.
8.- A richiesta del Direttore dell'Agenzia, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti dell'Agenzia nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.
9.- Avanti le Commissioni tributarie regionali, anche in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, l'Avvocatura presta, a richiesta della Direzione regionale, alle strutture dell'Agenzia la richiesta assistenza nelle controversie particolarmente rilevanti in considerazione dell'ammontare della pretesa fiscale in discussione e/o del principio di diritto in discussione. Le concrete modalità di attuazione di tale assistenza sono concordate tra il competente Direttore regionale e l'Avvocato Generale per i giudizi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Roma ed i competenti Avvocati distrettuali dello Stato per i giudizi avanti le altre sedi.
10.- L'Avvocatura provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle competenze ed onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. In caso di giudizio conclusosi con esito favorevole per l'Agenzia ma con disposta compensazione, totale o parziale, delle competenze ed onorari del giudizio, così come in caso di transazione dopo sentenza favorevole, trova applicazione il disposto dell'art. 21, commi terzo, quarto e quinto del R.D. n. 1611/1933 e successive modificazioni, avendo riguardo alla complessità e all'impegno processuale della controversia, sulla base delle tariffe professionali applicabili.
11.- Per le cause che si svolgono davanti ad Autorità Giudiziarie aventi sede diversa da quella della competente Avvocatura, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 1611/1933 quest'ultima, ove non debba partecipare direttamente, si avvarrà, per la rappresentanza in giudizio, di funzionari dell'Agenzia.
INCONTRI PERIODICI
12.- Tra l'Avvocatura e l'Agenzia è istituito un calendario di incontri periodici a cadenza trimestrale, a livello regionale e centrale, per l'esame dell'evoluzione del contenzioso concernente le più significative e rilevanti problematiche in discussione (in particolare in ordine all'applicazione delle norme tributarie e alle controversie di lavoro), al fine di definire congiuntamente e uniformemente le linee di condotta delle controversie in corso e l'interesse alla prosecuzione delle stesse. A tal fine l'Avvocatura indicherà per ciascuna sede un proprio avvocato con funzioni di referente.
13.- Tra l'Avvocatura e l'Agenzia vengono fissati incontri periodici a cadenza trimestrale a livello centrale per esaminare congiuntamente le tematiche di particolare rilevanza generale che possono avere un impatto sulla conduzione e sulla soluzione del contenzioso potenziale o in atto.
DISPOSIZIONE FINALE
14.- L'Avvocatura e l'Agenzia si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere, nello spirito della più piena collaborazione, al superamento delle stesse.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi