Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di procedure fiscali
Circolare Agenzia Entrate n. 8 del 26.01.2001
Si riportano qui di seguito le risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di redditi di impresa.
1 REGIMI FISCALI AGEVOLATI - ARTICOLI 13 E 14
1.1 Detrazioni per carichi di famiglia
D: Si chiedono chiarimenti in merito al significato delle disposizioni contenute negli articoli 13, comma 7, e 14, comma 9, della legge n. 388 del 2000 e, in particolare, si chiede se le detrazioni per carichi di famiglia possano essere scomputate dall'imposta sostitutiva relativa al reddito agevolato.
R: L'articolo 13, comma 7, e l'articolo 14, comma 9, della legge n. 388 del 29 dicembre 2000 dispongono che "Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Tuir, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato è valutata tenendo conto dell'ammontare che costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva".
A sua volta l'articolo 12, comma 3, del Tuir prevede che "Le detrazioni per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo.............non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili".
Ciò premesso, rilevato che il richiamo all'articolo 12 del Tuir è limitato al comma 3, si deve ritenere che la norma abbia voluto precisare che, nel determinare la sussistenza della condizione di familiare fiscalmente a carico, occorre considerare anche il reddito di impresa o di lavoro autonomo agevolato di cui il familiare sia eventualmente titolare.
Si precisa, inoltre, che tali detrazioni soggettive sono scomputabili unicamente dall'imposta lorda relativa al reddito complessivo netto e fino a concorrenza di tale imposta. Ne consegue che, in assenza di redditi ulteriori rispetto a quello assoggettato ad imposta sostitutiva, la persona fisica non potrà fruire delle citate detrazioni, non essendo, peraltro, consentito scomputare le detrazioni in argomento dall'imposta sostitutiva.
1.2 Condizioni per la fruibilità del beneficio
D: Un impiegato di 3^ livello presso una associazione di categoria, con funzione di responsabile del settore contenzioso, contrattualistica e societario, intende iniziare l'attività di commercialista perché in possesso di tutti i requisiti necessari. Dopo aver precisato che lo statuto dell'associazione per la quale lavora non prevede fra le attività esercitabili quelle riservate alla categoria dei dottori commercialisti, chiede se possa usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 388/2000 o se debba intravedersi una violazione del comma 2, lettera b), dell'articolo 13 citato.
D: Un geometra abilitato nel corso del 1999 e del 2000 ha fatto due lavori per un'impresa edile rilasciando ricevuta per prestazioni occasionali. Dal 2001 intende iniziare l'attività di geometra in via continuativa iscrivendosi alla cassa previdenza, ecc. Prevedendo di realizzare un volume d'affari inferiore a 60 milioni di lire, chiede se possa usufruire del regime agevolato per le nuove attività produttive previsto dall'articolo 13 della legge n. 388 del 2000.
D: Un lavoratore dipendente intende esercitare, insieme all'attività lavorativa attuale, anche la professione di massaggiatore. Avendo già percepito compensi occasionali per tale attività nel corso dell'anno 2000, chiede se, dopo aver acquisito la partita Iva, possa usufruire del regime agevolato per le nuove attività.
D: Un lavoratore alle dipendenze di un panificio per due anni intende iniziare un'attività per conto proprio come fornaio macrobiotico. Prevedendo di realizzare un volume d'affari di circa 80 milioni, chiede se possa usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge n. 388 del 2000.
D: La circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, con riferimento alle condizioni in base alle quali è possibile l'accesso al regime agevolato, nel paragrafo 1.9.4, precisa che la disposizione antielusiva contenuta nell'articolo 13, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (riferita alla mera continuazione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo) può essere applicata nel caso di "un soggetto che abbia lavorato in qualità di dipendente in un'impresa di trasporti e intraprende l'attività utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa d'origine". Sembra, quindi, che il divieto all'accesso al regime agevolato riguardi il verificarsi di condizioni non tanto legate al fatto di intraprendere un'attività simile, ma al fatto che tale attività sia, in concreto, esercitata con gli stessi mezzi e gli stessi "destinatari" precedenti. Si chiede, pertanto, se sia corretto ritenere che in situazioni diverse la preclusione al regime agevolato non si verifichi: ad esempio se può accedere all'agevolazione il contribuente che ha svolto un'attività di lavoro dipendente, ma intraprenda autonomamente la stessa attività (ipotesi del carrozziere che apre un'autofficina in luogo distante dalla precedente avvalendosi di mezzi diversi e servendo clientela, in ipotesi diversa).
R: Il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, dispone che è possibile accedere al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo a condizione che "l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo...".
La disposizione, come già precisato con la circolare n. 1 del 2001, ha carattere antielusivo ed è finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti, i quali, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime, potrebbero di fatto continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo.
Più che avere riguardo, quindi, al tipo di attività esercitata in precedenza occorre porre l'accento sul concetto di mera prosecuzione della stessa attività.
É da ritenersi certamente mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.
L'indagine diretta ad accertare la novità dell'attività intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.
Su di un piano diverso rileva la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 13, in base alla quale non è possibile fruire del regime agevolato qualora sia stata esercita, nei tre anni precedenti, una qualsiasi attività artistica o professionale o d'impresa.
D: Si chiede se può godere dell'agevolazione prevista dall'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 un soggetto che ha rivestito la qualifica di amministratore in società in accomandita semplice e nel 2001 vuole aprire la partita Iva per esercitare un'attività professionale. In particolare si chiede il significato da attribuire all'espressione di cui al comma 2, lettera a) "...anche in forma associata o familiare".
R: L'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 388 del 2000, prevede che non possono accedere al regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo i soggetti che nel triennio precedente abbiano esercitato attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche sotto forma associata o familiare.
Come precisato nella circolare n. 1 del 2001, infatti, il regime agevolato ha la finalità di incentivare le nuove iniziative produttive.
Possono avvalersi del nuovo regime, quindi, solo i soggetti che nel triennio precedente quello d'inizio della nuova attività non abbiano svolto attività di lavoro autonomo o di impresa in generale, anche se svolta in qualità di socio di società di persone o di collaboratore in imprese familiari.
D: Un contribuente ha svolto pratica obbligatoria forense dal novembre 1996 al novembre 1998 e, successivamente, ha prestato la propria collaborazione (coordinata e continuativa) presso uno studio legale fino all'iscrizione all'albo degli avvocati in data 11 gennaio 2001. Chiede se può usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge finanziaria 2001 (imposta sostitutiva Irpef del 10 per cento) per nuova attività di avvocato che inizierà ad esercitare dalla data del 19 gennaio 2001.
R: Preliminarmente occorre osservare che, a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 388 del 2000, il periodo di pratica obbligatoria, richiesta per l'esercizio di arti e professioni, non rileva ai fini della "novità" dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo.
In particolare, l'esercizio della professione di avvocato richiede il superamento dell'esame di abilitazione nonché l'iscrizione al relativo albo di appartenenza. Solo a seguito dell'iscrizione all'albo, infatti, è possibile svolgere in modo pieno l'attività legale.
L'attività di collaborazione professionale prestata presso uno studio legale, anche se sotto forma continuata e collaborativa, costituisce solo una parte limitata dell'attività professionale di avvocato; di conseguenza quest'ultima non può essere considerata mera prosecuzione di quella precedente.
Nel caso prospettato, quindi, il contribuente, essendo iscritto all'albo degli avvocati dall'11 gennaio 2001, può accedere al regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge finanziaria 2001.
D: L'articolo 13, comma 2, della legge n. 388 del 2000 prevede che, nel caso in cui venga proseguita una attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi dell'impresa rilevata non devono aver superato, nel periodo antecedente il riconoscimento del beneficio, un determinato ammontare. Nulla viene previsto, invece, per chi rileva uno studio professionale. Si chiede se un professionista possa godere del regime agevolato anche rilevando studi di maggiori dimensioni.
R: L'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplina solo l'ipotesi di un'attività d'impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, in quanto non è ravvisabile la successione di attività nell'ambito del lavoro autonomo; l'avviamento ed i compensi riferiti all'attività di lavoro autonomo, sono in connessione economica esclusivamente con le capacità professionali del soggetto che svolge la medesima.
1.3 Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamenti periodici ai fini Iva
D: Con riferimento all'articolo 13 della legge 388 del 2000, la circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, precisa che i soggetti che fruiscono di tale regime agevolato sono esonerati dall'obbligo di liquidazione e di versamento periodici ai fini dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal Dpr 23 marzo 1998, n. 100; si chiede quale sia l'esatta portata di tale disposizione.
R: Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti che adottano il regime agevolato sono esonerati:
a) dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legislazione in materia di imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva;
b) dall'effettuazione delle registrazioni contabili rilevanti ai fini di dette imposte;
c) dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell'Iva.
Permangono, invece, per tali soggetti gli obblighi:
a) di conservazione dei documenti contabili ai sensi dell'articolo 22 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600;
b) di fatturazione;
c) di certificazione dei corrispettivi.
Dall'esonero dall'obbligo di effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si deduce l'esonero anche dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva.
Di conseguenza, l'eventuale imposta a debito scaturente dalla dichiarazione annuale Iva andrà versata entro i termini stabiliti per il versamento dell'Iva annuale.
1.4 Assistenza negli adempimenti tributari
D: Un soggetto ha aperto nel 2000 presso la camera di commercio di Milano una ditta individuale e la partita Iva. Sussistendo le condizioni per fruire del regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 ed avendo già tutta l'attrezzatura informatica, chiede come possa mettersi in contatto telematicamente con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze?
R: Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contribuenti possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale degli stessi. A tale scopo è necessario munirsi di apposita apparecchiatura informatica e degli accessori idonei per la connessione con il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria.
Con appositi decreti, in corso di predisposizione, verranno stabilite le modalità tecniche riguardanti il collegamento telematico.
1.5 Decadenza dall'agevolazione
D: Il regime sostitutivo di cui all'articolo 13 delle legge n. 388 del 2000, prevede al comma 6, l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'Iva. Nel caso in cui il valore dei ricavi previsti venga superato per oltre il 50 per cento in corso d'anno, il regime agevolato cessa di aver efficacia a decorrere dall'anno stesso e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria. Si chiede quali siano le conseguenze delle mancata predisposizione e bollatura dei libri contabili e fiscali e, in particolare, quali sanzioni verranno applicate sull'Iva non versata in base alle liquidazioni periodiche e sugli eventuali minori acconti versati sulla base di un'aliquota più bassa.
R: L'articolo 13, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, stabilisce che se i ricavi o i compensi percepiti superano del 50 per cento i limiti previsti dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, il reddito prodotto, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, sarà assoggettato a tassazione ordinaria.
Pertanto, solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva.
1.6 Soggetto passivo dell'imposta sostitutiva in presenza di impresa familiare
D: Si chiede se l'imprenditore è responsabile dell'imposta sostitutiva dovuta anche dai collaboratori in forma sostitutiva, o se i collaboratori sono chiamati a pagare le imposte in modo ordinario per i redditi di loro competenza.
R: Il regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 prevede che il reddito di lavoro autonomo o d'impresa è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento.
Lo stesso articolo 13, stabilisce, poi, che nelle ipotesi di reddito, realizzato dalle imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4 del Tuir, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
Ne consegue che è l'intero reddito d'impresa realizzato, al lordo cioè delle quote attribuite ai collaboratori familiari o al coniuge, ad essere assoggettato ad imposta sostitutiva e che tale imposta è dovuta dall'imprenditore.
1.7 Obblighi dei sostituti d'imposta
D: Nell'ambito degli articoli 13 e 14 della legge 388 del 2000, sono disciplinati il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché il regime fiscale delle attività marginali. In entrambi i regimi è prevista:
a) la determinazione "analitica" del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (ex articoli 50 e 79 del Dpr 917 del 1986);
b) l'assoggettamento a tassazione del reddito così determinato ad imposta sostitutiva Irpef del 10 o del 15 per cento;
c) l'irrilevanza del reddito così determinato ai fini della concorrenza del reddito complessivo.
Ciò posto, si chiede se il soggetto che eroga somme agli imprenditori ed ai professionisti che hanno optato per i predetti regimi dovrà applicare la ritenuta d'acconto sulle predette somme ovvero astenersi da tale adempimento. E, in caso positivo, se il soggetto operante nei predetti regimi dovrà annotare sul documento rilasciato la presenza dei requisiti disciplinati dalla legge n. 388 del 2000, analogamente a quanto previsto nell'ambito del Dl n. 357 del 1994.
R: I redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef.
Ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto. Pertanto, i sostituti d'imposta che corrispondono ai soggetti, che si avvalgono di tali regimi, compensi o somme rientranti tra i componenti positivi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta.
A tal fine, i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono, sono soggetti a imposta sostitutiva.
In caso di decadenza dai regimi agevolati i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto.
2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE E VERSAMENTI DIRETTI - ARTICOLO 34
2.1 Versamenti delle ritenute operate dagli enti pubblici
D: Con l'articolo 34, comma 3, della legge n. 388 del 2000 viene previsto che le ritenute operate dagli enti pubblici, di cui alle tabelle "A" e "B" allegate alla legge n. 720 del 1984, siano versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alcuni degli enti suddetti chiedono di conoscere:
a) se la suddetta forma di versamento sia obbligatoria oppure facoltativa;
b) nel caso di versamenti in tesoreria, quali siano i limiti per le compensazioni.
R: L'articolo 34, comma 3, della legge finanziaria per il 2001 introduce nell'articolo 3, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle "A" e "B" allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
Per effetto di tale integrazione, gli enti elencati nelle tabelle "A" e "B" allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono obbligati al versamento delle ritenute direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Tale forma di versamento è da ritenersi obbligatoria, con la conseguenza che i predetti soggetti non possono procedere al versamento delle ritenute operate con modalità diverse.
Per i versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato non è consentita la compensazione, per espressa previsione dell'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3 RIMBORSI INFRANNUALI IVA - ARTICOLO 52 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
3.1 Modalità di richiesta del rimborso
D: Si chiedono chiarimenti sul meccanismo e sulle modalità di richiesta del rimborso infrannuale dell'Iva previsto dall'articolo 52 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che integra l'articolo 38-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
R: Con l'integrazione dell'articolo 38-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, apportata dall'articolo 52 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stato previsto un ulteriore presupposto per richiedere il rimborso infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto.
In particolare, il periodo aggiunto al secondo comma dell'articolo 38-bis del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce che il soggetto passivo d'imposta può chiedere il rimborso del credito Iva maturato nel trimestre anche nell'ipotesi di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 30 del medesimo decreto, ossia qualora vengano effettuati acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Si precisa che l'ipotesi contemplata nella citata modifica dell'articolo 38-bis del Dpr n. 633 del 1972 non consente la richiesta del rimborso trimestrale dell'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi per studi e ricerche.
É possibile, pertanto, richiedere il rimborso trimestrale per l'acquisto di beni ammortizzabili qualora:
a) l'importo del credito maturato nel trimestre sia superiore a cinque milioni;
b) gli acquisti e le importazioni dei beni strumentali superino i due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'Iva, effettuati nel trimestre relativo alla richiesta di rimborso.
Per quanto concerne le modalità di richiesta dei rimborsi trimestrali dell'Iva relativi al nuovo presupposto introdotto dall'articolo 52 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano quelle previste per la richiesta dei rimborsi trimestrali di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 del Dpr n. 633 del 1972.
3.2 Imprese virtuose
D: Si chiedono chiarimenti sulle agevolazioni alle "imprese virtuose" e sui motivi della loro esclusione dal rimborso richiesto ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, lettera c), del Dpr n. 633 del 1972.
R: L'articolo 38-bis, settimo comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, prevede per le imprese cosiddette virtuose l'esonero dalla prestazione della garanzia per ottenere il pagamento dei rimborsi richiesti ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d) del citato Dpr n. 633 del 1972.
Le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 38-bis del Dpr n. 633 del 1972 possono ottenere, senza prestazione di garanzia, il rimborso fino a concorrenza di un importo pari alla metà dell'ammontare complessivo dei versamenti tributari e contributivi affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente.
Il citato articolo 38-bis, settimo comma, del Dpr n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, prevede espressamente che l'esonero dalla prestazione della garanzia opera solo per i rimborsi previsti dalle lettere a) (aliquota media), b) (esportatori abituali) e d) (operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7) dell'articolo 30, terzo comma dello stesso decreto.
Non è previsto, quindi, l'esonero dalla prestazione della garanzia per l'ipotesi contemplata nell'articolo 30, terzo comma, lettera c), del Dpr n. 633 del 1972.
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