Circolare Agenzia Entrate n. 80 del 24.08.2001

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222. Regolamento concernente modificazioni alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori
Circolare Agenzia Entrate n. 80 del 24.08.2001

Premessa
Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2001, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state modificate, con decorrenza dal 28 giugno 2001, le disposizioni relative agli adempimenti in materia di contabilità per le imprese minori e in materia di I.V.A. per le liquidazioni e i versamenti dei contribuenti minori.
In particolare, gli articoli 1 e 2 del citato decreto hanno abrogato e sostituito:
- l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli articoli 3 e 4 hanno, altresì, modificato:
- l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;
- l'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con il regolamento in esame si è provveduto, in sostanza, a modificare il limite dei ricavi e del volume d'affari rilevante ai fini della individuazione dei contribuenti ammessi a talune semplificazioni, che operano nel settore dei servizi, elevandolo da lire 360 a 600 milioni. Ciò in quanto il limite di 360 milioni, da più tempo in vigore, non era più adatto a esprimere il concetto di "marginalità economica", in relazione agli attuali parametri di misurazione dei valori economici.
Per converso, il limite di ricavi di un miliardo fissato per le imprese che hanno per oggetto altre attività (diverse dalla prestazioni di servizi), ritenuto evidentemente ancora idoneo a definire la relativa soglia di "marginalità economica", non è stato modificato.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla portata delle nuove disposizioni.

Modifiche apportate all'articolo 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori.
L'articolo 1 del regolamento in esame, che ha sostituito l'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ha elevato a lire 600 milioni il limite dei ricavi, già fissato in lire 360 milioni, non superando il quale le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata.
Sotto il profilo soggettivo tale disposizione non ha carattere innovativo e pertanto i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata sono da individuare nelle imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari, nelle società di persone e assimilate e negli enti non commerciali, per le eventuali attività commerciali collaterali.
In mancanza di specifica disposizione transitoria, deve ritenersi che gli effetti della norma regolamentare, rilevanti ai fini della individuazione degli obblighi contabili delle imprese che operano nel settore dei servizi, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 28 giugno 2001, coincidente con quella di entrata in vigore del DPR n. 222 del 2001. Ne deriva che per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2001, le imprese dovranno verificare se nel precedente anno 2000 è stato o meno superato il limite di 600 milioni di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 600 milioni di lire possono beneficiare del regime contabile previsto dal citato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto le imprese esercenti attività di servizi, transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell'anno 2000 un ammontare di ricavi superiore a 360 ma non a 600 milioni di lire, devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2001, con la conseguenza che, a far data dal 28 giugno 2001, esse potranno limitarsi alla tenuta delle scritture previste per tale contabilità.
Si ricorda che la determinazione del reddito d'impresa, ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi conseguiti nell'anno precedente, deve essere effettuata in base al principio della competenza economica dei ricavi e costi, contenuto nell'articolo 75 del Teso unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nell'ipotesi in cui l'attività sia iniziata nel corso dell'anno d'imposta 2001, il contribuente, salvo opzione per quella ordinaria, potrà adottare la contabilità semplificata, avuto riguardo al volume d'affari presunto (non superiore a 600 milioni di lire) indicato nella dichiarazione di inizio di attività prevista dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In ogni caso, va tenuto presente che in materia di opzioni o di revoche assume rilevanza, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, il "comportamento concreto" del contribuente. In particolare, l'opzione e la revoca in materia di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente, vale a dire dalle concrete modalità osservate nella tenuta delle scritture contabili sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. Per attività prevalente deve intendersi quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo d'imposta.
In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di un miliardo.
Il regime di contabilità semplificata, se non è superato il limite di 600 milioni o di un miliardo di ricavi, si protrae di anno in anno, ferma restando la possibilità di esercitare l'opzione per il regime ordinario.
Si ricorda che per i contribuenti che conseguono ricavi al di sotto dei limiti appena indicati il regime naturale è quello della contabilità semplificata e che l'eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria resta valida per almeno un anno, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
I contribuenti che nell'anno d'imposta 2000 hanno superato il limite di 360 milioni, ma non quello "nuovo" di 600 milioni, se intendono continuare ad adottare il regime di contabilità ordinaria anche per l'anno 2001, dovranno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPR n. 442 del 1997 comunicare l'opzione nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata.

Modifiche apportate all'articolo 109bis, comma 1, lettera a), n. 2), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di regime forfetario degli enti non commerciali
Per effetto dell'articolo 1 del D.P.R. n. 222 del 12 aprile 2001, è stato anche innalzato da 360 a 600 milioni di lire il limite di cui all'articolo 109-bis, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al coefficiente di redditività applicabile nelle ipotesi di opzione per la determinazione forfetaria del reddito da parte degli enti non commerciali che effettuano prestazioni di servizi. Pertanto, il coefficiente di redditività del 25 per cento sarà applicabile a decorrere da corrente anno 2001 alla classe di appartenenza per prestazioni di servizi compresa tra lire 30.000.001 e lire 600.000.000.

Modifiche apportate all'articolo 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione.
L'articolo 2 del regolamento in commento ha sostituito l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elevando il limite del volume d'affari per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni da 360 a 600 milioni di lire.
Di conseguenza, i contribuenti che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 600 milioni o a un miliardo possono adempiere gli obblighi di fatturazione e di registrazione, di cui agli articoli 21 e 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, mediante la tenuta di un bollettario madre e figlia.
Tale bollettario assolve le funzioni di fattura (parte figlia) e di registro delle fatture emesse (parte madre) previsto dall'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel caso in cui i contribuenti esercitino contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività senza effettuare una distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite di 600 milioni relativamente a tutte le attività esercitate.

Modifiche apportate all'articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, concernente semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto.
L'articolo 3 ha sostituito nell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la parola "trecentosessantamilioni" con la parola "seicentomilioni".
Con tale modifica è stato innalzato il limite entro il quale le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e gli esercenti arti o professioni possono optare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici con cadenza trimestrale anziché mensile. Al riguardo, si ricorda che i contribuenti che esercitano l'opzione devono maggiorare le somme dovute degli interessi dell'1 per cento.
Considerato che le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 222 del 2001, si applicano a decorrere dal 28 giugno 2001, si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alla liquidazione e al versamento dell'I.V.A. relativa al mese di giugno 2001 e alla presentazione delle dichiarazioni periodiche di giugno 2001 per coloro che, avendone ora i presupposti, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti con cadenza trimestrale.
I contribuenti che nell'anno d'imposta 2000 hanno realizzato un volume d'affari compreso tra 360 e 600 milioni di lire e intendono optare per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali, sono ammessi a versare le somme relative al mese di giugno:
- entro il 16 luglio. Ciò non deve interpretarsi come espressione della volontà di effettuare la liquidazione ed il versamento dell'imposta con cadenza mensile, in quanto, tenuto conto della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (a ridosso della fine del mese di giugno), i contribuenti potrebbero trovare più agevole, in relazione agli adempimenti già assolti, effettuare la liquidazione ed il versamento anche per tale periodo secondo la scadenza mensile;
- entro il 24 agosto con riferimento al secondo trimestre 2001. In tal caso i versamenti effettuati nei mesi di maggio e giugno 2001, relativi rispettivamente ai mesi di aprile e maggio, saranno considerati acconti del secondo trimestre.
In tale ipotesi i contribuenti sono obbligati a comunicare ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 442 del 1997, l'opzione per il versamento trimestrale dell'imposta nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata, ossia nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2001 che sarà presentata nell'anno 2002.
Per ciò che concerne la presentazione delle dichiarazioni I.V.A. periodiche, poiché nell'anno d'imposta 2001 sussiste l'obbligo generalizzato di presentare tali dichiarazioni in via telematica, l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001, al fine di consentire ai contribuenti di adeguare allo scopo la propria organizzazione, ha disposto che le dichiarazioni periodiche relative al mese di aprile e quelle relative al primo trimestre dell'anno 2001 andavano presentate, in via telematica, entro il 20 luglio 2001; quella relativa al mese di maggio 2001, entro il 31 luglio 2001.
In considerazione del rinvio di cui sopra, le dichiarazioni relative ai mesi di aprile e maggio ricade all'interno della nuova disciplina; conseguentemente, i contribuenti (imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, artisti e professionisti) che nell'anno d'imposta 2000 hanno realizzato un volume d'affari compreso tra 360 e 600 milioni di lire e intendono optare per le liquidazioni trimestrali e per la presentazione trimestrale delle dichiarazioni Iva periodiche, possono presentare un'unica dichiarazione relativa al secondo trimestre 2001 entro il 1 ottobre 2001.
In tale ipotesi, qualora i contribuenti non abbiano presentato le dichiarazioni periodiche relative ai mesi di aprile e maggio, dovranno indicare i versamenti relativi a tali mesi nel rigo VP14 - colonna 2 - e quello relativo al solo mese di giugno nel rigo VP22 della dichiarazione periodica trimestrale.
Qualora i contribuenti abbiano già presentato le dichiarazioni periodiche relative ai mesi di aprile e maggio, potranno parimenti presentare entro il 1 ottobre 2001 la dichiarazione periodica del secondo trimestre 2001, nella quale andranno indicati i soli dati relativi al mese di giugno. Naturalmente, in tal caso, come già in precedenza evidenziato, occorrerà esercitare l'opzione ai sensi del D.P.R. n. 442 del 1997.
I contribuenti che a seguito della modifica normativa apportata all'articolo 7, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, pur avendone i presupposti, non intendano esercitare l'opzione per gli adempimenti trimestrali, trasmettono in via telematica le dichiarazioni periodiche secondo le normali scadenze, ossia la dichiarazione relativa al mese di aprile entro il 20 luglio 2001, la dichiarazione di maggio entro il 31 luglio 2001 e la dichiarazione di giugno entro il 17 settembre 2001, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione.

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