Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 26.01.2001

Circolare n. 9/E del 26 gennaio 2001 contenente le risposte ai quesiti fornite in occasione della videoeconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di Onlus e Fiscalità internazionale
Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 26.01.2001

Si riportano qui di seguito le risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di Onlus e fiscalità internazionale.

1 ONLUS

1.1 Acquisti delle organizzazioni di volontariato

D. La circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 aveva precisato che la cessione, effettuata nei confronti delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, di "beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso", in considerazione della loro sicura utilizzazione nell'attività sociale, era esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.
Con la circolare n. 217/E del 30 novembre 2000 il ministero delle Finanze ha modificato il menzionato orientamento, chiarendo che le predette operazioni devono assoggettarsi all'Iva.
Quanto sopra premesso si chiede di conoscere se la nuova interpretazione possa avere effetto dal giorno di emanazione della medesima circolare n. 217/E.
R. Le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione finanziaria a modificare l'orientamento espresso con la circolare n. 3 del 1992 sono state esaurientemente rappresentate nella circolare n. 217/E del 2000.
Ciò premesso, si fa presente che la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" consente soltanto, in caso di oggettiva incertezza normativa oppure in caso di riesame di indicazioni già espresse dall'amministrazione finanziaria, la non applicazione delle sanzioni nonché, eventualmente, degli interessi moratori.
In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 della citata legge, che ripropone in sostanza il contenuto dell'articolo 6, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce, tra l'altro, che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione è determinata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Il comma 2 del medesimo articolo 10 dispone, inoltre, che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalla stessa amministrazione, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della medesima amministrazione.
Ciò posto si precisa che nei confronti dei contribuenti che si sono attenuti strettamente alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 3 del 1992 non saranno comminate sanzioni né richiesti interessi moratori in conseguenza di quanto chiarito con la circolare n. 217/E del 2000.

2 FISCALITA' INTERNAZIONALE

2.1 Redditi di imprese estere partecipate

D. Nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 76 del Tuir in materia di indeducibilità dei costi nell'ipotesi in cui siano intrattenuti rapporti con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, come deve essere inteso il riferimento all'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese dove ha sede il soggetto non residente?
R. Il comma 7-ter dell'articolo 76 Tuir, introdotto dall'articolo 1 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, nel descrivere le condizioni esimenti rispetto alle disposizioni del comma 7-bis dello stesso articolo usa l'espressione "industriale e commerciale" per indicare l'attività svolta dalle imprese estere domiciliate in Stati e territori a regime fiscale privilegiato che svolgono operazioni con imprese italiane.
Identica espressione si rinviene nelle disposizioni del comma 5 del nuovo articolo 127-bis in materia di controllate estere, introdotto dalla stessa legge, nel quale si prevede la possibilità di non applicare il cosiddetto "regime Cfc" nei casi in cui il contribuente dimostri che il soggetto collocato nello Stato a regime privilegiato eserciti una effettiva attività industriale o commerciale nello Stato ove ha sede.
Per attività commerciali o industriali si devono intendere quelle indicate dall'articolo 2195 del codice civile, il quale esplicitamente prevede che le disposizioni di legge che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano a tutte le attività indicate nell'articolo stesso: attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancarie ed assicurative, nonché altre attività ausiliarie delle precedenti.
Di questo avviso, d'altra parte, era anche la Camera dei Deputati la quale ha impegnato il Governo, nella seduta del 4 ottobre 2000, ad esercitare il potere regolamentare ad esso attribuito intendendo la locuzione "industriale o commerciale" contenuta nel comma 5 dell'articolo 127-bis "come comprensiva di ogni attività d'impresa".
Tuttavia per un ulteriore e definitivo chiarimento sul punto che, di riflesso, chiarirebbe anche la portata dell'espressione del comma 7-ter dell'articolo 76 Tuir, si ritiene opportuno attendere l'emanazione del decreto previsto dal comma 8 dell'articolo 127-bis Tuir.

D. Un contribuente controlla un'impresa situata nei cosiddetti paradisi fiscali, la quale ivi svolge a sua volta un'effettiva attività e sul punto ottiene il salvacondotto dell'amministrazione, dopo aver avanzato l'interpello. Tale contribuente può stare sicuro circa l'inapplicabilità nei suoi confronti della disposizione che vieta la deducibilità dei costi anche se la partecipata non opera sul mercato di residenza? In buona sostanza, la norma di cui al nuovo articolo 127-bis del Tuir prevale su quella dell'articolo 76?
R. Come chiarito dalla circolare 207/2000 in relazione al comma 7-quater dell'articolo 76 del Tuir, l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 76 è alternativa a quelle di cui all'articolo 127-bis: in tutti i casi in cui risulti applicabile il regime di cui all'articolo 127-bis, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 76 del Tuir, concernenti il trattamento fiscale dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Pertanto, nel caso prospettato, anche quando l'Amministrazione finanziaria, in risposta all'interpello di cui al comma 5 dell'articolo 127-bis del Tuir, abbia ritenuto non applicabile il regime previsto dal medesimo articolo, il contribuente non è autorizzato a ritenere non operanti le disposizioni del comma 7-bis dell'articolo 76 del Tuir, atteso che le condizioni per ottenere tale inapplicabilità appaiono sostanzialmente diverse da quelle indicate dal comma 5 sopra indicato.
Infatti a norma del comma 5 dell'articolo 127-bis Tuir il contribuente deve dimostrare:
1) che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;
oppure
2) che, dalla partecipazione in tali soggetti, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui tali redditi sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
Per il comma 7-ter dell'articolo 76 Tuir il contribuente invece deve fornire la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede.

2.2 Redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero

D. In caso di dipendente distaccato in Usa, per il quale versiamo i contributi in Italia, dobbiamo calcolare le imposte, a far data dal 01/01/01, sulla retribuzione convenzionale?
R. Sì, se il dipendente è residente in Italia e il contratto prevede che il dipendente presti il lavoro all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 48 Tuir.
D.
Abbiamo stipulato apposito "contratto" con alcuni dipendenti iscritti all'Aire (il cui nucleo familiare risiede in Italia), per lo svolgimento della loro prestazione di lavoro dipendente in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, presso società del Gruppo con sede in Francia e Regno Unito, dal mese di agosto 2000 al febbraio 2002.
É corretto applicare nei confronti di tali dipendenti il comma 8-bis dell'articolo 48 del Tuir per l'anno 2001 e per i primi due mesi dell'anno 2002?
R. Atteso che, come precisato nella circolare 207/2000, le disposizioni contenute nel comma 8-bis dell'articolo 48 del Tuir si rivolgono ai lavoratori che, pur svolgendo attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificabili come residenti fiscali in Italia in base a quanto disposto dall'articolo 2 del Tuir, si ritiene vada preliminarmente verificata la sussistenza di tale requisito. Al riguardo si rinvia a quanto disposto dalla circolare 304 del 02.12.97 in materia di "Attività di controllo nei confronti di cittadini italiani fittiziamente emigrati all'estero - Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto "fiscalmente residente" in Italia". Dalla lettura di tale circolare si evince che deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga il "centro" dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui "la famiglia dell'interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l'attività lavorativa all'estero" o, comunque, nel caso in cui "emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari e interessi" (Risoluzione 14 ottobre 1988, n. 8/1329).
Verificato il requisito dell'esistenza del mantenimento del domicilio di tali lavoratori nel territorio dello Stato, come evidenziato dalla circolare, occorre verificare se sia integrato l'ulteriore requisito della permanenza all'estero del lavoratore per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. Infatti solo in questo caso è possibile applicare il particolare regime convenzionale.
Atteso che nel caso proposto il lavoratore presta la sua attività all'estero dall'agosto 2000 al febbraio 2002, il regime convenzionale di cui al comma 8-bis dell'articolo 48 Tuir sarà applicabile nei suoi confronti sia per l'anno 2001 (anno di entrata in vigore della norma in esame) che per l'anno 2002. Infatti la circolare n. 207/2000 chiarisce che il periodo di 183 giorni deve esser calcolato su dodici mesi complessivi anche se a cavallo di due anni solari.

2.3 Collaboratore coordinato e continuativo residente all'estero

D. Quale deve essere, a partire dal 1^ gennaio 2001, il trattamento fiscale (e previdenziale) di un collaboratore coordinato e continuativo che presta la propria attività in Italia a società Italiana, ma risiede ed è fiscalmente domiciliato all'estero (Slovenia)?
R. Nel caso in cui la prestazione svolta rientri fra quelle indipendenti, secondo la definizione rinvenibile nelle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni Italia - Jugoslavia e, per lo svolgimento di tale attività, il soggetto non utilizzi una base fissa in Italia, o non permanga in Italia più di 183 giorni, il suo reddito sarà imponibile solo nello Stato di residenza.
Tuttavia:
1) se il soggetto svolge un'attività indipendente in Italia per più di 183 giorni il reddito ricavato da tale attività sarà imponibile in entrambi i Paesi;
2) se dispone di una base fissa per lo svolgimento dell'attività (ipotesi che sembra attagliarsi al caso proposto), il reddito attribuibile a tale base fissa sarà imponibile in entrambi i Paesi;
3) se la prestazione svolta non rientra fra quelle indipendenti il reddito sarà imponibile, in via generale, in entrambi i Paesi, salva l'eventuale applicazione del paragrafo 2) dell'articolo 15 della Convenzione sopra citata.
In particolare, negli esempi proposti, l'imposizione in Italia sarà pari al 30%, a titolo d'imposta, così come disposto dall'articolo 24 del Dpr 600/73.

2.4 Reddito di lavoro autonomo prodotto fuori dall'Italia da soggetto non residente

D. Qual è il trattamento fiscale in relazione a provvigioni per mediazioni effettuate nel proprio paese in base ad un contratto annuale (che fissa la percentuale provvigionale sul giro d'affari prodotto nell'anno) da un soggetto estero (ex Jugoslavia-est Europeo) non titolare di attività d'impresa? Si tenga presente che i pagamenti vengono fatti in Italia su conto bancario intestato soggetto estero.
R. Il comma 1, lettera d) dell'articolo 20 del Tuir dispone che si considerano prodotti nello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Pertanto, dato che il soggetto in questione non svolge alcuna attività nel territorio dello Stato, il reddito oggetto della richiesta non sarà sottoposto ad imposizione in Italia.

2.5 Dividendi corrisposti a socio non residente

D. Qual è il trattamento fiscale di dividendi pagati da società italiana a socio residente e fiscalmente domiciliato in Slovenia, il quale detiene una partecipazione qualificata? Quali sono le modalità di versamento delle eventuali ritenute e/o imposte?
R. Sui dividendi distribuiti al soggetto residente in Slovenia la società italiana potrà applicare una ritenuta, agendo come ordinario sostituto d'imposta, pari al 10%, come stabilito dall'articolo 10 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni fra Italia e Jugoslavia.
L'applicazione della misura del 10% è, in ogni caso, subordinata alla circostanza che la società acquisisca un'attestazione da parte del soggetto non residente, effettivo beneficiario degli utili, con la quale egli dichiari i suoi dati identificativi, la sussistenza delle condizioni previste dalla Convenzione per usufruire dell'agevolazione e il non possesso in Italia di una stabile organizzazione o di una base fissa. L'attestazione dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione di residenza, così come definita dalla Convenzione, rilasciata dalle Autorità dello Stato di residenza dell'effettivo beneficiario degli utili. (cfr. Risoluzione n. 68 del 24/05/00, per quanto applicabile).
L'aliquota convenzionale è altresì applicabile, con le similari modalità previste dall'articolo 27-ter del Dpr 600 del 1973, anche nel caso in cui le azioni siano state depositate presso la Monte titoli Spa.

2.6 Addebito di costi sostenuti da società italiana nei confronti di società non residente

D. Una società italiana riaddebita ad una società inglese e ad una svizzera parte dei costi sostenuti, compresi rimborsi spese a piè di lista, per un proprio dipendente relativamente alle prestazioni da questo effettuate in loro favore nell'ambito di rapporti commerciali, consistenti prevalentemente in vendite da parte della società italiana di merci ai sensi degli articoli 8 del Dpr 633 del 1972 e 41 del Dl 331 del 1993. Che regime Iva dovrà applicare la società italiana nei confronti delle due altre società?
R. Dal tenore della domanda sembra evincersi che la società italiana, oltre a porre in essere cessioni intracomunitarie (articolo 41 Dl 331/93) nei confronti di una società inglese e cessioni all'esportazione (articolo 8 Dpr 633/72) nei confronti di una società svizzera, renda alle stesse, tramite un proprio dipendente, altri tipi di prestazioni riaddebitandone parte dei costi, compresi i rimborsi spese a piè di lista.
Dette prestazioni potrebbero configurarsi o come "spese inerenti all'esecuzione" rientranti nella base imponibile delle operazioni cui si riferiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del Dpr 633/1972, ovvero quali prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 12 del Dpr 633/1972, che sono assoggettate allo stesso regime delle operazioni principali cui afferiscono.
Pertanto, quale che sia la qualificazione giuridica delle predette operazioni, si ritiene che, in base a quanto esposto, il riaddebito dei costi andrà a confluire nella base imponibile delle cessioni intracomunitarie e delle cessioni all'esportazione; tali costi saranno assoggettati al medesimo regime di non imponibilità.

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