Circolare Agenzia Entrate n.5 del 31.03.2017

Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille - Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017.

INDICE

PREMESSA

1 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCESSO AL RIPARTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE

1.1 Eliminazione dell'onere di ripetere annualmente la procedura di iscrizione

1.2 Istituzione dell'elenco permanente degli iscritti 1.3 Variazione del rappresentante legale 1.4 Modalità di accesso al contributo per i soggetti non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo 1.5 Revoca per sopravvenuta perdita dei requisiti

2 PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

2.1 Soggetti che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per l'accesso al contributo nell'anno 2017

2.2 Variazione del rappresentante legale rispetto al 2016

2.3 Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell'anno 2017

PREMESSA

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, introducendo, fra l'altro, rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille.

In particolare, l'articolo 1 dell'anzidetto decreto ha inserito nel DPCM 23 aprile 2010 l'articolo 6-bis, che ha inciso profondamente sul processo di "Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti", adeguando la procedura di iscrizione alla stabilizzazione del contributo.

Com'è noto, gli enti destinatari del beneficio hanno dovuto riprodurre in ciascuno degli esercizi finanziari di applicazione del contributo la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

A fronte della stabilizzazione del contributo, l'articolo 6-bis ha:

- eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti per l'iscrizione al cinque per mille "si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016".

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle novità introdotte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'iscrizione al beneficio e, in particolare, all'applicazione della nuova procedura nell'anno 2017.

1. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCESSO AL RIPARTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE

1.1 Eliminazione dell'onere di ripetere annualmente la procedura di iscrizione

L'articolo 6-bisdel DPCM 23 aprile 2010 dispone al comma 1 che l'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo regolarmente adempiute esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

In sostanza l'iscrizione al riparto del cinque per mille non ha più validità annuale, ma l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover ripetere né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, salvo, relativamente a quest'ultimo adempimento, il caso in cui sia variato rispetto all'esercizio precedente il rappresentate legale dell'ente (v. quanto precisato nel successivo punto 1.3).

1.2 Istituzione dell'elenco permanente degli iscritti

Gli enti che hanno i requisiti sopra descritti e che, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione sono inseriti, a partire dall'esercizio successivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco, istituito ai sensi dell'articolo 6-bis, comma

2, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il successivo 20 maggio, gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti ovvero loro delegati, possono far valere presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

Entro lo stesso termine del 20 maggio le amministrazioni interessate possono segnalare eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

Si precisa che l'inserimento nell'elenco vale ai fini dell'iscrizione dell'ente al riparto del cinque per mille, ma non ai fini dell'ammissione al beneficio.

In sostanza, gli enti inseriti nell'elenco sono iscritti al contributo e, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, ma continuano ad essere assoggettati all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Resta conseguentemente ferma la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario.

1.3 Variazione del rappresentante legale

Come anticipato nel paragrafo 1.1, nel caso in cui sia variato rispetto all'esercizio precedente il rappresentate legale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, effettuata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come espressamente stabilito dal comma 3 dell'articolo 6-bis, "perde efficacia".

Pertanto, il nuovo rappresentante di un ente inserito nell'elenco di cui al punto 1.2 deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere "una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo".

La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa con le modalità e i termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010.

1.4 Modalità di accesso al contributo per i soggetti non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo

Nessuna modifica è stata introdotta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 alla procedura di iscrizione per gli enti che richiedono per la prima volta l'accesso al contributo ovvero per gli enti che, in mancanza delle condizioni di cui al punto 1.1, non sono inseriti nell'apposito elenco pubblicato entro il 31 marzo e sono, pertanto, tenuti a porre in essere la procedura di iscrizione al beneficio.

In sostanza la procedura di iscrizione per detti enti continua ad effettuarsi con le modalità e i termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010 per le diverse tipologie di enti.

1.5 Revoca per sopravvenuta perdita dei requisiti

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'articolo 6-bis, comma 4, stabilisce che il rappresentante legale dell'ente è tenuto a trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

In assenza di revoca il contributo indebitamente percepito viene recuperato con le modalità e i termini disposti dall'articolo 13 del DPCM 23 aprile 2010.

Detto articolo stabilisce che l'amministrazione competente procede al recupero del contributo, prevedendo l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Nel caso in cui l'ente beneficiario non effettui il versamento entro il termine fissato, l'amministrazione competente procede al recupero coattivo del contributo e dei relativi accessori, con rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

2 PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Le disposizioni di semplificazione per l'accesso al riparto del cinque per mille, descritte al paragrafo 1, si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2017.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito alle specifiche modalità di applicazione delle nuove disposizioni sopra illustrate relativamente all'esercizio 2017, con particolare riguardo agli enti del volontariato la cui iscrizione e ammissione al beneficio è gestita dall'Agenzia delle entrate.

2.1 Soggetti che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per l'accesso al contributo nell'anno 2017

Gli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 nonché gli enti iscritti nelle altre categorie, il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle entrate dalle competenti amministrazioni, fermi restando i requisiti per l'ammissione al beneficio, sono inseriti nell'apposito elenco degli enti iscritti al contributo che la stessa Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito entro il 31 marzo 2017.

Come precisato nel punto 1.2, l'inserimento nell'elenco vale ai fini della iscrizione dell'ente al riparto del cinque per mille, ma non anche quale ammissione al beneficio. Pertanto, anche a seguito dell'iscrizione, permane l'ordinaria attività di controllo e la conseguente pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi per l'anno 2016 e per l'anno 2017.

Si considerano regolarmente iscritti:

- gli enti del volontariato che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30 giugno 2016;

- gli enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno effettuato l'iscrizione in via telematica al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;

- gli enti delle ricerca sanitaria che hanno trasmesso l'istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;

- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

Si precisa che si considera validamente espletata la procedura di iscrizione quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016, con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Entro il 22 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 20 maggio 2017 cade di sabato), gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro delegati, possono far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

L'Agenzia delle entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare, entro lo stesso termine del 25 maggio 2017 previsto per l'aggiornamento degli elenchi di cui agli articoli 2 e 6 del DPCM 23 aprile 2010, l'elenco degli iscritti pubblicato entro il 31 marzo.

2.2 Variazione del rappresentante legale rispetto al 2016

In caso di variazione del rappresentante legale di uno degli enti inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017, il nuovo rappresentante legale, ai fini dell'accesso al contributo, deve trasmettere all'amministrazione competente, nei termini e con le modalità stabiliti dal DPCM 23 aprile 2010, la dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione.

In particolare, i nuovi rappresentanti legali degli enti del volontariato devono produrre la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.

Resta ferma la possibilità di trasmettere la stessa dichiarazione sostitutiva entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato), con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Per gli enti del volontariato, al fine di agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva da parte del nuovo rappresentante legale, l'Agenzia delle entrate rende disponibile sul proprio sito web un apposito modello.

2.3 Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell'anno 2017

Ai fini dell'accesso al riparto del cinque per mille per l'anno 2017, sono tenuti a eseguire l'intera procedura di iscrizione, presentando la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa, gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nell'anno 2016 ovvero gli enti non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti nell'anno 2016.

La domanda iscrizione e la successiva documentazione integrativa sono presentate con le modalità e i termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.

In particolare, gli enti del volontariato, presentano all'Agenzia delle entrate l'istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017(termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 cade di domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017. Le associazioni sportive dilettantistiche presentano l'istanza telematica alla stessa Agenzia entro il giorno 8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.

Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato) con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

L'Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi iscritti nell'anno 2017, nei termini ordinari previsti dal DPCM 23 aprile 2010.

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