CIRCOLARE N. 11/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 15 maggio 2024
OGGETTO: Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e decreto-legge 29
marzo 2024, n. 39 – Ravvedimento speciale
2
INDICE
PREMESSA .......................................................................................................... 3
1. ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO
D’IMPOSTA 2022 ................................................................................................. 4
2. RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E
PRECEDENTI ...................................................................................................... 8
3
PREMESSA
Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (di seguito “decreto
Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n.
18, sono state emanate «disposizioni urgenti in materia di termini normativi».
In particolare, il citato decreto-legge contiene, tra le altre, disposizioni che
prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni
concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 3, comma 12-undecies, come modificato
dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 391).
Sono, altresì, fornite indicazioni in relazione alle disposizioni recate
dall’articolo 7, comma 7, del d.l. n. 39 del 2024, che stabiliscono la riapertura dei
termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione
entro la data originaria del 30 settembre 2023.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici, per
garantirne l’uniformità di azione.
L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, dei
contenuti degli atti preparatori del Senato della Repubblica, n. 1027, riguardanti il
disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (di seguito “AS 1027”),
e degli atti preparatori del Senato della Repubblica, n. 1092, relativi al disegno di
legge di conversione del d.l. n. 39 del 2024 (di seguito “AS 1092”).
1 Il d.l. n. 39 del 2024, in fase di conversione in legge, contiene «Misure urgenti in materia di agevolazioni
fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi
eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria».
4
1. ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO
D’IMPOSTA 2022
L’articolo 3, comma 12-undecies2, del decreto Milleproroghe estende
l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale – introdotto dall’articolo 1,
commi da 174 a 1783, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio
2 L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, come modificato dall’articolo 7, comma 6,
del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che «le disposizioni dell’articolo 1, commi da 174 a 178,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto
di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal
presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere
effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare,
rispettivamente, entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20
dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica
soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 1,
comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all’articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal
1° giugno 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso».
3 Di seguito si riporta il testo dei commi da 174 a 178 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023:
«174. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente
presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti,
possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni
irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute
ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata
fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31
ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre
2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni
non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di
liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le
comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 (n.d.r. comma così modificato ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56).
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto
ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il
mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a
ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura
prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con
decorrenza dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione
(n.d.r. comma così modificato ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 34 del 2023).
176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
5
2023) e riguardante le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente
presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai
periodi d’imposta precedenti – alle violazioni concernenti le dichiarazioni
validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2022.
La novella normativa, come si evince anche dalla relazione tecnica al
disegno di legge di conversione del citato decreto, si pone l’obiettivo di “stimolare
il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea
compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente
all’anno d’imposta 2022”4.
L’istituto in parola, previsto dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge
di bilancio 2023, è una forma di ravvedimento operoso, c.d. “speciale”, che, in
parziale deroga alla disciplina ordinaria5, consente ai contribuenti di regolarizzare
le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159
(riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione
delle irregolarità formali) del citato articolo 1 della legge di bilancio 20236 –
177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si
dà luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di
attuazione dei commi da 174 a 177».
4 Cfr. AS 1027 – Ragioneria generale dello Stato – Relazione tecnica di passaggio del 20 febbraio 2024.
5 Per la disciplina ordinaria del ravvedimento operoso si veda l’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
6 Con l’articolo 21 del d.l. n. 34 del 2023 il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 1,
commi 174 e 176, della legge di bilancio 2023, definendo l’ambito applicativo con specifico riferimento
alle violazioni regolarizzabili. In particolare, ha stabilito che:
«1. All’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «le violazioni diverse da
quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente
presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti» si
interpretano nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi
dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la
dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
6
mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale
previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione,
ovvero in forma rateale.
Per effetto dell’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe,
l’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa, al ricorrere
delle condizioni normativamente previste, purché la dichiarazione del relativo
periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
L’adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento, entro
il 31 maggio 20247, dell’intero importo dovuto8, ovvero della prima rata, oltreché
con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni che si
intendono sanare.
Si ricorda che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale
per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo
o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni,
comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La consegna di un processo verbale
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta
nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul
valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui
all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei
predetti obblighi di monitoraggio».
7 Si segnala che la scadenza del versamento è stata posticipata ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto-
legge 29 marzo 2024, n. 39, il quale ha disposto che, all’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto
Milleproroghe, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio
2024»; le parole: «1° aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».
8 Si tratta di una somma pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
7
di constatazione (p.v.c.) di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non
è, invece, ostativa alla procedura agevolativa in trattazione9.
Qualora si opti per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima
– da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20
dicembre 2024 – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione10, ai sensi dell’articolo
1, comma 175, della legge di bilancio 2023, fermo restando quanto ivi previsto, si
applicano gli interessi stabiliti dall’articolo 2011 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal 1° giugno 2024.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto Milleproroghe (ossia al 29 febbraio 2024) e
non si dà luogo a rimborso.
9 In tal senso, si vedano la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 e la risoluzione n. 67/E del 6 dicembre 2023.
Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del d.lgs. n. 472 del 1997, è
precluso il ravvedimento nei casi in cui la violazione constatata con p.v.c. «rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con
dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
10 Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo
degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo d’imposta, e degli interessi nella misura prevista
all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11 Attualmente in misura pari al 4 per cento annuo.
8
2. RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E
PRECEDENTI
Con la previsione di cui all’articolo 7, comma 712, del decreto-legge 29
marzo 2024, n. 39, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30
settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale di
cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023, la riapertura
dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni,
purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle
altre condizioni e modalità ivi previste.
In considerazione della ratio della norma e in forza di un’interpretazione
logico-sistematica, volta, essenzialmente, a incentivare la regolarizzazione
spontanea dei contribuenti13, si ritiene che questi ultimi possano fruire della
riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora:
- non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo
posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento
12 L’articolo 7, comma 7, del d.l. n. 39 del 2024 dispone che «i soggetti che, entro il termine del 30 settembre
2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi
da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono
comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e
modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e
rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti di cui
al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste
dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono
applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini
previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle
somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima
data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31
maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio
della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli
interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
13 Cfr. AS 1092 – Relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge, nella parte in cui
specifica che “coerentemente alla relazione tecnica di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge
n. 197 del 2022, l’adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento “speciale”, derivante dalla riapertura
dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con
il ravvedimento “ordinario”, è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza
dell’incentivo alla regolarizzazione spontanea”.
9
(ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni, senza tuttavia
effettuare il pagamento, in un’unica soluzione, delle somme dovute o, in
alternativa, della prima rata);
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad
alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per
sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con
riferimento alla medesima annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state
constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle
violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano
ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza
non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c.
consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad
alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della
rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla
prima14, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già
regolarizzate(riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla
precedente regolarizzazione o alle medesime annualità)15, anche se tali ulteriori
violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023.
Anche in tal caso, il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione
presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle
somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa, è
possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024,
14 Per effetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2023, citato nella nota n.
3.
15 Resta fermo che gli stessi – decaduti dal beneficio della rateazione per effetto del mancato pagamento di
una delle rate successive alla prima – non possono considerarsi ammessi alla riapertura dei termini per il
ravvedimento speciale, per la regolarizzazione delle medesime violazioni. Tali soggetti, infatti, hanno già
perfezionato la procedura di regolarizzazione, ai sensi del comma 175, dell’articolo 1, della legge di
bilancio 2023, e il pagamento delle somme ancora dovute dovrà avvenire a norma del medesimo comma
175, il quale dispone, altresì, «l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti».
10
di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174,
della legge di bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli
interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono
dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
Per quanto concerne le specifiche modalità di calcolo degli importi dovuti,
sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione, si precisa
quanto segue.
In caso di versamento in unica soluzione (ad esempio in data 31 maggio
2024), sono dovuti:
- l’importo del tributo;
- l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla
data della violazione a quella del versamento (nell’esempio il 31 maggio
2024);
- l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento
speciale (un diciottesimo).
In caso di versamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e
le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:
a) alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):
- un importo pari a 5/8 del tributo;
- un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da
ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del
versamento;
- un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal
ravvedimento speciale;
b) alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive
(nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):
- un importo pari a 1/8 del tributo;
- un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da
ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo
versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
11
- un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
- l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2 per
cento annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno
2024 alla data del versamento di ciascuna rata.
Per le parti non oggetto di esame della presente circolare, si rinvia ai
chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi in materia, in quanto
compatibili con il vigente quadro normativo (si vedano, tra le altre, la circolare n.
2/E del 27 gennaio 2023, la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 e la risoluzione n.
67/E del 6 dicembre 2023).
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi