Circolare Agenzie Entrate 12/E del 1/06/2023

CIRCOLARE N. 12/E

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Roma, 1° giugno 2023

OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2022.



Divisione Contribuenti




Divisione Contribuenti

INDICE

Premessa ................................................................................................................ 3

1. Gli interventi normativi in materia di ISA .................................................. 4
1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica ..... 4
1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica

dichiarativa ............................................................................................ 4
1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA ...................................... 5
1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale ..................................... 6

2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022 ................... 7
2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione ........................ 8
2.2. Le nuove cause di esclusione ................................................................ 9

3. La modulistica .............................................................................................. 10
3.1. Quadro A – “Personale” ..................................................................... 11
3.2. Quadro E – “Dati per la revisione” ................................................... 11
3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei

soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali .................. 13

4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate................................... 14
4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti ........................... 14
4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione ............ 15

5. Il software applicativo “IltuoISA 2023” ..................................................... 16
5.1. L’esito ................................................................................................... 16
5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine” .................................. 17

6. Il regime premiale ISA ................................................................................. 18

Appendice ............................................................................................................ 21

Premessa
La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici

sintetici di affidabilità fiscale (ISA)1 di cui all’articolo 9 bis decreto legge n. 50 del
2017 (decreto), in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

Al riguardo, il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute
nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella
disciplina degli ISA.

Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche
una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti
normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali,
provvedimenti ecc.).

Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di
aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di
cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si
riferiscono.

In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha
riguardato la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9
bis del citato decreto, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine
di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche
tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei
mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle
tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle
materie prime nonché dell’andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto
periodo d’imposta.

Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli
adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che
contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
effettuare per l’applicazione degli stessi.



1 Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo” (decreto).

1. Gli interventi normativi in materia di ISA
Si riporta, di seguito, una panoramica degli interventi normativi che,

direttamente o indirettamente, hanno avuto effetti sulla disciplina degli ISA.

Si anticipa, in proposito, che si tratta, in massima parte, di interventi di
natura procedurale, che non producono effetti sul complesso di adempimenti che i
contribuenti devono effettuare per l’applicazione degli ISA.

1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica
Il Decreto legge del 21 giugno 2022 n. 73 convertito dalla Legge del 4

agosto 2022 n. 122 (DL semplificazioni) ha previsto alcuni interventi che hanno
interessato la disciplina di riferimento degli ISA.

Tra questi, si rileva all’articolo 9 l’abrogazione della disciplina delle società
in perdita sistematica.

In tale articolo viene disposta l’abrogazione, a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2022, delle previsioni del Decreto legge n. 138
del 13 agosto 2011 in materia di società in perdita sistematica.

La norma, si ricorda, disponeva la dichiarazione di un reddito minimo a
partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la
compagine aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno
un reddito inferiore a quello minimo.

L’abrogazione di tale disciplina comporta effetti che rilevano anche ai fini
dei benefici premiali previsti in materia di ISA per i contribuenti più affidabili.

Alla lettera c) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, infatti, è
prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative
di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del citato decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138.

1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica
dichiarativa
L’articolo 11 del DL semplificazioni, modificando l’articolo 1, comma 1 del

Decreto del Presidente delle Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dispone che i
modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap
siano approvati con provvedimento amministrativo, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i
modelli stessi devono essere utilizzati.

Parimenti, con la modifica dell’articolo 2, comma 3-bis, i modelli, le
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, entro fine febbraio,
anziché entro il 15 febbraio.

La modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa,
avendo carattere generale, incide anche sui tempi di approvazione della
modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli
ISA, parte integrante dei modelli REDDITI.

1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA
Con l’articolo 24 del DL semplificazioni vengono estese anche all’anno

2022 le attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che
tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei
mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-
19
, nonché ad individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione
degli ISA.

Ai fini della definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi
del rischio di evasione fiscale, di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto,
si stabilisce, inoltre, che:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto
anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante
dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto
anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante
dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Con tali modifiche la norma ha dunque inteso estendere anche ai periodi
d’imposta 2021 e 2022, le cautele già disposte in relazione al periodo d’imposta
2020, al fine di non basare l’analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di
affidabilità del contribuente relativo ad una sola annualità che potrebbe essere
caratterizzata dagli effetti economici negativi causati dagli eventi di natura
straordinaria di questi ultimi anni.

Più in generale, inoltre, la logica dell’intervento risulta coerente con la
filosofia che ispira lo strumento degli ISA, sensibile, sin dalla fase della
costruzione, alla “storia fiscale” del contribuente2.

Infine, l’articolo 24 del DL semplificazioni completa le disposizioni di
natura fiscale rilevanti ai fini ISA, disponendo, con la modifica dell’articolo 9-bis,
comma 2, del decreto, che gli ISA sono approvati con decreto ministeriale, non più
entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il
mese di marzo del periodo d’imposta successivo. Inoltre, le eventuali integrazioni
degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria,
anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono
approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio, del periodo
d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

In sintesi, con questa ultima previsione, viene previsto un periodo di
“osservazione” più lungo, al fine di meglio contemperare le esigenze di
aggiornamento degli ISA e di consentire che lo strumento sempre più sia idoneo a
reagire tempestivamente ai mutamenti anche improvvisi e straordinari dello
scenario economico.

1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale
Tra le novità fiscali che hanno avuto rilevanza sulla disciplina degli ISA

occorre anche segnalare gli interventi contenuti nell’art. 2 della Legge del 31
agosto 2022 n. 130, recante Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si
applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
.

In particolare, con la disposizione in commento, al comma 5 dell’articolo
47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5463 , sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con
"bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo
precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia
stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre
periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali
punteggi siano disponibili
».


2 Si richiamano sul punto i chiarimenti forniti al tempo al paragrafo 7.1. L’analisi del rischio per i periodi
d’imposta 2018 e 2020
della circolare n, 16/E del 16 giungo 2020.
3 Il comma 5 del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che la sospensione dell’atto impugnato può
anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2 del
medesimo decreto legislativo.

Risulta, così, ampliato il novero dei benefici fiscali già previsti al comma
11 dell’articolo 9 bis del decreto riconosciuti ai contribuenti considerati più
affidabili sulla base del punteggio ISA.

A differenza dei benefici individuati dal citato comma 11, tale nuova
premialità non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno,
individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già
la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.

2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
L’obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le attività degli ISA degli

ultimi anni è stato certamente quello di intercettare, così come previsto
dall’articolo 148 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), gli
effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al
perdurare della diffusione del virus COVID-19, cui si sono andati sommando, per
il p.i. 2022, anche quelli delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo
dell’energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché dell’andamento dei
tassi di interesse.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il DL semplificazioni ha
esteso anche all’anno 2022 le attività tese ad elaborare specifiche metodologie per
cogliere gli effetti di tali accadimenti straordinari.

Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di
revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli ISA in applicazione per il p.i.
2022, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per i precedenti pp.ii. 2020
e 2021, alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere
conto sia del perdurare degli effetti del COVID-19 sia, con specifico riferimento al
p.i. 2022, agli effetti degli accadimenti straordinari sopra citati.

Così come previsto dal citato articolo 148 del decreto rilancio, l’attività si
è orientata su due direttrici tra loro complementari:

1) individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento
degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dalle
condizioni di criticità descritte in precedenza;

2) individuare possibili nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le
fattispecie più colpite da tali effetti negativi e non adeguatamente “gestite”
dagli interventi correttivi di cui al punto precedente.

2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
Tenuto conto di quanto prescritto dal citato articolo 148 del decreto

rilancio, con il decreto ministeriale del 28 aprile 2023 sono stati previsti specifici
interventi sulla metodologia degli ISA in applicazione per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2022.

L’individuazione di tali “interventi correttivi”, in relazione al solo periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è stata effettuata sulla base della
metodologia statistico-economica descritta nell’allegato 4 al citato decreto
ministeriale.

Nella premessa di tale documento è specificato che, al fine di definire un
quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2022, è
stato indispensabile svolgere un’attività preliminare di individuazione ed
acquisizione di ulteriori fonti informative (Istat, Banca d’Italia, Cerved,
Prometeia
) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli ISA.

Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche
individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte
dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla
forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.

Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare
per il solo periodo d’imposta 2022, che tengono conto di alcune grandezze e
variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso
dell’anno.

Gli interventi correttivi ripercorrono, in buona sostanza, quelli già
individuati lo scorso anno, ovvero:

- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime
panel” (ricavi/compensi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito
per addetto);

- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti
da “soglie economiche di riferimento” (durata delle scorte; analisi
dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per
dipendente, ecc.).

Tali interventi, comporteranno una modifica del risultato dell’applicazione
degli ISA e saranno commisurati principalmente all’entità dei seguenti fattori:

- contrazione dei margini di redditività del singolo contribuente nel periodo
di imposta di applicazione;

- contrazione della marginalità settoriale.

In estrema sintesi, la metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi
straordinari per il p.i. 2022 (a differenza di quella elaborata per il periodo
d’imposta precedente, che analizzava la contrazione dei Ricavi/Compensi) si basa
sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati
come rapporto tra le variabili Ricavi/Compensi e i Costi intermedi), subita da
ciascun contribuente nel p.i. 2022 rispetto al p.i. 2021 o al p.i. 2019 (considerato
in media con il p.i. 2021, se più favorevole).

Attraverso l’applicazione dei correttivi, tarati in base all’entità della
variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di
affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA. Tale giudizio terrà, altresì, conto
degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le
mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2022.

In continuità con l’approccio seguito per i pp.ii. 2020 e 2021 e in coerenza
con l’esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati
all’applicazione degli ISA, si evidenzia che tale complesso impianto metodologico
è stato realizzato senza l’introduzione di nuove informazioni nei modelli
dichiarativi.

2.2. Le nuove cause di esclusione
Per gli ISA in applicazione per il p.i. 2022, con il DM 28 aprile 2023, oltre

alla previsione di specifici interventi sulla metodologia degli indici, è stata
individuata un’ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno
aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

Tale causa di esclusione appare coerente con l’impianto metodologico sulla
base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari, che utilizza, quale
misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini
(individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d’imposta
2022, rispetto al periodo di imposta 2021.

L’accesso a tali correttivi non sarebbe, pertanto, possibile per quei
contribuenti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile
(soggetti che aprono la partita IVA nel p.i. 2021).

Si ricorda che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base
di tale nuova causa di esclusione, individuata dal codice 15 all’interno dei modelli
REDDITI2023, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici,
contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA.

Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già
precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione

degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto (cfr. circolare n. 16 del 16 giugno 2020).

Sul tema delle cause di esclusione giova ricordare che la normativa
specifica sul “Terzo Settore” ha previsto espressamente l’esclusione
dall’applicazione degli ISA.

Si tratta, in particolare:

a) degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la
determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo
80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del
medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Come già precisato nella circolare n. 17 del 2 agosto 2019, l’esclusione
dall’applicazione degli ISA da parte di tali soggetti è tuttavia subordinata al
positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione
Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che,
al momento, non si è ancora verificato.

I contribuenti interessati da tali fattispecie sono, pertanto, a tutt’oggi tenuti
all’applicazione degli ISA.

Tuttavia, con specifico riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del
precedente elenco, appare opportuno precisare che per tali soggetti resta ferma la
possibilità di indicare la causa di esclusione relativa alla determinazione del
reddito con criteri forfetari in luogo di quella esplicitamente prevista per il terzo
settore, in mancanza dell’approvazione della Commissione europea.

Si tratta, in particolare, della causa di esclusione individuata nelle istruzioni
dei modelli REDDITI2023 dal codice 5.

3. La modulistica
Per i modelli ISA2023 risulta confermata la ormai consolidata struttura

generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono
previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione
di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati
contabili lavoro autonomo
).

All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, come noto, è presente un rinvio
alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello
specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della
maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei
singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l’attività degli
intermediari e dei professionisti contabili.

3.1. Quadro A – “Personale”
La novità più rilevante che preme segnalare riguarda il Quadro A

Personale”, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto
all’attività.

Nel predetto quadro le seguenti descrizioni:

- “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente,
di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a
domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
” del rigo
A02 del modello di rilevazione dati relativo alle imprese;

- “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a
termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto
di somministrazione di lavoro
” del rigo A02 del modello di rilevazione dati
relativo al lavoro autonomo;

sono state modificate in “Altro personale con contratto di lavoro
subordinato (esclusi gli apprendisti)
”.

Tali righi sono destinati ad accogliere, come risulta intuibile dalla nuova
descrizione, il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale
con contratto di lavoro subordinato che non sia già stato indicato né al rigo A01
(lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno) né al rigo A03
(apprendisti).

La modifica, nell’ottica della semplificazione della modulistica
dichiarativa, agevola la leggibilità del quadro A rispetto agli anni precedenti,
conferendo a tale quadro anche una maggiore flessibilità rispetto ad eventuali
mutamenti dello scenario normativo.

3.2. Quadro E – “Dati per la revisione”
A seguito delle modifiche apportate alla classificazione europea delle

attività economiche NACE4 e in previsione delle modifiche che saranno apportate



4 Per approfondimenti sulla modifica del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, si veda il
sito dell’Unione europea: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj.

alla classificazione ATECO 2007 aggiornamento 2022 attualmente in vigore5, si è
reso necessario integrare i modelli di alcuni ISA con l’inserimento di nuove
informazioni.

Tale intervento consentirà, in fase di futura revisione degli ISA interessati,
la gestione delle citate modifiche e il conseguente adeguamento alla nuova
classificazione ATECO.

A tal fine sono stati effettuati gli interventi di seguito riportati.

Nei modelli degli ISA CG05U, CG92U, CM01U, CM03U, CM32U e
CM90U è stato appositamente inserito il quadro E – “Dati per la revisione”,
contenente esclusivamente le informazioni necessarie per l’adeguamento di tali
ISA alla nuova classificazione ATECO. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si
evidenzia il caso dell’ISA CM90U, dove, nel relativo modello, è stato inserito un
quadro E contenente quindici nuove informazioni6, che, con riferimento ad alcune
tipologie di prodotti, rappresentano un dettaglio di informazioni già presenti in tale
modello. L’Intervento è stato effettuato in quanto, sulla base delle informazioni
attualmente disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO, l’attuale
classificazione basata sulla tipologia di esercizio in cui è effettuata la vendita
(dentro o fuori dai negozi) dovrebbe essere sostituita da una classificazione basata
sul bene scambiato, che, pertanto, non contemplerebbe più la differenziazione per
modalità di vendita (in negozio, on-line, tramite bancarella e mercato ecc.) prevista
nell’ISA CM90U.

Nei modelli degli ISA CD20U, CG01U, CG13U, CG15U e CG72U tali
informazioni sono confluite nel quadro E – “Dati per la revisione”, già previsto per
la presenza di ulteriori informazioni individuate ai fini della futura revisione di tali
ISA in base a esigenze differenti. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si evidenzia
il caso dell’ISA CG72U, per il quale, sulla base delle informazioni attualmente
disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO, sono state inserite
informazioni relative al numero di Velocipedi e di Motoveicoli (righi E07 ed E08)
nel quadro E del relativo modello.

Nel modello ISA CG61U, il quadro E – “Dati per la revisione”, già presente
dallo scorso anno, è stato implementato con ulteriori informazioni necessarie per
consentire l’adeguamento dello stesso alla nuova classificazione ATECO in fase



5 Le attività di revisione della classificazione ATECO, versione nazionale della NACE, devono infatti tener
conto delle decisioni prese a livello europeo.
6 Le nuove informazioni sono relative ai seguenti prodotti commercializzati: Carne e prodotti a base di
carne (inclusi salumi, carne congelata e surgelata); Altri prodotti alimentari; Abbigliamento, calzature e
accessori (escluso accessori tecnico-sportivi) nuovi; Abbigliamento, Calzature ed accessori di seconda
mano; Pellicce e abbigliamento in pelle nuovi; Mobili nuovi; Accessori d'arredo nuovi; Mobili di seconda
mano; Accessori d'arredo di seconda mano; Libri nuovi; Libri di seconda mano; Dischi nuovi; Dischi di
seconda mano; Cosmesi di trattamento non erboristica; Cosmesi di trattamento di erboristeria.

di revisione di tale ISA. Al riguardo, si fa presente che, sulla base delle
informazioni attualmente disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO,
nella nuova versione della classificazione ATECO dovrebbero essere inseriti nuovi
codici attività relativi all’intermediazione dei servizi e del commercio al dettaglio,
pertanto nel quadro E del modello CG61U, sono state inserite tredici nuove
informazioni7 (righi da E03 a E15), relative ad attività di intermediazione di
servizi, che presumibilmente rientreranno nell’ambito di applicazione di tale ISA.

Si ricorda che, come noto, le informazioni richieste nei quadri E qui in
argomento non assumono rilevanza ai fini della applicazione degli ISA risultando,
invece, come già detto, necessarie per le successive fasi di evoluzione dello
strumento.

3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei
soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali
Ai fini della compilazione del quadro B del modello ISA CG44U, vale la

pena precisare quale debba essere il corretto comportamento da seguire da parte
dei soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali, tenuto conto che il
softwareIltuoISA” consente l’inserimento di un massimo di 10 unità locali.

Al riguardo, si ricorda che nella Circolare del 18 giugno 2004 n. 27 in
materia di studi di settore furono già forniti chiarimenti relativi a una questione
analoga riferita alla compilazione dei relativi modelli, con la seguente
precisazione: “Ai fini della corretta compilazione del corrispondente modello per
la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio, si segnala che
il relativo quadro B è stato predisposto per indicare i dati relativi ad un massimo
di dieci unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività. Qualora il
contribuente utilizzasse un numero superiore di unità, dovrà indicare nei righi da
B04 a B08 del quadro B, relativo alla decima unità immobiliare, le informazioni
ottenute sommando i dati relativi a tale unità a quelle relative alle ulteriori unità
immobiliari utilizzate
”.



7 Le nuove informazioni sono relative alle seguenti tipologie di intermediazione: Intermediazione per i
servizi di costruzione specializzati; Intermediazione per i servizi di alloggio; Intermediazione per i servizi
di ristorazione; Intermediazione per i servizi di noleggio e leasing operativo di automobili, autocaravan e
rimorchi; Intermediazione per i servizi di noleggio e leasing operativo di altri beni materiali e beni
immateriali non finanziari; Intermediazione per i servizi di supporto alle imprese n.c.a.; Intermediazione
per i servizi di corsi e tutor; Intermediazione per i servizi medici, odontoiatrici e altri servizi di assistenza
sanitaria; Intermediazione per i servizi di assistenza residenziale; Intermediazione per i servizi di
riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli;
Intermediazione per i servizi alla persona; Intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato;
Intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato.

Tenuto conto della sostanziale identità della sezione relativa alle unità locali
dei modelli ISA rispetto a quella dei precedenti studi di settore, tale chiarimento
può essere considerato valido anche per quanto riguarda la dichiarazione dei dati
utili ai fini della applicazione degli ISA.

In proposito, si raccomanda, inoltre, di inserire le unità locali ordinandole
in base al volume dei ricavi conseguiti per ciascuna unità e, laddove possibile, di
sommare i dati relativi alle unità locali eccedenti la decima dando priorità a quella
o quelle riferite al medesimo Comune.

4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i.

2022, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere
all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette
“variabili precalcolate”)8.

4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti
Si osserva, preliminarmente, che nessun elemento di novità è stato

introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati “precalcolati” e
nella loro struttura, al fine di consentire a contribuenti e operatori professionali di
cimentarsi con dinamiche ormai ampiamente consolidate.

Anche i contenuti delle variabili precalcolate9 risultano sostanzialmente
ricalcare quelli dello scorso anno; si conferma che anche per quest’anno, ad
esempio, attraverso l’acquisizione nel software applicativo dei dati “precalcolati”,



8 Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile
precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata.
Le date, in particolare, sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in:
Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è.

Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’“Avvertenza precalcolate
ISA2023
” che fornisce, tra l’altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che
ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).
9 Tali variabili sono state individuate ed elaborate come indicato nell’allegato 94 al DM 8 febbraio 2023,
successivamente integrato con l’Allegato 4 al DM 28 aprile 2023. Con tale intervento di integrazione sono
state introdotte, ai fini dell’applicazione dei correttivi straordinari all’annualità 2022, le seguenti variabili:
Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione”,
Valore di riferimento dei Costi intermedi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione,
Valore di riferimento dei Costi intermedi relativo al terzo periodo di imposta precedente quello di
applicazione
, Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi relativo al terzo periodo di imposta precedente
quello di applicazione
”.

saranno resi disponibili i punteggi ISA riferiti alle due annualità precedenti quella
di applicazione (ossia il p.i. 2020 e il p.i. 2021)10.

Si tratta, nello specifico, delle due seguenti informazioni:

- punteggio ISA relativo al periodo d’imposta precedente a quello di
applicazione
;

- punteggio ISA relativo a due periodi d’imposta precedenti a quello di
applicazione
.

Si ricorda che tali informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul
calcolo del punteggio di affidabilità e rappresentano un mero elemento conoscitivo
che consente al contribuente di valutare, in modo semplice e immediato, la propria
posizione di affidabilità fiscale11 in una prospettiva “storica”.

Ad esempio, la disponibilità dell’informazione relativa al punteggio ISA del
p.i. 2021 consente agli utenti di poter valutare il proprio posizionamento in ottica
di accesso ai benefici premiali12 ed eventualmente decidere di dichiarare ulteriori
componenti positivi per migliorare il proprio punteggio di affidabilità.

4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione
Con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate13 sono state

confermate, per la campagna dichiarativa 2023, le medesime modalità con cui



10 Tali informazioni sono valorizzate con il punteggio ottenuto, per ciascuna delle due annualità, a seguito
della applicazione degli ISA, sulla base dei dati trasmessi dal contribuente, utilizzando l’ultima versione del
software IltuoISA disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Si evidenzia, inoltre, che:
- qualora risultino presenti in Anagrafe Tributaria più dichiarazioni inviate entro i 90 giorni dalla

scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
viene valorizzato il punteggio dell’ultima dichiarazione validamente pervenuta;

- l’informazione in argomento non risulta valorizzata se:
1) la dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria risulti presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza

del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
2) all’ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza

del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi non risulti
allegato un modello ISA;

3) nell’ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza
del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi risulti
dichiarata una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA.

11 Sul tema si rimanda a quanto riportato al paragrafo 8.3. – Termini di presentazione della dichiarazione e
punteggio ISA
della Circolare n. 16/E del 2020.
12 Come specificato nel successivo paragrafo “I benefici premiali”, il Provvedimento del 27 aprile 2023,
confermando quanto già previsto per i pp.ii. 2019, 2020 e 2021, ha riconosciuto la possibilità di accedere
ad alcuni benefici premiali anche sulla base della media dei punteggi dell’anno di imposta di applicazione
e di quello precedente.
13 Si tratta dei seguenti provvedimenti:

venivano resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica, i dati precalcolati nelle annualità precedenti.

Come già evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei
“dati precalcolati” sono, infatti, sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti
campagne.

Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti
documenti di prassi14.

Rispetto alle precedenti annualità, si segnala l’aggiornamento degli
elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il
soggetto delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata
attraverso il servizio Entratel, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si
richiede la fornitura massiva dei “dati precalcolati”.

Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l’effettivo
conferimento della delega all’intermediario.

5. Il software applicativo “IltuoISA 2023
Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale,

effettuabile tramite il softwareIltuoISA 2023”, è operato sulla base dei dati
dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2022 e dei “dati precalcolati”,
forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario.

La struttura del software per il p.i. 2022 replica quella già prevista per i
precedenti periodi di applicazione degli ISA; l’assenza di novità strutturali
comporta pertanto che gli operatori possano misurarsi con uno strumento le cui
dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative.

5.1. L’esito
La sezione del softwareIltuoISA 2023” in cui vengono visualizzati gli esiti

del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione



- 30 gennaio 2023 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di

affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione
degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per
il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità
fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023;

- 23 marzo 2023 - Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati
necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2022.

14 Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo “1.5.2. – I dati resi disponibili dall’Agenzia”
della Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

del software, oltre a richiamare le condizioni di accesso ai benefici premiali,
fornisce evidenza che tale esito è calcolato anche sulla base degli eventuali
interventi correttivi operati per tener conto degli effetti di natura economica, del
perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni geopolitiche,
dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime,
nonché dell’andamento dei tassi di interesse.

In particolare, in corrispondenza del punteggio ISA, riporta la seguente
informativa:

Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici
premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di
accesso ai benefici premiali sono previste con apposito provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il punteggio ISA tiene conto degli effetti di natura straordinaria derivanti dalla
crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico
nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

Inoltre, nelle schede di dettaglio degli indicatori elementari di affidabilità e
di anomalia interessati dagli specifici interventi correttivi, è presente la seguente
informativa:

Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto degli effetti di natura
straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai
mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi
correttivi.

5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine”
Il softwareIltuoISA 2023” ripropone, nell’ottica di riduzione degli

adempimenti in materia di ISA, la funzionalità di importazione dei dati contabili
dal modello REDDITI già disponibile per le campagne dichiarative degli scorsi
anni.

Tale modalità di precompilazione permette ai contribuenti che utilizzano il
softwareIltuoISA 2023” di importare i dati contabili comuni ai modelli REDDITI
e ISA, che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli REDDITI 2023
tramite il software dichiarativo “RedditiOnLine”.

In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello REDDITI, è
possibile effettuare, attraverso pochi semplici passaggi, l’esportazione dei dati da
RedditiOnLine” e l’importazione dei medesimi all’interno del softwareIltuoISA
2023”.

L’operazione di importazione avviene selezionando il pulsante “Importa
Dati Contabili REDDITI
” presente nella parte bassa di ciascun quadro di
compilazione.

Tale funzionalità ha il duplice obiettivo di:

- ridurre quanto più possibile gli oneri dichiarativi a carico dei contribuenti;

- limitare al massimo la possibilità che il contribuente commetta errori nella
compilazione della dichiarazione.

6. Il regime premiale ISA
Il comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto prevede che “Con

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di
affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è
collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”.

Con il Provvedimento del 27 aprile 2023 sono state quindi definite le
condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo
d’imposta 202215.

In merito, si evidenzia che per il p.i. 2022, con il citato Provvedimento di
aprile, sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per
le tre precedenti annualità16 ispirati alla duplice esigenza:

- di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale
nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2022);

- di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di
affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i
punteggi ISA ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2022).

Per il p.i. 2022 risulta, quindi, confermato il doppio binario in base al quale
è possibile accedere ai benefici: sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità
di applicazione dell’ISA, sia, alternativamente, conseguendo un adeguato
punteggio medio nell’anno di applicazione e in quello precedente.

In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato in forma
tabellare, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi.



15 Anche per il p.i. 2022, così come avvenuto nelle annualità precedenti, nell’ottica di collaborazione e
dialogo che contraddistingue il sistema ISA, i valori delle possibili soglie cui associare i benefici premiali
sono stati anticipati alle Organizzazioni di categoria e Ordini professionali, rappresentati nella
Commissione di esperti.
16 Provvedimenti del 30 aprile 2020, del 26 aprile 2021 e del 27 aprile 2022.

Nel richiamato Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
27 aprile 2023, in continuità con quanto disposto per le annualità precedenti, è
stato, inoltre, previsto che, nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici
premiali di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del decreto conseguano, con
riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi
di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di
affidabilità fiscale, laddove previsti;

- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici,
anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo
individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Beneficio
Riferimenti
normativi

Criterio di accesso ai benefici
basato su:

Riferimenti di
prassi punteggio

ISA p.i. 2022

punteggio
medio ISA pp.i.

2022 e 2021

Esonero dall'apposizione del
visto di conformità per la
compensazione di crediti Iva,
IIdd e Irap

lettera a)
articolo 9-bis
del decreto

8 8,5
CFR paragrafo

Compensazione
imposte dirette, Irap,
Iva e rimborso Iva

della circolare n.
17/E del 2 agosto

2019

Esonero dall'apposizione del
visto di conformità ovvero dalla
prestazione della garanzia per i
rimborsi Iva

lettera b)
articolo 9-bis
del decreto

8 8,5

Esclusione dell'applicazione
della disciplina delle Società
non operative

lettera c)
articolo 9-bis
del decreto

9 9

Esclusione degli accertamenti
analitico presuntivi

lettera d)
articolo 9-bis
del decreto

8,5 9

Anticipazione di un anno dei
termini di decadenza per
l'attività di accertamento

lettera e)
articolo 9-bis
del decreto

8 ------------

Esclusione della determinazione
sintetica del reddito
complessivo (il reddito
complessivo accertabile non
deve eccedere di due terzi il
reddito dichiarato)

lettera f)
articolo 9-bis
del decreto 9 9

Si ricorda, infine, anche l’ulteriore nuovo beneficio premiale cui si è fatto
riferimento nel precedente paragrafo “1.4. Introduzione di un nuovo
beneficio premiale”.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)


L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente

Appendice
(Rassegna normativa e prassi di riferimento)

Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e
prassi in materia di ISA accompagnati da una sintetica descrizione del relativo
contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della
documentazione relativa a tale strumento di compliance fiscale17.

Riferimento Contenuto

DL n. 50 del 24 aprile
2017 (Decreto)

Art. 9-bis disciplina degli ISA

DM 23 marzo 2018 Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche.

DM 28 dicembre 2018 Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche.

Provvedimento del 30
gennaio 2019

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per i periodi di imposta 2018 e 2019 e
approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
utilizzare per il periodo di imposta 2018.

Provvedimento del 30
gennaio 2019

Programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a
partire dal periodo d’imposta 2019.

Provvedimento del 15
febbraio 2019

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA e di modifiche al
provvedimento 30 gennaio 2019.

DM 27 febbraio 2019 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d'imposta 2018.

Provvedimento del 10
maggio 2019

Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31
dicembre 2018 degli ISA e approvazione delle modifiche
al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente
modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30



17 Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli ISA presente sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Normativa, prassi
e giurisprudenza.

gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica
da utilizzare per il p.i. 2018.

Provvedimento del 4
giugno 2019

Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e del
30 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate .

Risoluzione n. 64 del 28
giugno 2019

ISA – Proroga dei versamenti.

Risoluzione n.71 del 1
agosto 2019

Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione

Circolare n. 17 del 2
agosto 2019

ISA – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti.

DM 9 agosto 2019 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d'imposta 2018.

Circolare n. 20 del 9
settembre 2019

ISA – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in
risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di
categoria e ordini professionali.

DL n. 124 del 26 ottobre
2019

Art. 58 - Quota versamenti in acconto (soggetti ISA)

DM 24 dicembre 2019 Approvazione degli ISA.

Provvedimento del 31
gennaio 2020

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per il periodo di imposta 2020, approvazione
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2019 e programma delle elaborazioni degli ISA
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

Interpello - Risposta n.
31 del 6 febbraio 2020

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio
2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - fruizione
benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L.
n. 50 del 2017.

Provvedimento del 14
febbraio 2020

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2019.

DM 28 febbraio 2020 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d'imposta 2019.

Provvedimento del 1
aprile 2020

Approvazione delle specifiche tecniche per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2019.

Circolare n. 8 del 3
aprile 2020

Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro
autonomo/provvigioni.

Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in relazione
a determinate tipologie di contribuenti per le quali è
prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno
precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

Provvedimento del 30
aprile 2020

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto e approvazione delle
modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 e 1 aprile
2020.

DL n. 34 del 19 maggio
2020 (Decreto Rilancio)

Articolo 148 recante “Modifiche alla disciplina degli
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”.

Circolare n. 16 del 16
giugno 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta
2019

DPCM del 27 giugno
2020

Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.

DL n. 104 del 14 agosto
2020

Articolo 98 recante “Proroga del termine di versamento
del secondo acconto per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale”

DL n. 149 del 9
novembre 2020

Articolo 6 recante “Estensione proroga del termine di
versamento del secondo acconto per i soggetti che
applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”

Provvedimento del 28
gennaio 2021

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per il periodo di imposta 2021, approvazione
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2020 e programma delle elaborazioni degli ISA
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021

DM del 2 febbraio 2021 Approvazione di modifiche ISA applicabili al periodo
d'imposta 2020

DM del 2 febbraio 2021 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei
servizi, del commercio e delle attività professionali e di
approvazione delle territorialità specifiche.

Periodo d’imposta 2020.

Provvedimento del 15
febbraio 2021

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2020

Provvedimento del 23
aprile 2021

Approvazione delle specifiche tecniche per
l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2020

Provvedimento del 26
aprile 2021

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96

DM del 30 aprile 2021 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d'imposta 2020.

Circolare n. 4 del 7
maggio 2021

Limitatamente al paragrafo 1.2.1 - Le attività di
promozione della compliance
riguardante la campagna
informativa finalizzata a portare a conoscenza di
imprese e lavoratori autonomi cui si applicano gli ISA
l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze,
riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per
i periodi d’imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il
ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta
2020

Provvedimenti del 20
luglio 2021 e del 15
novembre 2021

Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti
all’applicazione degli ISA o dei loro intermediari,
elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più
avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e
l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi
rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare
gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli
obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle
basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo

1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190

Provvedimento del 31
gennaio 2022

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per il periodo di imposta 2022, approvazione
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2021 e programma delle elaborazioni degli ISA
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022

Provvedimento del 15
febbraio 2022

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2021

DM del 21 marzo 2022 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
dei comparti delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di
approvazione delle territorialità specifiche.

Periodo d’imposta 2021

Provvedimento del 21
aprile 2022

Approvazione delle specifiche tecniche per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2021

Provvedimento del 27
aprile 2022

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96

DM del 29 aprile 2022 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d'imposta 2021.

DL n. 73 del 21 giugno
2022

(Decreto
semplificazioni fiscali
)

Articolo 9 recante “Abrogazione disciplina delle
società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES
di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7”

Articolo 11 recante “Rinvio dei termini per
l'approvazione della modulistica dichiarativa”

Articolo 24 recante “Disposizioni in materia di indici
sintetici di affidabilità fiscale”

L n. 130 del 31 agosto
2022

Articolo 2 recante “Ulteriori effetti premiali per i
soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale”

Provvedimento del 23
giugno 2022

Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti
all’applicazione degli ISA o dei loro intermediari,
elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e
più avanzate forme di comunicazione tra il
contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in
termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,
finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili -
disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da
634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Circolare n. 18 del 25
maggio 2022

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo
d’imposta 2021

Provvedimento del 30
gennaio 2023

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo
di imposta 2023, individuazione delle modalità per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023

Provvedimento del 24
febbraio 2023

Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da
utilizzare per il periodo di imposta 2022

DM del 8 febbraio 2023 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei
servizi, del commercio e delle attività professionali e di
approvazione delle territorialità specifiche.

Periodo d’imposta 2022.

Provvedimento del 28
febbraio 2023

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2022

Provvedimento del 23
marzo 2023

Approvazione delle specifiche tecniche per
l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2022

Provvedimento del 27
aprile 2023

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96

DM del 28 aprile 2023 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
periodo d'imposta 2022.

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