CIRCOLARE N. 15/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 19 giugno 2023
OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto
a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri
elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno
d’imposta 2022 – Parte seconda
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Premessa .................................................................................................................................. 5
Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez.
II) .............................................................................................................................................. 7
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) ........................................................... 12
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) ....................................................... 15
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) ............................. 17
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) .............................. 22
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) .......... 25
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod.
6) ............................................................................................................................................. 29
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7) ................... 31
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni
riconosciute (Rigo E26, cod. 8) ............................................................................................ 34
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati,
nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9) ..................................... 36
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali
(Rigo E26, cod. 12) ................................................................................................................ 38
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi
esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13) ......................................................... 40
Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21) .......................................................................... 42
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi
E27/E30) ................................................................................................................................ 45
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32) ........... 51
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono
state assoggettate a tassazione (Rigo E33) ......................................................................... 56
Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di
volontariato, delle APS e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E36) ....................... 57
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)............... 62
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C) ...................... 65
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C) ................ 66
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Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale
(Rigo E71) .............................................................................................................................. 67
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1)........ 69
Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2) ........... 70
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria
residenza (Rigo E71, cod. 4) ......................................................................................................... 73
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
(Rigo E72) .............................................................................................................................. 75
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81) .............................. 77
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
(Rigo E83 cod. 1) ................................................................................................................... 78
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (Rigo E83- cod.
2) ............................................................................................................................................. 79
Bonus vacanze (Rigo E83, cod. 3 e 4) .................................................................................. 80
Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei
redditi (Quadro F) ................................................................................................................ 81
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1) ...................................... 87
Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti (Rigo G2) ............................... 92
Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3) .... 94
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4).......................................... 96
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)............ 99
Abitazione principale (Rigo G5) ......................................................................................... 101
Altri immobili (Rigo G6) ..................................................................................................... 102
Credito d’imposta prima casa under 36 (Rigo G8 – Sez. VI) ......................................... 103
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) (Rigo
G9) ........................................................................................................................................ 109
Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11) .......................................... 114
Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali
(Rigo G15-cod. 1) ................................................................................................................ 116
Credito d’imposta APE (Rigo G15 - cod. 2) .................................................................... 118
Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (Rigo G15 -
cod 5) .................................................................................................................................... 120
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Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G15 – cod. 6) .................. 122
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus) (Rigo
G15 – cod. 7)........................................................................................................................ 123
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Rigo
G15, cod. 9).......................................................................................................................... 125
Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (Rigo G15, cod.
10) ......................................................................................................................................... 126
Credito d’imposta per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Rigo G15,
cod. 12) ................................................................................................................................. 129
Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy (Rigo
G15, cod. 14 e 15) ................................................................................................................ 131
ALLEGATO ....................................................................................................................... 133
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Premessa
La presente circolare (da ora in avanti anche “Raccolta”) rappresenta il seguito della circolare n. 14/E
del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di
prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti
nel Quadro E - “Oneri e spese” - sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F –
“Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di
dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale
da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di
conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la
Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
? per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità
sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle
finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto
nonché
? per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza
e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto
della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento
della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione
uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici
dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività
nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n.
7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno
2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, tiene conto delle novità normative
ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa
per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di
individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che
contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi
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sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai
professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è
ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di
per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati.
Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere
dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti
non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai
contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per
le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni
sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare,
al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo
documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi
di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova
del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il
potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza
dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo
decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese
dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri
deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art.
76 del citato DPR n. 445 del 2000.
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Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez.
II)
Aspetti generali
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati
nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.
La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare
massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari o ai Fondi integrativi del SSN.
Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi
generali:
? la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
? gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui
sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
? gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati
effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il
momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e
successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta,
momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione
23.04.2007 n. 77/E);
? la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Pertanto, la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al
reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo
sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali
il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a
tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, nell’anno del rimborso;
? la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito
complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in
deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione
normativa. Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite
al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1,
lett. d-bis, del TUIR).
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Si precisa, tuttavia, come previsto dall’art. 10, comma 2-bis del TUIR, che non costituiscono oneri
deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione.
Non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto
delle somme restituite al netto della ritenuta subita.
Per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari
fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente
ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli
adottivi o affidati, nonché per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano “fiscalmente a carico”
a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli
enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito
complessivo è elevato a euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista
anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2022, la deduzione spetta anche per le spese sostenute
nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.
In linea generale, il contribuente ha diritto alla deduzione se il documento di spesa è intestato al
contribuente, che espone nella dichiarazione tale onere, ad eccezione delle spese sostenute
nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per le quali il documento di spesa può essere
intestato anche al predetto familiare.
Inoltre:
? la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi
in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo
sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
? più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di
familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare
anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.
Al riguardo, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. n. 230 del 2021, a
far data dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche
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se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni
previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12
del TUIR (Circolare 18.02.2022, n.4/E).
In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse
di familiari non a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR).
La l. n. 76 del 2016 - recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso
e la disciplina delle convivenze» (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal
matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice
civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (l. n. 184 del 1983) – «le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”,
“coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna
delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art.1, comma 20).
In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico,
e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della
legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione
del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge
n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la
legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire
della deduzione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.
Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal
reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione
ed effettuare:
? una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello
730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del
contribuente;
? una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.
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Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno
ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla
deduzione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55/E,
risposta 1.2.4).
Con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una
deduzione, si osserva che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, in caso di dichiarazione
precompilata, presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della
documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione
precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. In particolare, per
le spese sanitarie è necessario conservare la documentazione esibita dal contribuente o, in alternativa,
il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria unitamente ai
singoli documenti (scontrini, fatture, etc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata
o il cui importo è stato modificato. Per approfondimenti sul tema si rinvia al paragrafo “Il rilascio del
visto di conformità” contenuto nella circolare n.14/E del 2023.
Tipologia onere deducibile Spese sostenute dal contribuente
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) Nell’interesse proprio
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
(Rigo E23)
Nell’interesse proprio
Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni
religiose (Rigo E24)
Nell’interesse proprio
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con
disabilità (Rigo E25)
Nell’interesse proprio o di familiari anche se non
fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codice 6)
Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) Nell’interesse proprio
Altri oneri (Rigo E26 codice 13)
Nell’interesse proprio o di familiari anche se non
fiscalmente a carico
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari
ed individuali (Righi da E27 aE30)
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
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Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in
locazione (Rigo E32)
Nell’interesse proprio
Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) Nell’interesse proprio
Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36)
Nell’interesse proprio
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Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)
Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il
versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all’ENPAB, cfr. Risoluzione 3.03.2011 n.
25/E). I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico
(Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.4).
Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del d.l. n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di
calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione se tale
deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge (Circolare 4.08.2006 n. 28/E,
paragrafo 41) e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti
nell’anno del versamento.
Sono deducibili anche i contributi:
? previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a
carico del contribuente;
? agricoli unificati versati all’INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione
previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori
dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
? previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
? versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e
per la prosecuzione volontaria;
? versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la
tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”) (Circolare 07.06.2002 n.
48/E, risposta 1.7);
? intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di
appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in
qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà
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risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di
pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E).
Non sono deducibili:
? le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità
e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi in cui era vigente
il divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità, non
trattandosi di somme destinate a generare una prestazione futura (Circolare 10.06.2004 n. 24/E,
risposta 7);
? i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del d.l. n.
102 del 2013, a decorrere dal 2014);
? i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare
dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è,
eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.5);
? le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
? le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi
versati (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E);
? i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore
dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una
disciplina esplicita del diritto di rivalsa (Circolare 15.05.1997 n. 137, Circolare 12.06.2002 n.
50/E, e Circolare 20.04.2005 n. 15/E).
Limiti di deducibilità
I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da
particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.)
? Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti,
modello F24 quietanzato
Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e
all’INAIL ove previsto
? Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla
Gestione Separata INPS e all’INAIL per le quote a carico
del lavoratore
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Contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAU
? Ricevuta del versamento anche tramite modello F24
quietanzato
Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell’impresa
familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del
titolare dell’impresa
? Attestazione del titolare dell’impresa dalla quale risulti che
ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali
versati per il familiare e l’ammontare dei contributi stessi
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi
assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio
militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria,
iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell’INPS)
? Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari
effettuati nel 2021 (indipendentemente dal periodo a cui si
riferiscono) anche tramite modello F24 quietanzato
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite
? Titolo di pagamento intestato al de cuius
Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite
anche tramite modello F24 quietanzato.
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Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)
Art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se
residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento
dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014.
Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento
dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per
cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota-
parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso
in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico
dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni
corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di
meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448/E).
Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle
rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in
compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto
che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157/E).
Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione,
costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono
a questi ultimi assimilati.
È deducibile anche il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del
canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti
dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”,
se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata
per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo
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relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a
disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione
della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare
24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.1).
Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di
mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla
sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
La deduzione non spetta per:
? le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002
n. 50/E, risposta 3.1);
? l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella
forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso,
la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo
pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad
ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno,
il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153/E);
? le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno
di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di
mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.2).
Limiti di deducibilità
Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Assegno periodico corrisposto al coniuge
Per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la
rivalutazione di tale importo:
? sentenza di separazione o divorzio
? accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014
? accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014
? bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per
verificare gli importi effettivamente versati nel 2021 o dal contratto d’affitto o dalla
documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla
documentazione comprovante l’avvenuto versamento
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Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)
Art. 10, comma 2, del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli
addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf,
baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto
della competenza dei trimestri.
Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una
badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima
rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del
soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS
mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente
a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di
pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.
L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto
del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta
dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’INPS.
Si ricorda che attraverso il libretto di famiglia le persone fisiche che non esercitano attività
professionale o d’impresa possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54 bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo
sporadico e saltuario.
Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui
valore nominale è fissato in euro 10, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata
non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24
modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS.
Del valore nominale di euro 10 di ogni titolo di pagamento, euro 8 costituiscono il compenso del
prestatore, euro 1,65 vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, euro 0,25
per il premio assicurativo INAIL, e euro 0,10 per il finanziamento degli oneri gestionali.
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Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate
dalla legge e consistono in: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare. Resta fermo che la deduzione riguarda solo i contributi
corrispondenti a prestazioni degli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed
all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.). Non
possono essere dedotte le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal
datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni
e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” (punti da 701 a 706 della CU 2022 con il
codice 3).
Tipologia di spesa ammessa
Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante,
al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali
versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che
sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.
Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2021 e per l’anno
2022:
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Contributi Lavoratori Domestici
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI - 2022/2021
Tabella INPS 2021 senza contributo addizionale per i contratti a tempo indeterminato
Retribuzione Effettiva
Oraria
Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 9 del 25.01.2021)
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)
Totale contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Totale contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)
Fino a € 8,10
Cassa Colf
€ 1,43
€ 0,04
€ 0,36
€ 0,02
€ 1,44
€ 0,04
€ 0,36
€ 0,02
Oltre € 8,10 fino a € 9,86
Cassa Colf
€ 1,62
€ 0,04
€ 0,41
€ 0,02
€ 1,63
€ 0,04
€ 0,41
€ 0,02
Oltre € 9,86
Cassa Colf
€ 1,97
€ 0,04
€ 0,49
€ 0,02
€ 1,98
€ 0,04
€ 0,49
€ 0,02
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)
Cassa Colf
€ 1,04
€ 0,04
€ 0,26
€ 0,02
€ 1,05
€ 0,04
€ 0,26
€ 0,02
Tabella INPS 2021 comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato
Retribuzione Effettiva
Oraria
Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 9 del 25.01.2021)
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)
Totale contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Totale contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)
Fino a € 8,10
Cassa Colf
€ 1,53
€ 0,04
€ 0,36
€ 0,02
€ 1,54
€ 0,04
€ 0,36
€ 0,02
Oltre € 8,10 fino a € 9,86
Cassa Colf
€ 1,73
€ 0,04
€ 0,41
€ 0,02
€ 1,74
€ 0,04
€ 0,41
€ 0,02
Oltre € 9,86
Cassa Colf
€ 2,11
€ 0,04
€ 0,49
€ 0,02
€ 2,12
€ 0,04
€ 0,49
€ 0,02
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)
Cassa Colf
€ 1,12
€ 0,04
€ 0,26
€ 0,02
€ 1,12
€ 0,04
€ 0,26
€ 0,02
Tabella INPS 2022 senza contributo addizionale per i contratti a tempo indeterminato
Retribuzione Effettiva
Oraria
Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 17 del 1.02.2022)
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)
Totale contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Totale contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)
Fino a € 8,25
Cassa Colf
€ 1,46
€ 0,04
€ 0,37
€ 0,02
€ 1,47
€ 0,04
€ 0,37
€ 0,02
Oltre € 8,25 fino a € 10,05
Cassa Colf
€ 1,65
€ 0,04
€ 0,41
€ 0,02
€ 1,66
€ 0,04
€ 0,41
€ 0,02
Oltre € 10,05
Cassa Colf
€ 2,01
€ 0,04
€ 0,50
€ 0,02
€ 2,02
€ 0,04
€ 0,50
€ 0,02
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)
Cassa Colf
€ 1,06
€ 0,04
€ 0,27
€ 0,02
€ 1,07
€ 0,04
€ 0,27
€ 0,02
20
Tabella INPS 2022 comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato
Retribuzione Effettiva
Oraria
Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 17 del 1.02.2022)
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)
Totale contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Totale contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)
Fino a € 8,25
Cassa Colf
€ 1,56
€ 0,04
€ 0,37
€ 0,02
€ 1,57
€ 0,04
€ 0,37
€ 0,02
Oltre € 8,25 fino a € 10,05
Cassa Colf
€ 1,76
€ 0,04
€ 0,41
€ 0,02
€ 1,77
€ 0,04
€ 0,41
€ 0,02
Oltre € 10,05
Cassa Colf
€ 2,15
€ 0,04
€ 0,50
€ 0,02
€ 2,16
€ 0,04
€ 0,50
€ 0,02
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)
Cassa Colf
€ 1,14
€ 0,04
€ 0,27
€ 0,02
€ 1,14
€ 0,04
€ 0,27
€ 0,02
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro
coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del
DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta; si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso
uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali. Vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.
Non sono deducibili:
? i versamenti alla CAS.SA.COLF;
? i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.
Limiti di deducibilità
I contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo
massimo di euro 1.549,37.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e
familiari
? Ricevute di pagamento intestate all’INPS complete della parte informativa sul
rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.),
effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante
avviso)
? Per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto
che effettua il pagamento, i dati identificativi dell’agenzia, la specificazione della
natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del
datore di lavoro
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Libretto famiglia per lavoro domestico
? Copia del libretto famiglia
? Ricevute dei titoli di pagamento mediante il F24 modello Elide, con causale
LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS
? Documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei
buoni lavoro
? Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445 del 2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese dagli
addetti ai servizi domestici e/o all’assistenza personale o familiare
22
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)
Art. 10, comma 1, lett. i) e l), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti
istituzioni religiose:
? Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
? Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei
ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
? Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee
di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
? Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione
e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte
dell’ordinamento valdese;
? Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che
le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’Unione;
? Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di
sostentamento dei ministri di culto e per fini di culto e di evangelizzazione;
? Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità
ebraiche;
? Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati
e comunità locali;
? Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
? Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;
? Unione Buddista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il
sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;
? Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;
? Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto
e delle attività di religione o di culto di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), della legge 28 giugno
2016, n. 130;
23
? Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per
i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Si evidenzia che le modalità di deduzione
saranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Limiti di deducibilità
Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito,
prepagata, assegno bancario o circolare.
Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle
Chiese metodiste e valdesi, il decreto ministeriale 11 dicembre 1993, emanato previo accordo con la
Tavola Valdese, prevede che esse possono risultare, oltre che dall’attestazione o ricevuta di
versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata
dall’azienda di credito, anche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su
appositi stampati da questa predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero
progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante,
l’importo dell’erogazione liberale e la relativa causale. L’attestazione o certificazione può essere
rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola Valdese, anche da soggetti
dalla stessa incaricati presso le Chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi
(Risoluzione 27.06.2011 n. 69/E, e Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.1). La deduzione spetta
anche se le erogazioni in favore della Chiesa Evangelica Valdese sono effettuate in contanti.
Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese valgono
anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:
? dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
? dell’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;
? dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI);
? della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
? dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)
(Risoluzione 19.06.2017 n. 72/E).
Documentazione da controllare e conservare
24
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in
caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della
società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore
dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il
carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento
risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce
le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Per le spese alla Tavola Valdese, all’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana, all’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, all’Unione
Cristiana Evangelica Battista d’Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all’Unione Comunità
Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni nel paragrafo “Modalità di pagamento”.
Tipologia Documenti
Contributi ed erogazioni
a favore di istituzioni religiose
- Per i pagamenti effettuati con carta di credito, è necessario l’estratto conto
della società che gestisce la carta
- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
beneficiario
- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata,
estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti
anche il beneficiario
- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi
in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza
definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta
rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità
di pagamento utilizzata
- Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
- Per le spese alla Tavola Valdese, all’Istituto centrale per il sostentamento
del clero della Chiesa cattolica italiana, all’Unione delle Chiese Cristiane
avventiste del settimo giorno, all’Unione Cristiana Evangelica Battista
d’Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all’Unione Comunità
Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni nel paragrafo “Modalità di
pagamento”
25
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25)
Art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR
Aspetti generali
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da
un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono
state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra
citate.
Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente
invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica
necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992,
essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o
menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere
comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in
cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi
equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli
accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992.
In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della
pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).
Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute
dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà
della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto
dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per
cento delle spese sanitarie.
26
Tipologia di spesa ammessa
Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche,
ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es.
infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie
specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali,
esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:
? al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di
operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
? al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
? al personale con la qualifica di educatore professionale;
? al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001
sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di
semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti), ma ciò non implica, né sul piano normativo
né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento
di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.
Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del
corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha
reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E,
risposta 2.2).
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia a
condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del
portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o
sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.),
ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).
Non sono deducibili:
? le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel
parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere
considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-
assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
27
? le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle
per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte
che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il
dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla
detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da
indicare nel Rigo E3;
? le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap
nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale
attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se
qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto
che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
Limite di deducibilità
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito
complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente
a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile
portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza
specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di
delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella
documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 2.1, e
Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.8).
Documentazione da controllare e conservare
Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione
spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura
annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 3.1). Le
fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle
specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine
della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è
tenuto ad esibire la prova del pagamento.
28
Tipologia Documenti
Spese mediche generiche
- Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si
veda rigo E1)
- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
- Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle
altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e
permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della
documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
personali di disabilità
- Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari
indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo
al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa
sostenuta
Spesa per l’assistenza
specifica
- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione
attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica
- Fattura o, solo nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e
registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra
idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa
di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la
quota relativa all’assistenza
- Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale
percentuale corrisponde a quella deliberata dalla delibera della Regione
- Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle
altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e
permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della
documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
personali di disabilità
- Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari
indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo
al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa
sostenuta
Ippoterapia e musicoterapia
- Prescrizione medica
- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la
prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario
specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica
- Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle
altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e
permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della
documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
personali di disabilità
- Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari
indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo
al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa
sostenuta
29
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod.
6)
Art. 10, comma 1, lett. e- ter), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5
dell’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli
essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni
erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a
carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera
professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, di
prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del d.m. 31 marzo 2008 e d.m. 27
ottobre 2009):
? prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 3-septies del d.lgs. n. 502 del 1992;
? prestazioni di cui all’art. 26 della l. n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali
di assistenza, e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati
da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
? prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la
prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Il Ministero della Salute - che con decreto del 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei
fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale - ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente
finalità assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non possono essere equiparati ai
Fondi sanitari integrativi di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può
applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.
Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi
esclusivamente finalità assistenziali non devono rientrare nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari
integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due
tipologie di fondi (Risoluzione 03.12.2014, n.107/E).
30
Limite di deducibilità
Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non
superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono
anche:
? l’importo già dedotto dal sostituto d’imposta e indicato nel punto 441 della CU 2023;
? l’importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui
all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR (Rigo E26 codice 13).
La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola
parte non dedotta da queste ultime.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Contributi versati ai fondi integrativi del SSN Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo
31
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)
Art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito
dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle
Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Per consultare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla deduzione, le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la
qualifica di ONLUS e quindi sono iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n.
22/E) sono:
? detraibili ai sensi dell’art.15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a
favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni,
fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei
Paesi non appartenenti all’ OCSE – rigo E8/E10, cod. 61 (art. 89, comma 12, del Codice del Terzo
settore);
? detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni
liberali a favore degli enti del Terzo settore;
? deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle
erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore.
Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle
agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio
dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da
altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare con il codice 7, nel rigo E26, per le
erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte
all’Anagrafe delle ONLUS, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni
32
analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione
dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o
religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’ OCSE – rigo E8/E10, cod.
61);
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo
E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del
volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in
contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in
caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della
società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal
beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il
carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento
risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce
le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
33
Tipologia Documenti
Contributi per i Paesi in via di sviluppo a favore
di ONG
- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
beneficiario
- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
carte da cui risulti anche il beneficiario
- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli
elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale
risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata
- Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
34
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni
riconosciute (Rigo E26, cod. 8)
Art. 14 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
Aspetti generali
Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati
assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000, le liberalità a
favore di:
? fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (Risoluzione 17.06.2008 n.
249/E);
? fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2019, n. 209.
La deduzione spetta anche qualora l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura. In tal
caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da
listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte,
gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante ha cura di acquisire,
a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto
della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra
determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che
contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori
(Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4).
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla deduzione di cui all’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contribuente può fruire della deduzione di cui
all’art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR, spettante per le erogazioni a favore, tra l’altro, delle
fondazioni universitarie ed enti di ricerca (Circolare 19.08.2005 n. 39/E) (Rigo E26, cod. 9).
Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire per le
medesime erogazioni liberali sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari,
35
sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, di altre agevolazioni
fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in
contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in
caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della
società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal
beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il
carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento
risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce
le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia Documenti
Erogazioni liberali in denaro o in natura
a favore di alcune
fondazioni e associazioni riconosciute
- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
beneficiario
- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
carte da cui risulti anche il beneficiario
- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli
elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale
risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata
- Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
- Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del
bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del
donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni
donati con l’indicazione dei relativi valori
36
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati,
nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)
Art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art.
59, comma 3, della legge finanziaria 2001, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di
istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MUR
ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro (ISPESL), e degli enti parco regionali e nazionali.
Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle Aziende Ospedaliere
Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle
università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
sia pubblici che privati (Risoluzione 19.08.2011 n. 87/E, e Risoluzione 07.07.2010 n. 68/E).
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla deduzione di cui all’art. 10 del TUIR in esame, il contribuente può fruire della
deduzione prevista dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, spettante per le erogazioni a favore di alcune
fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8).
Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire sia per le
medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti
diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l’art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR, di
altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre
disposizioni di legge.
Limite di deducibilità
Per la tipologia di onere in esame non è previsto alcun limite massimo di deducibilità.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte
37
prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in
contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in
caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della
società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal
beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il
carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento
risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce
le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia Documenti
Erogazioni liberali in denaro
a favore di
enti universitari, di ricerca pubblica e
vigilati nonché degli enti parco regionali
e nazionali
- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
beneficiario
- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
carte da cui risulti anche il beneficiario
- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata
- Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
38
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi
speciali (Rigo E26, cod. 12)
Art. 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n 112
Aspetti generali
A decorrere dall’anno d’imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo
gratuito effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità
grave senza sostegno familiare sono deducibili nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo
dichiarato e, comunque, nella misura massima di euro 100.000.
In merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di
destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS, APS e
ODV, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza.
Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di
enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio
sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la
realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in
contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in
caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della
società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
39
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal
beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il
carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento
risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce
le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia Documenti
Erogazioni liberali, donazioni
e altri atti a titolo gratuito
a favore di trust o fondi speciali
- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
beneficiario
- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce
tali carte da cui risulti anche il beneficiario
- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento
utilizzata
- Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del
pagamento
40
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi
esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13)
Art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR
Aspetti generali
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti
o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo
o di regolamento aziendale, purché di ammontare non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Possono versare i contributi di assistenza sanitaria anche i pensionati (ex lavoratori dipendenti) se tali
casse consentono agli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del
datore di lavoro.
Ai sensi del citato art. 51, comma 2, lett. a), i predetti contributi non concorrono alla formazione del
reddito anche se versati da lavoratori in quiescenza, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto,
accordo o regolamento aziendale, stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro
dipendente (Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E, e Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).
Qualora il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto in sede di determinazione del reddito del
pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo
può essere portato in deduzione dal pensionato nella dichiarazione dei redditi.
Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex
lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un
versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un
collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio,
situazione del FASI - Risoluzione 28.05.2004 n. 78/E), con la conseguenza che le spese sanitarie
sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano
detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento, è stato anche precisato che qualora il FASI, per
effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal
familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha
sostenute (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.8).
Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in
nome e per conto del dirigente in pensione in quanto questo particolare modo di sostenimento
41
dell'onere determina gli stessi effetti del “rimborso” previsto dall’art. 15 del TUIR (Risoluzione
25.11.2005 n. 167/E).
Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato:
? nell’interesse proprio;
? nell’interesse di familiari anche non a carico (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).
Limiti di deducibilità
La deduzione spetta per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nella verifica di tale
limite concorre anche l’importo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN, di cui al paragrafo
precedente (rigo E26 cod. 6).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a
casse di assistenza sanitaria aventi
esclusivamente fini assistenziali
? Documento rilasciato dalla cassa o dall’ente attestante il pagamento oltre ad
eventuale altra documentazione dalla quale rilevare:
? che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale
? che il pensionato è un ex dipendente che a tale ente o cassa aveva aderito
anche nel corso del rapporto di lavoro
? che il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale
prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza di continuare
a versare i contributi assistenziali all’ente o alla cassa
42
Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)
Art. 10, comma 1, del TUIR
Sono deducibili dal reddito complessivo anche gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, del TUIR elencati
dalle lettere:
? a) canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare
il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli
unificati. Sono compresi anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non
affittati il cui reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo in conseguenza
dell’effetto di sostituzione dell’IRPEF da parte dell’IMU, sempreché il contributo obbligatorio
non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei
contributi erogati ai consorzi obbligatori non è invece ammessa per gli immobili ad uso abitativo
locati con opzione per la cedolare secca (Risoluzione 04.07.2013 n. 44/E);
? d) assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni
alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
? h) indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
? l-bis) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure
di adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della l. n. 476
del 1998 certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico
di curare la procedura. A tal fine, i genitori rilasciano all’Ente autorizzato una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione, sono
riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. Tra le spese deducibili sono comprese anche
quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione
dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all’estero, l’eventuale quota
associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ed altre spese documentate
finalizzate all’adozione del minore (Risoluzione 28.05.2004 n.77/E). Le spese sostenute per gli
incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore sono deducibili solo
qualora in base alla legislazione interna del Paese di origine del minore, nonché in applicazione
di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano in materia di adozioni internazionali,
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i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione. Ciò in quanto tali verifiche
costituiscono adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione (Risoluzione
09.10.2019 n. 85/E). In merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i genitori, qualora
nella certificazione rilasciata dall’Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da
ciascun genitore, tale indicazione è da prendere a riferimento per la ripartizione della deduzione
tra i genitori; diversamente, se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro
coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa.
In quest’ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all’Ente autorizzato la certificazione
dell’intera spesa (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.2);
? l-ter) erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato (DPR n. 115 del 2002), anche quando siano eseguite da persone
fisiche.
Tra gli oneri da indicare con il codice 21 rientrano anche le somme che non avrebbero dovuto
concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente
assoggettate a tassazione - nonché, nella misura del 50 per cento, le imposte sul reddito dovute per
gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha
avuto inizio nel 2021 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988,
n. 42).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
donazione
? Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la
somma
? Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento,
copia del titolo che ha dato luogo al versamento
Assegni alimentari, in forza di provvedimento
dell’autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati
nell’art. 433 c.c.
? Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la
somma
? Se dalla ricevuta o dal bollettino non si rileva la causale del
pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento
Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui
redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in
dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza dell’autorità
giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli
unificati
? Ricevute o bollettini postali che attestino il pagamento
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Indennità per perdita di avviamento corrisposte al
conduttore, per disposizioni di legge, in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati
per usi diversi da quello abitativo
? Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la
somma
? Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento,
copia del titolo che ha dato luogo al versamento
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare
reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece
sono state erroneamente assoggettate a tassazione
? Documentazione dalla quale si evinca l’entità e il motivo per cui tali
somme non devono essere assoggettate a tassazione
Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le
pratiche di adozione di minori stranieri
? La certificazione della spesa sostenuta rilasciata dell’ente autorizzato
che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione
Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che
fruiscono del gratuito patrocinio
? Ricevuta relativa al versamento effettuato Se dalla ricevuta non si
rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al
versamento
Il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni
anteriori al 1974 iscritte nei ruoli la cui riscossione ha
avuto inizio nel 2021
? Documentazione dalla quale si evinca che si tratti di imposte relative ad
annualità antecedenti il 1974 e la data di versamento delle stesse nel
corso del 2021
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Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi
E27/E30)
Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR - Art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Aspetti generali
L’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo,
ricomprende «i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252 del
2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto».
A decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui
all’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precedentemente esclusi, ai
sensi dell’art. 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005 (art. 1, comma 156, della legge di
bilancio 2018).
Il comma 4 del predetto art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore
e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi,
anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del
TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del
predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza
di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR.
Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i
contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. Sono, altresì, deducibili i contributi
versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di
attuazione del medesimo regolamento di cui al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114.
La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite
presso gli Stati membri dell’Unione europea ovvero in quelli aderenti allo Spazio economico europeo
con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti
dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari
fiscalmente a carico.
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In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della
deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta
successivi.
Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che
producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire
volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente
riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui
applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.
Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente
spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui
abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite
di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non
conguagliate, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d’imposta
abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di
deducibilità.
In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa
documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve
informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve
annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente
(Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 7).
Nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche la certificazione del fondo aperto che
indica l’importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal
sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che lo stesso
non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta n. 7). Il
contribuente, che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati,
comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla
prestazione), l’importo non dedotto (art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005).
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Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)
I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari,
relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili nel suddetto
limite di euro 5.164,57.
Dall’anno d’imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i
contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.
In particolare:
- nella colonna 1 è indicato l’importo dei contributi che il sostituto di imposta ha escluso
dall’imponibile, risultante dal punto 412 della CU 2023. Se è stato compilato il punto 421 della
CU – previdenza per familiari a carico – l’importo da indicare nella colonna 1 è pari alla differenza
tra quanto indicato nel punto 412 e quanto indicato nel punto 422 (contributo dedotto dal reddito
e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- nella colonna 2 è indicato l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede
la deduzione in dichiarazione:
o contributi versati tramite il sostituto di imposta, risultanti dal punto 413 della CU. Se è stato
compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l’importo da indicare
nella colonna 2 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 413 e quanto riportato nel
punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per
familiari a carico);
o somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite
del sostituto di imposta.
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella
data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza
obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (Circolare
18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.8). Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un
maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e
per i venti anni successivi, nella misura annuale di euro 5.164,57 incrementata di un importo pari alla
differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e,
comunque, incrementata di un importo non superiore a euro 2.582,29. A partire dall’anno 2012, per
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i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima
volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della CU 2023 è indicato il codice 3, i dati da indicare in
questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della CU 2023.
In particolare:
? nella colonna 1, è indicato l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso
dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della CU
2023;
? nella colonna 2, è indicato l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso
dall’imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2023, e le somme versate ai fondi negoziali,
nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.
Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)
I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e
approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono
dedurre interamente i contributi versati.
In caso di contemporanea iscrizione a un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme
di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:
? al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
? al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza, se positiva, tra euro 5.164,57
e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (Circolare 18.12.2007 n.
70/E, paragrafo 2.7).
Se nel punto 411 della CU 2023 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati
nei punti 412 e 413 della CU 2023.
In particolare:
? nella colonna 1 riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso
dall’imponibile, indicato nel punto 412 della CU 2023;
? nella colonna 2 riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso
dall’imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2023.
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Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)
È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art. 12
del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare
della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è
capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in
deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a
carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al
soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato
al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a
ciascuno degli aventi diritto (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.5).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Contributi per forme pensionistiche
complementari ed individuali versati dal
contribuente per se stesso
? CU
? Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di
previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi
Contributi per forme pensionistiche
complementari ed individuali versati dal
contribuente per i familiari a carico
? Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento
da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha
trovato capienza nel reddito complessivo
? Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione
dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti:
o autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la
spesa non è stata dedotta o l’importo che sarà dedotto
o ricevuta di versamento dei contributi rilasciata dal fondo di previdenza
o assicurazione. Se il documento è intestato al familiare a carico
occorre annotare sullo stesso i riferimenti del soggetto che ha sostenuto
l’onere
o CU
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Tabella riepilogativa:
RIGO
CODICE INDICATO NEL
PUNTO 411 DELLA
CU SE NON RISULTA
COMPILATO IL PUNTO
421 DELLA CU
LIMITE DEDUCIBILITÀ
PUNTI CU
2023
E27 1 € 5.164,57 412, 413
E28 3
€ 5.164,57 (i primi 5 anni)
€ 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)
412, 413 e 417
E29 2 Nessun limite 412 e 413
E30 € 5.164,57 422 e 423
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Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)
Art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - Decreto interministeriale 8 settembre 2015
Aspetti generali
L’art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. decreto “Sblocca Italia” (convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), introduce misure volte a incentivare l’acquisto
o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione. Al riguardo, il d.i. 8 settembre 2015 ne
definisce le modalità di attuazione e le procedure di verifica ai fini della deducibilità delle spese
sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla
locazione.
I soggetti cui spetta la deduzione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, titolari
del diritto di proprietà sull’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà acquisita.
Il beneficio è riconosciuto a prescindere dalla qualifica del soggetto cedente l’unità immobiliare
(Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposta 3.4).
L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:
? l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute alla
data del 12 novembre 2014. L’art. 1 del decreto attuativo definisce come invendute le unità che,
a tale data, erano già interamente o parzialmente costruite, ovvero già in possesso del titolo
abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto
avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione sulla base di convenzione tra il comune e
il soggetto attuatore dell’intervento o di accordi comunque denominati dalla legislazione
regionale; inoltre, il successivo art. 2 del medesimo decreto prevede che, in relazione alle unità
immobiliari acquistate, sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio-
assenso, di cui all’art. 25 del DPR n. 380 del 2001, tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017;
? l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di
restauro e risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), del DPR n. 380 del 2001;
? la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute
dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti
edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all’edificazione siano stati rilasciati entro il 12
novembre 2014 e i lavori di costruzione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2017.
La deduzione spetta se si verificano tutte le seguenti condizioni (art. 4 del d.i. 8 settembre 2015):
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? entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’abitazione deve essere
destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo. Nel caso di acquisto
avvenuto prima del 3 dicembre 2015 (data di pubblicazione del decreto attuativo), il termine dei
sei mesi decorre da tale data. Nel caso di nuova costruzione, il termine dei sei mesi decorre dal
rilascio dell’attestato di agibilità o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso ex art. 25 del
DPR n. 380 del 2001;
? la durata minima del contratto di locazione deve essere pari a otto anni. Il requisito si considera
rispettato non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito
accordo delle parti ma anche nel caso di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti,
aventi durata complessiva di almeno otto anni (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.13, e
Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposta 3.5).
Il diritto alla deduzione, inoltre, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto
di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della
risoluzione del precedente contratto. Tenuto conto che la locazione di un immobile richiede
l’espletamento di attività propedeutiche, rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi negli
spostamenti delle persone imposti da specifici provvedimenti normativi, valgono i chiarimenti resi
precedentemente con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare, si ritiene
che il termine di un anno per la stipula del nuovo contratto di locazione, in caso di risoluzione, possa
essere maggiorato del periodo, corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante
dall’emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dai predetti provvedimenti normativi.
È necessario, inoltre, che l’unità immobiliare:
? sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici);
? non sia nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle zone territoriali destinate ad usi agricoli);
? consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
Ai fini della deduzione è necessario, inoltre, che:
? il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del
DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi
53
dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (“canone concordato”) e quello stabilito
ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (“canone speciale”). Nei
comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998
si fa riferimento, per la determinazione del canone, all’Accordo vigente nel comune
demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in un’altra regione;
? non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
? sia accertata l’esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate.
L’agevolazione spetta al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia
concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore
degli alloggi sociali purché venga mantenuto il vincolo alla locazione e il corrispettivo dell’usufrutto,
calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in
precedenza illustrati.
Inoltre, in caso di vendita (o donazione) oppure acquisizione a seguito di successione ereditaria, il
nuovo proprietario (acquirente o erede) beneficerà, nel rispetto dei requisiti di legge, delle quote
residue di deduzione spettante a decorrere dal periodo d’imposta nel quale avviene il trasferimento
dell’immobile.
Tale previsione, diversamente da quanto avviene per la detrazione per le spese sostenute per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è derogabile nemmeno in caso di accordo tra le
parti (art. 8 del d.i. 8 settembre 2015).
Limite di deducibilità
La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, dell’unità abitativa
come risulta dall’atto notarile e spetta fino a un importo massimo di euro 300.000. Tale importo è
riferito all’immobile e al contribuente per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione.
Pertanto, per le spese sostenute, anche se relative a diversi immobili, il contribuente non potrà portare
in deduzione complessivamente più di euro 300.000. Per ogni immobile la deduzione massima
spettante è pari a euro 300.000 da suddividere tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso
(Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.9).
La deduzione spetta anche per gli interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per
l’acquisto della medesima unità abitativa, limitatamente alla quota di essi riferita a un mutuo di valore
non superiore al minore tra il prezzo di acquisto dell’immobile e il limite di euro 300.000. Pertanto,
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in caso di mutuo stipulato per un importo superiore al prezzo di acquisto dell’unità abitativa o
comunque superiore a euro 300.000, la quota di interessi deducibile è data da:
Interessi Pagati x (minore tra prezzo di acquisto ed euro 300.000)
Importo del Mutuo
La quota di interessi deducibile dovrà poi essere suddivisa tra gli intestatari del mutuo, ciascuno per
la propria quota parte.
La deduzione degli interessi può essere fruita per l’intera durata del mutuo (Circolare 02.03.2016 n.
3/E, risposte 1.11 e 1.12).
La deduzione spetta, infine, per le spese di costruzione dell’unità abitativa sostenute tra il 1° gennaio
2014 ed il 31 dicembre 2017, attestate dalla fattura dell’impresa esecutrice dei lavori, nel limite
massimo di euro 300.000.
Al fine della determinazione del limite di euro 300.000 di spese sostenute dal singolo contribuente
nel quadriennio di vigenza dell’agevolazione, concorrono sia quelle sostenute per l’acquisto che
quelle sostenute per la costruzione di unità residenziali destinate alla locazione.
La deduzione spettante per l’acquisto o per la costruzione dell’unità abitativa è ripartita in otto quote
annuali di pari importo mentre quella che compete per gli interessi passivi corrisposti sul mutuo
stipulato per l’acquisto dell’immobile non può essere rateizzata. Gli interessi sono dedotti (per tutta
la durata del contratto di mutuo) “ordinariamente”, ossia in applicazione del principio di cassa, nel
periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
La deduzione spetta a partire dal periodo d’imposta nel quale è stato stipulato il contratto di
locazione.
Le spese sostenute per l’acquisto di immobili da dare in locazione non consentono la deduzione se
sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge
per le medesime spese. Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell’art. 21 del
d.l. n. 133 del 2014 non può fruire anche della detrazione d’imposta per recupero del patrimonio
edilizio (attualmente prevista nella misura del 50 per cento), di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR,
riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un’unità immobiliare, sita in un edificio
completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi
successivi alla fine dei lavori, né può fruire della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata in
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relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, di
cui all’art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Spese di acquisto
dell’immobile
? Contratto di acquisto dell’immobile per verificare la classificazione catastale, i vincoli temporali previsti
e l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto
? Certificazione relativa alle spese connesse all’acquisto: imposte pagate in relazione all’acquisto, IVA,
onorario per la stipula dell’atto
Interessi passivi
? Contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l’importo del mutuo e che lo stesso sia stato concesso
per l’acquisto dell’unità abitativa
? Quietanze di pagamento delle rate, o attestazione di pagamento rilasciata dalla
banca, con specifica distinzione della quota interessi versata
Spese di costruzione
? Fattura/e dell’impresa esecutrice dei lavori
? Attestati di edificabilità
? Certificato di abitabilità o documentazione equivalente
In tutti i casi
? Contratto di locazione per verificare i vincoli temporali previsti per la stipula e gli altri requisiti richiesti,
ossia:
o che si tratti di un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della l. n. 431 del 1998 di durata non
inferiore a otto anni (anche in virtù della proroga tacita)
o che il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18
del DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai
sensi dell’art 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (contratto a “canone concordato”) e quello
stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della l. n. 350 del 2003 (contratto a “canone speciale”).
Tale requisito può risultare anche da una certificazione rilasciata da un soggetto a tal fine
qualificato o da un’autocertificazione
? Certificazione, se non risulta dal contratto di locazione, attestante la classificazione energetica e la
destinazione urbanistica
? Autocertificazione attestante il verificarsi della condizione sul rapporto di parentela tra il locatore e il
locatario
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Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui
sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33)
Art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR - Art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2013, n.147 – Art. 150
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Aspetti generali
L’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello
in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito
complessivo nell’anno di restituzione. A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,
l’importo di tali somme, in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può
essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi.
Il contribuente può inoltre scegliere, per evitare di portare in deduzione tali somme residue, di
richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, seguendo le modalità
previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 aprile 2016.
Le somme restituite, dal 1° gennaio 2020, al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita non
costituiscono oneri deducibili. Sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020, data di entrata
in vigore del d.l. n. 34 del 2020 (art. 150, comma 3). Non è possibile chiedere il rimborso dell’imposta
corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita (Circolare
14.07.2021, n. 8/E).
Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 1 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato
al punto 440 della CU 2023 (e la presenza del codice “CG” nelle annotazioni) oppure, se il
contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, a quanto indicato nell’attestazione
rilasciata dal soggetto percettore.
Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 2 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato
al rigo 149 del prospetto di liquidazione Modello 730-3 anno 2022 (colonna 1 per il dichiarante,
colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del Modello Redditi Persone fisiche
2022.
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Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta
diversi da quello in cui sono stati assoggettati a tassazione
? CU 2023 (codice“CG”) o attestazione del percettore che
certifichi la restituzione della somma (per le somme indicate
nella colonna 1)
? 730/2022 o Modello Redditi 2022 (per le somme indicate nella
colonna 2) e autocertificazione attestante la mancata deduzione
di tali somme da parte del sostituto
Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni
di volontariato, delle APS e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E36)
Art. 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Aspetti generali
L’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura
effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito
complessivo dichiarato.
Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità
ricevute siano utilizzate ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.
Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l’altro, all’iscrizione
degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l’erogazione liberale, nel Registro
Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare,
quanto segue:
- per le APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le
erogazioni liberali da esse ricevute sono deducibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo
di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);
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- per le APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del
processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute
dopo l’estromissione non sono deducibili1;
- per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da
essi ricevute sono deducibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS2.
Oltre che per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti sopra indicati, l’agevolazione in
esame si applica anche, in via transitoria, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore,
alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte nell’apposita Anagrafe.
L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+O
nlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze).
L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo
ammontare.
Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:
? i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che
necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di
trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare
è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (Circolare
24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4);
? le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano
comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti
effettuali e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non
lucrativa (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.3).
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla deduzione in esame, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:
1 Al fine di conoscere l’esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile
consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-
it/Lista-enti.
2 L’elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.
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? deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR che riguarda
le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto
la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E)
(rigo E26, cod. 7);
? detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in denaro
a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni,
fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei
Paesi non appartenenti all’OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);
? detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 117 del 2017,
riguardante le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
Il comma 4 del citato art. 83 del Codice del Terzo settore, ferma restando la non cumulabilità delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), prevede che i soggetti che fruiscono
delle agevolazioni ivi previste non possano fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a
beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni
previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per
le medesime erogazioni sia per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché
ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, delle
agevolazioni previste per:
? le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o
religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi
non appartenenti all’OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);
? le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo
E8/E10, cod. 71);
? le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
? le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno
mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015
n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte
60
prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in
contanti.
Con il d.i. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto
alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura
effettuate a partire dal 2020. In particolare, l’art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione
spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi
dell’art. 9 del TUIR.
Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel
caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi,
il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non
antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in
caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della
società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal
beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il
carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento
risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce
le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
61
Tipologia Documenti
Erogazioni liberali in denaro o in natura
a favore di
ONLUS, associazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e degli
altri ETS iscritti nel RUNTS
- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
beneficiario
- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
carte da cui risulti anche il beneficiario
- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli
elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale
risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata
- Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
- Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del
bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.),e ricevuta del
donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni
donati con l’indicazione dei relativi valori
Contributo per adozione a distanza - Attestazione del resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati
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Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)
Art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Aspetti generali
L’art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti,
rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura
massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata
in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. pace
contributiva).
Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, l’onere per il riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella
misura del 50 per cento da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in
quelli successivi.
Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e
siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati.
Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e
agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche
dell’INPS.
Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31
dicembre 1995; sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in
base alla relativa opzione. L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva
precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di
riscatto, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
In tale caso, se negli anni precedenti si è fruito della detrazione, è necessario che la parte della somma
rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a
tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.
Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.
Soggetti interessati e condizioni per usufruire della detrazione
La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti
ed affini entro il secondo grado.
63
La detrazione spetta al superstite dell’assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado,
che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato art. 20, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 e
che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l’assicurato non è fiscalmente a suo carico.
L’onere per il riscatto è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184 del
1997 che stabilisce che, per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema
contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto
opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
La detrazione, pari al 50 per cento, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno
ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.
A titolo esemplificativo, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo
anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno n
e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in 5 quote di pari
importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo
anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente
versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12,
n+13).
Si ricorda che:
? le somme relative al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico (c.d. inoccupati),
per cui spetta la detrazione prevista dall’art. 2, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 184 del
1997 devono essere indicate nei righi da E8 a E10, codice 32;
? i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i
contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza,
qualunque sia la causa che origina il versamento, deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.
e), del TUIR, devono essere indicati nel rigo E21.
Nel settore privato, il datore di lavoro dell’assicurato può sostenere l’onere per il riscatto, mediante
la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo.
In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del
lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa.
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state
rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o
601 della CU 2023.
64
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Riscatto periodi non
coperti da contribuzione
? Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute
? In assenza della tipologia dei contributi indicata sul bollettino, altra documentazione che attesti la
tipologia di contributo pagato
65
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C)
Art. 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Aspetti generali
Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio
che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale,
potevano beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per
le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa; la
detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a euro 16.000. Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in
commento si rinvia alla circolare del 4 aprile 2017, n. 7/E, pag. 239 e seguenti.
66
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C)
Art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Aspetti generali
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si poteva detrarre dall’imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – da ripartire in 10 quote annuali - in relazione all’acquisto,
effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento e alla fruizione delle rate residue si rinvia
a quanto riportato nella circolare del 27 aprile 2018, n. 7/E, pag. 269 e seguenti.
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Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale
(Rigo E71)
Art. 16 del TUIR
Aspetti generali
Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale
spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito
complessivo.
In particolare, la detrazione riguarda i contratti:
? a canone libero;
? a canone convenzionale;
? stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
? stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di
scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente
può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni
indicato non può essere superiore a 365 (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1).
La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata
al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
L’art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il
soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine
delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (d.m. 11 febbraio 2008).
In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima
non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al
conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le
modalità previste dal citato d.m. del 2008 (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.4).
L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-
bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.1).
La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis), del TUIR per
l’abitazione principale (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1).
68
La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta
10.2) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del
canone.
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Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1)
Art 16, comma 01, del TUIR
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione
principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali
l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare
secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare
secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.
La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed
automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200/E).
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale
(ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta
nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi
adibiti ad abitazione principale
? Contratto di locazione registrato
? Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione
principale
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Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)
Art. 16, comma 1, del TUIR
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998
(c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero
dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
? euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
? euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e
organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali
si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e
all’ubicazione.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti
privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 2.3.2, e
Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.6).
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale
(Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2).
Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle
infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, sostituendo il precedente
decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e
degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In particolare, l’art. 1, comma 8, del citato decreto
stabilisce che «Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite,
a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi
definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli
elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da
parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto
economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni
fiscali».
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La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato “non
assistiti”, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e
dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale,
esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Per i contratti a canone
concordato “non assistiti”, pertanto, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario
ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi
fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio
2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno
recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. art. 7 del d.m. 16 gennaio 2017) (Risoluzione
20.04.2018 n. 31/E).
In virtù della modifica introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 73 del 2022, l’attestazione può essere fatta
valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo
contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle
caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le
caratteristiche dell’immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la
stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione atteso che non sono
considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il
limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Detrazione per inquilini di immobili
adibiti ad abitazione principale locati
con contratti in regime
convenzionale
? Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e art. 4,
commi 2 e 3 della l. n. 431 del 1998
? Contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o
asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m.
16 gennaio 2017
? Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in
quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16
gennaio 2017
? Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione
principale;
? Attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli
inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la
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quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del
contratto di locazione all’accordo territoriale
73
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria
residenza (Rigo E71, cod. 4)
Art 16, comma 1-ter), del TUIR
Ai giovani di età compresa tra i venti e trentuno anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto
di locazione ai sensi della l. n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare, o per una porzione di essa, da
destinare a propria residenza, spetta una detrazione per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.
La detrazione spetta nella misura del 20 per cento del canone di locazione fino a un massimo di euro
2.000 e non può essere inferiore a euro 991,60. Tali importi devono essere rapportati al numero dei
giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.
La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime
della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.
La detrazione compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si
trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34/E,
risposta 9.1).
Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale
si chiede di fruire dell’agevolazione.
Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il giovane compie trentuno anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di
locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri
requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora invece stipuli il contratto di locazione il
30 giugno 2022 o successivamente, non potrà fruire della detrazione in questione (Circolare
01.04.2022, n. 9/E, paragrafo 5).
Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad
abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti
ai sensi di legge.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di
età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota
(Circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5).
Si ritiene che la detrazione in esame (peraltro già presente nell’ordinamento e da ultimo modificata
dalla legge di bilancio 2022) trovi applicazione anche con riferimento ai contratti in essere alla data
74
del 31 dicembre 2021 e relativi sia all’intero immobile sia ad una porzione di esso, limitatamente alle
annualità residue.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Detrazione per canoni di locazione
spettante ai giovani
per l’abitazione destinata a propria
residenza
? Contratto di locazione registrato
? Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è stato adibito a
propria residenza e che lo stesso è diverso da quello adibito ad abitazione principale
dei genitori o di coloro cui è affidato
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Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
(Rigo E72)
Art. 16, comma 1-bis), del TUIR
Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di
quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei
giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
? euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
? euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i
percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta
6.2).
Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente.
Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza
in conseguenza di un nuovo contratto.
Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore
dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non
sussiste più tale qualifica.
Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque
tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta
3.1).
Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in
uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.
Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve
essere situato in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due
comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono
essere rispettati contestualmente.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001
n. 58/E, risposta 3.1). Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può
beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.
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In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra
gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e
distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione
al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori
dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto
conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).
Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi
di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla
detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Diversamente,
in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente
residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni
che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le
detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Detrazione per canone di locazione
per i lavoratori dipendenti che
trasferiscono la residenza per motivi
di lavoro
? Contratto di locazione registrato
? Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU 2023 attestante la qualifica di lavoratore
dipendente
? Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come
abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per
beneficiare della detrazione
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Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81)
Art. 15, comma 1-quater, del TUIR
Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 la spesa sostenuta per il
mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.
Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito
complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a
euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Per la verifica del limite reddituale si
tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23).
Pertanto, se il reddito complessivo è inferiore o uguale ad euro 120.000, la detrazione spettante è pari
a euro 1.000.
Se il reddito complessivo è superiore ad euro 120.000 ed inferiore ad euro 240.000, la detrazione
spettante si calcola nel seguente modo:
(240.000 - Reddito complessivo) X 1.000.
120.000
Se, infine, il reddito complessivo è superiore a euro 240.000 la detrazione spettante è pari a 0.
La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli
risulti fiscalmente a carico.
Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario
documentare l’effettivo sostenimento della spesa (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Detrazione per spese di
mantenimento del cane guida
? Documentazione attestante il possesso del cane guida
? Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una
commissione medica pubblica
? È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il
riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
78
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
(Rigo E83 cod. 1)
Art. 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62
È detraibile la somma corrisposta in luogo della borsa di studio assegnata dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per
spese d’istruzione sostenute e documentate, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106. La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni,
ovvero allo stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio
abbia optato per la detrazione dall’imposta lorda, anziché per la corresponsione diretta della predetta
borsa di studio.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Borsa di studio assegnata dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e
Bolzano
Documentazione attestante l’importo della borsa di studio assegnata dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
79
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (Rigo E83-
cod. 2)
Art. 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52
La detrazione spetta, per un importo non superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta, in caso
di donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, esclusivamente finalizzate
all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero
“Ospedali Galliera” di Genova
Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della
donazione
80
Bonus vacanze (Rigo E83, cod. 3 e 4)
Art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Art. 5,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 – Art. 7, comma
3, e art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Aspetti generali
Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, il Bonus vacanze, in favore delle
famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - risultante da una
Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) - in corso di validità non superiore a euro 40.000, da utilizzare
per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici (come definiti dall’art. 34 del Codice della normativa
statale in tema di turismo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79), offerti in
ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli
agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale
per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il termine di utilizzo dell’agevolazione in esame, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, è stato
prorogato fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, chi ha richiesto il Bonus vacanze dal 1° luglio al 31
dicembre 2020 poteva utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.
Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento si rinvia alla circolare del 7 luglio 2022, n.
24/E, pag. 302 e seguenti.
81
Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei
redditi (Quadro F)
Acconti
È necessario controllare che gli acconti versati nel 2022 dal dichiarante e dal coniuge, indicati ai punti
da 121 a 127 (da 321 a 327 per il coniuge) della CU 2023, nel prospetto di liquidazione o versati
direttamente dal contribuente tramite modello F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione
dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle
maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere
comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo
d’acconto.
1. Dichiarazione anno precedente presentata con modello Redditi PF
Gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24 in cui è indicato l’anno 2022:
? nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;
? nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
? nel rigo F1, colonna 3, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;
? nel rigo F1, colonna 5, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1840;
? nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.
2. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto che
eroga il rimborso
Gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24:
? nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del punto 121 della CU 2023;
? nel rigo F1, colonna 2, va indicato l’importo del punto 122 della CU 2023;
? nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del punto 124 della CU 2023;
? nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del punto 126 della CU 2023;
? nel rigo F1, colonna 6, va indicato l’importo del punto 127 della CU 2023.
Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto
devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.
82
3. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto che eroga
il rimborso
Gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24.
Gli acconti del coniuge nella CU 2023 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e
certificati nei punti 321, 322, 324, 326 e 327.
4. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto senza sostituto
Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.
In particolare:
? nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo riportato nel rigo 141 del modello 730-3/2022
aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 4033 e
l’anno 2022;
? nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno 2022;
? nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo riportato nel rigo 142 del modello 730-3/2022
aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 3843 e
l’anno 2022;
? nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo riportato nel rigo 143 del modello 730-3/2022
aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 1840 e
l’anno 2022;
? nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno 2022.
5. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto senza sostituto
Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.
Gli acconti del coniuge nel modello 730-3/2022 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante
e indicati nei righi: 114, 117 e 120.
Gli eventuali versamenti effettuati con il modello F24 vanno imputati tra i due coniugi in misura
proporzionale agli importi indicati nei vari righi.
Ai fini dell’indicazione dell’acconto dell’addizionale comunale 2022, se risulta compilato anche il
rigo 243 (acconto addizionale comunale in caso di domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del
mod. 730-3/2022, nel rigo F1, colonna 3, ciascun coniuge dovrà indicare l’importo effettivamente
versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
83
6. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto e
rimborso erogato dall’Agenzia delle entrate
Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2022 e/o da eventuali modelli F24:
? nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del modello 730-3/2022;
? nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno
2022;
? nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del modello 730-3/2022;
? nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del modello 730-3/2022;
? nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno
2022.
7. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto e rimborso
erogato dall’Agenzia delle entrate
Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2022 e/o da eventuali modelli F24:
? nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del modello 730-3/2022;
? nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno
2022;
? nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del modello 730-3/2022;
? nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del modello 730-3/2022;
? nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno
2022.
Gli acconti del coniuge nel modello 730-3/2022 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante
e indicati nei righi: 114, 117 e 120.
Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell’IRPEF che non sono stati versati
per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Eccedenze IRPEF risultanti dalle precedenti dichiarazioni
Sezione III-A - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Rigo F 3)
Se nel rigo F3 è indicata un’eccedenza, questa può risultare:
? da precedenti dichiarazioni presentate nei termini oltre che da dichiarazioni integrative a favore
presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo;
84
? dalla CU 2022;
? da una comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, relativa al controllo delle
dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1
colonna 5 del modello Redditi PF 2022).
Nel primo caso, è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda:
? all’eccedenza IRPEF risultante dalla dichiarazione (presentata nei termini, anche nei 90 giorni
successivi alla scadenza) relativa ai redditi 2021 oltre a quella risultante dalla dichiarazione
integrativa, relativa sempre ai redditi 2021, presentata entro il 30 novembre 2023, termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (in
entrambi i casi occorre fare riferimento all’importo di colonna 5 del rigo RX 1 del modello
Redditi PF 2022);
? ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno
successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione;
? a quanto indicato nel punto 64 della CU 2023 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto).
Nel caso, invece, di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione
Redditi PF 2022 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato nel rigo RX
1 della colonna 5 del medesimo modello:
? se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, verificare che sia stato riportato
l’importo comunicato;
? se il credito comunicato (ad esempio, euro 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio,
euro 1.000), verificare che sia stato riportato l’importo inferiore (nell’esempio, euro 800). Se, a
seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il modello F24 la differenza tra il
credito dichiarato ed il credito riconosciuto (euro 200 nell’esempio riportato), deve essere
indicato l’intero credito dichiarato (euro 1.000).
Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 ed è stato chiesto di utilizzare il
credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il modello F24 dell’IMU ma tale credito
non è stato utilizzato (in tutto o in parte), nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportata la
somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del credito IRPEF indicato nel rigo 191 del prospetto
di liquidazione modello 730-3/2022 per il dichiarante (rigo 211 per il coniuge) e nella colonna 2 dello
stesso rigo F3 deve essere riportato l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il
modello F24.
85
Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare
secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per
l’IRPEF.
Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e
non indicata nella CU, è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte
del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.
Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto, ricevuto dallo stesso CAF o professionista
per il tramite dell’Agenzia delle entrate, costituisce ugualmente prova che non è stato operato il
conguaglio.
Sezione III-B - Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno
successivo (Rigo F4)
Questa sezione è stata introdotta a seguito della modifica prevista dall’art. 5 del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con la quale
è stato uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia a sfavore che a
favore del contribuente. Entrambe possono essere ora presentate entro il termine previsto per
l’accertamento. L’eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già
chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere
indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione
integrativa a favore.
Gli eventuali importi indicati nel rigo F4 devono quindi risultare dalla dichiarazione integrativa a
favore ultrannuale presentata nel 2022 e relativa ai periodi di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, in
quest’ultimo caso se la dichiarazione integrativa è stata presentata dopo il 30 novembre 2022.
Ad esempio, con riferimento all’IRPEF, per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta
2017 l’importo indicato nella colonna 2 del rigo F4 deve coincidere con l’importo di colonna 5 del
rigo RX 1 del modello Redditi PF 2018
Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare
secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per
l’IRPEF.
Se nel corso del 2022 sono state presentate più dichiarazioni integrative a favore e relative a diversi
periodi d’imposta devono essere compilati distinti righi per ciascun periodo d’imposta.
86
L’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione della
corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello 730/2023 o Redditi PF 2023.
Sezione VII – Locazioni brevi
Nel rigo F8 va indicata la somma degli importi delle ritenute indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e
420 del quadro Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2023; per cui nella relativa casella
del punto 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno “2022”.
Se in possesso di più CU 2023, indicare la somma degli importi indicati nei punti 20, 120, 220, 320
e 420 dei quadri Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2023 per cui nella relativa casella
del punto 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno “2022”. Se è indicato l’anno “2021” occorre
verificare che tali importi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno
d’imposta 2021. Se il contribuente è in possesso della CU 2022 in cui nella casella del punto 4 è
indicato l’anno 2022, occorre verificare che gli importi indicati nel rigo F8, Sez. VII, siano
corrispondenti a quelli indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e 420 della Certificazione Redditi –
Locazioni brevi della CU 2022 e che essi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa
all’anno d’imposta 2021.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Acconti
- CU 2023
- 730/2022 (dipendenti senza sostituto d’imposta o con sostituto e rimborso
erogato dall’Agenzia delle entrate)
- Modello F24
Eccedenze derivanti precedenti
dichiarazioni
- Precedenti dichiarazioni presentate nei termini e dichiarazioni
integrative a favore presentate entro il quarto anno successivo oltre che
le relative ricevute di trasmissione telematica
- CU 2023 o dichiarazione del sostituto che attesti di non aver
effettuato il conguaglio
- Comunicazione dell’Agenzia delle entrate
- Modello F24 in caso di compensazioni
Ritenute – Locazioni brevi - CU 2022 (casella 4 barrata) e/o CU 2023
87
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)
Art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Aspetti generali
L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, spetta ai contribuenti che fra il 1° gennaio 2022 e
la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano acquistato un immobile usufruendo
delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le
medesime agevolazioni.
In base all’art. 1, comma 55, della legge di stabilità 2016, è possibile beneficiare del credito
d’imposta in commento anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova
abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.
Pertanto, può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’IVA
versata sul precedente acquisto, il contribuente che acquista – anche a titolo gratuito – un’altra
abitazione con i benefici “prima casa” e rivenda entro un anno la casa pre-posseduta acquistata con
l’agevolazione (Circolare 08.04.2016 n. 12/E, paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3).
L’art. 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies,
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21 e, successivamente, dall’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, attese le difficoltà nella
conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio
“prima casa”, ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo
2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio
“prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
I termini di cui sopra sono stati ulteriormente sospesi, dal 1° aprile 2022 e fino al 30 ottobre 2023, ad
opera dell’art. 3, comma 10-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
I predetti termini sospesi iniziano o riprendono a decorrere dal 31 ottobre 2023. In particolare, per
il predetto periodo, è sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i
benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento,
in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di
88
registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato
(Circolare 29.03.2022 n. 8/E; Circolare 13.04.2020 n. 9/E, paragrafo 8).
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per
l’atto di acquisto che lo determina oppure nei seguenti modi:
? per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione
del credito;
? in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione
da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
? in compensazione delle somme dovute ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello
F24. In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non
compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per
poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta
4.9).
In ogni caso, il credito d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo
acquisto non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
Se il contribuente intende utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro deve
manifestare tale volontà in atto. In tal caso, l’atto d’acquisto dell’immobile deve contenere l’espressa
richiesta del beneficio e riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito. In
particolare, deve:
? indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta
di registro o l’IVA in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa;
? nel caso in cui per l’acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza
della specifica agevolazione c.d. “prima casa”, rendere la dichiarazione di sussistenza dei
requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell’acquisto medesimo. Il
credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici
sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che, quindi, non hanno
formalmente usufruito delle agevolazioni “prima casa”) se dimostrano che, alla data d’acquisto
dell’immobile alienato, erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla
normativa vigente in materia di acquisto “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di
acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso (Circolare 01.03.2001 n. 19/E,
paragrafo 1.2);
89
? nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’IVA sull’immobile alienato, produrre le relative fatture;
? indicare gli estremi dell’atto di alienazione dell’immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19/E,
paragrafo 1.3).
Nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei
redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà (Risoluzione 11.05. 2004 n. 70/E).
Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, competono anche nel caso della
costruzione della “prima casa”. Il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui un soggetto
acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la norma prevede che
l’acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo. Nel caso del contratto di appalto per
fruire del credito d’imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso
dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato.
Nell’ipotesi di acquisizione dell’immobile mediante contratto di appalto, il diritto al credito d’imposta
nasce al momento della consegna del bene realizzato, in quanto a tale data dovrà anche essere
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio prima casa (Circolare
12.08.2005 n. 38/E, e Circolare 01.03.2001 n. 19/E).
L’agevolazione si applica anche con riferimento al trasferimento di un immobile in corso di
costruzione, che presenti le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso”, che sia strutturalmente
concepito per uso abitativo e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell’acquisto
(Circolare 12.08.2005 n. 38/E, paragrafo 3.3).
In questa ipotesi, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione non può
essere differita sine die. Pertanto, il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione deve dimostrare
l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Tale termine non è riconducibile
tra i termini oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 23 del 2020.
L’agevolazione compete anche nell’ipotesi in cui venga acquistato un nuovo immobile, qualora
l’immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa” non possa essere più utilizzato
per finalità abitative, a causa del verificarsi di eventi sismici che hanno comportato la dichiarazione
di inagibilità dell’immobile da parte delle Autorità competenti. Inoltre, se successivamente al nuovo
acquisto l’immobile pre-posseduto ritorna agibile, il contribuente non decade dal beneficio in esame
(Risoluzione 01.08. 2017 n. 107/E).
L’agevolazione “prima casa”, pertanto, è applicabile anche con riferimento all’immobile in corso di
costruzione, a condizione che, una volta terminati i lavori, l’immobile costituisca una casa
d’abitazione. Si ritengono “case di abitazione” i fabbricati censiti nel Catasto dei Fabbricati nella
90
tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A/10, “Uffici e studi privati” e ad
eccezione di A/1, A/8 e A/9).
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei
redditi successiva al riacquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato
effettuato il riacquisto stesso (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, paragrafo 2).
Il credito d’imposta è un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento
dell’acquisizione agevolata dell’immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa
di abitazione da lui stesso acquistata con l’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro
o dell’IVA. Trattandosi di un credito personale, qualora l’immobile alienato o quello acquisito
risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la
percentuale della comunione.
Il credito d’imposta non compete a coloro che:
? abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria senza fruire dell’agevolazione
c.d. “prima casa”;
? abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
? nell’acquisto dell’immobile non fruiscono ovvero decadono dal beneficio dell’aliquota
agevolata;
? per il precedente acquisto non sia stata confermata, in sede di accertamento, l’agevolazione c.d.
“prima casa” sulla base della normativa vigente alla data dell’atto (Circolare 01.03.2001 n. 19/E,
paragrafo 1.2).
L’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA
corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore
all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto,
ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con riferimento all’imposta di registro relativa
sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo
dell’imposta principale ma anche dell’eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior
valore.
Per l’IVA occorre fare riferimento all’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto
dell’immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel
caso in cui l’immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del
credito d’imposta, deve essere considerata l’IVA indicata in tutte le fatture emesse dall’appaltatore
per la realizzazione dell’immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.4).
91
La vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici “prima casa” e il successivo riacquisto
entro un anno dalla vendita di un altro garage con agevolazioni “prima casa” non dà diritto al credito
d’imposta (Risoluzione 01.02.2008 n. 30/E).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Residuo del credito
da precedente dichiarazione
- Modello 730-3/2022
- Modello Redditi PF/2022
- Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha indicato il credito di cui
ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo
CAF o professionista abilitato, non sono necessari ulteriori controlli
sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in
caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto
elencata
Credito riacquisto prima casa
- Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti
siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che
la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno
dal nuovo acquisto
- Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate
Acquisto di abitazione da imprese costruttrici
sulla base della normativa vigente fino al 22
maggio 1993
- Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti
siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che
la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno
dal nuovo acquisto
- Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate
Costruzione abitazione principale
- Permesso di costruzione e ogni altro atto idoneo a verificare il
possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione prima casa
Acquisto abitazione con contratto di appalto
- Contratto di appalto registrato per verificare che l’acquisto è stato
effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa
Acquisto abitazione con permuta
- Atto di permuta per verificare che l’acquisto è stato effettuato
usufruendo dell’agevolazione prima casa
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Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti (Rigo G2)
Art. 26, comma 1, del TUIR
Aspetti generali
L’art. 26 del TUIR – modificato dall’art. 3-quinquies, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 – disciplina
la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, nonché la
tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d’imposta
successivi.
In considerazione di quanto disposto dall’art. 6-septies, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il locatore di immobili ad uso
abitativo:
? non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020
purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità
o dall’ingiunzione di pagamento; in tal caso deve assoggettare a tassazione la rendita catastale
rivalutata;
? recupera mediante credito d’imposta, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto, la maggiore imposta versata per i canoni di locazione scaduti e non percepiti,
ma comunque assoggettati a tassazione negli anni precedenti.
I canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta
successivi sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria. A tali canoni
si applica l’art. 21 del TUIR in relazione ai redditi di cui all’art. 17, comma 1, lettera n-bis), del TUIR;
pertanto essi vanno indicati nel rigo D7 del modello 730/2023 insieme alle somme ricevute per
rimborso di imposte o oneri.
Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati
appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). I canoni di locazione relativi ad immobili ad
uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione
(Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 1.3).
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le maggiori imposte relative ai
canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in
base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione
non riscossi.
93
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli
immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile
successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque
non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso il contribuente, qualora non
intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di
presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita
istanza di rimborso.
L’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito
del credito d’imposta comporta per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile
determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria (art. 26,
comma 1, del TUIR; Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 4.1.2, e Circolare 07.07.1999 n. 150,
paragrafo 1.1).
Si ritiene che il medesimo principio valga anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il
contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la c.d. “cedolare secca”.
Infine, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e la
richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.
Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni
precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2012, sempreché, ovviamente, per ciascuna delle
annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello
sfratto conclusosi nel 2022.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta per canoni di locazione di
immobili ad uso abitativo
non percepiti
- Intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento
- Sentenza passata in giudicato di convalida di sfratto per morosità ai
fini del credito d’imposta
- Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti
dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi
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Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)
Art. 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - Art. 13, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 3 agosto 2022, n. 114
Aspetti generali
L’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che, in particolari casi (ad esempio, spese
sanitarie a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme
pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione delle somme relative alla
posizione individuale maturata. Su tali somme è applicata una ritenuta a titolo d’imposta .
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 2022, a decorrere dal 23 agosto 2022, tale
previsione è estesa ai soggetti titolari di sottoconti PEPP (prodotto pensionistico individuale
paneuropeo).
Ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza
complementare di appartenenza o al sottoconto PEPP, a titolo di anticipazione per determinate
esigenze, spetta un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della fruizione
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Il contribuente può
reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento, anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la
propria posizione contributiva (art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 252 del 2005; art. 13, comma, 3, del
d.lgs. n. 114 del 2022).
Requisiti
Il credito d’imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57, entro il quale sono
deducibili i contributi versati al fondo e al sottoconto PEPP e solo per il reintegro delle anticipazioni
erogate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2007 (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 4.3,) e dal
23 agosto 2022, relative ai montanti maturati a decorrere dalle predette date.
Il contribuente deve rendere una dichiarazione al fondo o al sottoconto PEPP nella quale deve indicare
quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.
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Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta
per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione
-Certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute
rilasciata dal Fondo o dal sottoconto PEPP
-Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo o al sottoconto
PEPP dalla quale risulti l’importo della contribuzione da
considerare quale reintegro
Residuo credito d’imposta
risultante dalla precedente dichiarazione
- Modello 730/2022 o Redditi PF 2022
96
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4)
Art. 165 del TUIR
Aspetti generali
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro
dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte
divenute definitive a partire dal 2022 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente)
e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2023, indipendentemente
dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate (sono
quindi escluse le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la
possibilità di rimborso totale o parziale).
L’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”),
ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del
TUIR che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente,
sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito
estero prodotto. In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in
cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in
tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché
tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo
periodo d’imposta successivo. Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro
e in avanti (cc.dd. “carry back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera,
consentendo di memorizzare per sedici esercizi complessivi il credito che, per incapienza
dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.
Nel modello 730/2023 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’art. 165
del TUIR. Di conseguenza, i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi
5 e 6 dell’art. 165 del TUIR utilizzeranno il modello Redditi PF 2023 avendo cura di compilare il
quadro CE presente nel Fascicolo 3 del predetto modello.
Requisiti
Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:
97
? che il reddito estero concorra o abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del
contribuente in Italia;
? che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in
detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore
tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul
reddito (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015; Circolare 04.08.2016 n. 35/E, paragrafo
6.1);
? che le imposte pagate all’estero siano “definitive”.
In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per
le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto
tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente (Circolare 05.03.2015 n. 9/E,
paragrafo 5).
Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti
documenti:
? un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi
prodotti all’estero, dell’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi,
della misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma
dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);
? la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale
adempimento;
? la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
? l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
? l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione (Circolare
05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 2.4).
Nel caso in cui il contribuente non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in
quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2001, la circostanza di non essere tenuto alla
presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. Rimane fermo che, anche in tale caso,
deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero (Circolare
02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.14).
Si chiarisce che la documentazione a sostegno dei presupposti deve essere acquisita dal sostituto di
imposta nel caso in cui, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, il credito per i redditi prodotti
98
all’estero sia riconosciuto dal sostituto stesso in sede di conguaglio e sia conseguentemente
certificato. Pertanto, per il credito d’imposta certificato nella CU dal sostituto d’imposta non può
essere richiesta al CAF o al professionista abilitato ulteriore documentazione a sostegno dell’effettivo
svolgimento di attività lavorativa all’estero.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta
per redditi prodotti all’estero
- Se il credito è già stato riconosciuto dal sostituto d’imposta, Modello CU
2023 in cui è evidenziato il credito
Oppure
- Certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto che ha corrisposto
i redditi di fonte estera e autocertificazione che attesti la non
presentazione della dichiarazione all’estero
- In alternativa, eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero e
relative eventuali quietanze di pagamento delle imposte pagate all’estero.
Eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione
Credito d’imposta già utilizzato in
precedenti dichiarazioni
- Modello 730/2022 o Redditi PF 2022
99
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)
Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39– Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n.
3779, e 9 luglio 2009, n. 3790
Aspetti generali
In favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009, è prevista la concessione di
contributi, anche con le modalità del credito d’imposta.
In particolare il contributo spetta per:
? la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione considerata “principale” ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero
per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta (rigo G5 del modello
730/2023);
? la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché
di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2023).
Requisiti
Per accedere al contributo, i soggetti interessati hanno presentato al sindaco del comune del luogo
dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire, ovvero da acquistare, una domanda
conforme al modello previsto dalle ordinanze, specificando la modalità di concessione del
contributo.
Il sindaco del comune ha determinato la spettanza del contributo, indicandone l’ammontare in
relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Il
comune ha trasmesso al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con
contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Se la modalità prescelta è quella del credito d’imposta, lo stesso compete a condizione che le spese
siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura, ai sensi dell’art.
3, comma 2, dell’ordinanza n. 3779 del 2009.
Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro
25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 marzo 2010 sono stati modificati
ed integrati i precedenti provvedimenti del 30 ottobre 2009, del 3 agosto 2009 e del 10 luglio 2009.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 39 del 2009, il contributo per la ricostruzione o la riparazione
degli immobili non spetta per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge,
100
dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall’altra parte dell’unione civile o dal convivente di
fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Inoltre, ai sensi del comma 1, lett. a), del predetto art. 3 del d.l. n. 39 del 2009, nell’ipotesi di
contributo concesso ai fini della ricostruzione dell’immobile distrutto adibito ad abitazione principale,
si richiede che l’intervento di ricostruzione sia realizzato necessariamente nell’ambito dello stesso
comune.
101
Abitazione principale (Rigo G5)
Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall’anno d’imposta
in cui la spesa è stata sostenuta (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 6.1).
Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel
2023 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2023) andrà indicata la quattordicesima rata.
È possibile, in sede di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022,
recuperare il residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2022 o Redditi PF
2022.
102
Altri immobili (Rigo G6)
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale, nonché immobili ad uso non
abitativo distrutti o danneggiati, spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente, in
5 ovvero in 10 quote annuali costanti.
Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente all’imposta netta nel limite complessivo di euro
80.000.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2013, nella dichiarazione dei redditi da presentare
nel 2023 (nel rigo G6 colonna 3 del 730/2023) andrà indicata la decima rata.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta per i soggetti colpiti dal
sisma in Abruzzo
- Comunicazione del Comune attestante il credito d’imposta riconosciuto
- Bonifici
- Fatture
- Contratto di compravendita in caso di acquisto
103
Credito d’imposta prima casa under 36 (Rigo G8 – Sez. VI)
Art. 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Art. 1, comma 151, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Art. 1, comma 74, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(legge di bilancio 2023)
Aspetti generali
L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare
l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le
agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26
maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha
prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del
2021 (Circolare 04.02.2022 n. 3/E, paragrafo 3.2) e l’art. 1, comma 74, della legge di bilancio 2023
ha prorogato ulteriormente l’agevolazione di un anno.
La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
- per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in
relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
- per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso
abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e
catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Soggetti interessati
Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:
- non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera
euro 40.000 annui.
Il primo requisito, di carattere anagrafico, limita l’applicazione delle agevolazioni ai soggetti
acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto
il trentaseiesimo anno d’età (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.1). Quindi, per gli atti
stipulati nel corso dell’anno 2021 il beneficio riguarda i nati dal 1° gennaio 1986 in poi, mentre per
gli atti stipulati nel corso del 2022 il beneficio riguarda i nati dal 1° gennaio 1987 in poi.
104
Il secondo requisito è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA in coerenza con la ratio agevolativa
della norma stessa. Detto requisito circoscrive l’ambito di applicazione delle agevolazioni a un valore
di carattere economico, riferito alle risultanze dell’ISEE, ordinario o corrente, della parte acquirente,
il cui valore non deve superare euro 40.000 annui (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159,
l’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo
anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al
numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ad esempio: per gli atti stipulati
nel 2021 l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019, per gli atti stipulati nel
2022 l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020. Ai fini ISEE, il “nucleo familiare”
differisce dalla nozione di familiare fiscalmente a carico stabilita dall’art. 12 del TUIR ed è costituito,
ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 159 del 2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data
di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo (Circolare
03.07.2020 n. 18/E).
Agli effetti delle agevolazioni di cui trattasi, la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla
data di stipula del contratto.
In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello
stesso di avere un valore ISEE non superiore a euro 40.000 e di essere in possesso della relativa
attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di
apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che
nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove
questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente
(Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).
Oltre al requisito anagrafico e a quello economico, i soggetti interessati devono integrare i requisiti
già stabiliti ai fini dell’agevolazione “prima casa” dalla nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della
Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).
Si ricorda che la decorrenza del termine dei 18 mesi entro cui il contribuente deve trasferire la
residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione è stata sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo
2022 ai sensi dell’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e ulteriormente sospesa nel periodo compreso
tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 ai sensi dell’art. 3, comma 10-quinquies, del d.l. n. 198 del
2022.
105
Limiti
Le agevolazioni “prima casa under 36” non si applicano ai contratti preliminari di compravendita.
In caso di co-acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento del relativo credito è calcolato pro-quota,
in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti. Pertanto, in caso di co-acquisto di un
bene immobile ad uso abitativo, ove solo uno degli acquirenti abbia i requisiti richiesti
dall’agevolazione c.d. “prima casa under 36” (Circolare 14.10.2021, n. 12/E, paragrafo 3.2.):
- la quota di sua spettanza beneficerà dell’agevolazione (i.e. esenzione dal pagamento delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA,
riconoscimento del relativo credito pro quota);
- la quota del soggetto eventualmente titolare della sola agevolazione “prima casa” beneficerà
degli effetti della relativa disciplina (i.e. pagamento dell’imposta di registro, con aliquota
agevolata nella misura del 2 per cento sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari
a euro 1.000, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna, in
caso di acquisto non soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
pagamento dell’imposta con aliquota IVA agevolata nella misura del 4 per cento, delle
imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in caso di
acquisto soggetto ad IVA);
- la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura
ordinaria (i.e. pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9 per cento sul valore
dell’immobile, con un importo minimo pari a euro 1.000, e delle imposte ipotecarie e catastali
nella misura di euro 50 ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 10
del d.lgs. n. 23 del 2011; pagamento dell’imposta con aliquota IVA pari al 10 per cento, delle
imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in caso di
acquisto soggetto ad IVA).
In caso di acquisto con le agevolazioni “prima casa under 36”, che faccia seguito, entro l’anno, a
precedente alienazione di immobile già acquistato con le agevolazioni “prima casa”, non spetta il
credito d’imposta “prima casa” di cui all’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in quanto
parametrato alla minore delle imposte relative ai due atti di compravendita, che in questo caso è pari
a zero). Così come non spetta il credito di imposta suddetto nel caso di nuovo acquisto con le
agevolazioni “prima casa” che faccia seguito all’alienazione, entro l’anno, di immobile
precedentemente acquistato con le agevolazioni “prima casa under 36” (in quanto l’imposta relativa
al precedente acquisto era pari a zero).
106
Il suddetto credito d’imposta per il riacquisto “prima casa” non compete all’acquirente nemmeno in
relazione agli acquisti con atto soggetto ad IVA, sebbene in tal caso il nuovo acquisto sia formalmente
soggetto a detta imposta.
Ciò in quanto, nelle compravendite soggette ad IVA, la disposizione agevolativa già prevede un
ristoro pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza
del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero. Tuttavia, l’atto di riacquisto, stipulato
usufruendo dei benefici fiscali di cui all’art. 64 del d.l. n. 73 del 2021, è da ritenersi “neutro” rispetto
alla maturazione del credito d’imposta “prima casa”, nel senso che pur non valendo quale “riacquisto”
idoneo a formare il credito stesso, non ne determina l’azzeramento. Il credito d’imposta previsto dalla
legge n. 448 del 1998 potrà, quindi, comunque maturare in caso di successiva alienazione e riacquisto
di “prima casa” privo dei requisiti “under 36” (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 4).
Requisiti
Per quanto concerne gli immobili e le tipologie di atti agevolabili occorre far riferimento sempre alle
disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa” di cui alla nota II-bis, posta in calce all’art.
1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 2). Gli
immobili ammessi al beneficio sono, quindi, quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie
catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Sono escluse, invece, le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Le agevolazioni “prima casa under 36” si estendono alle pertinenze dell’immobile principale, anche
se acquistate con atto separato (Circolare 29.05.2013 n. 18/E), ma limitatamente ad una sola unità
classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per
esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
107
Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici “prima casa under 36” si applicano a tutti gli atti
comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento
o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di
abitazione sopra indicate (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 2). Ne consegue che, per quanto
compatibili, trovano integrale applicazione, in proposito, i chiarimenti forniti con riferimento alla
citata agevolazione “prima casa” (Circolare 1.3.2001 n. 19/E, Circolare 12.8.2005 n. 38/E e
Circolare 21.2.2014 n. 2/E).
In coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione “prima casa”, la cui
applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene
tramite un provvedimento giudiziale (Risoluzione 28.05.2021 n. 38/E), le agevolazioni “prima casa
under 36” spettano anche nel caso in cui il diritto sull’immobile si acquisisca per effetto di un decreto
di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale (ad es. un’asta giudiziale).
Nel caso di insussistenza dei requisiti previsti specificamente per le agevolazioni “prima casa under
36” (ad es. il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni), o nelle ipotesi di
decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per gli acquisti soggetti a Iva, viene meno il credito
d’imposta con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi), nel
caso sia già stato utilizzato.
Si ritiene che, analogamente a quanto chiarito per l’agevolazione “prima casa” (Circolare del 12
agosto 2005, n. 38/E), l’agevolazione in commento spetti anche nell’ipotesi in cui il trasferimento
riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche
dell’abitazione “non di lusso”. Al riguardo, si rendono applicabili le considerazioni già fornite con la
citata Circolare n. 38/E del 2005, nella quale è stato precisato che, qualora l’acquisto soggetto
all’imposta di registro riguardi un immobile non ultimato, si può beneficiare dell’agevolazione purché
in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della
“prima casa” assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione
da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
108
- limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi
del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”
(Risoluzione 27.10.2020 n. 62/E).
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei
redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato
effettuato l’acquisto stesso (Circolare 14.10.2021 n. 12, paragrafo 3).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta prima casa under 36
- Atto di acquisto dell’immobile o decreto di trasferimento a seguito
di procedimento giudiziale
- Dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti per fruire delle
agevolazioni prima casa under 36 se non risultano nel
provvedimento giudiziale
- Atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa
assoggettata ad IVA
- Copia della DSU utilizzata in sede di redazione dell’atto di acquisto
- Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate
Residuo credito d’imposta
risultante dalla precedente dichiarazione
- Riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che
non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente
dichiarazione, indicato nel rigo 157 del prospetto di liquidazione
(mod. 730-3) del mod.730/2022, o indicato nel rigo RN47, col. 44,
del mod. REDDITI PF 2022
109
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) (Rigo
G9)
Art.1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - Art. 1, commi 318 e 319, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016)
Aspetti generali
L’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha
introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro
effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della
cultura (c.d. Art bonus).
La citata disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad
introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali
riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che
riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base
imponibile alle persone giuridiche (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 2).
Tale credito d’imposta è stato reso permanente dall’art. 1, commi 318 e 319, della legge di stabilità
2016.
Le erogazioni liberali sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus, a condizione che non sussistano
forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica incompatibili con la natura di
liberalità e che non siano finalizzate ad un generico sostegno dell’attività del soggetto beneficiario.
Sulla base di tale principio, non sono ammissibili all’agevolazione in esame i contributi deliberati
annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di
sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.
Soggetti interessati
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano
erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR, ossia le persone fisiche
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa
(dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).
110
Limiti
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate.
Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito
imponibile.
Requisiti
Per usufruire del credito d’imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:
? interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
? sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche,
archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), come definiti dall’art. 101 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di
tradizione e, dal 27 dicembre 2017 (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175), delle
istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale,
dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di
distribuzione. L’art. 183, comma 9, del d.l. n. 34 del 2020 ha esteso a nuove categorie di soggetti
finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere un sostegno da privati
attraverso erogazioni liberali che consentono di usufruire del credito di imposta Art bonus. Tra le
nuove categorie, che si aggiungono a quelle già previste dalla l. n. 175 del 2017, vi sono i
complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi e gli spettacoli viaggianti;
? realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
? realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici
qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Sono escluse dall’Art bonus le erogazioni finalizzate al recupero strutturale ed artistico di un bene
che non presenta le caratteristiche per essere considerato come un “bene culturale pubblico”.
A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate
a favore (art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229):
? del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche
appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
? dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e
dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
111
Le società concertistiche e corali, invece, sono quelle di cui all’art. 23, comma 1, del decreto
ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS]
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», che riconosce il contributo a valere sul FUS per la
programmazione di attività concertistiche e corali di cui all’art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
agli organismi che organizzino in Italia, nell’anno, almeno quindici concerti.
Per espressa previsione di legge, per le erogazioni in esame non si applicano le disposizioni di cui
all’art. 15, comma 1, lett. h) e i), del TUIR. Il credito d’imposta sostituisce la detrazione spettante:
- sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività
culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche
ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione, la
catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali
- e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento
delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
La disciplina del TUIR resta comunque in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del d.l.
n. 83 del 2014 come, ad esempio, l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.
Modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
112
Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere
della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta
successivi senza alcun limite temporale.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in
caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della
società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni
liberali effettuate in contanti.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal
beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il
carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, per i pagamenti effettuati è necessario che la natura di
liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto
della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta
rilasciata dal beneficiario.
Con esclusivo riferimento agli spettacoli organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di
tradizione, la rinuncia all’ottenimento del voucher - che ai sensi dell’art. 88, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituisce
il rimborso in denaro del biglietto - da parte dell’acquirente rappresenta un’erogazione liberale valida
ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art bonus, se posta in essere secondo le modalità e le
prescrizioni stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; più precisamente,
l’applicabilità dell’Art bonus è condizionata dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti
dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente,
nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale (Risoluzione 15.07.2020 n. 40/E). Al riguardo, si
fa presente che, nella nozione di circuiti di distribuzione, vanno ricompresi quegli organismi senza
scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano attività di distribuzione,
promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di
qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.
113
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Erogazioni liberali a favore della cultura
- Ricevuta del versamento bancario o postale
- Ricevuta nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata in
caso uso di carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e
circolari
- Estratto conto della società che gestisce la carta di credito in
caso di erogazioni effettuate tramite carta di credito
- Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il
carattere di liberalità del pagamento
Rata successiva alla prima o residuo rata
precedente
- Modello 730/2022 o modello Redditi PF 2022
114
Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)
Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 - Decreto del Ministero della giustizia 23 dicembre 2015
Aspetti generali
L’art. 21-bis del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
ha introdotto, in via sperimentale, un credito d’imposta al fine di incentivare i procedimenti di
negoziazione assistita e gli arbitrati. Le disposizioni attuative di tale norma sono state
successivamente emanate dal Ministero della giustizia con decreto del 23 dicembre 2015.
Tale credito è stato reso permanente dall’art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016.
Requisiti e limiti
Il credito d’imposta spetta per un importo massimo di euro 250 per i compensi corrisposti agli
avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusasi con successo, nonché agli
arbitri in casi di conclusione dell’arbitrato con lodo.
L’agevolazione, con riferimento all’anno d’imposta 2015, poteva essere richiesta a partire dall’11
gennaio 2016 e fino all’11 febbraio 2016 al Ministero della giustizia in modalità telematica. Per
l’anno 2017, la trasmissione doveva essere effettuata, nel periodo compreso tra il 5 gennaio 2017 e il
10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall’anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati, è necessario trasmettere
diverse richieste.
Il Ministero stesso comunicava al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito d’imposta
effettivamente spettante per ciascun procedimento da utilizzare in compensazione anche con modello
F24 ma trasmesso solo in modalità telematica.
Con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015, il Ministero della giustizia comunica
all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi,
l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e
determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, è utilizzabile a decorrere dalla
data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui
redditi, non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e dell’Irap. La parte del credito non utilizzata (rigo 151 del Modello 730-3/2023 o rigo RN47,
col. 15, del modello Redditi PF2023) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive
dichiarazioni dei redditi.
115
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta negoziazione e
arbitrato
- Comunicazione Ministero della giustizia
Credito compensato in F24
- Modello F24
116
Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali
(Rigo G15-cod. 1)
Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Aspetti generali
Ai contribuenti che, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, si avvalgono di soggetti
abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d’imposta pari all’indennità a questi
corrisposta. Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di euro 500 in caso di successo della
mediazione mentre, in caso di insuccesso, il medesimo credito è ridotto della metà.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, il legislatore ha previsto una specifica
procedura secondo cui il Ministero della giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, è tenuto ad emanare
un decreto con il quale viene comunicato:
? l’ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito
d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente;
? il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle
risorse stanziate e nei limiti previsti.
Entro i successivi 30 giorni (e, quindi, entro il 30 maggio di ogni anno), il Ministero della giustizia
comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette all’Agenzia delle
entrate, in via telematica, l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è
utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
Il credito non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi. Pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2022 risulti
superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal
contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta in esame può essere
utilizzato in compensazione, tramite modello F24 o in diminuzione dell’IRPEF.
In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, si decade dal beneficio.
Il limite di euro 500 o di euro 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento e pertanto, in caso
di più mediazioni, è possibile fruire di un importo eccedente il limite di euro 500.
In dichiarazione occorre distinguere il credito d’imposta (da indicare in colonna 3) utilizzato in
compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.
117
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta mediazioni
- Comunicazione Ministero della giustizia
- Modello F24 se utilizzato in compensazione
118
Credito d’imposta APE (Rigo G15 - cod. 2)
Art. 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
Aspetti generali
L’art. 1, comma 166, della legge di bilancio 2017, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 91,
della legge di bilancio 2022, ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2022,
l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontaria).
L’APE è un prestito corrisposto in quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente
iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di
contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, del d.l.
n. 201 del 2011, entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione,
al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari
o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di
premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Il comma 177 stabilisce che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che, a fronte degli interessi sul finanziamento
e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore,
è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a
un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è
riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del
trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente
all’erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
Con particolare riferimento ai soggetti c.d. “incapienti”, la risoluzione del 17 dicembre 2018, n. 88/E,
ha precisato che, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione
dell’APE volontaria, secondo cui «il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza…»,
il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, può essere riconosciuto dall’INPS, in favore
di detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di
pensione. L’Istituto previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare
mensilmente all’erario.
119
Nei punti 381 e 382 della CU 2023 sono riportati, rispettivamente, l’ammontare del credito usufruito
che ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta lorda al netto delle detrazioni e del credito
d’imposta per le imposte pagate all’estero eventualmente riconosciuto e l’ammontare del credito
rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l’imposta lorda.
Nella colonna 2 del rigo G 15 deve essere riportato l’importo indicato nel punto 381 della CU 2023.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta APE - CU 2023
120
Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (Rigo G15 -
cod 5)
Art. 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 21 settembre 2021
Aspetti generali
Le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, contestualmente all’acquisto di un
veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, consegnano per la
rottamazione un secondo veicolo di categoria M1, hanno diritto a un credito di imposta, per le spese
sostenute, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette
elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione
o sostenibile.
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso
soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del
medesimo veicolo, oppure, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato,
da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Le disposizioni attuative sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 settembre 2021.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito
d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio
2022, prot. n. 28363/2022, con cui è stato approvato anche il modello di “Istanza per il
riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di
mobilità sostenibili”, con le relative istruzioni, da inviare dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le persone fisiche, residenti e non residenti, al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
Limiti
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 750, può essere fruito non oltre il periodo
d’imposta 2022 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili, pari a 5 milioni di euro.
121
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.176217 del 23 maggio 2022 è
stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100 per cento.
Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le
medesime spese.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle
imposte dovute. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo
d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante.
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo
d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta per monopattini
elettrici e servizi di mobilità elettrica
? Ricevute del versamento bancario o postale o quietanze di pagamento
recanti gli importi sostenuti a tale titolo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020
? Attestazione della rottamazione
? Autocertificazione che il veicolo consegnato per la rottamazione deve
essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del
medesimo veicolo; in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
autocertificazione che lo stesso deve essere intestato, da almeno dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari
? Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate e ricevuta di
accettazione
122
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G15 – cod. 6)
Art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Nel rigo G15 deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento
dell’occupazione istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge finanziaria 2008.
Si ricorda che tale credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Circolare 10.07.2008 n. 48/E).
Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise.
on essendo stata prorogata tale misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d’imposta,
ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
nella colonna
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta per l’incremento
dell’occupazione
per
- Modello 730/2022 o Redditi PF 2022
- Modello F24 in caso di compensazioni effettuate
- Ricevuta telematica di accoglimento dell’istanza di richiesta del credito
123
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus) (Rigo
G15 – cod. 7)
Art.1, commi 145-150, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Art.1, comma 231, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilità 2016)
L’art. 1, commi da 145 a 150, della l. n. 107 del 2015, così come modificato dall’art. 1 comma 231,
della legge di stabilità 2016, ha previsto, a partire dal 2016, un credito d’imposta per le erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione per:
? la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle
esistenti;
? il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
Il credito è pari al:
? 65 per cento delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017;
? 50 per cento delle erogazioni effettuate nell’anno 2018.
Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le
istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai
soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le
medesime spese; spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato
sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN:
IT40H0100003245348013362600.
Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie
vanno effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie
stesse con sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 620, della legge di bilancio 2017).
Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per
ciascun periodo d’imposta.
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non
utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3/2023 oppure rigo RN47, colonna 27, del Modello Redditi PF
2023) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.
124
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta per erogazioni alla
scuola
- Ricevuta di effettuazione delle erogazioni
- Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il carattere di
liberalità del pagamento
Rata successiva alla prima o residuo
rata precedente
- Modello 730/2022 o modello Redditi PF 2022
125
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Rigo
G15, cod. 9)
Art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Aspetti generali
L’art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), al fine di favorire
l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, riconosce in favore
delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice
identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo
svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, un credito d’imposta per le spese sostenute
nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire
la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per
COVID-19.
I criteri, le modalità di applicazione, fruizione e i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza
per il riconoscimento del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, con cui è stato approvato anche
il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di
protezione”, con le relative istruzioni, da inviare dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021.
Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento si rinvia alla circolare del 7 luglio 2022, n.
24/E, pag. 350 e seguenti.
126
Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (Rigo G15,
cod. 10)
Art. 1, commi 1087-1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Art. 1, comma 713, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
Aspetti generali
L’art. 1, commi 1087, 1088 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di razionalizzare
l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile,
riconosce, tra gli altri, alle persone fisiche non esercenti attività economica un credito d’imposta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l’acquisto
e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride
carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano
erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 1.000 per
ciascuna unità immobiliare.
Tipologia di spesa ammessa
Concorrono alla determinazione del credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride
carbonica alimentare E 290.
Limite di detraibilità
Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche non esercenti attività economica nella misura del 50
per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, fino ad un massimo di euro
1000 per ciascuna unità immobiliare.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, prot. n. 153000, ha definito
i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in esame.
Il suddetto provvedimento ha stabilito, in particolare, che, ai fini del rispetto del limite di spesa annuo
previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato
nella comunicazione validamente presentata dal soggetto beneficiario moltiplicato per la percentuale
resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo
di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Detta percentuale è
ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’art. 1, comma 1088, della legge di
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bilancio 2021, all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni
validamente presentate.
Con riferimento al periodo d’imposta 2022, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
3 aprile 2023, prot. n. 2023/116259, ha stabilito che la percentuale di credito d’imposta riconosciuto
è pari al 17,9005 per cento.
Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito
risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per
la percentuale del 17,9005, troncando il risultato all’unità di euro.
Il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica è utilizzabile in detrazione
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e
in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione in F24).
Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di
plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi
effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.
Documentazione da controllare e conservare
Il contribuente deve conservare ed esibire la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del
soggetto richiedente il credito e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata
all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una
fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto
richiedente il credito (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del
2021).
Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (cfr. punto 3.3 del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 2021).
Il medesimo provvedimento, al punto 3.5, ha comunque previsto che per le spese sostenute prima del
16 giugno 2021 (data di pubblicazione del provvedimento), ai fini del riconoscimento del credito
d’imposta:
128
a) sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati
con mezzi diversi da quelli “tracciabili”;
b) è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui
predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Tipologia Documenti
Credito di imposta
per depuratori acqua e riduzione
consumo di plastica
- Fattura o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto
richiedente il credito e la modalità di pagamento utilizzata
- Ricevute del versamento bancario o postale o quietanze di pagamento
“tracciabili” delle spese agevolabili sostenute nel periodo d’imposta 1°
gennaio 2022 - 31 dicembre 2022
- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata,
estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte intestato al
soggetto beneficiario del credito d’imposta da cui sia possibile ricavare la
correlazione tra la spesa sostenuta e il documento certificativo relativo alla
spesa agevolata
- Comunicazione trasmessa all’Agenzia ai sensi del provvedimento del 16
giugno 2021 e la ricevuta di accettazione
129
Credito d’imposta per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Rigo G15,
cod. 12)
Art. 1, comma 737, legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5
maggio 2022
Aspetti generali
Il comma 737 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a
favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese
documentate per lo svolgimento dell’attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Ai sensi della citata lettera e), per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi
fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e
organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici
specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che
hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono
in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in
strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di
attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
Le disposizioni attuative per l’accesso al credito d’imposta sono individuate con il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 5 maggio 2022.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito
d’imposta sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre
2022, prot. n. 382131/2022, con cui è stato approvato anche il modello di “Istanza per il
riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica
adattata”, con le relative istruzioni, da inviare dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le persone fisiche, residenti e non residenti, al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
Limiti
Il credito d’imposta compete nel limite delle risorse erariali disponibili, pari a 1,5 milioni di euro.
130
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023,
è stato stabilito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario
è pari al 97,5838 per cento dell’importo indicato nell’istanza.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le
medesime spese.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle
imposte dovute.
Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022
l’importo del credito d’imposta spettante.
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo
d’imposta 2022 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito d’imposta per le spese sostenute
per fruire di attività fisica adattata
? Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e lo svolgimento
dell’AFA, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale
certificazione
? Fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale
del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la causale del pagamento
e l’importo pagato
? Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del
provvedimento dell’11 ottobre 2022 e ricevuta di accettazione
131
Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy (Rigo
G15, cod. 14 e 15)
Art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99
L’art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, rubricata «Istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore», introduce, a decorrere dall’anno di imposta 2022, un credito di
imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy –
incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche
con espressa destinazione all’incremento del patrimonio delle medesime fondazioni – nella misura
del 30 per cento delle erogazioni effettuate (codice 14).
Qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in
cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d’imposta è pari al 60
per cento delle erogazioni effettuate (codice 15).
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366,
sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta in esame.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici
postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 ed è
utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta
successivi. Il credito d’imposta in esame non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte
delle medesime erogazioni.
132
Documenti da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Credito di imposta per erogazioni liberali in
favore delle fondazioni ITS Academy
- Fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il
codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la
causale del pagamento e l’importo pagato
? Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti
l’erogazione effettuata, ad es.: ricevuta della carta di debito o
credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei
pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
Istituti di moneta elettronica autorizzati;
? Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il
carattere di liberalità del pagamento
133
ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….., nato/a
a …………………………………………………………………………………………………….il
………………...codice fiscale ………………………………………………………., avvalendosi delle
disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici
goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara quanto segue:
Righi 730 DICHIARAZIONE
E23
I contributi riferiti al Libretto Famiglia Inps indicati sono relativi esclusivamente a
prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici
E25
È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra
commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
E25
Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari
indicati nell’art. 433 c.c. (indicare vincolo di parentela
..........................................................................).
E32 Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.
E32
Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18
del DPR n. 380 del 2001, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (contratto a “canone concordato”), e quello
stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della l. n. 350 del 2003 (contratto a “canone
speciale”).
134
E33
Le somme restituite al soggetto erogatore in anni precedenti non sono state dedotte dal
sostituto d’imposta e non sono state restituite al netto delle imposte.
E71 cod 1 e 2
cod. 1 e 2
L’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.
E71
Cod. 4
L’unità immobiliare o parte di essa presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione
principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti di legge.
dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. E72
Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che
trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.
E81
È stato riconosciuto non vedente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001 dalla
Commissione medica pubblica e di essere in possesso della relativa certificazione oltre che
di un cane guida.
G4
Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e che
le relative imposte sono definitive.
G15 codice 5
Il veicolo consegnato per la rottamazione era intestato da almeno dodici mesi allo stesso
soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo
G15 codice 5
Il nuovo veicolo in locazione finanziaria è intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari
G15 codice 8
L’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e che per le spese
relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di
altre agevolazioni fiscali.
G15 codice 9
Di svolgere attività ricettiva di bed and breakfast a carattere non imprenditoriale
G15
codice 12
Di essere in possesso della certificazione medica che attesti il collegamento tra le spese
sostenute e lo svolgimento dell’attività fisica adattata (AFA).
La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:
DATA FIRMA
Allegato: copia del documento di identità.
135
ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A
ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................... , nato/a
......................................................................................................... il ................................................ ,
codice fiscale ...................................................................................... , avvalendosi delle disposizioni del DPR
n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art.
75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto
segue:
Righi 730 DICHIARAZIONE
E30
In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me
dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di euro ...................
La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:
DATA FIRMA
Allegato: copia del documento di identità.
136
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici
dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
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