Circolare Agenzie Entrate 16/E del 26/06/2023

CIRCOLARE N. 16/E

Roma, 26 giugno 2023

OGGETTO: Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni –

Affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da

Organismi di investimento collettivo del risparmio e dei redditi di

capitale dei contratti di assicurazione - Legge 29 dicembre 2022,

n. 197 (Legge di bilancio 2023)

2

INDICE

Premessa ................................................................................................................ 3

1. Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate ... 4

2. Rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni “quotate” 5

3. Modalità di tassazione e adempimenti .............................................................. 8

4. Rideterminazione del costo o valore di acquisto di strumenti finanziari

aventi diritti patrimoniali rafforzati ................................................................ 12

5. “Affrancamento” delle quote o azioni di OICR ............................................. 14

Tipologie di quote o azioni di OICR ammesse ......................................... 16

Tipologie di reddito affrancabili .............................................................. 19

Esercizio dell’opzione ............................................................................... 22

5.3.1 Assenza di rapporto con un intermediario .................................. 26

5.3.2 Esistenza di un rapporto con un intermediario ........................... 27

Individuazione dei valori di riferimento al 31 dicembre 2022 ................ 28

Determinazione della base imponibile e dell’imposta ............................. 30

Tassazione dei redditi derivanti dalle azioni o quote affrancate ............ 32

6. “Affrancamento” delle polizze assicurative ................................................... 34

Esercizio dell’opzione ............................................................................... 36

Determinazione della base imponibile e dell’imposta ............................. 37

Tassazione a scadenza delle polizze affrancate ....................................... 39

Disposizioni di carattere particolare relative all’imposta sulle riserve

matematiche .............................................................................................. 41

3

Premessa

La presente circolare fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alle

disposizioni della legge di bilancio 20231 che hanno previsto la possibilità per i

contribuenti di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di talune

attività di natura finanziaria e immobiliare (terreni edificabili e con destinazione

agricola) che danno luogo a redditi di capitale e “diversi” di cui agli articoli 44 e

67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (Tuir).

La platea dei soggetti interessati dalle suddette novelle legislative è

costituita, in linea generale, dalle persone fisiche, dalle società semplici e dalle

società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, dagli

enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa, e

dai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

In particolare, una delle misure previste 2 riguarda la possibilità di

rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni

(edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2023,

mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella

misura del 16 per cento (cd. “rideterminazione”). Tale possibilità, introdotta dalla

legge finanziaria per il 20023 e sistematicamente riproposta nel tempo, prevede per

la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di

rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati

regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

In particolare, gli articoli 5 e 7 della legge finanziaria per il 2002 hanno

introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano, al di fuori dell’attività

1 Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»
, pubblicata nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43.

2 Cfr. articolo 1, commi da 107 a 109, della legge di bilancio 2023.
3 Cfr. articolo 5 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4

d’impresa, alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in

mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di

rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

In applicazione di tali disposizioni, pertanto, le persone fisiche, le società

semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile

organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto

del costo di acquisto di detti beni, come rideterminato secondo le modalità

contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi

(plusvalenze) di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir.

Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il

contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore

risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Con riferimento a tale disciplina, riproposta più volte nel corso degli anni,

sono stati forniti chiarimenti in diversi documenti di prassi e, da ultimo, nella

circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E.

Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 riguarda la possibilità di

considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di

organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del

31 dicembre 20224 e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V5,

mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento

(cd. “affrancamento”).

1. Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate

Per il 2023, i commi da 107 a 109 hanno previsto la possibilità di

rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con

destinazione agricola, detenuti alla data del 1° gennaio 2023, previo pagamento di

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.

4 Cfr. articolo 1, comma 112 e 113, della legge di bilancio 2023.
5 Cfr. articolo 1, comma 114, della legge di bilancio 2023.

5

Con riferimento alle partecipazioni non quotate e ai terreni, per i criteri

generali sulla rideterminazione del relativo valore, si rinvia ai precedenti

documenti di prassi, in particolare, nella citata circolare n. 1/E del 2021 è

disponibile l’elenco delle fonti normative (alle quali occorre aggiungere l’articolo

29 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge

27 aprile 2022, n. 34) e degli interventi interpretativi in materia.

In merito alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei

sistemi multilaterali (cd. “quotate”) di negoziazione e sui nuovi adempimenti, si

forniscono le indicazioni nei paragrafi che seguono.

2. Rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni
“quotate”

Come anticipato, per la prima volta è prevista la possibilità di rideterminare

il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi

multilaterali di negoziazione6.

Più precisamente, il comma 107 aggiunge il nuovo comma 1-bis all’articolo

5 della legge n. 448 del 20017 stabilendo che «Agli effetti della determinazione

delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-

bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei

mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla

data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di

acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera

a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a

condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi».


6 Sulla nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi si rinvia alla

circolare 23 dicembre 2020, n. 32/E.
7 Più precisamente, il comma 107 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 modifica l’articolo 5 della legge n. 448

del 2001 sostituendo la precedente rubrica con la seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni»
e inserendo il nuovo comma 1-bis come riportato.

6

Il successivo comma 108 prevede che «All’articolo 2 del decreto-legge 24

dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di

impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal

seguente:

«2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle

partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi

multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere

rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal

15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli

interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La

redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta

data del 15 novembre 2023».

Ai fini della determinazione della plusvalenza, pertanto, in luogo del costo

o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell’articolo

9, comma 4, lettera a), del Tuir in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei

suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022.

Tale indicazione fa venir meno la necessità di predisporre una perizia

giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non

quotate e terreni).

A tal fine, il contribuente predispone e conserva un apposito prospetto nel

quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto

è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale

di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.

Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia

delle entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime

dichiarativo” di cui all’articolo 5 del citato d.lgs. n. 461 del 1997.

7

Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del “risparmio

amministrato” di cui al successivo articolo 6, invece, il contribuente comunica

all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto

prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero

importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento.

Al riguardo, nella Risposta scritta a interrogazione parlamentare 5-00248

del 18 gennaio 20238 è stato chiarito che nel caso di rideterminazione del valore di

partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia,

qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre

2023 ed abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o

gestito, lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della

cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata,

ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023),

al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del

calcolo dell’eventuale plusvalenza.

Per quanto compatibili si applicano in caso di rideterminazione del valore

di titoli negoziati i chiarimenti di prassi già forniti in relazione alla

rideterminazione del valore di titoli non negoziati.

In particolare, è ammessa la rideterminazione parziale del costo di una

partecipazione quotata. In tale ipotesi, ai fini dell’individuazione dei titoli il cui

costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, nella circolare 6 novembre 2002,

n. 81/E è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente si avvalga del regime

dichiarativo, qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche

diverse, per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il valore

di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per

ultimi (cd. metodo “LIFO”)9 e il titolo il cui valore è stato “rideterminato” si

considera acquisito il 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data del

8 Pubblicata nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze).
9 Cfr. anche risoluzione 26 novembre 2002, n. 372/E.

8

pagamento dell’imposta sostitutiva. Pertanto, nell’ipotesi in cui in data successiva

non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera

ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato.

Nel caso di titoli in regime “amministrato”, invece, a norma dell’articolo 6,

comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, l’intermediario adotta, quale costo o valore

di acquisto, il costo medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea nel

caso in cui i titoli della stessa specie ed aventi uguali caratteristiche siano stati

acquistati dal contribuente in date successive ed a prezzi diversi (CMP).

Pertanto, per tener conto che l’assunzione del valore rideterminato non

consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione ai sensi del

comma 4 dell’articolo 68 del Tuir 10 , gli intermediari devono tenere distinta

evidenza dei titoli oggetto di rideterminazione in una sorta di “sottoconto” dove

evidenziare esclusivamente le operazioni relative alle predette partecipazioni11.

Per i titoli non oggetto di rideterminazione rimane fermo il costo o valore

medio ponderato attribuito dall’intermediario prima della rideterminazione

parziale del costo di una parte dei titoli. Il costo medio ponderato deve essere

aggiornato di volta in volta a seguito delle eventuali nuove acquisizioni di titoli

aventi le medesime caratteristiche (ovvero appartenenti alla medesima categoria

omogenea), avvenute successivamente al 1° gennaio 2023.

3. Modalità di tassazione e adempimenti

Il possesso delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione

agricola), ai fini della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, deve

essere verificato alla data del 1° gennaio 2023 (come disposto dai commi 107 e

108).


10 Cfr. articolo 5, comma 6, della legge finanziaria per il 2002 e circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E.
11 Cfr. risoluzione 26 novembre 2002, n. 372/E.

9

I relativi adempimenti sono definiti dal comma 108 che stabilisce che, entro

il 15 novembre 2023, il contribuente deve:

- versare l’imposta sostitutiva con l’aliquota d’imposta nella misura del 16

per cento12, ovvero la prima rata nel caso di rateazione dell’imposta;

- redigere e giurare la perizia di stima.

Come anticipato al paragrafo precedente, poiché per i titoli quotati la norma

prevede che il costo o valore di acquisto deve essere determinato ai sensi

dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir, non è necessario predisporre la perizia

giurata di stima.

In linea con quanto chiarito nei precedenti documenti di prassi13, il nuovo

valore può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei

suddetti terreni e partecipazioni non negoziate in luogo dell’originario costo o

valore di acquisto, sulla base della relativa perizia, il cui termine per la redazione

ed il giuramento è stato da ultimo fissato al 15 novembre 2023.

Resta fermo, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, che tale

valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche

dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi

prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della

perizia.

Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento

ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati

negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,

nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti.

Sono invece abilitati alla redazione della perizia dei terreni edificabili e con

destinazione agricola gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei

geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti

industriali edili.


12 Si veda la nota 7.
13 Cfr. da ultimo circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E.

10

Tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata sia per le

partecipazioni che per i terreni sono inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura14.

Ai fini dell’asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle

cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici di pace e i notai.

È fatto obbligo di conservare la perizia, ai fini della esibizione o

trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione

finanziaria.

La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle

partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva

nella misura del 16 per cento sia per le partecipazioni sia per i terreni.

La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si

considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta

sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima

rata.

Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei

termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi

sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 60215.

Coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di

una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze

realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano

conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata

e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti

successivi16.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, il cui termine è stato fissato al

15 novembre 2023, può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di


14 Cfr. articolo 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
15 Cfr. circolari 4 agosto 2004, n. 35/E e 24 ottobre 2011, n. 47/E.
16 Cfr. circolare 4 agosto 2004, n. 35/E.

11

pari importo, a decorrere dalla medesima data (in luogo del versamento in un’unica

soluzione). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi

nella misura del 3 per cento annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023

e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre

202517).

Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il

predetto termine del 15 novembre 2023, la rideterminazione non può considerarsi

perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di

determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter

chiedere a rimborso quanto versato ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602.

Si ricorda che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può

rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui abbia

già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in

cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante

dalla perizia precedente.

Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla

data del 1° gennaio 2023, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta

l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti

procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

In alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può

presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato 18 . Il

termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in

cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento

dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione

effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.


17 In quanto il 15 novembre 2025 è sabato.
18 Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

12

L’importo del rimborso, come noto, non può comunque essere superiore

all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata19.

Si ricorda che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle

partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione

Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione.

In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si

deve compilare l’apposita sezione del quadro RT e per la rideterminazione del

valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM del modello

Redditi 2024.

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i

suddetti quadri del modello Redditi ed il relativo frontespizio entro i termini di

presentazione di quest’ultimo modello.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di

approvazione del modello di dichiarazione dei redditi saranno individuate le

modalità di indicazione di tali dati con riferimento all’anno d’imposta 2023.

Si ricorda che l’omessa indicazione nel modello Redditi o dei dati relativi

costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo

di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.00020. In ogni caso restano impregiudicati

gli effetti della rideterminazione21.

4. Rideterminazione del costo o valore di acquisto di strumenti finanziari
aventi diritti patrimoniali rafforzati

Riguardo alla possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto

degli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati 22 (cd. “carried


19 Cfr. articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
20 Articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
21 Cfr. circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, par. 1.
22 Cfr. circolare 16 ottobre 2015, n. 25/E. Con la locuzione carried interest si intende, in generale, il diritto

patrimoniale rafforzato, incorporato in degli strumenti finanziari, che può essere attribuito a dipendenti ed
amministratori di società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano sottoscritto azioni,
quote o altri strumenti finanziari. Pertanto, le società, gli enti o gli organismi di investimento collettivo del

13

interest”), occorre ricordare che trattasi di strumenti che comportano una

partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri

investitori, generalmente a fronte dell’assenza di diritti amministrativi,

dell’esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella

distribuzione degli utili e, ordinariamente, presuppongono che la generalità dei

soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento

adeguato (c.d. “hurdle rate”).

Ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate in

mercati regolamentati, il comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001

prevede che «per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati

(…) può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale

data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente,

determinato sulla base di una perizia giurata di stima cui si applica l’articolo 64

del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori

contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi».

Pertanto, il valore delle partecipazioni è determinato in relazione alla

corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione

partecipato, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima23. Per quel che

concerne il valore oggetto della perizia, si evidenzia che il comma 4 del citato

articolo 5 stabilisce che «il valore periziato è riferito all’intero patrimonio

sociale».

risparmio, al fine di attribuire il carried interest, emettono strumenti finanziari che prevedono un diritto
patrimoniale rafforzato, quale ad esempio la partecipazione agli utili in misura più che proporzionale rispetto
all’investimento. Una specifica tipologia di strumenti finanziari che risulta essere particolarmente vantaggiosa al
fine dell’attribuzione del carried interest è quella degli strumenti finanziari partecipativi (SFP) che possono essere
emessi nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2346, comma 6, 2349 comma 2 e 2351, comma 5, del codice
civile.

23 Cfr. circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E.

14

In altri termini, il valore dei titoli, delle quote o dei diritti è determinato in

relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente)

rappresentativa della partecipazione stessa24.

Pertanto, nel caso di titoli aventi diritti patrimoniali rafforzati, ai fini della

rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto non è possibile assumere

un valore diverso da quello risultante dalla corrispondente frazione del patrimonio

netto della società, associazione o ente, alla data del 1° gennaio 2023, espressa

dalla percentuale di partecipazione al capitale25.

5. “Affrancamento” delle quote o azioni di OICR

I commi 112 e 113 prevedono la possibilità di considerare realizzati i redditi

di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento

collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022,

mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella

misura del 14 per cento.

In particolare, ai sensi del comma 112 i «redditi di capitale di cui

all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi

diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico

derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di

investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che,

su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte

sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o

azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di

sottoscrizione».

I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono i contribuenti che

detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia le


24 Cfr. anche circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E.
25 Cfr. risposta pubblicata 19 ottobre 2021, n. 738.

15

persone fisiche, le società semplici e associazioni equiparate, gli enti non

commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Possono accedere all’affrancamento anche i soggetti residenti in Italia che

alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero. Ciò in

considerazione della circostanza che, a seguito del trasferimento, nel nostro paese,

della residenza fiscale, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o

azioni di OICR sono tassati interamente in Italia – al momento della loro

percezione o del loro realizzo (cd. principio di cassa) – ancorché i predetti redditi

siano, in parte, maturati in un periodo precedente a quello in cui è avvenuto il

trasferimento della residenza fiscale.

Come si evince dalla relazione illustrativa, l’effetto dell’affrancamento è

quello di «sostituire» il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di

OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022. Per poter usufruire

dell’affrancamento è necessario che il contribuente eserciti un’opzione e che sia

versata l’imposta sostitutiva dovuta.

Le modalità di esercizio dell’opzione e di applicazione dell’imposta

sostitutiva sono disciplinate dal comma 113 in base al quale l’opzione «è resa entro

il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il

quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di

portafogli o altro stabile rapporto. L’imposta sostitutiva è versata entro il 16

settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell’articolo 26-quinquies

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi

1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1,

2-bis e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai

commi 2 e 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne

ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia,

amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è

esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente,

che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il

16

versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei

redditi. L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una

medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché

alla data di esercizio dell’opzione. L’opzione di cui al comma 112 non può essere

esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo

del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata

esercitata l’opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461» (cfr. infra).

Tipologie di quote o azioni di OICR ammesse

Per effetto del generico riferimento della disposizione normativa agli

«organismi di investimento collettivo del risparmio», l’opzione può essere

esercitata in relazione alle quote o azioni di tutte le tipologie di OICR, a

prescindere dalla loro forma giuridica, dall’oggetto di investimento e dal Paese nel

quale sono istituiti. Pertanto, l’opzione può riguardare le quote o azioni di:

? OICR istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, e «fondi

lussemburghesi storici», di cui all’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600;

? OICR immobiliari istituiti in Italia di cui all’articolo 6 del decreto legge 25

settembre 2001, n. 35126;

? organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto

estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell’Unione

europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo

(SEE) che sono inclusi nella lista degli Stati o territori che consentono un

adeguato scambio di informazioni con l’Italia (c.d. “white list”);

? OICR di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, non conformi alla

26 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

17

citata direttiva 2009/65/CE e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza

nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati

membri UE e negli Stati SEE che sono inclusi nella citata “white list”;

? OICR di diritto estero di cui all’articolo 10-ter, comma 6, della legge

23 marzo 1983, n. 77, ossia gli OICR, diversi da quelli immobiliari, istituiti

in Stati membri UE o in Stati SEE per i quali non è prevista la vigilanza né

sull’organismo, né sul suo gestore e di quelli istituiti in Paesi diversi dagli

Stati membri UE e dagli Stati SEE;

? OICR immobiliari di diritto estero, di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

Con riferimento alle quote o azioni di OICR immobiliari, l’opzione non

appare conciliabile con il peculiare regime di tassazione previsto per gli investitori

non istituzionali residenti nel territorio dello Stato che, al termine del periodo

d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell’organismo,

possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento all’OICR

immobiliare.

Al riguardo, si fa presente, come noto, che al fine di contrastare l’utilizzo

degli OICR immobiliari al solo scopo di beneficiare del regime fiscale di favore

previsto per gli stessi, l’articolo 32, commi 3-bis e 4, del decreto legge 31 maggio

2010, n. 7827, prevede che gli investitori non istituzionali residenti, che possiedono

quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento, sono soggetti a

tassazione progressiva sui redditi conseguiti dall’OICR e imputati per trasparenza

agli investitori, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla loro

quota di partecipazione.

Pertanto, tali investitori, in luogo dell’applicazione della ritenuta del 26 per

cento di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 351 del 2001, sono tassati in misura

progressiva sui redditi conseguiti ogni anno dall’organismo, imputati in

27 Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

18

proporzione alla quota di partecipazione detenuta e indipendentemente dalla

percezione del provento.

Analogo regime è previsto dall’articolo 13, commi 5 e 6, del decreto

legislativo n. 44 del 2014 per la tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla

partecipazione a OICR immobiliari di diritto estero con riguardo agli investitori

non istituzionali residenti in Italia che detengono una partecipazione in detti

organismi superiore al 5 per cento.

Considerata la finalità antielusiva del suddetto regime di tassazione,

l’opzione per l’affrancamento non può essere esercitata dagli investitori non

istituzionali residenti nel territorio dello Stato che al 31 dicembre 2022 detenevano

una partecipazione in OICR immobiliari italiani o esteri superiore al 5 per cento.

Inoltre, sempre in considerazione dell’ampia portata della disposizione

normativa in commento, l’affrancamento delle quote o azioni di OICR può

riguardare anche le quote o azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati (c.d.

carried interest”), sempreché i relativi proventi siano qualificabili come redditi

di natura finanziaria.

Come noto, l’articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 5028 opera una

qualificazione fiscale ope legis dei proventi derivanti dai predetti diritti

patrimoniali rafforzati, al ricorrere di determinate condizioni, per considerarli


28 Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale disposizione prevede che «I proventi

derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del
risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del
risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad
azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi
di capitale o redditi diversi se:
a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma,
comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo
di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano
solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito
un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero,
nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato
con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai
dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non
inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o
di sostituzione del soggetto incaricato della gestione
».

19

redditi di natura finanziaria (redditi di capitale o redditi diversi), anziché redditi di

lavoro (dipendente, assimilato o autonomo).

In proposito è stato chiarito che la carenza di uno o più dei presupposti

stabiliti dal citato articolo 60, non determina l’automatica qualificazione dei

proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo

svolgimento di un’analisi volta a verificare, caso per caso, la natura del provento

(cfr. circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E).

Resta fermo che, qualora successivamente all’esercizio dell’opzione per

l’affrancamento dovesse venire meno la predetta qualificazione ope legis delle

quote o azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati, il contribuente decade dal

regime fiscale dell’affrancamento e l’imposta sostitutiva versata non può essere

recuperata in alcun modo dal contribuente.

Tipologie di reddito affrancabili

Con riferimento alla tipologia di redditi che possono essere oggetto di

affrancamento, come noto, dalla detenzione di quote o azioni di OICR, possono

derivare redditi sia in sede di distribuzione periodica dei proventi che in sede di

rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni possedute.

Tali redditi possono appartenere alla categoria dei redditi di capitale (di cui

all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir) oppure dei redditi diversi (di cui

all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir), come meglio specificato di

seguito29.


29 Cfr. circolare 10 luglio 2014, n. 21/E per le modalità di determinazione dei redditi di natura finanziaria derivanti

dalla partecipazione a OICR. In tale sede è stato chiarito che per gli OICR diversi da quelli immobiliari la differenza
positiva tra il valore percepito in sede di riscatto, cessione o liquidazione, e il costo o il valore di acquisto, costituirà
sempre reddito di capitale. Ciò deriva dalla circostanza che si qualificano quali redditi di capitale anche i proventi
compresi nella differenza tra il valore di cessione/liquidazione/riscatto e il costo fiscale delle quote. Qualora,
invece, si determini una differenza negativa, essa costituirà una minusvalenza. Per gli OICR immobiliari, invece, i
proventi derivanti dalla cessione delle quote o azioni costituiscono solo redditi diversi e non si applica lo scomputo
dei redditi di capitale pro-tempore maturati.

20

In particolare, in base all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir, sono

redditi di capitale quelli derivanti «dalla gestione, nell’interesse collettivo di

pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni

affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti».

Al riguardo, si ricorda che nel caso di partecipazione a OICR mobiliari,

costituiscono redditi di capitale30 i proventi:

- distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;

- compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di

cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione

o acquisto delle quote o azioni medesime.

Nel caso di partecipazione a OICR immobiliari, costituiscono redditi di

capitale, i proventi:

- distribuiti in costanza di partecipazione;

- compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle

quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto31.

I redditi derivanti dalla cessione delle quote o azioni di OICR immobiliari,

costituiscono, invece, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter)

del Tuir.

Con specifico riferimento ai proventi periodici distribuiti in costanza di

partecipazione, si fa presente che gli stessi sono imponibili quali redditi di capitale

per il loro intero ammontare.

Diversamente, i proventi percepiti a seguito di rimborso, liquidazione o

cessione delle quote o azioni di OICR mobiliare, sono imponibili quali redditi di

capitale come differenza tra l’importo percepito e il costo medio ponderato di

acquisto o sottoscrizione.


30 Oggetto di tassazione ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dei commi 1 e 2

dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
31 Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001 per la partecipazione a fondi di investimento

immobiliare italiani e dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 per la partecipazione a fondi di
investimento immobiliare di diritto estero.

21

Al riguardo, si rileva che la formulazione del comma 112 precisa che si

considerano realizzati i redditi di capitale o diversi «derivanti dalla cessione o dal

rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio».

Inoltre, occorre considerare che l’effetto dell’affrancamento è quello di

sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il

valore delle quote alla data del 31 dicembre 2022.

Pertanto, si ritiene che non possono essere considerati “affrancati” i redditi

di capitale riferiti ai proventi distribuiti (rectius, “distribuibili”) in costanza di

partecipazione all’organismo di investimento, essendo detti redditi tassabili per

intero senza alcun confronto con il relativo costo, come invece richiesto dal comma

112 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.

Ne consegue che il nuovo costo di acquisto o sottoscrizione determinato per

effetto dell’affrancamento potrà essere utilizzato dall’investitore, ai fini della

tassazione dei redditi di capitale, solo in sede di riscatto, liquidazione, ovvero

cessione nel caso di OICR mobiliare, delle partecipazioni. Il nuovo costo non

assume rilievo per la tassazione dei proventi periodici distribuiti in relazione alle

partecipazioni affrancate, che saranno assoggettati a tassazione secondo le regole

ordinarie per l’intero importo.

Quanto ai «redditi diversi» che il legislatore considera «realizzati» per

effetto dell’esercizio dell’opzione, trattasi dei redditi di cui all’articolo 67, comma

1, lettera c-ter), del Tuir, derivanti dalla «cessione o dal rimborso» delle quote o

azioni dell’OICR.

In tal senso, costituiscono redditi di natura finanziaria derivanti dalla

partecipazione ad OICR quelli derivanti dalla negoziazione nonché quelli

realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte

all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo

oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del Tuir.

22

Esercizio dell’opzione

Il comma 113 della legge di bilancio 2023 prevede che «L’opzione di cui al

comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione

all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia,

amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta

sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-

bis dell’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell’articolo 10-ter della legge

23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-

legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell’articolo 13 del decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In

assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di

altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi

relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta

sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi

dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L’opzione si estende a tutte le quote

o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data

del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’opzione di cui

al comma 112 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di

organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione

di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 7 del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

Tale disposizione prevede diverse modalità di esercizio dell’opzione che

dipendono dall’esistenza o meno di un rapporto di custodia, amministrazione,

gestione di portafogli o altro stabile rapporto presso un intermediario.

In particolare, in presenza di uno stabile rapporto con un intermediario,

l’opzione è esercitata entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione

resa al medesimo intermediario.

23

Nel caso di applicazione del regime del risparmio gestito all’articolo 7 del

decreto legislativo n. 461 del 1997, invece, stante la tassazione per maturazione,

l’opzione non può essere esercitata.

Inoltre, possono esercitare l’opzione i contribuenti che, ai fini della

tassazione dei redditi diversi, si avvalgono del “regime dichiarativo” di cui

all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Ai fini dell’affrancamento, la citata disposizione prevede espressamente

che il contribuente eserciti un’opzione, in dichiarazione o mediante comunicazione

all’intermediario, che si perfeziona solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Ne consegue che:

- qualora sia stata esercitata l’opzione, nei termini previsti, il contribuente

può avvalersi dell’affrancamento anche prima del versamento

dell’imposta da parte dell’intermediario, sempreché sia stata fornita la

provvista entro il 30 giugno 2023 e l’intermediario effettui il versamento

entro il 16 settembre 2023;

- qualora non sia stata esercitata l’opzione nella dichiarazione dei redditi,

nei termini previsti, a condizione che sia stato effettuato il versamento

dell’imposta, è ammessa la remissione in bonis ai sensi dell’articolo 2

del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

Si precisa, inoltre, che con il perfezionamento dell’opzione, al verificarsi di

entrambe le predette condizioni, la stessa è irrevocabile.

L’affrancamento riguarda le quote o azioni di OICR possedute alla data del

31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione e si estende a tutte le

quote o azioni appartenenti ad una medesima “categoria omogenea”.

Al fine di identificare la “categoria omogenea” occorre fare riferimento alle

previsioni contenute nell’articolo 94, comma 3, del Tuir, secondo cui, per il

raggruppamento in categorie omogenee per la valutazione dei titoli «si

considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi

uguali caratteristiche».

24

Sulla base di tale disposizione, possono considerarsi come appartenenti alla

medesima categoria omogenea le quote o azioni emesse dallo stesso OICR o, nel

caso di OICR multicomparto, le quote o azioni del medesimo comparto.

L’opzione attiene alle partecipazioni in OICR detenute alla data di esercizio

della stessa (da effettuarsi entro il 30 giugno 2023), sempreché riferibili ad attività

possedute alla data del 31 dicembre 2022. Ciò, in considerazione del fatto che nel

periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di esercizio dell’opzione

potrebbero essere state effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o

rimborso di quote o azioni dell’OICR appartenenti alla medesima categoria

omogenea per le quali si intende beneficiare dell’affrancamento.

Pertanto, i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022

potranno essere affrancati a condizione che esistano nel rapporto alla data

dell’opzione altrettante quote o azioni di OICR appartenenti alla medesima

categoria omogenea, ancorché rivenienti da eventuali alienazioni o riacquisti

intervenuti fra il 1° gennaio 2023 e la data di esercizio dell’opzione; in difetto, la

plusvalenza o il reddito affrancabile devono essere proporzionalmente diminuiti.

In altri termini, il plafond di plusvalore massimo affrancabile deve essere imputato,

integralmente ovvero nella minor misura derivante da riduzioni della quantità

posseduta alla data dell’esercizio dell’opzione, ad aumento del costo fiscalmente

riconosciuto alla medesima data dell’opzione.

Esempio n. 1

Al 31 dicembre 2022 un contribuente detiene 1.000 quote di OICR

acquistate a € 90 ciascuna e il cui valore a tale data è pari a € 100. Pertanto, il

valore affrancabile è pari a € 10 per ciascuna quota.

Nel mese di gennaio 2023, il contribuente vende 400 quote e a fine febbraio

ne riacquista 200 a un prezzo di € 80.

Il costo medio ponderato dei titoli detenuti a fine febbraio è pari a € 87,5:

n. 600 quote x € 90 = € 54.000

n. 200 quote x € 80 = € 16.000

25

(54.000+ 16.000) / 800 = € 87,5

A marzo il contribuente decide di esercitare l’opzione per l’affrancamento.

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2022 il contribuente avrebbe

potuto affrancare € 10 per ciascuna quota e che al momento dell’esercizio

dell’opzione possiede solo 800 quote, potrà affrancare solo € 8.000.

In altri termini, il contribuente potrà affrancare un numero di quote pari al

minore tra il numero di quote possedute al 31 dicembre 2022 (1.000 quote) e quello

alla data di esercizio dell’opzione (800 quote).

L’importo affrancabile è pari a € 8.000 (= 800 x € 10) e l’imposta sostitutiva

è pari a € 1.120 (= € 8.000 x 0,14).

Per effetto dell’affrancamento, il nuovo costo medio ponderato unitario dei

titoli è pari a € 97,5:

[(€ 87,5 x 800) + € 8.000] / 800 = € 97,5

Esempio n. 2

Al 31 dicembre 2022, un contribuente detiene 1.000 quote di OICR

acquistate a € 70 ciascuna e il cui valore a tale data è pari a € 100.

Pertanto, il valore affrancabile è pari a € 30 per ciascuna quota.

Nel mese di febbraio 2023, il contribuente vende 600 quote e a fine marzo

ne riacquista 700 a un prezzo di € 60.

Il costo medio ponderato dei titoli detenuti a fine marzo è pari a € 63,64:

n. 400 titoli x € 70 = € 28.000

n. 700 titoli x € 60 = € 42.000

(28.000+ 42.000) / 1.100 = € 63,64

Ad aprile il contribuente decide di esercitare l’opzione per l’affrancamento.

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2022 il contribuente avrebbe

potuto affrancare € 30 per ciascuna quota e che al momento dell’esercizio

dell’opzione possiede 1.100 quote, potrà affrancare solo € 30.000.

In altri termini, il contribuente potrà affrancare un numero di quote pari al

minore tra il numero di quote possedute al 31 dicembre 2022 (1.000 quote) e quello

alla data di esercizio dell’opzione (1.100 quote).

26

L’importo affrancabile è pari a € 30.000 (=1.000 x € 30) e l’imposta

sostitutiva è pari a € 4.200 (= € 30.000 x 0,14).

Per effetto dell’affrancamento, il nuovo costo medio ponderato unitario dei

titoli è pari a € 90,91:

[(€ 63,64 x 1.100) + € 30.000] / 1.100 = € 90,91

5.3.1 Assenza di rapporto con un intermediario

Come anticipato, in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione,

gestione di portafoglio o altro stabile rapporto presso un intermediario il

contribuente che intende avvalersi del regime dell’affrancamento per le quote o

azioni di OICR detenute alla data del 31 dicembre 2022 esercita l’opzione nella

dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2022.

L’imposta sostitutiva del 14 per cento è versata dal contribuente entro il

termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla

dichiarazione. Nel caso di proroga dei termini di versamento del saldo delle

imposte sui redditi si intendono prorogati anche i termini per il versamento

dell’imposta sostitutiva in oggetto.

Ai sensi del comma 113 «l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei

redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente», pertanto i dati relativi

all’esercizio dell’opzione sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d’imposta 2022 (Modello Redditi PF, quadro RM, sezione XIX; Modello

Redditi SP, quadro RQ, sezione XXVI; Modello Redditi ENC quadro RQ, sezione

XXVI, Modello Redditi SC, quadro RQ, sezione XXVI).

Tenuto conto che l’opzione è espressa dal contribuente all’interno della

dichiarazione dei redditi e che quest’ultima può essere presentata in un momento

successivo al versamento dell’imposta sostitutiva, l’affrancamento si perfeziona

alla data in cui risultano verificati entrambi gli adempimenti.

L’affrancamento riguarda categorie omogenee di quote o azioni di OICR

possedute alla data del 31 dicembre 2022, nella quantità che risulti ancora nella

disponibilità del contribuente alla data del versamento dell’imposta sostituiva.

27

In tal caso il contribuente dovrà affrancare tutte le quote o azioni emesse

dallo stesso OICR o, nel caso di OICR multicomparto, le quote o azioni del

medesimo comparto, ancora possedute al momento del pagamento dell’imposta

sostitutiva.

Tuttavia, ai fini dell’esercizio dell’opzione, le quote o azioni di OICR

oggetto di affrancamento non devono essere necessariamente ancora possedute

alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In linea con il tenore letterale del comma 113, non è ammesso

l’affrancamento parziale delle quote o azioni emesse dallo stesso OICR o del

medesimo comparto di OICR.

5.3.2 Esistenza di un rapporto con un intermediario

I contribuenti che intendono avvalersi del regime dell’affrancamento in

presenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafoglio o

altro stabile rapporto presso un intermediario esercitano l’opzione mediante

comunicazione scritta, in forma libera, all’intermediario abilitato con cui è

intrattenuto tale rapporto, entro il 30 giugno 2023.

L’opzione deve essere riferita alle quote o azioni del medesimo OICR o

comparto incluse nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile

rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio

dell’opzione.

L’opzione esercitata con riferimento alle partecipazioni in un OICR

detenute in un rapporto non si estende alle partecipazioni del medesimo OICR che

siano detenute in altro rapporto, sia esso aperto presso lo stesso o altro

intermediario.

Nell’ipotesi in cui le quote o azioni detenute alla data del 31 dicembre 2022

siano trasferite, successivamente a tale data, presso altro intermediario, il

contribuente può esercitare l’opzione per l’affrancamento presso l’ultimo

intermediario dove sono detenute le quote o azioni di OICR, presentando una

dichiarazione rilasciata dall’intermediario presso cui le quote o azioni erano

28

detenute al 31 dicembre 2022 dalla quale risultino i dati relativi alle medesime o,

in alternativa, l’estratto conto delle stesse alla predetta data.

Sulla base di quanto previsto dal comma 113, l’esercizio dell’opzione per

l’affrancamento rilasciata dal contribuente all’intermediario con il quale detiene

un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafoglio o altro stabile

rapporto comporta che l’imposta sostitutiva sia applicata e versata dal sostituto di

imposta 32 , entro il 16 settembre 2023, dopo aver ricevuto la provvista dal

contribuente.

I dati relativi all’esercizio dell’opzione sono indicati nella dichiarazione del

sostituto d’imposta e dell’intermediario (modello 770) relativa al periodo

d’imposta 2023.

Individuazione dei valori di riferimento al 31 dicembre 2022

Come anticipato, il regime dell’affrancamento consente ai contribuenti di

assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni di OICR il

valore alla data del 31 dicembre 2022, in luogo dell’originario costo.

Il legislatore non ha stabilito i criteri per l’individuazione dei valori al

31 dicembre 2022 rilevanti ai fini della determinazione dei redditi di capitale e

delle plusvalenze latenti sulle quote o azioni di OICR oggetto di opzione per

l’affrancamento.

In proposito, tenuto conto che l’istituto dell’affrancamento consente, su

richiesta del contribuente, di far emergere il maggiore valore delle quote o azioni

al 31 dicembre 2022, appare corretto assumere in luogo del costo o valore di

acquisto:


32 In particolare, i sostituti d’imposta tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva sono quelli indicati all’articolo

26-quinquies, commi 1 e 6-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 10-ter, commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7, della legge
n. 77 del 1983, all’articolo 7, commi 1, 2-bis e 2-quater, del decreto legge n. 351 del 2001 e all’articolo 13, commi
2 e 4, del decreto legislativo n. 44 del 2014.

29

- per le quote o azioni di OICR negoziate in mercati regolamentati,

l’ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2022 rilevato presso i

medesimi mercati;

- per le quote e azioni di partecipazione ad OICR non negoziate in mercati

regolamentati, l’ultimo valore rilevato alla data del 31 dicembre 2022 dai prospetti

redatti dalla SGR, dalla SICAV o dalla SICAF.

Come noto, l’attestazione del valore delle quote e azioni di OICR non

negoziate in mercati regolamentati avviene sulla base di documenti redatti dai

gestori degli OICR sulla base di diversi criteri di valutazione, in funzione, inter

alia, delle regole contabili applicabili, della natura degli investimenti, della

necessità o meno di rispondere a particolari standard valutativi previsti dalla

normativa e/o dalle prassi di settore.

Al riguardo, ai soli fini dell’affrancamento, il contribuente potrà fare

riferimento, a sua scelta, ai prospetti redatti dagli OICR secondo le indicazioni

della Banca d’Italia di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, oppure a quelli redatti secondo principi di valutazione

validati nella prassi di settore a livello internazionale, a condizione che il valore

sia attestato in modo oggettivo, non discrezionale e certificato da un soggetto

indipendente (quale una società di revisione).

Ad esempio, per il settore del private equity e di venture capital, si potrà

fare riferimento ai prospetti redatti secondo le linee guida di presentazione

dell’informativa finanziaria emesse da The International Private Equity and

Venture Capital (IPEV). La valutazione del net asset value (NAV) delle quote o

azioni dell’OICR secondo le linee guida IPEV risponde a principi contabili

internazionali comunemente accettati nel settore e riflette valori maggiormente

rappresentativi dell’effettivo valore di mercato degli asset detenuti. I prospetti così

redatti sono ufficiali, caratterizzati da oggettività e non discrezionalità, e certificati

da una società di revisione (terzietà). La presenza di tali caratteristiche rende idonei

i prospetti redatti secondo le linee guida IPEV al loro utilizzo nella determinazione

del valore delle quote o azioni oggetto di affrancamento.

30

Nell’ipotesi in cui il valore delle attività alla data del 31 dicembre 2022 sia

espresso in valuta estera si tiene conto del cambio rilevato alla medesima data.

Determinazione della base imponibile e dell’imposta

Il comma 112 stabilisce che l’affrancamento è possibile «a condizione che,

su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte

sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o

azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di

sottoscrizione».

Ai fini dell’affrancamento, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è

applicata con l’aliquota del 14 per cento sulla differenza positiva fra il valore delle

quote o azioni di OICR come sopra determinato e il valore o costo di acquisto o di

sottoscrizione delle stesse.

Pertanto, per la determinazione della base imponibile da assoggettare

all’imposta sostitutiva occorre confrontare il valore delle quote o azioni al 31

dicembre 2022 con il valore o costo di acquisto o di sottoscrizione delle quote o

azioni di OICR che si intendono affrancare.

A tal fine, il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR

è documentato dal contribuente.

In particolare, per i FIA “chiusi riservati”, per i quali gli investitori si

impegnano, all’inizio della vita del fondo, a sottoscrivere una determinata somma

il cui versamento effettivo avviene in più soluzioni mediante il meccanismo del

richiamo” degli impegni, l’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva è dato

dalla differenza tra il valore delle quote al 31 dicembre 2022 e il totale dei

versamenti effettuati al netto di eventuali rimborsi di capitale ricevuti.

In proposito, si ritiene opportuno precisare che la predetta modalità

semplificata di determinazione della base imponibile non contempla la possibilità

di considerare, ai fini del costo da affrancare, le spese e/o commissioni sostenute

in sede di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni di OICR, che rileveranno

31

in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni oggetto di

affrancamento

Peraltro, la formulazione del comma 112 presuppone che vi sia una base

imponibile di valore positivo e, dunque, esclude la possibilità che possano

realizzarsi minusvalenze corrispondenti alle spese e oneri sostenuti dal

partecipante all’atto della sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni.

Stante la natura forfettaria dell’imposta sostitutiva, stabilita nella misura

ridotta del 14 per cento rispetto a quella ordinariamente applicabile del 26 per

cento, e la determinazione semplificata del reddito da affrancare, non è possibile:

- ridurre la differenza positiva risultante dal citato calcolo di eventuali

minusvalenze non ancora utilizzate in compensazione;

- applicare le ordinarie regole previste per la determinazione dei redditi

natura finanziaria in sede di rimborso o cessione di quote o azioni di

OICR (quali, ad esempio, la riduzione della base imponibile per i

proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all’articolo 31

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni

emesse da Stati esteri inclusi nella white list e dagli enti territoriali dei

medesimi Stati33, di seguito “titoli pubblici italiani ed esteri”, di cui

infra).

L’affrancamento può riguardare anche le quote o azioni di OICR possedute

alla data del 30 giugno 2014 per le quali la tassazione dei redditi di natura

finanziaria avviene con l’aliquota del 20 per cento per effetto del regime transitorio

previsto dall’articolo 3, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 6634, il

quale non si applicherà più per effetto dell’esercizio dell’opzione (come meglio di

seguito specificato).


33 Cfr. circolare 28 marzo 2012, n. 11/E.
34 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale disposizione prevede che sui proventi di cui

all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
medesimo testo unico, derivanti dalla partecipazione a OICR, che siano riferibili ad importi maturati al 30 giugno
2014, continua ad applicarsi l’aliquota del 20 per cento, nonostante l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dal
20 al 26 per cento.

32

Tassazione dei redditi derivanti dalle azioni o quote affrancate

La tassazione dei proventi derivanti dalle quote o azioni di OICR oggetto

di affrancamento avverrà con le ordinarie regole previste in relazione alla tipologia

di reddito (di capitale o diverso) conseguito, assumendo come costo quello

derivante dall’affrancamento.

In altri termini, i redditi di natura finanziaria conseguiti dal 1° gennaio 2023

con riferimento alle quote o azioni di OICR affrancate sconteranno la tassazione

con l’aliquota ordinaria del 26 per cento.

Per effetto dell’affrancamento viene meno, infatti, la tassazione con

aliquota differenziata a seconda del periodo di maturazione del provento.

Come noto, l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria è variata

nel tempo35 per cui, allo stato attuale, la tassazione dei redditi derivanti dalla

partecipazione in quote o azioni di OICR avviene con:

- l’aliquota del 20 per cento sui proventi maturati fino al 30 giugno 201436;

- l’aliquota del 26 per cento sui proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014

e sui proventi in costanza di partecipazione distribuiti da tale data (tassati con la

regola generale dell’esigibilità).

Tuttavia, in presenza di proventi riferibili agli investimenti in titoli pubblici

italiani ed esteri effettuati dagli OICR mobiliari, italiani ed esteri, di cui,

rispettivamente, all’articolo 26-quinquies de1 d.P.R. n. 600 del 1973 e ai commi 1

e 2 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, spetta al contribuente, attraverso

la riduzione della base imponibile, una minore tassazione in funzione della quota

dei proventi riferibili ai predetti titoli, il cui investimento diretto fruisce

dell’aliquota del 12,50 per cento, ferma restando l’applicazione della ritenuta del

26 per cento di cui alle citate disposizioni.


35 Cfr. articolo 2 decreto legge 13 agosto 2011, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, e artt. 3 e 4 decreto legge n. 66 del 2014, ivi compreso il regime transitorio previsto da tale ultimo decreto,
nonché circolari 28 marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E.

36 Per effetto del regime transitorio di cui al citato articolo 3 del decreto legge n. 66 del 2014.

33

Per i predetti OICR che investono in titoli pubblici italiani ed esteri,

continua ad applicarsi il criterio forfetario di tipo patrimoniale di cui al decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 concernente la

«Determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente

dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai

contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni

ed altri titoli pubblici»37 che individua la quota dei proventi periodici e degli altri

redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle

quote o azioni riferibile ai predetti titoli pubblici che fruisce della tassazione con

l’aliquota ridotta del 12,50 per cento.

Sulla base delle disposizioni di cui al citato decreto la quota dei proventi

derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibile ai titoli

pubblici italiani ed esteri è determinata in proporzione alla percentuale media

dell’attivo degli organismi di investimento investita direttamente, o

indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

In particolare, la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due

prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di

distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni,

ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla

base di tale prospetto (cfr. circolare n. 11/E del 2012).

La percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è pari al

51,92 per cento del relativo ammontare38. Tale meccanismo applicativo conduce

alla tassazione del 48,08 per cento della predetta quota di reddito con l’aliquota

del 26 per cento, ottenendo l’aliquota effettiva di tassazione del 12,50 per cento su

tali proventi.


37 Si tratta del decreto emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 13, 14, 23 e 27, del decreto legge n. 138 del 2011. Tale

decreto ha disposto l’unificazione delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie, salvo il mantenimento di
alcune misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela (Cfr. circolari 28 marzo 2012, n. 11/E e 27
giugno 2014, n. 19/E).

38 In assenza dell’affrancamento detta percentuale si applica relativamente ai proventi maturati dal 1° luglio 2014,
mentre la percentuale da escludere dalla tassazione è pari al 37,50 per cento relativamente ai proventi maturati dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (Cfr. circolare, n. 19/E del 2014).

34

Pertanto, in presenza di proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri

per l’investimento operato dai citati OICR mobiliari, la determinazione della base

imponibile dei redditi di capitale maturati a partire dal 1° gennaio 2023 con

riferimento alle quote o azioni di OICR oggetto di affrancamento avviene con le

modalità sopra illustrate, al fine di garantire la minore tassazione del 12,50 per

cento in funzione di tali investimenti.

6. “Affrancamento” delle polizze assicurative

Il comma 114 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede la facoltà

di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita,

mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.

Tale disposizione stabilisce che «Per i contratti di assicurazione sulla vita

di cui ai rami I e V del comma 1 dell’articolo 2 del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui

all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del

31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che,

su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di

assicurazione a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del

14 per cento (…)».

I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono solo le persone

fisiche operanti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa.

L’ambito di applicazione della citata disposizione riguarda i redditi di

capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir derivanti dai

contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della

vita umana) e di ramo V (operazioni di capitalizzazione) del comma 1 dell’articolo

2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209.

35

Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir costituiscono

redditi di capitale «i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di

contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione».

I contratti di assicurazione che possono costituire oggetto di affrancamento

sono tutte le polizze sulla vita classificabili nei predetti rami I e V, ad eccezione di

quelle di “puro rischio” in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al

verificarsi di eventi quali il decesso, l’invalidità e l’inabilità dell’assicurato.

Rientrano nell’ambito di applicazione del citato comma 114 anche le

polizze “collettive ad adesione individuale”. Si tratta di contratti sottoscritti da un

contraente nell’interesse di più persone che si caratterizzano, infatti, per la

previsione della possibilità di successivo ingresso nella copertura assicurativa da

parte di altri soggetti. Più precisamente, l’affrancamento è possibile per le polizze

assicurative stipulate “in nome e per conto”, nelle quali la compagnia assicurativa

intrattiene ab origine un rapporto diretto con ciascuno degli assicurati che entrano

nella copertura. In tal caso, ciascun assicurato potrà fare autonomamente richiesta

alla compagnia di assicurazione per esercitare l’affrancamento.

Non possono essere oggetto di affrancamento, oltre alle polizze sprovviste

di una prestazione a scadenza o di un valore di riscatto, le polizze assicurative

cosiddette “multiramo”, ossia le polizze in cui i premi sono investiti in rami diversi

(generalmente nel ramo I e nel ramo III). Si tratta di prodotti assicurativi che

costituiscono, sotto il profilo giuridico, contratti unici, per i quali non è ipotizzabile

un affrancamento parziale limitato alla sola componente di ramo I.

Inoltre, non possono rientrare nell’ambito di applicazione

dell’affrancamento i piani individuali di previdenza complementare in forma

assicurativa 39 (c.d. “PIP” piani individuali pensionistici o “FIP” forme individuali

pensionistiche) e i contratti di rendita vitalizia aventi funzione previdenziale, anche

qualora costituti esclusivamente con il ricorso al ramo I, in quanto i relativi


39 Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

36

rendimenti rientrano tra i redditi di capitale di cui alla lettera g?quinquies)40 del

comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, assoggettati ad imposta sostitutiva anno per

anno sul maturato.

Ai fini dell’affrancamento non assume rilievo la data di stipula dei contratti

assicurativi.

Il comma 114 prevede alcune limitazioni di carattere temporale, stabilendo

che non possono essere oggetto di affrancamento i contratti assicurativi aventi

scadenza fino al 31 dicembre 2024 e che i contratti assicurativi per i quali è stata

esercitata l’opzione per l’affrancamento non potranno essere riscattati prima del

1° gennaio 2025.

Il decesso entro tale data del contraente, che abbia esercitato l’opzione e

versato la provvista per il pagamento dell’imposta sostituiva alla compagnia di

assicurazione ai fini dell’affrancamento, non è equiparato alla fattispecie del

riscatto previsto dalla disposizione normativa in esame, trattandosi di un evento

non prevedibile.

Esercizio dell’opzione

Il comma 114 prevede la possibilità di considerare i redditi di capitale

relativi alle predette polizze assicurative «corrisposti, e quindi assoggettati a

tassazione» (cfr. la relazione illustrativa) qualora, su richiesta del contraente alla

compagnia di assicurazione, «la differenza tra il valore della riserva matematica

alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati siano assoggettata a un’imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L’imposta

sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La

provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente».

Il riconoscimento fiscale dei rendimenti maturati al 31 dicembre 2022,

dunque, avviene su richiesta del contraente alla impresa di assicurazione e con il


40 Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g?quinquies) del Tuir costituiscono redditi di capitale «i redditi derivanti

dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in
forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale
».

37

versamento dell’imposta sostitutiva da parte di quest’ultima, previa fornitura della

provvista da parte del contraente.

Il contraente comunica alla compagnia di assicurazione di voler esercitare

l’opzione e fornisce la relativa provvista per il versamento dell’imposta sostitutiva.

Nella comunicazione, resa in forma libera, il contraente indica la polizza

per la quale intende esercitare l’opzione, soprattutto qualora sia titolare di più

polizze.

Non essendo previsto un termine entro il quale comunicare alla compagnia

di assicurazione l’esercizio dell’opzione, il contribuente dovrà effettuare la

richiesta per il regime dell’affrancamento in tempo utile affinché la compagnia di

assicurazione possa effettuare il versamento entro il termine del 16 settembre

2023.

Infatti, il 16 settembre 2023 rappresenta la data entro la quale dovrà essere

effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa di

assicurazione.

Pertanto, la provvista dovrà essere fornita in tempo utile dal contribuente

per consentire il versamento, da parte della compagnia di assicurazione, entro tale

data.

L’opzione si considera perfezionata con il versamento dell’imposta

sostitutiva e, pertanto, è solo a seguito di detto versamento che i rendimenti

maturati al 31 dicembre 2022 sono esclusi da tassazione al momento del realizzo.

I dati relativi all’esercizio dell’opzione sono indicati nella dichiarazione del

sostituto d’imposta e dell’intermediario (modello 770) relativa al periodo

d’imposta 2023.

Determinazione della base imponibile e dell’imposta

Ai fini dell’affrancamento, il legislatore ha previsto che i redditi di capitale

siano determinati forfettariamente, in misura corrispondente alla differenza tra il

valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati

dal contraente.

38

Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni svolte in sede di

commento alle disposizioni dell’affrancamento delle quote o azioni di OICR, per

cui, stante la natura forfettaria dell’imposta sostitutiva e le modalità semplificate

di determinazione del reddito da assoggettare ad affrancamento, nella

determinazione del valore da affrancare non si tiene conto delle ordinarie regole di

determinazione dei redditi di capitale derivanti dai contratti assicurativi quali, ad

esempio, l’individuazione della quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici

italiani ed esteri soggetti a tassazione in misura ridotta (12,50 per cento), nonché

l’abbattimento forfettario delle polizze ultradecennali di cui all’articolo 6 della

legge 26 settembre 1985, n. 482 (cfr. infra).

La metodologia di calcolo prevista ai fini dell’affrancamento, che

attribuisce la natura di rendimento alla eventuale differenza positiva tra il valore

della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati dal

contraente, consente di includere tra le polizze per le quali il contribuente può

richiedere l’affrancamento anche le polizze che si caratterizzano, per loro natura,

per l’assenza di un rendimento determinabile al momento dell’esercizio

dell’affrancamento, quali quelle con cedola 41 (c.d. “a prestazioni ricorrenti

programmate”) comunque definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), e

quelle per le quali non opera il consolidamento periodico dei rendimenti (c.d.

senza consolidamento delle prestazioni”).

Ai fini della determinazione della base imponibile delle polizze con cedola

da assoggettare ad imposta sostitutiva del 14 per cento, non si terrà conto delle

cedole eventualmente già erogate, sia nel caso in cui i relativi redditi siano stati già

tassati al momento dell’erogazione, sia nel caso in cui le cedole non siano state

oggetto di tassazione (perché eccedenti il reddito certo) in quanto, in entrambi i

casi, il relativo importo ha ridotto la riserva matematica in sede di loro erogazione.


41 Per le polizze con cedola, in generale, il rendimento finanziario ? nel caso di contratti con cedola privi della garanzia

restitutoria di un capitale minimo alla scadenza o all’atto del riscatto anticipato ? è obiettivamente determinabile
“con certezza” soltanto alla scadenza della polizza e non all’atto della liquidazione delle cedole periodiche
all’assicurato (a meno che all’atto del pagamento della cedola la stessa risulti superiore alla somma dei premi sino
a quel momento corrisposti). Cfr. anche risoluzione 17 novembre 2004, n. 138/E.

39

In altri termini le cedole pagate, anche se non assoggettate a tassazione, hanno

ridotto la riserva matematica al 31 dicembre 2022.

Le cedole non assoggettate ad imposta al momento dell’erogazione

subiranno la tassazione alla scadenza della polizza o in sede di riscatto della

medesima.

Tassazione a scadenza delle polizze affrancate

Per effetto del pagamento dell’imposta sostitutiva del 14 per cento, il

regime dell’affrancamento esaurisce la tassazione dei redditi di capitale maturati

fino al 31 dicembre 2022, per cui su tali rendimenti non si applica il regime di

tassazione con l’aliquota vigente nel rispettivo periodo di maturazione temporale.

Allo stato attuale, infatti, la tassazione dei redditi di capitale derivanti da

contratti assicurativi avviene con:

- l’aliquota del 12,50 per cento sui redditi maturati fino al 31 dicembre

2011;

- l’aliquota del 20 per cento sulla parte dei redditi maturati dal 1° gennaio

2012 fino al 30 giugno 2014;

- l’aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Inoltre, i redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali si

applica l’aliquota del 20 o del 26 per cento della ritenuta di cui all’articolo 6 della

legge n. 482 del 1985 per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000

o dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 per i

contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, sono ridotti laddove tra gli attivi

a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici italiani ed

esteri 42. Si applicano, infatti, le previsioni di cui al già citato decreto ministeriale

del 13 dicembre 2011.


42 Trattasi delle già citate obbligazioni e agli altri titoli di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati

e alle obbligazioni emesse da Stati esteri white listed e dagli enti territoriali dei medesimi Stati.

40

Ai sensi del suddetto decreto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione

della base imponibile, una minore tassazione in funzione della quota dei proventi

riferibili ai predetti titoli, il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50

per cento.

Per individuare la quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed

esteri, si applica il criterio forfetario di tipo patrimoniale che per ciascun contratto

assicurativo attribuisce rilevanza alla percentuale annuale media dell’attivo

investito direttamente, o indirettamente per il tramite di OICR di cui al comma 1

dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 e ai commi 1 e 2 dell’articolo

10-ter della legge n. 77 del 1983, nei suddetti titoli rispetto al totale dell’attivo.

La percentuale dei titoli pubblici rispetto al totale dell’attivo, da utilizzare

per la media, è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto (a

decorrere dal 2012) sulla base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati

riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto. Se nel corso

della durata del contratto non è stato approvato alcun rendiconto/prospetto, si

assume l’ultimo rendiconto/prospetto approvato.

La media delle percentuali, come sopra computate, si applica al reddito

assoggettabile a tassazione determinato ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del

Tuir, in misura pari alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi

pagati.

La percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è pari al:

- 37,50 per cento relativamente ai proventi maturati dal 1° gennaio 2012

al 30 giugno 2014;

- 51,92 per cento relativamente ai proventi maturati dal 1° luglio 2014.

Ciò premesso, in sede di riscatto o scadenza di una polizza affrancata, la

compagnia di assicurazioni dovrà tenere conto del reddito affrancato al fine di

assoggettare a tassazione solo il rendimento riferito al periodo successivo (ossia

dal 1° gennaio 2023).

Pertanto, la base imponibile da sottoporre ad imposizione, calcolata ai sensi

dell’articolo 45 del Tuir, sarà costituita dalla differenza tra capitale effettivamente

41

erogato e premi versati, ridotta dei rendimenti già tassati con l’imposta sostitutiva

del 14 per cento.

La tassazione dei redditi di capitale relativi al periodo successivo

all’affrancamento avverrà con le ordinarie regole di tassazione, applicando la

ritenuta di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 o l’imposta sostitutiva di

cui all’articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 con l’aliquota del 26 per cento.

In presenza di proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri, la

determinazione della base imponibile dei redditi di capitale avviene con le

modalità sopra illustrate, al fine di garantire la minore tassazione del 12,50 per

cento in funzione di tali investimenti.

In tal senso, tenuto conto che per effetto dell’esercizio dell’opzione per

l’affrancamento non si verifica alcuna interruzione nel contratto assicurativo, la

percentuale dei titoli pubblici rispetto al totale dell’attivo da prendere in

considerazione sarà quella rilevata nel corso dell’intera durata dello stesso sulla

base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati riferibili alla gestione

assicurativa nella quale è inserito il contratto stesso.

Inoltre, per i redditi di capitale derivanti dai contratti stipulati o rinnovati

fino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 482 del 198543,

opera la riduzione del 2 per cento dei redditi per ogni anno successivo al decimo,

qualora i medesimi siano corrisposti dopo almeno dieci anni dalla conclusione del

contratto.

Detta riduzione non è applicabile, invece, in sede di determinazione della

base imponibile da assoggettare ad affrancamento (cfr. par. 3.2).

Disposizioni di carattere particolare relative all’imposta sulle riserve
matematiche

Il terzultimo periodo del comma 114 dell’articolo 1 della legge di bilancio

2023 stabilisce che «L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito


43 Per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.

47.

42

d’imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.

209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».

Quest’ultima disposizione prevede che le società e gli enti che esercitano

attività assicurativa sono tenuti al versamento di un’imposta pari allo 0,20 per

cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio,

con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte

o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non

autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle

relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione.

L’aliquota della predetta imposta, precedentemente pari allo 0,45 per cento,

è stata elevata allo 0,5 per cento «a decorrere dal periodo di imposta successivo a

quello in corso alla data del 31 dicembre 2022», mediante l’inserimento della

lettera b-bis) al comma 2-bis del citato articolo 1, ad opera del comma 264

dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023. L’incremento dell’imposta si applica,

dunque, sulle riserve matematiche risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre

2023, con versamento dell’imposta entro il termine di versamento a saldo delle

imposte sui redditi, ossia nel periodo d’imposta 2024.

Il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche costituisce un credito

di imposta44 da utilizzare in compensazione con le ritenute e le imposte sostitutive

applicate in sede di erogazione delle prestazioni agli assicurati del ramo vita e, al

ricorrere di specifiche condizioni, da utilizzare in compensazione con le imposte e

contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o

ceduta a società ed enti appartenenti al gruppo.

In proposito, il legislatore ha espressamente previsto che l’imposta

sostitutiva versata dalle compagnie di assicurazione a fronte della provvista

44 Cfr. circolare 3 maggio 2013, n. 12/E circa le condizioni e modalità di utilizzo di tale credito, ivi compresa la
clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002 che prevede un limite al versamento
dell’imposta sulle riserve matematiche secondo cui, se in un anno, l’ammontare del credito di imposta non ancora
compensato o ceduto, aumentato dell’imposta da versare, eccede un determinato limite, parametrato allo stock delle
riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, l’imposta da versare per tale anno è
corrispondentemente ridotta.

43

ricevuta dai contraenti per l’affrancamento delle polizze assicurative non può

essere compensata con il suddetto credito d’imposta.

* * *

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

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