CIRCOLARE N. 16/E
Roma, 26 giugno 2023
OGGETTO: Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni –
Affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da
Organismi di investimento collettivo del risparmio e dei redditi di
capitale dei contratti di assicurazione - Legge 29 dicembre 2022,
n. 197 (Legge di bilancio 2023)
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INDICE
Premessa ................................................................................................................ 3
1. Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate ... 4
2. Rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni “quotate” 5
3. Modalità di tassazione e adempimenti .............................................................. 8
4. Rideterminazione del costo o valore di acquisto di strumenti finanziari
aventi diritti patrimoniali rafforzati ................................................................ 12
5. “Affrancamento” delle quote o azioni di OICR ............................................. 14
Tipologie di quote o azioni di OICR ammesse ......................................... 16
Tipologie di reddito affrancabili .............................................................. 19
Esercizio dell’opzione ............................................................................... 22
5.3.1 Assenza di rapporto con un intermediario .................................. 26
5.3.2 Esistenza di un rapporto con un intermediario ........................... 27
Individuazione dei valori di riferimento al 31 dicembre 2022 ................ 28
Determinazione della base imponibile e dell’imposta ............................. 30
Tassazione dei redditi derivanti dalle azioni o quote affrancate ............ 32
6. “Affrancamento” delle polizze assicurative ................................................... 34
Esercizio dell’opzione ............................................................................... 36
Determinazione della base imponibile e dell’imposta ............................. 37
Tassazione a scadenza delle polizze affrancate ....................................... 39
Disposizioni di carattere particolare relative all’imposta sulle riserve
matematiche .............................................................................................. 41
3
Premessa
La presente circolare fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alle
disposizioni della legge di bilancio 20231 che hanno previsto la possibilità per i
contribuenti di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di talune
attività di natura finanziaria e immobiliare (terreni edificabili e con destinazione
agricola) che danno luogo a redditi di capitale e “diversi” di cui agli articoli 44 e
67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Tuir).
La platea dei soggetti interessati dalle suddette novelle legislative è
costituita, in linea generale, dalle persone fisiche, dalle società semplici e dalle
società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, dagli
enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa, e
dai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
In particolare, una delle misure previste 2 riguarda la possibilità di
rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni
(edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2023,
mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 16 per cento (cd. “rideterminazione”). Tale possibilità, introdotta dalla
legge finanziaria per il 20023 e sistematicamente riproposta nel tempo, prevede per
la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di
rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
In particolare, gli articoli 5 e 7 della legge finanziaria per il 2002 hanno
introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano, al di fuori dell’attività
1 Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43.
2 Cfr. articolo 1, commi da 107 a 109, della legge di bilancio 2023.
3 Cfr. articolo 5 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4
d’impresa, alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in
mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di
rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
In applicazione di tali disposizioni, pertanto, le persone fisiche, le società
semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile
organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto
del costo di acquisto di detti beni, come rideterminato secondo le modalità
contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi
(plusvalenze) di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir.
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il
contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore
risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Con riferimento a tale disciplina, riproposta più volte nel corso degli anni,
sono stati forniti chiarimenti in diversi documenti di prassi e, da ultimo, nella
circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E.
Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 riguarda la possibilità di
considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del
31 dicembre 20224 e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V5,
mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento
(cd. “affrancamento”).
1. Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate
Per il 2023, i commi da 107 a 109 hanno previsto la possibilità di
rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola, detenuti alla data del 1° gennaio 2023, previo pagamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.
4 Cfr. articolo 1, comma 112 e 113, della legge di bilancio 2023.
5 Cfr. articolo 1, comma 114, della legge di bilancio 2023.
5
Con riferimento alle partecipazioni non quotate e ai terreni, per i criteri
generali sulla rideterminazione del relativo valore, si rinvia ai precedenti
documenti di prassi, in particolare, nella citata circolare n. 1/E del 2021 è
disponibile l’elenco delle fonti normative (alle quali occorre aggiungere l’articolo
29 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge
27 aprile 2022, n. 34) e degli interventi interpretativi in materia.
In merito alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei
sistemi multilaterali (cd. “quotate”) di negoziazione e sui nuovi adempimenti, si
forniscono le indicazioni nei paragrafi che seguono.
2. Rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni
“quotate”
Come anticipato, per la prima volta è prevista la possibilità di rideterminare
il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione6.
Più precisamente, il comma 107 aggiunge il nuovo comma 1-bis all’articolo
5 della legge n. 448 del 20017 stabilendo che «Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-
bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei
mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla
data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera
a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a
condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi».
6 Sulla nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi si rinvia alla
circolare 23 dicembre 2020, n. 32/E.
7 Più precisamente, il comma 107 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 modifica l’articolo 5 della legge n. 448
del 2001 sostituendo la precedente rubrica con la seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni» e inserendo il nuovo comma 1-bis come riportato.
6
Il successivo comma 108 prevede che «All’articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di
impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere
rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal
15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La
redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta
data del 15 novembre 2023».
Ai fini della determinazione della plusvalenza, pertanto, in luogo del costo
o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell’articolo
9, comma 4, lettera a), del Tuir in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei
suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022.
Tale indicazione fa venir meno la necessità di predisporre una perizia
giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non
quotate e terreni).
A tal fine, il contribuente predispone e conserva un apposito prospetto nel
quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto
è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale
di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.
Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia
delle entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime
“dichiarativo” di cui all’articolo 5 del citato d.lgs. n. 461 del 1997.
7
Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del “risparmio
amministrato” di cui al successivo articolo 6, invece, il contribuente comunica
all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto
prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero
importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento.
Al riguardo, nella Risposta scritta a interrogazione parlamentare 5-00248
del 18 gennaio 20238 è stato chiarito che nel caso di rideterminazione del valore di
partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia,
qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre
2023 ed abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o
gestito, lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della
cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata,
ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023),
al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del
calcolo dell’eventuale plusvalenza.
Per quanto compatibili si applicano in caso di rideterminazione del valore
di titoli negoziati i chiarimenti di prassi già forniti in relazione alla
rideterminazione del valore di titoli non negoziati.
In particolare, è ammessa la rideterminazione parziale del costo di una
partecipazione quotata. In tale ipotesi, ai fini dell’individuazione dei titoli il cui
costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, nella circolare 6 novembre 2002,
n. 81/E è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente si avvalga del regime
dichiarativo, qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche
diverse, per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il valore
di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per
ultimi (cd. metodo “LIFO”)9 e il titolo il cui valore è stato “rideterminato” si
considera acquisito il 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data del
8 Pubblicata nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze).
9 Cfr. anche risoluzione 26 novembre 2002, n. 372/E.
8
pagamento dell’imposta sostitutiva. Pertanto, nell’ipotesi in cui in data successiva
non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera
ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato.
Nel caso di titoli in regime “amministrato”, invece, a norma dell’articolo 6,
comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, l’intermediario adotta, quale costo o valore
di acquisto, il costo medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea nel
caso in cui i titoli della stessa specie ed aventi uguali caratteristiche siano stati
acquistati dal contribuente in date successive ed a prezzi diversi (CMP).
Pertanto, per tener conto che l’assunzione del valore rideterminato non
consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione ai sensi del
comma 4 dell’articolo 68 del Tuir 10 , gli intermediari devono tenere distinta
evidenza dei titoli oggetto di rideterminazione in una sorta di “sottoconto” dove
evidenziare esclusivamente le operazioni relative alle predette partecipazioni11.
Per i titoli non oggetto di rideterminazione rimane fermo il costo o valore
medio ponderato attribuito dall’intermediario prima della rideterminazione
parziale del costo di una parte dei titoli. Il costo medio ponderato deve essere
aggiornato di volta in volta a seguito delle eventuali nuove acquisizioni di titoli
aventi le medesime caratteristiche (ovvero appartenenti alla medesima categoria
omogenea), avvenute successivamente al 1° gennaio 2023.
3. Modalità di tassazione e adempimenti
Il possesso delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione
agricola), ai fini della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, deve
essere verificato alla data del 1° gennaio 2023 (come disposto dai commi 107 e
108).
10 Cfr. articolo 5, comma 6, della legge finanziaria per il 2002 e circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E.
11 Cfr. risoluzione 26 novembre 2002, n. 372/E.
9
I relativi adempimenti sono definiti dal comma 108 che stabilisce che, entro
il 15 novembre 2023, il contribuente deve:
- versare l’imposta sostitutiva con l’aliquota d’imposta nella misura del 16
per cento12, ovvero la prima rata nel caso di rateazione dell’imposta;
- redigere e giurare la perizia di stima.
Come anticipato al paragrafo precedente, poiché per i titoli quotati la norma
prevede che il costo o valore di acquisto deve essere determinato ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir, non è necessario predisporre la perizia
giurata di stima.
In linea con quanto chiarito nei precedenti documenti di prassi13, il nuovo
valore può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei
suddetti terreni e partecipazioni non negoziate in luogo dell’originario costo o
valore di acquisto, sulla base della relativa perizia, il cui termine per la redazione
ed il giuramento è stato da ultimo fissato al 15 novembre 2023.
Resta fermo, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, che tale
valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche
dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi
prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della
perizia.
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento
ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati
negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti.
Sono invece abilitati alla redazione della perizia dei terreni edificabili e con
destinazione agricola gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti
industriali edili.
12 Si veda la nota 7.
13 Cfr. da ultimo circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E.
10
Tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata sia per le
partecipazioni che per i terreni sono inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura14.
Ai fini dell’asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle
cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici di pace e i notai.
È fatto obbligo di conservare la perizia, ai fini della esibizione o
trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle
partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva
nella misura del 16 per cento sia per le partecipazioni sia per i terreni.
La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si
considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta
sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima
rata.
Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei
termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi
sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 60215.
Coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di
una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze
realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano
conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata
e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti
successivi16.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, il cui termine è stato fissato al
15 novembre 2023, può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di
14 Cfr. articolo 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
15 Cfr. circolari 4 agosto 2004, n. 35/E e 24 ottobre 2011, n. 47/E.
16 Cfr. circolare 4 agosto 2004, n. 35/E.
11
pari importo, a decorrere dalla medesima data (in luogo del versamento in un’unica
soluzione). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023
e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre
202517).
Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il
predetto termine del 15 novembre 2023, la rideterminazione non può considerarsi
perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di
determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter
chiedere a rimborso quanto versato ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.
Si ricorda che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può
rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui abbia
già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in
cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante
dalla perizia precedente.
Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla
data del 1° gennaio 2023, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta
l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti
procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.
In alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può
presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato 18 . Il
termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in
cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento
dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione
effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.
17 In quanto il 15 novembre 2025 è sabato.
18 Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
12
L’importo del rimborso, come noto, non può comunque essere superiore
all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata19.
Si ricorda che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle
partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione
Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione.
In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si
deve compilare l’apposita sezione del quadro RT e per la rideterminazione del
valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM del modello
Redditi 2024.
Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i
suddetti quadri del modello Redditi ed il relativo frontespizio entro i termini di
presentazione di quest’ultimo modello.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi saranno individuate le
modalità di indicazione di tali dati con riferimento all’anno d’imposta 2023.
Si ricorda che l’omessa indicazione nel modello Redditi o dei dati relativi
costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo
di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.00020. In ogni caso restano impregiudicati
gli effetti della rideterminazione21.
4. Rideterminazione del costo o valore di acquisto di strumenti finanziari
aventi diritti patrimoniali rafforzati
Riguardo alla possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto
degli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati 22 (cd. “carried
19 Cfr. articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
20 Articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
21 Cfr. circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, par. 1.
22 Cfr. circolare 16 ottobre 2015, n. 25/E. Con la locuzione carried interest si intende, in generale, il diritto
patrimoniale rafforzato, incorporato in degli strumenti finanziari, che può essere attribuito a dipendenti ed
amministratori di società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano sottoscritto azioni,
quote o altri strumenti finanziari. Pertanto, le società, gli enti o gli organismi di investimento collettivo del
13
interest”), occorre ricordare che trattasi di strumenti che comportano una
partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri
investitori, generalmente a fronte dell’assenza di diritti amministrativi,
dell’esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella
distribuzione degli utili e, ordinariamente, presuppongono che la generalità dei
soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento
adeguato (c.d. “hurdle rate”).
Ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate in
mercati regolamentati, il comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001
prevede che «per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati
(…) può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale
data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima cui si applica l’articolo 64
del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori
contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi».
Pertanto, il valore delle partecipazioni è determinato in relazione alla
corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione
partecipato, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima23. Per quel che
concerne il valore oggetto della perizia, si evidenzia che il comma 4 del citato
articolo 5 stabilisce che «il valore periziato è riferito all’intero patrimonio
sociale».
risparmio, al fine di attribuire il carried interest, emettono strumenti finanziari che prevedono un diritto
patrimoniale rafforzato, quale ad esempio la partecipazione agli utili in misura più che proporzionale rispetto
all’investimento. Una specifica tipologia di strumenti finanziari che risulta essere particolarmente vantaggiosa al
fine dell’attribuzione del carried interest è quella degli strumenti finanziari partecipativi (SFP) che possono essere
emessi nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2346, comma 6, 2349 comma 2 e 2351, comma 5, del codice
civile.
23 Cfr. circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E.
14
In altri termini, il valore dei titoli, delle quote o dei diritti è determinato in
relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente)
rappresentativa della partecipazione stessa24.
Pertanto, nel caso di titoli aventi diritti patrimoniali rafforzati, ai fini della
rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto non è possibile assumere
un valore diverso da quello risultante dalla corrispondente frazione del patrimonio
netto della società, associazione o ente, alla data del 1° gennaio 2023, espressa
dalla percentuale di partecipazione al capitale25.
5. “Affrancamento” delle quote o azioni di OICR
I commi 112 e 113 prevedono la possibilità di considerare realizzati i redditi
di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022,
mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 14 per cento.
In particolare, ai sensi del comma 112 i «redditi di capitale di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico
derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che,
su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o
azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di
sottoscrizione».
I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono i contribuenti che
detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia le
24 Cfr. anche circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E.
25 Cfr. risposta pubblicata 19 ottobre 2021, n. 738.
15
persone fisiche, le società semplici e associazioni equiparate, gli enti non
commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Possono accedere all’affrancamento anche i soggetti residenti in Italia che
alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero. Ciò in
considerazione della circostanza che, a seguito del trasferimento, nel nostro paese,
della residenza fiscale, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o
azioni di OICR sono tassati interamente in Italia – al momento della loro
percezione o del loro realizzo (cd. principio di cassa) – ancorché i predetti redditi
siano, in parte, maturati in un periodo precedente a quello in cui è avvenuto il
trasferimento della residenza fiscale.
Come si evince dalla relazione illustrativa, l’effetto dell’affrancamento è
quello di «sostituire» il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di
OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022. Per poter usufruire
dell’affrancamento è necessario che il contribuente eserciti un’opzione e che sia
versata l’imposta sostitutiva dovuta.
Le modalità di esercizio dell’opzione e di applicazione dell’imposta
sostitutiva sono disciplinate dal comma 113 in base al quale l’opzione «è resa entro
il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il
quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di
portafogli o altro stabile rapporto. L’imposta sostitutiva è versata entro il 16
settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell’articolo 26-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi
1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1,
2-bis e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai
commi 2 e 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne
ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia,
amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente,
che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il
16
versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei
redditi. L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una
medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché
alla data di esercizio dell’opzione. L’opzione di cui al comma 112 non può essere
esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata
esercitata l’opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461» (cfr. infra).
Tipologie di quote o azioni di OICR ammesse
Per effetto del generico riferimento della disposizione normativa agli
«organismi di investimento collettivo del risparmio», l’opzione può essere
esercitata in relazione alle quote o azioni di tutte le tipologie di OICR, a
prescindere dalla loro forma giuridica, dall’oggetto di investimento e dal Paese nel
quale sono istituiti. Pertanto, l’opzione può riguardare le quote o azioni di:
? OICR istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, e «fondi
lussemburghesi storici», di cui all’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600;
? OICR immobiliari istituiti in Italia di cui all’articolo 6 del decreto legge 25
settembre 2001, n. 35126;
? organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
(SEE) che sono inclusi nella lista degli Stati o territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni con l’Italia (c.d. “white list”);
? OICR di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, non conformi alla
26 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
17
citata direttiva 2009/65/CE e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza
nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati
membri UE e negli Stati SEE che sono inclusi nella citata “white list”;
? OICR di diritto estero di cui all’articolo 10-ter, comma 6, della legge
23 marzo 1983, n. 77, ossia gli OICR, diversi da quelli immobiliari, istituiti
in Stati membri UE o in Stati SEE per i quali non è prevista la vigilanza né
sull’organismo, né sul suo gestore e di quelli istituiti in Paesi diversi dagli
Stati membri UE e dagli Stati SEE;
? OICR immobiliari di diritto estero, di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
Con riferimento alle quote o azioni di OICR immobiliari, l’opzione non
appare conciliabile con il peculiare regime di tassazione previsto per gli investitori
non istituzionali residenti nel territorio dello Stato che, al termine del periodo
d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell’organismo,
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento all’OICR
immobiliare.
Al riguardo, si fa presente, come noto, che al fine di contrastare l’utilizzo
degli OICR immobiliari al solo scopo di beneficiare del regime fiscale di favore
previsto per gli stessi, l’articolo 32, commi 3-bis e 4, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 7827, prevede che gli investitori non istituzionali residenti, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento, sono soggetti a
tassazione progressiva sui redditi conseguiti dall’OICR e imputati per trasparenza
agli investitori, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla loro
quota di partecipazione.
Pertanto, tali investitori, in luogo dell’applicazione della ritenuta del 26 per
cento di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 351 del 2001, sono tassati in misura
progressiva sui redditi conseguiti ogni anno dall’organismo, imputati in
27 Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
18
proporzione alla quota di partecipazione detenuta e indipendentemente dalla
percezione del provento.
Analogo regime è previsto dall’articolo 13, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 44 del 2014 per la tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla
partecipazione a OICR immobiliari di diritto estero con riguardo agli investitori
non istituzionali residenti in Italia che detengono una partecipazione in detti
organismi superiore al 5 per cento.
Considerata la finalità antielusiva del suddetto regime di tassazione,
l’opzione per l’affrancamento non può essere esercitata dagli investitori non
istituzionali residenti nel territorio dello Stato che al 31 dicembre 2022 detenevano
una partecipazione in OICR immobiliari italiani o esteri superiore al 5 per cento.
Inoltre, sempre in considerazione dell’ampia portata della disposizione
normativa in commento, l’affrancamento delle quote o azioni di OICR può
riguardare anche le quote o azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati (c.d.
“carried interest”), sempreché i relativi proventi siano qualificabili come redditi
di natura finanziaria.
Come noto, l’articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 5028 opera una
qualificazione fiscale ope legis dei proventi derivanti dai predetti diritti
patrimoniali rafforzati, al ricorrere di determinate condizioni, per considerarli
28 Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale disposizione prevede che «I proventi
derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del
risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del
risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad
azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi
di capitale o redditi diversi se:
a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma,
comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo
di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano
solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito
un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero,
nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato
con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai
dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non
inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o
di sostituzione del soggetto incaricato della gestione».
19
redditi di natura finanziaria (redditi di capitale o redditi diversi), anziché redditi di
lavoro (dipendente, assimilato o autonomo).
In proposito è stato chiarito che la carenza di uno o più dei presupposti
stabiliti dal citato articolo 60, non determina l’automatica qualificazione dei
proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo
svolgimento di un’analisi volta a verificare, caso per caso, la natura del provento
(cfr. circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E).
Resta fermo che, qualora successivamente all’esercizio dell’opzione per
l’affrancamento dovesse venire meno la predetta qualificazione ope legis delle
quote o azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati, il contribuente decade dal
regime fiscale dell’affrancamento e l’imposta sostitutiva versata non può essere
recuperata in alcun modo dal contribuente.
Tipologie di reddito affrancabili
Con riferimento alla tipologia di redditi che possono essere oggetto di
affrancamento, come noto, dalla detenzione di quote o azioni di OICR, possono
derivare redditi sia in sede di distribuzione periodica dei proventi che in sede di
rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni possedute.
Tali redditi possono appartenere alla categoria dei redditi di capitale (di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir) oppure dei redditi diversi (di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir), come meglio specificato di
seguito29.
29 Cfr. circolare 10 luglio 2014, n. 21/E per le modalità di determinazione dei redditi di natura finanziaria derivanti
dalla partecipazione a OICR. In tale sede è stato chiarito che per gli OICR diversi da quelli immobiliari la differenza
positiva tra il valore percepito in sede di riscatto, cessione o liquidazione, e il costo o il valore di acquisto, costituirà
sempre reddito di capitale. Ciò deriva dalla circostanza che si qualificano quali redditi di capitale anche i proventi
compresi nella differenza tra il valore di cessione/liquidazione/riscatto e il costo fiscale delle quote. Qualora,
invece, si determini una differenza negativa, essa costituirà una minusvalenza. Per gli OICR immobiliari, invece, i
proventi derivanti dalla cessione delle quote o azioni costituiscono solo redditi diversi e non si applica lo scomputo
dei redditi di capitale pro-tempore maturati.
20
In particolare, in base all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir, sono
redditi di capitale quelli derivanti «dalla gestione, nell’interesse collettivo di
pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti».
Al riguardo, si ricorda che nel caso di partecipazione a OICR mobiliari,
costituiscono redditi di capitale30 i proventi:
- distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;
- compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione
o acquisto delle quote o azioni medesime.
Nel caso di partecipazione a OICR immobiliari, costituiscono redditi di
capitale, i proventi:
- distribuiti in costanza di partecipazione;
- compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle
quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto31.
I redditi derivanti dalla cessione delle quote o azioni di OICR immobiliari,
costituiscono, invece, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter)
del Tuir.
Con specifico riferimento ai proventi periodici distribuiti in costanza di
partecipazione, si fa presente che gli stessi sono imponibili quali redditi di capitale
per il loro intero ammontare.
Diversamente, i proventi percepiti a seguito di rimborso, liquidazione o
cessione delle quote o azioni di OICR mobiliare, sono imponibili quali redditi di
capitale come differenza tra l’importo percepito e il costo medio ponderato di
acquisto o sottoscrizione.
30 Oggetto di tassazione ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dei commi 1 e 2
dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
31 Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001 per la partecipazione a fondi di investimento
immobiliare italiani e dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 per la partecipazione a fondi di
investimento immobiliare di diritto estero.
21
Al riguardo, si rileva che la formulazione del comma 112 precisa che si
considerano realizzati i redditi di capitale o diversi «derivanti dalla cessione o dal
rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio».
Inoltre, occorre considerare che l’effetto dell’affrancamento è quello di
sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il
valore delle quote alla data del 31 dicembre 2022.
Pertanto, si ritiene che non possono essere considerati “affrancati” i redditi
di capitale riferiti ai proventi distribuiti (rectius, “distribuibili”) in costanza di
partecipazione all’organismo di investimento, essendo detti redditi tassabili per
intero senza alcun confronto con il relativo costo, come invece richiesto dal comma
112 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.
Ne consegue che il nuovo costo di acquisto o sottoscrizione determinato per
effetto dell’affrancamento potrà essere utilizzato dall’investitore, ai fini della
tassazione dei redditi di capitale, solo in sede di riscatto, liquidazione, ovvero
cessione nel caso di OICR mobiliare, delle partecipazioni. Il nuovo costo non
assume rilievo per la tassazione dei proventi periodici distribuiti in relazione alle
partecipazioni affrancate, che saranno assoggettati a tassazione secondo le regole
ordinarie per l’intero importo.
Quanto ai «redditi diversi» che il legislatore considera «realizzati» per
effetto dell’esercizio dell’opzione, trattasi dei redditi di cui all’articolo 67, comma
1, lettera c-ter), del Tuir, derivanti dalla «cessione o dal rimborso» delle quote o
azioni dell’OICR.
In tal senso, costituiscono redditi di natura finanziaria derivanti dalla
partecipazione ad OICR quelli derivanti dalla negoziazione nonché quelli
realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte
all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo
oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del Tuir.
22
Esercizio dell’opzione
Il comma 113 della legge di bilancio 2023 prevede che «L’opzione di cui al
comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione
all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia,
amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta
sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-
bis dell’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell’articolo 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In
assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di
altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi
relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta
sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L’opzione si estende a tutte le quote
o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data
del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’opzione di cui
al comma 112 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione
di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
Tale disposizione prevede diverse modalità di esercizio dell’opzione che
dipendono dall’esistenza o meno di un rapporto di custodia, amministrazione,
gestione di portafogli o altro stabile rapporto presso un intermediario.
In particolare, in presenza di uno stabile rapporto con un intermediario,
l’opzione è esercitata entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione
resa al medesimo intermediario.
23
Nel caso di applicazione del regime del risparmio gestito all’articolo 7 del
decreto legislativo n. 461 del 1997, invece, stante la tassazione per maturazione,
l’opzione non può essere esercitata.
Inoltre, possono esercitare l’opzione i contribuenti che, ai fini della
tassazione dei redditi diversi, si avvalgono del “regime dichiarativo” di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Ai fini dell’affrancamento, la citata disposizione prevede espressamente
che il contribuente eserciti un’opzione, in dichiarazione o mediante comunicazione
all’intermediario, che si perfeziona solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Ne consegue che:
- qualora sia stata esercitata l’opzione, nei termini previsti, il contribuente
può avvalersi dell’affrancamento anche prima del versamento
dell’imposta da parte dell’intermediario, sempreché sia stata fornita la
provvista entro il 30 giugno 2023 e l’intermediario effettui il versamento
entro il 16 settembre 2023;
- qualora non sia stata esercitata l’opzione nella dichiarazione dei redditi,
nei termini previsti, a condizione che sia stato effettuato il versamento
dell’imposta, è ammessa la remissione in bonis ai sensi dell’articolo 2
del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
Si precisa, inoltre, che con il perfezionamento dell’opzione, al verificarsi di
entrambe le predette condizioni, la stessa è irrevocabile.
L’affrancamento riguarda le quote o azioni di OICR possedute alla data del
31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione e si estende a tutte le
quote o azioni appartenenti ad una medesima “categoria omogenea”.
Al fine di identificare la “categoria omogenea” occorre fare riferimento alle
previsioni contenute nell’articolo 94, comma 3, del Tuir, secondo cui, per il
raggruppamento in categorie omogenee per la valutazione dei titoli «si
considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi
uguali caratteristiche».
24
Sulla base di tale disposizione, possono considerarsi come appartenenti alla
medesima categoria omogenea le quote o azioni emesse dallo stesso OICR o, nel
caso di OICR multicomparto, le quote o azioni del medesimo comparto.
L’opzione attiene alle partecipazioni in OICR detenute alla data di esercizio
della stessa (da effettuarsi entro il 30 giugno 2023), sempreché riferibili ad attività
possedute alla data del 31 dicembre 2022. Ciò, in considerazione del fatto che nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di esercizio dell’opzione
potrebbero essere state effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o
rimborso di quote o azioni dell’OICR appartenenti alla medesima categoria
omogenea per le quali si intende beneficiare dell’affrancamento.
Pertanto, i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022
potranno essere affrancati a condizione che esistano nel rapporto alla data
dell’opzione altrettante quote o azioni di OICR appartenenti alla medesima
categoria omogenea, ancorché rivenienti da eventuali alienazioni o riacquisti
intervenuti fra il 1° gennaio 2023 e la data di esercizio dell’opzione; in difetto, la
plusvalenza o il reddito affrancabile devono essere proporzionalmente diminuiti.
In altri termini, il plafond di plusvalore massimo affrancabile deve essere imputato,
integralmente ovvero nella minor misura derivante da riduzioni della quantità
posseduta alla data dell’esercizio dell’opzione, ad aumento del costo fiscalmente
riconosciuto alla medesima data dell’opzione.
Esempio n. 1
Al 31 dicembre 2022 un contribuente detiene 1.000 quote di OICR
acquistate a € 90 ciascuna e il cui valore a tale data è pari a € 100. Pertanto, il
valore affrancabile è pari a € 10 per ciascuna quota.
Nel mese di gennaio 2023, il contribuente vende 400 quote e a fine febbraio
ne riacquista 200 a un prezzo di € 80.
Il costo medio ponderato dei titoli detenuti a fine febbraio è pari a € 87,5:
n. 600 quote x € 90 = € 54.000
n. 200 quote x € 80 = € 16.000
25
(54.000+ 16.000) / 800 = € 87,5
A marzo il contribuente decide di esercitare l’opzione per l’affrancamento.
Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2022 il contribuente avrebbe
potuto affrancare € 10 per ciascuna quota e che al momento dell’esercizio
dell’opzione possiede solo 800 quote, potrà affrancare solo € 8.000.
In altri termini, il contribuente potrà affrancare un numero di quote pari al
minore tra il numero di quote possedute al 31 dicembre 2022 (1.000 quote) e quello
alla data di esercizio dell’opzione (800 quote).
L’importo affrancabile è pari a € 8.000 (= 800 x € 10) e l’imposta sostitutiva
è pari a € 1.120 (= € 8.000 x 0,14).
Per effetto dell’affrancamento, il nuovo costo medio ponderato unitario dei
titoli è pari a € 97,5:
[(€ 87,5 x 800) + € 8.000] / 800 = € 97,5
Esempio n. 2
Al 31 dicembre 2022, un contribuente detiene 1.000 quote di OICR
acquistate a € 70 ciascuna e il cui valore a tale data è pari a € 100.
Pertanto, il valore affrancabile è pari a € 30 per ciascuna quota.
Nel mese di febbraio 2023, il contribuente vende 600 quote e a fine marzo
ne riacquista 700 a un prezzo di € 60.
Il costo medio ponderato dei titoli detenuti a fine marzo è pari a € 63,64:
n. 400 titoli x € 70 = € 28.000
n. 700 titoli x € 60 = € 42.000
(28.000+ 42.000) / 1.100 = € 63,64
Ad aprile il contribuente decide di esercitare l’opzione per l’affrancamento.
Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2022 il contribuente avrebbe
potuto affrancare € 30 per ciascuna quota e che al momento dell’esercizio
dell’opzione possiede 1.100 quote, potrà affrancare solo € 30.000.
In altri termini, il contribuente potrà affrancare un numero di quote pari al
minore tra il numero di quote possedute al 31 dicembre 2022 (1.000 quote) e quello
alla data di esercizio dell’opzione (1.100 quote).
26
L’importo affrancabile è pari a € 30.000 (=1.000 x € 30) e l’imposta
sostitutiva è pari a € 4.200 (= € 30.000 x 0,14).
Per effetto dell’affrancamento, il nuovo costo medio ponderato unitario dei
titoli è pari a € 90,91:
[(€ 63,64 x 1.100) + € 30.000] / 1.100 = € 90,91
5.3.1 Assenza di rapporto con un intermediario
Come anticipato, in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione,
gestione di portafoglio o altro stabile rapporto presso un intermediario il
contribuente che intende avvalersi del regime dell’affrancamento per le quote o
azioni di OICR detenute alla data del 31 dicembre 2022 esercita l’opzione nella
dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2022.
L’imposta sostitutiva del 14 per cento è versata dal contribuente entro il
termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla
dichiarazione. Nel caso di proroga dei termini di versamento del saldo delle
imposte sui redditi si intendono prorogati anche i termini per il versamento
dell’imposta sostitutiva in oggetto.
Ai sensi del comma 113 «l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente», pertanto i dati relativi
all’esercizio dell’opzione sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2022 (Modello Redditi PF, quadro RM, sezione XIX; Modello
Redditi SP, quadro RQ, sezione XXVI; Modello Redditi ENC quadro RQ, sezione
XXVI, Modello Redditi SC, quadro RQ, sezione XXVI).
Tenuto conto che l’opzione è espressa dal contribuente all’interno della
dichiarazione dei redditi e che quest’ultima può essere presentata in un momento
successivo al versamento dell’imposta sostitutiva, l’affrancamento si perfeziona
alla data in cui risultano verificati entrambi gli adempimenti.
L’affrancamento riguarda categorie omogenee di quote o azioni di OICR
possedute alla data del 31 dicembre 2022, nella quantità che risulti ancora nella
disponibilità del contribuente alla data del versamento dell’imposta sostituiva.
27
In tal caso il contribuente dovrà affrancare tutte le quote o azioni emesse
dallo stesso OICR o, nel caso di OICR multicomparto, le quote o azioni del
medesimo comparto, ancora possedute al momento del pagamento dell’imposta
sostitutiva.
Tuttavia, ai fini dell’esercizio dell’opzione, le quote o azioni di OICR
oggetto di affrancamento non devono essere necessariamente ancora possedute
alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In linea con il tenore letterale del comma 113, non è ammesso
l’affrancamento parziale delle quote o azioni emesse dallo stesso OICR o del
medesimo comparto di OICR.
5.3.2 Esistenza di un rapporto con un intermediario
I contribuenti che intendono avvalersi del regime dell’affrancamento in
presenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafoglio o
altro stabile rapporto presso un intermediario esercitano l’opzione mediante
comunicazione scritta, in forma libera, all’intermediario abilitato con cui è
intrattenuto tale rapporto, entro il 30 giugno 2023.
L’opzione deve essere riferita alle quote o azioni del medesimo OICR o
comparto incluse nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile
rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio
dell’opzione.
L’opzione esercitata con riferimento alle partecipazioni in un OICR
detenute in un rapporto non si estende alle partecipazioni del medesimo OICR che
siano detenute in altro rapporto, sia esso aperto presso lo stesso o altro
intermediario.
Nell’ipotesi in cui le quote o azioni detenute alla data del 31 dicembre 2022
siano trasferite, successivamente a tale data, presso altro intermediario, il
contribuente può esercitare l’opzione per l’affrancamento presso l’ultimo
intermediario dove sono detenute le quote o azioni di OICR, presentando una
dichiarazione rilasciata dall’intermediario presso cui le quote o azioni erano
28
detenute al 31 dicembre 2022 dalla quale risultino i dati relativi alle medesime o,
in alternativa, l’estratto conto delle stesse alla predetta data.
Sulla base di quanto previsto dal comma 113, l’esercizio dell’opzione per
l’affrancamento rilasciata dal contribuente all’intermediario con il quale detiene
un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafoglio o altro stabile
rapporto comporta che l’imposta sostitutiva sia applicata e versata dal sostituto di
imposta 32 , entro il 16 settembre 2023, dopo aver ricevuto la provvista dal
contribuente.
I dati relativi all’esercizio dell’opzione sono indicati nella dichiarazione del
sostituto d’imposta e dell’intermediario (modello 770) relativa al periodo
d’imposta 2023.
Individuazione dei valori di riferimento al 31 dicembre 2022
Come anticipato, il regime dell’affrancamento consente ai contribuenti di
assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni di OICR il
valore alla data del 31 dicembre 2022, in luogo dell’originario costo.
Il legislatore non ha stabilito i criteri per l’individuazione dei valori al
31 dicembre 2022 rilevanti ai fini della determinazione dei redditi di capitale e
delle plusvalenze latenti sulle quote o azioni di OICR oggetto di opzione per
l’affrancamento.
In proposito, tenuto conto che l’istituto dell’affrancamento consente, su
richiesta del contribuente, di far emergere il maggiore valore delle quote o azioni
al 31 dicembre 2022, appare corretto assumere in luogo del costo o valore di
acquisto:
32 In particolare, i sostituti d’imposta tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva sono quelli indicati all’articolo
26-quinquies, commi 1 e 6-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 10-ter, commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7, della legge
n. 77 del 1983, all’articolo 7, commi 1, 2-bis e 2-quater, del decreto legge n. 351 del 2001 e all’articolo 13, commi
2 e 4, del decreto legislativo n. 44 del 2014.
29
- per le quote o azioni di OICR negoziate in mercati regolamentati,
l’ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2022 rilevato presso i
medesimi mercati;
- per le quote e azioni di partecipazione ad OICR non negoziate in mercati
regolamentati, l’ultimo valore rilevato alla data del 31 dicembre 2022 dai prospetti
redatti dalla SGR, dalla SICAV o dalla SICAF.
Come noto, l’attestazione del valore delle quote e azioni di OICR non
negoziate in mercati regolamentati avviene sulla base di documenti redatti dai
gestori degli OICR sulla base di diversi criteri di valutazione, in funzione, inter
alia, delle regole contabili applicabili, della natura degli investimenti, della
necessità o meno di rispondere a particolari standard valutativi previsti dalla
normativa e/o dalle prassi di settore.
Al riguardo, ai soli fini dell’affrancamento, il contribuente potrà fare
riferimento, a sua scelta, ai prospetti redatti dagli OICR secondo le indicazioni
della Banca d’Italia di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, oppure a quelli redatti secondo principi di valutazione
validati nella prassi di settore a livello internazionale, a condizione che il valore
sia attestato in modo oggettivo, non discrezionale e certificato da un soggetto
indipendente (quale una società di revisione).
Ad esempio, per il settore del private equity e di venture capital, si potrà
fare riferimento ai prospetti redatti secondo le linee guida di presentazione
dell’informativa finanziaria emesse da The International Private Equity and
Venture Capital (IPEV). La valutazione del net asset value (NAV) delle quote o
azioni dell’OICR secondo le linee guida IPEV risponde a principi contabili
internazionali comunemente accettati nel settore e riflette valori maggiormente
rappresentativi dell’effettivo valore di mercato degli asset detenuti. I prospetti così
redatti sono ufficiali, caratterizzati da oggettività e non discrezionalità, e certificati
da una società di revisione (terzietà). La presenza di tali caratteristiche rende idonei
i prospetti redatti secondo le linee guida IPEV al loro utilizzo nella determinazione
del valore delle quote o azioni oggetto di affrancamento.
30
Nell’ipotesi in cui il valore delle attività alla data del 31 dicembre 2022 sia
espresso in valuta estera si tiene conto del cambio rilevato alla medesima data.
Determinazione della base imponibile e dell’imposta
Il comma 112 stabilisce che l’affrancamento è possibile «a condizione che,
su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o
azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di
sottoscrizione».
Ai fini dell’affrancamento, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è
applicata con l’aliquota del 14 per cento sulla differenza positiva fra il valore delle
quote o azioni di OICR come sopra determinato e il valore o costo di acquisto o di
sottoscrizione delle stesse.
Pertanto, per la determinazione della base imponibile da assoggettare
all’imposta sostitutiva occorre confrontare il valore delle quote o azioni al 31
dicembre 2022 con il valore o costo di acquisto o di sottoscrizione delle quote o
azioni di OICR che si intendono affrancare.
A tal fine, il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR
è documentato dal contribuente.
In particolare, per i FIA “chiusi riservati”, per i quali gli investitori si
impegnano, all’inizio della vita del fondo, a sottoscrivere una determinata somma
il cui versamento effettivo avviene in più soluzioni mediante il meccanismo del
“richiamo” degli impegni, l’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva è dato
dalla differenza tra il valore delle quote al 31 dicembre 2022 e il totale dei
versamenti effettuati al netto di eventuali rimborsi di capitale ricevuti.
In proposito, si ritiene opportuno precisare che la predetta modalità
semplificata di determinazione della base imponibile non contempla la possibilità
di considerare, ai fini del costo da affrancare, le spese e/o commissioni sostenute
in sede di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni di OICR, che rileveranno
31
in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni oggetto di
affrancamento
Peraltro, la formulazione del comma 112 presuppone che vi sia una base
imponibile di valore positivo e, dunque, esclude la possibilità che possano
realizzarsi minusvalenze corrispondenti alle spese e oneri sostenuti dal
partecipante all’atto della sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni.
Stante la natura forfettaria dell’imposta sostitutiva, stabilita nella misura
ridotta del 14 per cento rispetto a quella ordinariamente applicabile del 26 per
cento, e la determinazione semplificata del reddito da affrancare, non è possibile:
- ridurre la differenza positiva risultante dal citato calcolo di eventuali
minusvalenze non ancora utilizzate in compensazione;
- applicare le ordinarie regole previste per la determinazione dei redditi
natura finanziaria in sede di rimborso o cessione di quote o azioni di
OICR (quali, ad esempio, la riduzione della base imponibile per i
proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all’articolo 31
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
emesse da Stati esteri inclusi nella white list e dagli enti territoriali dei
medesimi Stati33, di seguito “titoli pubblici italiani ed esteri”, di cui
infra).
L’affrancamento può riguardare anche le quote o azioni di OICR possedute
alla data del 30 giugno 2014 per le quali la tassazione dei redditi di natura
finanziaria avviene con l’aliquota del 20 per cento per effetto del regime transitorio
previsto dall’articolo 3, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 6634, il
quale non si applicherà più per effetto dell’esercizio dell’opzione (come meglio di
seguito specificato).
33 Cfr. circolare 28 marzo 2012, n. 11/E.
34 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale disposizione prevede che sui proventi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
medesimo testo unico, derivanti dalla partecipazione a OICR, che siano riferibili ad importi maturati al 30 giugno
2014, continua ad applicarsi l’aliquota del 20 per cento, nonostante l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dal
20 al 26 per cento.
32
Tassazione dei redditi derivanti dalle azioni o quote affrancate
La tassazione dei proventi derivanti dalle quote o azioni di OICR oggetto
di affrancamento avverrà con le ordinarie regole previste in relazione alla tipologia
di reddito (di capitale o diverso) conseguito, assumendo come costo quello
derivante dall’affrancamento.
In altri termini, i redditi di natura finanziaria conseguiti dal 1° gennaio 2023
con riferimento alle quote o azioni di OICR affrancate sconteranno la tassazione
con l’aliquota ordinaria del 26 per cento.
Per effetto dell’affrancamento viene meno, infatti, la tassazione con
aliquota differenziata a seconda del periodo di maturazione del provento.
Come noto, l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria è variata
nel tempo35 per cui, allo stato attuale, la tassazione dei redditi derivanti dalla
partecipazione in quote o azioni di OICR avviene con:
- l’aliquota del 20 per cento sui proventi maturati fino al 30 giugno 201436;
- l’aliquota del 26 per cento sui proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014
e sui proventi in costanza di partecipazione distribuiti da tale data (tassati con la
regola generale dell’esigibilità).
Tuttavia, in presenza di proventi riferibili agli investimenti in titoli pubblici
italiani ed esteri effettuati dagli OICR mobiliari, italiani ed esteri, di cui,
rispettivamente, all’articolo 26-quinquies de1 d.P.R. n. 600 del 1973 e ai commi 1
e 2 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, spetta al contribuente, attraverso
la riduzione della base imponibile, una minore tassazione in funzione della quota
dei proventi riferibili ai predetti titoli, il cui investimento diretto fruisce
dell’aliquota del 12,50 per cento, ferma restando l’applicazione della ritenuta del
26 per cento di cui alle citate disposizioni.
35 Cfr. articolo 2 decreto legge 13 agosto 2011, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e artt. 3 e 4 decreto legge n. 66 del 2014, ivi compreso il regime transitorio previsto da tale ultimo decreto,
nonché circolari 28 marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E.
36 Per effetto del regime transitorio di cui al citato articolo 3 del decreto legge n. 66 del 2014.
33
Per i predetti OICR che investono in titoli pubblici italiani ed esteri,
continua ad applicarsi il criterio forfetario di tipo patrimoniale di cui al decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 concernente la
«Determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni
ed altri titoli pubblici»37 che individua la quota dei proventi periodici e degli altri
redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle
quote o azioni riferibile ai predetti titoli pubblici che fruisce della tassazione con
l’aliquota ridotta del 12,50 per cento.
Sulla base delle disposizioni di cui al citato decreto la quota dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibile ai titoli
pubblici italiani ed esteri è determinata in proporzione alla percentuale media
dell’attivo degli organismi di investimento investita direttamente, o
indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.
In particolare, la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due
prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di
distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni,
ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla
base di tale prospetto (cfr. circolare n. 11/E del 2012).
La percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è pari al
51,92 per cento del relativo ammontare38. Tale meccanismo applicativo conduce
alla tassazione del 48,08 per cento della predetta quota di reddito con l’aliquota
del 26 per cento, ottenendo l’aliquota effettiva di tassazione del 12,50 per cento su
tali proventi.
37 Si tratta del decreto emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 13, 14, 23 e 27, del decreto legge n. 138 del 2011. Tale
decreto ha disposto l’unificazione delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie, salvo il mantenimento di
alcune misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela (Cfr. circolari 28 marzo 2012, n. 11/E e 27
giugno 2014, n. 19/E).
38 In assenza dell’affrancamento detta percentuale si applica relativamente ai proventi maturati dal 1° luglio 2014,
mentre la percentuale da escludere dalla tassazione è pari al 37,50 per cento relativamente ai proventi maturati dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (Cfr. circolare, n. 19/E del 2014).
34
Pertanto, in presenza di proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri
per l’investimento operato dai citati OICR mobiliari, la determinazione della base
imponibile dei redditi di capitale maturati a partire dal 1° gennaio 2023 con
riferimento alle quote o azioni di OICR oggetto di affrancamento avviene con le
modalità sopra illustrate, al fine di garantire la minore tassazione del 12,50 per
cento in funzione di tali investimenti.
6. “Affrancamento” delle polizze assicurative
Il comma 114 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede la facoltà
di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita,
mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.
Tale disposizione stabilisce che «Per i contratti di assicurazione sulla vita
di cui ai rami I e V del comma 1 dell’articolo 2 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del
31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che,
su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di
assicurazione a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
14 per cento (…)».
I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono solo le persone
fisiche operanti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa.
L’ambito di applicazione della citata disposizione riguarda i redditi di
capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir derivanti dai
contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della
vita umana) e di ramo V (operazioni di capitalizzazione) del comma 1 dell’articolo
2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
35
Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir costituiscono
redditi di capitale «i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione».
I contratti di assicurazione che possono costituire oggetto di affrancamento
sono tutte le polizze sulla vita classificabili nei predetti rami I e V, ad eccezione di
quelle di “puro rischio” in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al
verificarsi di eventi quali il decesso, l’invalidità e l’inabilità dell’assicurato.
Rientrano nell’ambito di applicazione del citato comma 114 anche le
polizze “collettive ad adesione individuale”. Si tratta di contratti sottoscritti da un
contraente nell’interesse di più persone che si caratterizzano, infatti, per la
previsione della possibilità di successivo ingresso nella copertura assicurativa da
parte di altri soggetti. Più precisamente, l’affrancamento è possibile per le polizze
assicurative stipulate “in nome e per conto”, nelle quali la compagnia assicurativa
intrattiene ab origine un rapporto diretto con ciascuno degli assicurati che entrano
nella copertura. In tal caso, ciascun assicurato potrà fare autonomamente richiesta
alla compagnia di assicurazione per esercitare l’affrancamento.
Non possono essere oggetto di affrancamento, oltre alle polizze sprovviste
di una prestazione a scadenza o di un valore di riscatto, le polizze assicurative
cosiddette “multiramo”, ossia le polizze in cui i premi sono investiti in rami diversi
(generalmente nel ramo I e nel ramo III). Si tratta di prodotti assicurativi che
costituiscono, sotto il profilo giuridico, contratti unici, per i quali non è ipotizzabile
un affrancamento parziale limitato alla sola componente di ramo I.
Inoltre, non possono rientrare nell’ambito di applicazione
dell’affrancamento i piani individuali di previdenza complementare in forma
assicurativa 39 (c.d. “PIP” piani individuali pensionistici o “FIP” forme individuali
pensionistiche) e i contratti di rendita vitalizia aventi funzione previdenziale, anche
qualora costituti esclusivamente con il ricorso al ramo I, in quanto i relativi
39 Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
36
rendimenti rientrano tra i redditi di capitale di cui alla lettera g?quinquies)40 del
comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, assoggettati ad imposta sostitutiva anno per
anno sul maturato.
Ai fini dell’affrancamento non assume rilievo la data di stipula dei contratti
assicurativi.
Il comma 114 prevede alcune limitazioni di carattere temporale, stabilendo
che non possono essere oggetto di affrancamento i contratti assicurativi aventi
scadenza fino al 31 dicembre 2024 e che i contratti assicurativi per i quali è stata
esercitata l’opzione per l’affrancamento non potranno essere riscattati prima del
1° gennaio 2025.
Il decesso entro tale data del contraente, che abbia esercitato l’opzione e
versato la provvista per il pagamento dell’imposta sostituiva alla compagnia di
assicurazione ai fini dell’affrancamento, non è equiparato alla fattispecie del
riscatto previsto dalla disposizione normativa in esame, trattandosi di un evento
non prevedibile.
Esercizio dell’opzione
Il comma 114 prevede la possibilità di considerare i redditi di capitale
relativi alle predette polizze assicurative «corrisposti, e quindi assoggettati a
tassazione» (cfr. la relazione illustrativa) qualora, su richiesta del contraente alla
compagnia di assicurazione, «la differenza tra il valore della riserva matematica
alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati siano assoggettata a un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L’imposta
sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La
provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente».
Il riconoscimento fiscale dei rendimenti maturati al 31 dicembre 2022,
dunque, avviene su richiesta del contraente alla impresa di assicurazione e con il
40 Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g?quinquies) del Tuir costituiscono redditi di capitale «i redditi derivanti
dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in
forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale».
37
versamento dell’imposta sostitutiva da parte di quest’ultima, previa fornitura della
provvista da parte del contraente.
Il contraente comunica alla compagnia di assicurazione di voler esercitare
l’opzione e fornisce la relativa provvista per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Nella comunicazione, resa in forma libera, il contraente indica la polizza
per la quale intende esercitare l’opzione, soprattutto qualora sia titolare di più
polizze.
Non essendo previsto un termine entro il quale comunicare alla compagnia
di assicurazione l’esercizio dell’opzione, il contribuente dovrà effettuare la
richiesta per il regime dell’affrancamento in tempo utile affinché la compagnia di
assicurazione possa effettuare il versamento entro il termine del 16 settembre
2023.
Infatti, il 16 settembre 2023 rappresenta la data entro la quale dovrà essere
effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa di
assicurazione.
Pertanto, la provvista dovrà essere fornita in tempo utile dal contribuente
per consentire il versamento, da parte della compagnia di assicurazione, entro tale
data.
L’opzione si considera perfezionata con il versamento dell’imposta
sostitutiva e, pertanto, è solo a seguito di detto versamento che i rendimenti
maturati al 31 dicembre 2022 sono esclusi da tassazione al momento del realizzo.
I dati relativi all’esercizio dell’opzione sono indicati nella dichiarazione del
sostituto d’imposta e dell’intermediario (modello 770) relativa al periodo
d’imposta 2023.
Determinazione della base imponibile e dell’imposta
Ai fini dell’affrancamento, il legislatore ha previsto che i redditi di capitale
siano determinati forfettariamente, in misura corrispondente alla differenza tra il
valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati
dal contraente.
38
Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni svolte in sede di
commento alle disposizioni dell’affrancamento delle quote o azioni di OICR, per
cui, stante la natura forfettaria dell’imposta sostitutiva e le modalità semplificate
di determinazione del reddito da assoggettare ad affrancamento, nella
determinazione del valore da affrancare non si tiene conto delle ordinarie regole di
determinazione dei redditi di capitale derivanti dai contratti assicurativi quali, ad
esempio, l’individuazione della quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici
italiani ed esteri soggetti a tassazione in misura ridotta (12,50 per cento), nonché
l’abbattimento forfettario delle polizze ultradecennali di cui all’articolo 6 della
legge 26 settembre 1985, n. 482 (cfr. infra).
La metodologia di calcolo prevista ai fini dell’affrancamento, che
attribuisce la natura di rendimento alla eventuale differenza positiva tra il valore
della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati dal
contraente, consente di includere tra le polizze per le quali il contribuente può
richiedere l’affrancamento anche le polizze che si caratterizzano, per loro natura,
per l’assenza di un rendimento determinabile al momento dell’esercizio
dell’affrancamento, quali quelle con cedola 41 (c.d. “a prestazioni ricorrenti
programmate”) comunque definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), e
quelle per le quali non opera il consolidamento periodico dei rendimenti (c.d.
“senza consolidamento delle prestazioni”).
Ai fini della determinazione della base imponibile delle polizze con cedola
da assoggettare ad imposta sostitutiva del 14 per cento, non si terrà conto delle
cedole eventualmente già erogate, sia nel caso in cui i relativi redditi siano stati già
tassati al momento dell’erogazione, sia nel caso in cui le cedole non siano state
oggetto di tassazione (perché eccedenti il reddito certo) in quanto, in entrambi i
casi, il relativo importo ha ridotto la riserva matematica in sede di loro erogazione.
41 Per le polizze con cedola, in generale, il rendimento finanziario ? nel caso di contratti con cedola privi della garanzia
restitutoria di un capitale minimo alla scadenza o all’atto del riscatto anticipato ? è obiettivamente determinabile
“con certezza” soltanto alla scadenza della polizza e non all’atto della liquidazione delle cedole periodiche
all’assicurato (a meno che all’atto del pagamento della cedola la stessa risulti superiore alla somma dei premi sino
a quel momento corrisposti). Cfr. anche risoluzione 17 novembre 2004, n. 138/E.
39
In altri termini le cedole pagate, anche se non assoggettate a tassazione, hanno
ridotto la riserva matematica al 31 dicembre 2022.
Le cedole non assoggettate ad imposta al momento dell’erogazione
subiranno la tassazione alla scadenza della polizza o in sede di riscatto della
medesima.
Tassazione a scadenza delle polizze affrancate
Per effetto del pagamento dell’imposta sostitutiva del 14 per cento, il
regime dell’affrancamento esaurisce la tassazione dei redditi di capitale maturati
fino al 31 dicembre 2022, per cui su tali rendimenti non si applica il regime di
tassazione con l’aliquota vigente nel rispettivo periodo di maturazione temporale.
Allo stato attuale, infatti, la tassazione dei redditi di capitale derivanti da
contratti assicurativi avviene con:
- l’aliquota del 12,50 per cento sui redditi maturati fino al 31 dicembre
2011;
- l’aliquota del 20 per cento sulla parte dei redditi maturati dal 1° gennaio
2012 fino al 30 giugno 2014;
- l’aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.
Inoltre, i redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali si
applica l’aliquota del 20 o del 26 per cento della ritenuta di cui all’articolo 6 della
legge n. 482 del 1985 per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000
o dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 per i
contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, sono ridotti laddove tra gli attivi
a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici italiani ed
esteri 42. Si applicano, infatti, le previsioni di cui al già citato decreto ministeriale
del 13 dicembre 2011.
42 Trattasi delle già citate obbligazioni e agli altri titoli di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati
e alle obbligazioni emesse da Stati esteri white listed e dagli enti territoriali dei medesimi Stati.
40
Ai sensi del suddetto decreto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione
della base imponibile, una minore tassazione in funzione della quota dei proventi
riferibili ai predetti titoli, il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50
per cento.
Per individuare la quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed
esteri, si applica il criterio forfetario di tipo patrimoniale che per ciascun contratto
assicurativo attribuisce rilevanza alla percentuale annuale media dell’attivo
investito direttamente, o indirettamente per il tramite di OICR di cui al comma 1
dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 e ai commi 1 e 2 dell’articolo
10-ter della legge n. 77 del 1983, nei suddetti titoli rispetto al totale dell’attivo.
La percentuale dei titoli pubblici rispetto al totale dell’attivo, da utilizzare
per la media, è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto (a
decorrere dal 2012) sulla base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati
riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto. Se nel corso
della durata del contratto non è stato approvato alcun rendiconto/prospetto, si
assume l’ultimo rendiconto/prospetto approvato.
La media delle percentuali, come sopra computate, si applica al reddito
assoggettabile a tassazione determinato ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del
Tuir, in misura pari alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi
pagati.
La percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è pari al:
- 37,50 per cento relativamente ai proventi maturati dal 1° gennaio 2012
al 30 giugno 2014;
- 51,92 per cento relativamente ai proventi maturati dal 1° luglio 2014.
Ciò premesso, in sede di riscatto o scadenza di una polizza affrancata, la
compagnia di assicurazioni dovrà tenere conto del reddito affrancato al fine di
assoggettare a tassazione solo il rendimento riferito al periodo successivo (ossia
dal 1° gennaio 2023).
Pertanto, la base imponibile da sottoporre ad imposizione, calcolata ai sensi
dell’articolo 45 del Tuir, sarà costituita dalla differenza tra capitale effettivamente
41
erogato e premi versati, ridotta dei rendimenti già tassati con l’imposta sostitutiva
del 14 per cento.
La tassazione dei redditi di capitale relativi al periodo successivo
all’affrancamento avverrà con le ordinarie regole di tassazione, applicando la
ritenuta di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 o l’imposta sostitutiva di
cui all’articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 con l’aliquota del 26 per cento.
In presenza di proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri, la
determinazione della base imponibile dei redditi di capitale avviene con le
modalità sopra illustrate, al fine di garantire la minore tassazione del 12,50 per
cento in funzione di tali investimenti.
In tal senso, tenuto conto che per effetto dell’esercizio dell’opzione per
l’affrancamento non si verifica alcuna interruzione nel contratto assicurativo, la
percentuale dei titoli pubblici rispetto al totale dell’attivo da prendere in
considerazione sarà quella rilevata nel corso dell’intera durata dello stesso sulla
base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati riferibili alla gestione
assicurativa nella quale è inserito il contratto stesso.
Inoltre, per i redditi di capitale derivanti dai contratti stipulati o rinnovati
fino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 482 del 198543,
opera la riduzione del 2 per cento dei redditi per ogni anno successivo al decimo,
qualora i medesimi siano corrisposti dopo almeno dieci anni dalla conclusione del
contratto.
Detta riduzione non è applicabile, invece, in sede di determinazione della
base imponibile da assoggettare ad affrancamento (cfr. par. 3.2).
Disposizioni di carattere particolare relative all’imposta sulle riserve
matematiche
Il terzultimo periodo del comma 114 dell’articolo 1 della legge di bilancio
2023 stabilisce che «L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito
43 Per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47.
42
d’imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».
Quest’ultima disposizione prevede che le società e gli enti che esercitano
attività assicurativa sono tenuti al versamento di un’imposta pari allo 0,20 per
cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio,
con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte
o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione.
L’aliquota della predetta imposta, precedentemente pari allo 0,45 per cento,
è stata elevata allo 0,5 per cento «a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2022», mediante l’inserimento della
lettera b-bis) al comma 2-bis del citato articolo 1, ad opera del comma 264
dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023. L’incremento dell’imposta si applica,
dunque, sulle riserve matematiche risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre
2023, con versamento dell’imposta entro il termine di versamento a saldo delle
imposte sui redditi, ossia nel periodo d’imposta 2024.
Il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche costituisce un credito
di imposta44 da utilizzare in compensazione con le ritenute e le imposte sostitutive
applicate in sede di erogazione delle prestazioni agli assicurati del ramo vita e, al
ricorrere di specifiche condizioni, da utilizzare in compensazione con le imposte e
contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o
ceduta a società ed enti appartenenti al gruppo.
In proposito, il legislatore ha espressamente previsto che l’imposta
sostitutiva versata dalle compagnie di assicurazione a fronte della provvista
44 Cfr. circolare 3 maggio 2013, n. 12/E circa le condizioni e modalità di utilizzo di tale credito, ivi compresa la
clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002 che prevede un limite al versamento
dell’imposta sulle riserve matematiche secondo cui, se in un anno, l’ammontare del credito di imposta non ancora
compensato o ceduto, aumentato dell’imposta da versare, eccede un determinato limite, parametrato allo stock delle
riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, l’imposta da versare per tale anno è
corrispondentemente ridotta.
43
ricevuta dai contraenti per l’affrancamento delle polizze assicurative non può
essere compensata con il suddetto credito d’imposta.
* * *
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni
provinciali e dagli uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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