CIRCOLARE N. 23/E
Roma, 19 novembre 2024
OGGETTO: Investment Management Exemption – Articolo 1, comma 255, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Istruzioni operative agli Uffici
dell’Agenzia delle entrate
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INDICE
1. Premessa .............................................................................................................. 3
2. Modalità di attuazione della disciplina IME ................................................... 6
2.1. Veicolo di investimento non residente e requisiti di indipendenza .... 6
2.2. Requisiti di indipendenza dell’asset manager .................................... 11
2.3. Disposizioni comuni .............................................................................. 14
3. Finalità e struttura del Provvedimento .......................................................... 16
3.1. Contesto in cui opera il Provvedimento .............................................. 17
3.2. Struttura del Provvedimento ............................................................... 18
3.3. Indicazioni operative per l’applicazione del metodo scelto per la
determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei
servizi infragruppo .................................................................................................. 20
4. Idoneità della documentazione ai fini dell’applicazione della disciplina IME
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1. Premessa
L’articolo 1, comma 255, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di
bilancio per l’anno 2023) ha introdotto, mediante la modifica dell’articolo 162 del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito “Tuir”), una presunzione legale in
merito alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni che verranno
dettagliatamente descritte e analizzate nei successivi paragrafi, di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una
struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari
o accessori, riconducibili all’alveo dell’attività di investimento svolta a beneficio della
predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.
La relazione illustrativa alla legge di bilancio per l’anno 2023 (in seguito la
“Relazione”), nel premettere che «il rischio derivante dalla possibile configurazione
di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al
veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe
avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia
gli “asset manager” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori)», afferma, altresì,
che «la modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza
di ridimensionare tale rischio» e «non interviene su altri presupposti di tassazione
degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi asset manager».
La presunzione legale opera, quindi, a beneficio delle c.d. “strutture di
investimento” andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le
condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption (in seguito
l’“IME”), lo status di agente indipendente della management company (in seguito
anche l’“asset manager”, il “fund manager”, la “società di gestione” o il “gestore”),
che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite
stabile organizzazione, chiamato, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome
o per conto della struttura di investimento, a concludere, anche con poteri
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discrezionali, contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti
finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di
crediti; oppure, a contribuire, anche tramite operazioni preliminari o accessorie,
all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione delle predette asset class (in seguito
le attività citate sono definite anche le “attività di investimento”).
Le condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione il combinato disposto
dei commi 7 e 7-ter dell’articolo 162 del Tuir, sono indicate al comma 7-quater del
citato articolo e meglio declinate nella Relazione la quale richiede che: «1) l’asset
manager operi per conto di un veicolo di investimento non residente (…) o delle entità
controllate, direttamente o indirettamente, dal veicolo e che le predette entità estere
siano residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni; 2) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza la cui definizione è
rimessa ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze; 3) il soggetto
operante in Italia non assuma cariche direttive del veicolo estero o nelle sue società
controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predeterminata
(25%); 4) la remunerazione dell’attività svolta in Italia, per conto del veicolo di
investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile
organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi
nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, la cui
declinazione, in ossequio all’articolo 110, comma 7, del TUIR, è demandata a un
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sia supportata dalla documentazione
idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471».
Occorre precisare che il mancato verificarsi delle condizioni previste dal
legislatore non consente di ritenere ipso iure esistente una stabile organizzazione in
Italia del veicolo di investimento non residente. Sarà necessario, infatti, verificare se
vi siano tutti i presupposti di diritto e di fatto richiesti dall’articolo 162 del Tuir, e,
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qualora applicabile, dall’articolo 5 della convenzione contro le doppie imposizioni di
riferimento.
Appare opportuno, inoltre, chiarire che la presunzione in parola non opera per
le società di gestione per le quali, anche in presenza delle condizioni di cui all’articolo
162, comma 7-quater, del Tuir, è sempre possibile riscontrare la presenza di una
stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, anche in questo caso, come nel precedente,
sarà necessario verificare che vi siano tutti i presupposti di diritto e di fatto affinché
si configuri una stabile organizzazione in Italia del gestore e dovranno essere
attentamente valutati anche i relativi redditi, soprattutto ove l’operatività presenti una
struttura parcellizzata sul territorio.
Ai sensi del comma 7-quinques dell’articolo 162 del Tuir, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto ministeriale del 22 febbraio 2024
(in seguito il “Decreto”) che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa,
«attua le previsioni dei commi 7-quater e 7-quinquies dell’art. 162 del TUIR, aggiunti
dal citato comma 255 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2023, i quali
demandano, a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione
dei requisiti di indipendenza del veicolo di investimento non residente nel territorio
dello Stato, nonché la previsione delle disposizioni di attuazione recate dai commi 7-
ter e 7-quater del medesimo art. 162».
In attuazione del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del Tuir, il
Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 28 febbraio
2024 (protocollo numero 68665/2024, in seguito il “Provvedimento”) che definisce le
linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7,
del Tuir alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal
soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto
non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al
medesimo gruppo.
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Considerato, pertanto, che le disposizioni per l’attuazione della disciplina in
parola sono state emanate nel corso del 2024, ne consegue che la presunzione legale
in esame opera a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
del Decreto.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli
Uffici dell’Agenzia delle entrate, per garantirne l’uniformità d’azione, in merito alla
disciplina IME, anche tenendo conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla
consultazione pubblica che ha avuto a oggetto lo schema di Provvedimento.
2. Modalità di attuazione della disciplina IME
I soggetti coinvolti nella disciplina IME sono, da un lato, la struttura di
investimento costituita dal veicolo di investimento non residente e dalle sue società
controllate non residenti (dirette e indirette) e, dall’altro, il soggetto, residente o non
residente, anche operante tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, che svolge attività di gestione di investimenti in nome o per conto del veicolo,
al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nei commi 7-ter e 7-quater
dell’articolo 162 del Tuir.
L’applicazione della disciplina IME è consentita soltanto al verificarsi di
alcune condizioni previste dal legislatore, sia in relazione alla prima categoria di
soggetti che con riferimento alla seconda.
2.1. Veicolo di investimento non residente e requisiti di indipendenza
Come indicato nella relazione illustrativa al Decreto (in seguito la “Relazione
al Decreto”), ai fini della disciplina in esame si considerano veicoli di investimento
non residenti le entità che:
a) hanno come oggetto esclusivo o principale l’attività di gestione di investimenti per
conto di terzi, dove per investimenti si intendono gli investimenti di natura
finanziaria. Inoltre, si sottolinea che oggetto degli investimenti devono essere gli
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strumenti finanziari, anche derivati, comprese le partecipazioni al capitale o al
patrimonio di società ed enti, nonché i crediti;
b) sono soggette a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali tali entità sono istituite;
c) sono caratterizzate dalla gestione degli investimenti per conto di un numero non
limitato di partecipanti1.
Le suddette caratteristiche (i.e. gestione professionale degli investimenti,
assoggettamento a vigilanza e pluralità degli investitori), se unite allo svolgimento
dell’attività di gestione degli investimenti – nell’interesse degli investitori e in
autonomia dai medesimi – secondo una predeterminata politica di investimento, sono
idonee a garantire l’indipendenza del veicolo di investimento non residente rispetto
agli investitori. Tale indipendenza, salvaguardando la netta separazione tra il rischio
di investimento – che si configura in capo agli investitori – e il rischio di impresa –
che, di contro, fa capo alla società di gestione – assicura che gli investimenti operati
tramite il veicolo di investimento non residente non siano riconducibili alla
management company.
Tale condizione di indipendenza si considera rispettata, secondo il Decreto,
nelle ipotesi in cui il veicolo di investimento non residente è:
a) un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato
membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio
economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conforme
alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009 (in seguito la “Direttiva UCITS”), o il cui gestore sia soggetto a forme di
vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del
1 Con riferimento alla pluralità degli investitori si evidenzia che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione del 4 ottobre 2005 n. 137/E,
considera verificata questa condizione nei casi in cui l’unico detentore delle quote del veicolo rappresenti una pluralità di interessi così da
riflettere una gestione collettiva.
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Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (in seguito la “Direttiva
GEFIA”);
b) un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato o
territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, che presenta i seguenti requisiti:
1) il patrimonio dell’organismo è raccolto presso una pluralità di investitori,
gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi
soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;
2) l’organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati
da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla Direttiva UCITS,
ovvero alla Direttiva GEFIA;
c) un ente, residente o localizzato in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di
cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, e soggetto a vigilanza prudenziale, che ha come oggetto esclusivo o principale
lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in
base a una politica di investimento predeterminata, e nel quale sono rispettate le
seguenti condizioni:
1) nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio
superiore al 20 per cento2-3, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti
legati da stretti legami4, ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis.3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2 Occorre evidenziare che il Decreto stabilisce inoltre che al fine del computo dell’ammontare della partecipazione sono escluse le
partecipazioni prive di diritti amministrativi e che il riscontro del superamento della soglia del 20 per cento è temporaneamente sospeso
quando il veicolo d’investimento raccoglie capitale aggiuntivo ovvero riduce il capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore
a 12 mesi, e nella fase inziale di costituzione e in quella di liquidazione del patrimonio, quest’ultima finalizzata a rimborsare le quote o le
azioni agli investitori.
3 Nel caso di strutture Master/Feeder, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che occorre guardare all’investitore seguendo un approccio look-
through.
4 Ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis. 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito il “TUF”), per “stretti legami” si intende
la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
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2) il capitale raccolto è gestito in monte nell’interesse degli investitori e in
autonomia dagli stessi.
Alla luce di quanto precedentemente esposto è possibile affermare che è
rispettata la condizione dell’indipendenza, come declinata in precedenza, nei seguenti
casi:
1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE (OICVM UE)5 e
organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi UE (FIA UE)6;
2) organismi di investimento collettivo del risparmio non UE (OICR non UE)7,
istituti in uno Stato o territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, qualora l’organismo o il suo gestore
siano soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente
equivalenti a quelle di cui alla Direttiva UCITS, ovvero alla Direttiva GEFIA;
3) enti, non residenti e non riconducibili alle tipologie di organismi di investimento
indicati nei punti precedenti, caratterizzati dalla residenza o localizzazione in uno
Stato o territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, dalla gestione professionale degli investimenti, secondo una
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto
o del capitale di un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel
qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali
imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.
5 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera m-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 TUF per OICVM UE si intendono «gli
Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia»
6 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera m-quinquies), del TUF per FIA UE si intendono «gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione
della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia».
7 Nell’alveo degli OICR non UE rientrano, tra gli altri, anche i FIA non UE; questi ultimi, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera m-
sexies), del TUF sono definiti come «gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all’UE» e facente parte del novero degli Stati o territori di cui all’articolo 11, comma 4 lettera c), del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239. Si precisa che con riferimento ai FIA non UE non opera il requisito dell’assoggettamento di quest’ultimo a normativa
regolamentare equivalente.
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politica di investimento predeterminata e dall’assoggettamento a vigilanza
prudenziale. Nel caso di specie non rilevano le modalità di costituzione dell’ente
non residente (i.e. forma societaria o contrattuale).
In merito al requisito dell'assoggettamento a vigilanza prudenziale, tale
requisito sussiste nelle ipotesi in cui, in riferimento all’organismo di investimento
estero o al gestore, l’avvio dell’attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e
l’esercizio dell’attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori
da parte degli organi di vigilanza preposti sulla base di disposizioni normative vigenti
nello Stato di istituzione.
Per la verifica della sussistenza di tale requisito, si rinvia ai chiarimenti forniti
con la circolare del 15 febbraio 2012, n. 2/E, con la risoluzione del 27 giugno 2017,
n. 78 e con le risposte nn. 43/2018, 44/2018, 147/2018, 409/2021, 265/2023 e
327/2023, tutte pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Per quanto attiene invece al requisito della regolamentazione a opera di
“normative sostanzialmente equivalenti” alla Direttiva UCITS e alla Direttiva
GEFIA, richiamato al precedente punto 2), detto requisito si considera soddisfatto
allorquando la normativa di riferimento dello Stato estero sia ispirata a principi
generali e obiettivi specifici analoghi a quelli delle predette direttive.
Occorre quindi verificare, in relazione all’organismo di investimento estero o
al gestore, che la normativa di riferimento dello Stato estero preveda:
? che il patrimonio dell’organismo sia raccolto presso una pluralità di investitori,
sia gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi
soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;
? disposizioni volte a presidiare il rispetto di tali requisiti.
Il Decreto dispone, in ossequio a quanto previsto alla lettera a) del comma 7-
quater dell’articolo 162 del Tuir, che, oltre al veicolo di investimento non residente,
anche le sue società direttamente o indirettamente controllate, non residenti nel
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territorio dello Stato e parte della struttura di investimento, debbano essere residenti
o localizzate in uno Stato o territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
2.2. Requisiti di indipendenza dell’asset manager
In relazione all’indipendenza della management company rispetto al veicolo
d’investimento, la Relazione al Decreto sottolinea come «L’indipendenza del veicolo
di investimento (…) rispetto agli investitori assicura la separazione del rischio di
investimento (in capo agli investitori) da quello d’impresa (in capo alla società di
gestione) e garantisce che gli investimenti fatti mediante il veicolo non sono di
pertinenza dell’asset manager (…). Tale condizione d’indipendenza (…) sembra
sempre rispettata nel caso di organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) e nel caso di
organismi il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva
2011/61/UE (c.d. direttiva GEFIA). (…) Analoghe considerazioni valgono per gli
OICR di diritto estero, per i quali, essendo soggetti a normative analoghe a quella
italiana – di derivazione unionale, non può configurarsi una stabile organizzazione».
Tali affermazioni portano a ritenere che negli OICVM UE, nei FIA UE e negli
OICR non UE, come definiti in precedenza, deve considerarsi soddisfatta la
condizione di indipendenza rispettivamente dalle società di gestione8 e dai GEFIA.9
Di contro, con esclusivo riferimento ai veicoli di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
c), del Decreto, i requisiti di indipendenza dell’asset manager (residente o non
residente) che opera sul territorio dello Stato, direttamente o per via mediata, in nome
8 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 lettera b), della Direttiva UCITS si intende per «società di gestione»: una società che esercita
abitualmente l’attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione
collettiva di portafogli di OICVM)».
9 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 lettera b), della Direttiva GEFIA si intende per «GEFIA, le persone giuridiche che esercitano
abitualmente l’attività di gestione di uno o più FIA».
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o per conto di una struttura di investimento, di cui è parte un veicolo di investimento
non residente diverso dagli OICR, sono soddisfatti nell’ipotesi in cui:
a) il gestore ovvero i dipendenti o gli amministratori del gestore non ricoprano
cariche negli organi di amministrazione e di controllo delle entità facenti parte
della struttura di investimento che non sono residenti nel territorio dello Stato. A
tal fine, il divieto è da considerarsi come riferito a cariche con deleghe operative
negli organi di amministrazione e di controllo che valichino l’ordinaria operatività
del settore di riferimento; non rilevano, invece, le specifiche deleghe attribuite con
riferimento a singoli atti;
b) il gestore, ovvero i suoi dipendenti o amministratori, non detengano una
partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento non residente,
superiore al 25 per cento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena partecipativa; nella soglia predetta sono ricomprese anche le
partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti allo stesso
gruppo del gestore10, ovvero ai loro dipendenti o amministratori.
Per la verifica del rispetto della soglia di partecipazione ai risultati economici
del veicolo di investimento non residente di cui al precedente punto b), deve essere
considerata anche la quota di rendimento che eccede il rendimento pro rata degli
investimenti nelle entità facenti parte della struttura di investimento (c.d. carried
interest)11, alla luce di quanto previsto dai documenti costitutivi del veicolo di
investimento non residente.
10 Si considerano appartenenti allo stesso gruppo del gestore che opera nel territorio dello Stato tutti i soggetti legati da un rapporto di
controllo (per le modalità di riscontro del rapporto di controllo vedi sub-paragrafo 2.3. rubricato “Disposizioni comuni”).
11 Ai fini in esame il carried interest rappresenta una quota di profitti che un gestore di un fondo riceve in aggiunta alla sua quota di
partecipazione al fondo stesso. In particolare viene attribuita ai gestori dei fondi una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore
rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell’esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione
nella distribuzione degli utili, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno complessivamente luogo a
risultati economici al di sopra di determinate soglie e ordinariamente presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso
del capitale investito oltre a un rendimento adeguato (c.d. hurdle rate). L’assegnazione degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali
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Occorre tuttavia precisare che, ai fini della verifica del rispetto della soglia di
partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento, il carried interest
non va considerato integralmente nel periodo di imposta nel quale è stato distribuito
ma deve essere ripartito pro quota per la durata dell’investimento, facendo riferimento
alla percentuale massima di partecipazione così come stabilito nei documenti
costitutivi del veicolo stesso. Nel predetto meccanismo di calcolo, il contribuente
provvederà a riassorbire, nel periodo di imposta in cui avviene la distribuzione, la
differenza che emerge tra l’entità del carried interest effettivamente distribuito e la
soglia massima di carried interest precedentemente computata.
La Direttiva UCITS e la Direttiva GEFIA consentono all’asset manager di
delegare a soggetti terzi, facenti parte o meno dello stesso gruppo e in possesso di
competenze professionali specifiche e localizzati anche in Stati differenti da quello in
cui il gestore predetto è stato autorizzato, lo svolgimento di alcune funzioni connesse
alla gestione degli OICR istituiti e gestiti dal gestore delegante in presenza di
determinate condizioni, tra cui, a esempio, che quest’ultimo:
? comunichi, alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è stato autorizzato a
operare, i mandati di gestione da lui conferiti;
? monitori e supervisioni, in via continuativa, le attività svolte dai soggetti delegati;
? abbia la facoltà di impartire ai soggetti delegati istruzioni vincolanti;
? mantenga il potere di revocare, in ogni momento, i mandati conferiti, quando
questo è possibile, principalmente nell’interesse degli investitori.
In altri termini, il gestore delegante non deve delegare a terzi le sue funzioni in
misura tale da assumere, fattualmente, la forma di una letter-box entity; infatti, ove le
deleghe di funzioni rispettino pienamente i requisiti previsti dalle direttive in parola,
rafforzati riflette le politiche remunerative e di allocazione dei proventi che intendono promuovere la convergenza degli interessi dei gestori
con quelli degli investitori ai fini della massimizzazione dei risultati della gestione.
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i mandati conferiti non hanno l’effetto di privare il gestore delegante delle proprie
funzioni gestorie e di trasferirle in capo al soggetto delegato.
Tanto premesso, l’indipendenza del gestore si considera rispettata anche
nell’ipotesi di delega, oppure di sub-delega della gestione degli organismi di
investimento indicati all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del Decreto, non
richiedendosi un supplemento di indagine nei confronti dei soggetti delegati, oppure
sub-delegati, a condizione che:
a) i soggetti delegati e sub-delegati siano residenti in uno Stato o territorio di cui
all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
o nel territorio dello Stato;
b) la normativa dello Stato estero, nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
b), del Decreto, preveda un sistema di deleghe gestorie ispirato ai principi di cui
alle direttive UCITS e GEFIA.
Di contro, il riscontro della sussistenza dei requisiti di indipendenza descritti
nel presente paragrafo, nei casi di enti indicati all’articolo 1, comma 2, lettera c), del
Decreto, e quindi in assenza delle garanzie offerte dalle direttive citate ovvero da
norme sostanzialmente equivalenti, avviene in capo al soggetto, delegato oppure sub-
delegato, che materialmente svolge l’attività gestoria dell’entità.
2.3. Disposizioni comuni
L’articolo 3 del Decreto fornisce indicazioni di carattere generale per
l’applicazione della disciplina IME.
In particolare, detto articolo stabilisce che ai fini della determinazione del
rapporto di controllo esistente tra il veicolo di investimento non residente e le società
controllate, nonché dell’individuazione dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo
del gestore (vedi articolo 2, comma 3, del Decreto), si applica l’articolo 2359, comma
1, del codice civile, senza tener conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria.
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La demoltiplicazione opera esclusivamente nella fase di computo della quota
dell’ammontare complessivo dei risultati economici del veicolo di investimento non
residente facente capo al fund manager, ovvero ai suoi dipendenti o amministratori, e
ai soggetti appartenenti al gruppo di quest’ultimo, ovvero ai loro dipendenti o
amministratori.
Si rappresenta, infine, che l’articolo 3 in esame, ai commi 3 e 4, prevede
rispettivamente che «Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o
la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che
svolge l’attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di
investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, se presta servizi
nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, possiede la
documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a consentire il riscontro della
conformità al principio di libera concorrenza di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» e che «Le disposizioni (…) perseguono
esclusivamente le finalità previste dall’articolo 162 del testo unico delle imposte sui
redditi (…). Ai fini della valutazione dell’indipendenza del soggetto, residente o non
residente anche operante tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che,
in nome o per conto dei veicoli di investimento non residenti indicati nell’articolo 2,
comma 2, o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi
veicoli, svolge nel territorio dello Stato le attività di cui all’articolo 1, comma 1, non
rileva se l’attività svolta nel territorio dello Stato sia soggetta a riserva di attività ai
sensi del quadro normativo di riferimento, i cui presupposti e requisiti dovranno
essere valutati sulla base delle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento, ma
rileva il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 162, comma 7-quater, del citato
testo unico delle imposte sui redditi».
La Relazione, come verrà chiarito nel prosieguo della presente circolare,
precisa che per i soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo in commento, in possesso
della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di
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libera concorrenza della remunerazione ricevuta, eventuali rettifiche della
remunerazione non hanno conseguenze ai fini dell’applicazione della presunzione
legale recata dalla disciplina dell’IME. Il successivo comma 4, infine, dispone che la
disciplina ai fini IME prescinde dalla circostanza che l’attività svolta si configuri o
meno come un’attività soggetta a riserva di legge.
3. Finalità e struttura del Provvedimento
Il Provvedimento, emanato per dare seguito all’indicazione contenuta
nell’ultimo periodo del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del Tuir, è
chiamato a definire le linee guida per l’applicazione dell’articolo 110, comma 7, del
Tuir alla remunerazione dei servizi resi nel territorio dello Stato da un soggetto
residente (e.g. local staff, advisory company, società di gestione delegata, ecc.), per la
gestione delle attività di investimento, nell’ipotesi in cui il suddetto soggetto
appartenga allo stesso gruppo della management company non residente chiamata, in
prima istanza ovvero in delega, a svolgere le attività predette in nome o per conto
della struttura di investimento, secondo una politica di investimento predefinita.
Le linee guida trovano applicazione anche nell’ipotesi di svolgimento dei
servizi predetti a opera della stabile organizzazione di un soggetto non residente; in
tale ipotesi il soggetto non residente può essere rappresentato:
1) dall’asset manager non residente chiamato, in prima battuta, a svolgere le attività
di gestione dell’investimento in nome o per conto della struttura di investimento;
in tale ipotesi le linee guida trovano applicazione nel processo di attribuzione di
utili e perdite alla stabile organizzazione dell’asset manager identificata nel
territorio dello Stato, in relazione all’entità della remunerazione a quest’ultima
associata per l’internal dealing rappresentato dalla prestazione dei servizi di
investimento nell’ambito del territorio dello Stato;
2) dal soggetto non residente, appartenente al gruppo dell’asset manager non
residente e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che per il tramite
17
di quest’ultima presta servizi infragruppo all’asset manager predetto, oppure alla
stabile organizzazione di quest’ultimo localizzata in un territorio diverso da quello
dello Stato; in tale ipotesi, le linee guida trovano applicazione nel processo di
determinazione dei prezzi di trasferimento relativi ai servizi di investimento
prestati nell’ambito del territorio dello Stato.
3.1. Contesto in cui opera il Provvedimento
La condizione prevista alla lettera d) del comma 7-quater dell’articolo 162 del
Tuir trova applicazione nell’ipotesi in cui vi siano prestazioni di servizi infragruppo,
funzionali alla gestione delle attività di investimento, rese da un soggetto residente,
ovvero dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non
residente.
In assenza di tali servizi infragruppo, la presunzione prevista dalla disciplina
IME continuerà a operare se le altre condizioni indicate al comma 7-quater
dell’articolo 162 del Tuir sono state rispettate.
Inoltre, occorre evidenziare che a fronte dell’istituzione di un veicolo di
investimento, la remunerazione complessiva spettante al fund manager, in forma di
management fee o di fee equivalenti, è, di per sé, una remunerazione determinata in
condizioni di libera concorrenza, tenuto conto che quest’ultima è contrattualmente
stabilita tra parti terze (i.e. la società di gestione che ha istituito il fondo, con il relativo
regolamento, e gli investitori che ne accettano le condizioni, al momento della
sottoscrizione delle quote dello stesso).
Nel momento in cui, gli investimenti sono effettuati, per dare attuazione alla
politica di investimento prestabilita, in un Paese diverso da quello di residenza del
gestore, la necessità di “esplorare” il mercato locale comporta che, nella maggior parte
dei casi, l’asset manager non residente può avvalersi: (i) delle peculiari competenze
di local staff presenti in seno a un gestore residente (di gruppo o terzo) oppure alla
stabile organizzazione di un gestore non residente (di gruppo o terzo) (ii) dei servizi
18
offerti da una advisory company (di gruppo o terza) o (iii) di una propria stabile
organizzazione.
In tutte le situazioni caratterizzate dalla prestazione di servizi infragruppo, la
determinazione della remunerazione dell’entità che opera in Italia per conto del
gestore non residente, appartenente al medesimo gruppo, è soggetta alla disciplina
contenuta nell’articolo 110, comma 7, del Tuir. Ciò consente di attribuire alla
giurisdizione dello Stato una quota della fee complessiva, in ragione delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e degli asset utilizzati.
3.2. Struttura del Provvedimento
Il Provvedimento si articola in sette paragrafi che forniscono le suddette linee
guida elaborate facendo riferimento alla più recente normativa e prassi nazionale e
internazionale in materia di prezzi di trasferimento.
Nel primo paragrafo sono presenti alcune definizioni, tra le quali quelle
riconducibili (i) al decreto del 14 maggio 2018 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (in seguito il “Decreto TP”), (ii) alla versione più recente delle OECD
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
per la determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le
amministrazioni fiscali (in seguito le “Linee Guida OCSE”) e (iii) al Decreto.
Nel secondo paragrafo vengono, dapprima, individuati i soggetti, residenti o
non residenti, chiamati a predisporre e detenere la documentazione idonea, di cui
all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, atta a
riscontrare la corretta applicazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir alla
remunerazione ricevuta per servizi infragruppo resi nel territorio dello Stato da parte
della management company, anche delegata, non residente, in nome o per conto del
veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette.
19
Successivamente, viene fornita una distinzione dei servizi infragruppo, la cui
prestazione genera la remunerazione in parola, tra (i) servizi di gestione degli
investimenti e (ii) servizi connessi e strumentali a questi ultimi.
Nel terzo paragrafo vengono indicati i criteri, di derivazione OCSE da
osservare per l’individuazione del metodo più appropriato alle circostanze del caso,
per la determinazione dei prezzi di trasferimento, da applicare per la valorizzazione
dell’operazione che ha a oggetto i servizi infragruppo indicati al secondo paragrafo.
Il quarto e il quinto paragrafo stabiliscono le linee guida per l’individuazione
del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento da preferire, in base a
un’analisi del settore economico del risparmio gestito, prevedendo la possibilità, a
fronte di un adeguato riscontro documentale, di potere accedere, a un altro dei metodi
descritti all’articolo 4 del Decreto TP, in base alle circostanze del caso (e.g.
assunzione o meno di rischi economicamente significativi).
Nell’ipotesi di prestazione di più servizi infragruppo che risultano tra loro così
strettamente collegati da non poter essere valutati separatamente in maniera affidabile,
il sesto paragrafo fornisce, in linea con il disposto dell’articolo 5 del Decreto TP, le
indicazioni in merito all’individuazione del metodo per la determinazione dei prezzi
di trasferimento da applicare al caso di specie.
Il settimo paragrafo, infine, individua i presupposti che devono essere
congiuntamente soddisfatti per ritenere la documentazione idonea a consentire il
riscontro della corretta applicazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir alla
remunerazione riconosciuta al soggetto residente o non residente, con stabile
organizzazione in Italia, per servizi infragruppo resi nel territorio dello Stato da parte
della management company, anche delegata, non residente, in nome o per conto del
veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette.
Nello specifico la documentazione è idonea, ai fini dell’applicazione della
disciplina IME, se predisposta:
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a) ai sensi dell’articolo 8 del Decreto TP12;
b) secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 23 novembre 2020, protocollo numero 2020/360494 (in seguito il
“Provvedimento TP”);
c) e in modo da fornire i dati e gli elementi conoscitivi necessari a consentire il
riscontro dell’applicazione delle disposizioni contenute dal terzo al sesto paragrafo
del Provvedimento.
3.3. Indicazioni operative per l’applicazione del metodo scelto per la
determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei
servizi infragruppo
Il Provvedimento ai fini della valorizzazione, in base al principio di libera
concorrenza, della remunerazione associata a un’operazione consistente nella
prestazione di servizi di gestione degli investimenti, resa dal soggetto residente,
ovvero dalla stabile organizzazione del soggetto non residente, in nome o per conto
della struttura di investimento, sancisce che il metodo più appropriato sia il Metodo
del confronto di prezzo.
Qualora, invece, l’operazione accuratamente delineata, abbia una delle
seguenti caratteristiche:
a) le parti, con riferimento all’operazione, condividono l’assunzione dei medesimi
rischi economicamente significativi;
12 L’articolo 8 del Decreto TP individua i requisiti affinché la documentazione predisposta dal contribuente sia considerata idonea per
verificare la conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento, come previsto dall’articolo 110, comma 7, del Tuir.
La documentazione sarà ritenuta idonea se il contribuente fornisce in sede di controllo tutte le informazioni necessarie per l’analisi dei
prezzi di trasferimento, anche se il metodo utilizzato dal contribuente differisce da quello adottato dall'Amministrazione finanziaria. Inoltre,
eventuali omissioni o inesattezze minori, che non impediscano un'adeguata analisi, non invalideranno la documentazione stessa.
21
b) le parti, con riferimento all’operazione, assumono separatamente rischi
economicamente significativi e strettamente connessi;
e non sia applicabile con uguale grado di affidabilità il Metodo del confronto di
prezzo, il Provvedimento considera il Metodo transazionale della ripartizione degli
utili (cd. Profit Split), nella versione contribution, come metodo più appropriato.
Rinviando alle Linee Guida OCSE per le questioni di carattere generale in tema
di applicazione del Metodo del confronto del prezzo, si ritiene opportuno in questa
sede evidenziare alcuni aspetti che caratterizzano l’attività di gestione degli
investimenti e che consentono di dare appropriata applicazione a detto metodo.
In particolare, è essenziale valutare:
? le caratteristiche specifiche dei veicoli di investimento per i quali la gestione degli
investimenti è operata;
? la natura di libera concorrenza della remunerazione corrisposta per i servizi
infragruppo associati all’attività di gestione degli investimenti, sulla base delle
transazioni comparabili interne ed esterne disponibili. Queste ultime devono
essere aggiustate per tenere conto delle differenze nelle caratteristiche chiave che
sono peculiari del contesto operativo del risparmio gestito.
A mero titolo esemplificativo, alcuni dei fattori che occorre valorizzare in sede
di confronto per pervenire alla corretta determinazione della remunerazione da
riconoscere ai prestatori di servizi di gestione degli investimenti sono:
? la tipologia dei veicoli di investimento, o dei comparti, ai quali la gestione si
riferisce;
? la tipologia di asset oggetto di investimento (c.d. asset class);
? le differenze geografiche e le informazioni di mercato disponibili;
? la capitalizzazione di mercato oggetto di investimento;
22
? gli obiettivi del veicolo di investimento13.
Per quanto attiene, invece, all’applicazione del Metodo della ripartizione degli
utili, pur ribadendo il rinvio alle Linee Guida OCSE per le questioni di carattere
generale, si evidenziano di seguito alcuni aspetti di interesse.
Con riferimento al processo di individuazione del contributo complessivo
generato dalla transazione infragruppo avente a oggetto la prestazione di servizi di
gestione degli investimenti, che sarà oggetto di suddivisione tra le parti sulla base
delle funzioni svolte, dei rischi sostenuti e degli asset impiegati da ciascuna di esse,
si ritiene opportuno, nell’ipotesi di un veicolo di investimento multi-comparto14 e di
disponibilità di dati oggettivi che ne consentano la realizzazione senza una ricaduta
negativa in termini di affidabilità, determinare il contributo complessivo a livello di
ciascun comparto, nell’ipotesi in cui i servizi di gestione degli investimenti resi nel
territorio dello Stato dovessero riferirsi a più di un comparto di investimento tra quelli
riconducibili al veicolo.
Inoltre, nell’individuazione delle più opportune chiavi di allocazione, scelte per
ripartire in termini funzionali il contributo complessivo, si ritiene appropriato, in
13 I veicoli di investimento possono essere classificati secondo gli obiettivi che si intendono raggiungere in diverse categorie, tra le quali le
più rappresentative sono:
a) aggressive capital appreciation: veicoli di investimento che ricercano principalmente e regolarmente un ritorno a breve termine
attraverso investimenti ad alto rischio;
b) capital appreciation: veicoli di investimento che operano principalmente e regolarmente per un rendimento a medio termine,
investendo in titoli a rischio da moderato ad alto;
c) growth: veicoli di investimento che cercano una crescita dell’investimento con un orizzonte temporale di lungo termine, con un
grado di rischio moderato;
d) growth and income: veicoli di investimento che effettuano prevalentemente e regolarmente investimenti a basso rischio con
l'obiettivo di crescita del capitale investito e di generazione di redditività;
e) income: veicoli di investimento che selezionano i titoli in portafoglio con la finalità primaria di generare redditività, in vista di un
successivo disinvestimento;
f) total return: veicoli di investimento il cui portafoglio comprende una composizione variabile di titoli azionari e di debito.
14 Un fondo multi-comparto è un tipo di fondo di investimento che suddivide il proprio patrimonio in più comparti o sezioni, ognuna delle
quali ha un proprio portafoglio di investimenti e una strategia di gestione specifica. Gli investitori possono scegliere di investire in uno o
più comparti, a seconda delle loro preferenze e degli obiettivi di investimento.
23
relazione al settore economico del risparmio gestito e alla specifica attività di gestione
degli investimenti, adottare un approccio multi-fattore15, nelle ipotesi in cui tale
percorso risulti praticabile in base alle informazioni in possesso, in modo da
minimizzare eventuali distorsioni che potrebbero emergere dall’utilizzo di un’unica
modalità di misurazione del contributo apportato.
4. Idoneità della documentazione ai fini dell’applicazione della disciplina IME
L’articolo 162, comma 7-quater, lettera d), del Tuir prevede che la presunzione
prevista dalla disciplina IME, ferma restando la precisazione contenuta nel secondo
capoverso del paragrafo 3.1, operi nel caso in cui il soggetto residente, o la stabile
organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi
nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per
l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla
documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
A tale proposito, occorre precisare che secondo quanto disposto dall’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di prezzi di
trasferimento, la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea
quando consente il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi
di trasferimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Devono pertanto ritenersi applicabili, anche ai fini della disciplina IME, le
disposizioni contenute nel Decreto TP (in particolare l’articolo 8) e nel
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020
protocollo numero 2020/360494 (in particolare il punto 5.3.316).
15 Per una definizione di approccio multi-fattore si vedano i paragrafi 175 e seguenti del Report on the attribution of profits to permanent
establishments (OECD, 2010).
16 Al punto 5.3.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020 protocollo numero 2020/360494 si
afferma «la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli
24
Occorre inoltre evidenziare, in questa sede, che il punto 7.1 del Provvedimento,
stabilisce che «Ai sensi della disciplina IME, per documentazione idonea si intende
la documentazione (…) avente a oggetto i dati e gli elementi conoscitivi necessari a
consentire il riscontro dell’applicazione dei paragrafi da 3 a 6».
Pertanto, ai fini dell’applicazione della disciplina IME, la predetta
documentazione dovrà fornire, per conseguire la richiesta idoneità, dati e elementi
conoscitivi aggiuntivi, se richiesti dalle circostanze del caso, ai sensi del richiamato
punto 7.1 del Provvedimento, rispetto a quelli necessari ai sensi del Provvedimento
del 23 novembre 2020, con le conseguenti ricadute in tema di penalty protection.
Di conseguenza, in sede di controllo occorrerà, in prima battuta, valutare che,
in base alle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del
26 novembre 2021, la documentazione sia stata predisposta secondo le indicazioni
contenute nel Decreto TP e nel predetto Provvedimento del 23 novembre 2020.
Soltanto nell’ipotesi in cui la valutazione di idoneità sia positiva in tema di prezzi di
trasferimento, occorrerà verificare la rispondenza della medesima documentazione
alle indicazioni contenute nel Provvedimento.
Da ciò discende che nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria abbia
espresso una valutazione positiva della documentazione esibita da parte del
contribuente circa l’idoneità ai fini dell’applicazione della disciplina IME, l’eventuale
rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento non determinerà
il venir meno del safe harbour, così come della penalty protection.
Qualora, invece, la documentazione manchi o sia ritenuta non idonea ai fini
dell’applicazione della disciplina IME, il contribuente non potrà invocare
l’applicazione del safe harbour, con la conseguenza che, qualora vi siano tutti i
elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo alla
accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che
il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente
risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria».
25
presupposti di diritto e di fatto richiesti dall’articolo 162 del Tuir, e, qualora
applicabile, dall’articolo 5 della convenzione contro le doppie imposizioni di
riferimento, l’Amministrazione finanziaria potrà contestare la presenza di una stabile
organizzazione della struttura di investimento estera.
In termini schematici, si riporta nel seguito una matrice che riassume quanto
precedentemente indicato.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
DECRETO 14/05/2018
PROVV. 23/11/2020 (prot. n. 360494)
PROVV. 28/02/2024 (prot. n.68665)
SI SI PP (SI) IME (SI)
SI NO PP (SI) IME (NO)
NO NO* PP (NO) IME (NO)
P P : Pe nalty Prote c tion
IME : Inve s tme nt Manage me nt Exe mption
* L'inidone ità a i fini IME disc e nde da ll'inidonie tà a i fini TP
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