Circolare Agenzie Entrate 28/E del 16/10/2023

CIRCOLARE N. 28/E





Divisione Contribuenti
______________

Divisione Servizi








Roma, 16 ottobre 2023








OGGETTO: “Centrali eoliche” – Determinazione della rendita catastale –

Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno
dell’aerogeneratore –
Ulteriori chiarimenti
















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INDICE

Premessa ........................................................................................................................... 3

1. Quadro normativo di riferimento ....................................................................... 3

2. Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale.............................. 4

3. Orientamento della giurisprudenza di legittimità ............................................. 5

4. Indicazioni di prassi ............................................................................................. 6

5. Gestione del contenzioso pendente ...................................................................... 7

3

Premessa

Con circolare 13 giugno 2016, n. 27/E, paragrafo 1.3, sono stati forniti

chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle

c.d. “centrali eoliche”, con particolare riguardo alla computabilità ai fini della

stima diretta del valore della “torre eolica”.

Al riguardo, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente

giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto

l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita, si

forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, premessi brevi cenni del quadro

normativo di riferimento.

1. Quadro normativo di riferimento

L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di

stabilità 2016), prevede, al primo periodo, che «A decorrere dal 1° gennaio 2016,

la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e

particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata,

tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli

elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità,

nei limiti dell’ordinario apprezzamento».

Il secondo periodo della medesima disposizione prevede che «Sono esclusi

dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,

funzionali allo specifico processo produttivo».

Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo

in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità

immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in

considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”,

finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di

natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo

produttivo (cfr. circolare 1° febbraio 2016, n. 2/E).

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Come chiarito nella predetta circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla

stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni

nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono

all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo

produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza

dimensionale.

In sintesi, dal 1° gennaio 2016:

- la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione

speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D

ed E, è effettuata tramite stima diretta;

- a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli

elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità

e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;

- sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni,

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo

produttivo.

Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già

iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di

variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di

aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già

censiti, nel rispetto dei nuovi criteri (cfr. articolo 1, comma 22, della legge n. 208

del 2015, secondo cui «A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali

degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,

n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti

nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»).

2. Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale

Le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione

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dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite,

in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione,

cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la

connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..

In relazione alla determinazione della rendita catastale di tale tipologia di

beni, con circolare n. 2/E del 2016, paragrafo 2.1, è stato precisato che, a decorrere

dal 1° gennaio 2016, per effetto delle disposizioni di cui al citato comma 21

dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 «Non sono più oggetto di stima (…) gli

aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter (…)».

Con la citata circolare n. 27/E del 2016, paragrafo 1.3, è stato, altresì,

precisato che, per le specifiche caratteristiche tipologico-costruttive, le strutture di

sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da annoverare tra le

“costruzioni” - nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della

stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo,

così come indicato nella circolare n. 2/E del 2016 - e, come tali, da includere nella

stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale

eolica.

In particolare, ai sensi della circolare n. 27/E del 2016, per le unità

immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari

oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali

locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni

varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità

immobiliare.

3. Orientamento della giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione, in recenti pronunce, ha chiarito che, con specifico

riferimento alla peculiare fattispecie delle “torri eoliche” e alla determinazione

della rendita catastale della centrale eolica, in ossequio alla richiamata normativa,

occorre tenere conto anche del rapporto di strumentalità delle stesse torri rispetto

al processo produttivo, in quanto parte inscindibile dell’unicum impiantistico

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dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre).

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che se la “torre eolica”, benché

stabilmente infissa al suolo, assolve, in base ad un accertamento di fatto rimesso

al giudice del merito, «oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un

traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella

di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di

contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale

di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza

del vento per generare così l’energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.)», la

stessa risulta «esente dal carico impositivo», al pari del rotore e della navicella1.

Nell’ambito delle più recenti pronunce, la Suprema Corte, tenuto conto

dell’affinamento dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tale materia,

ha, altresì, precisato che – fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello

specifico impianto (da dedurre da parte dell’Agenzia delle entrate) – di regola le

caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno

partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al

giudice di merito2.

4. Indicazioni di prassi

In recepimento del richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità,

che oramai deve ritenersi consolidato, si considerano superate le indicazioni

contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo

cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un

esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo

produttivo nel senso descritto.

Conseguentemente, per le centrali eoliche in esame, deve ritenersi escluso


1 Cfr. ex multis, da ultimo, Cass., 13 gennaio 2023, nn. 941, 945 e 949; Cass., 17 gennaio 2023, n. 1276;
Cass., 27 gennaio 2023, n. 2649; Cass., 12 aprile 2023, n. 9732; Cass., 18 aprile 2023, n. 10232; Cass., 10
maggio 2023, n. 12482.
2 Cfr. Cass., 23 dicembre 2022, nn. 37710, 37722, 37727, 37733 e 37743; Cass. 17 gennaio 2023, nn. 1303,
1310, 1314 e 1327; Cass., 9 marzo 2023, n. 7126; Cass., 13 marzo 2023, n. 7318.

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dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi

quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione

di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto.

Restano ferme le ulteriori indicazioni contenute nei richiamati documenti di

prassi.

5. Gestione del contenzioso pendente

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a

riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e,

ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad

abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del

grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del

contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di

giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione,

qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese

di lite.

***

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

provinciali e dagli uffici dipendenti.



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

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