CIRCOLARE N. 28/E
Divisione Contribuenti
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Divisione Servizi
Roma, 16 ottobre 2023
OGGETTO: “Centrali eoliche” – Determinazione della rendita catastale –
Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno
dell’aerogeneratore – Ulteriori chiarimenti
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INDICE
Premessa ........................................................................................................................... 3
1. Quadro normativo di riferimento ....................................................................... 3
2. Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale.............................. 4
3. Orientamento della giurisprudenza di legittimità ............................................. 5
4. Indicazioni di prassi ............................................................................................. 6
5. Gestione del contenzioso pendente ...................................................................... 7
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Premessa
Con circolare 13 giugno 2016, n. 27/E, paragrafo 1.3, sono stati forniti
chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle
c.d. “centrali eoliche”, con particolare riguardo alla computabilità ai fini della
stima diretta del valore della “torre eolica”.
Al riguardo, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente
giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto
l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita, si
forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, premessi brevi cenni del quadro
normativo di riferimento.
1. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016), prevede, al primo periodo, che «A decorrere dal 1° gennaio 2016,
la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata,
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità,
nei limiti dell’ordinario apprezzamento».
Il secondo periodo della medesima disposizione prevede che «Sono esclusi
dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo».
Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo
in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità
immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in
considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”,
finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di
natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo
produttivo (cfr. circolare 1° febbraio 2016, n. 2/E).
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Come chiarito nella predetta circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla
stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni
nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono
all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo
produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza
dimensionale.
In sintesi, dal 1° gennaio 2016:
- la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D
ed E, è effettuata tramite stima diretta;
- a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità
e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
- sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo.
Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già
iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di
variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di
aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già
censiti, nel rispetto dei nuovi criteri (cfr. articolo 1, comma 22, della legge n. 208
del 2015, secondo cui «A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali
degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti
nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»).
2. Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale
Le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione
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dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite,
in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione,
cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la
connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..
In relazione alla determinazione della rendita catastale di tale tipologia di
beni, con circolare n. 2/E del 2016, paragrafo 2.1, è stato precisato che, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, per effetto delle disposizioni di cui al citato comma 21
dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 «Non sono più oggetto di stima (…) gli
aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter (…)».
Con la citata circolare n. 27/E del 2016, paragrafo 1.3, è stato, altresì,
precisato che, per le specifiche caratteristiche tipologico-costruttive, le strutture di
sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da annoverare tra le
“costruzioni” - nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della
stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo,
così come indicato nella circolare n. 2/E del 2016 - e, come tali, da includere nella
stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale
eolica.
In particolare, ai sensi della circolare n. 27/E del 2016, per le unità
immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari
oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali
locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni
varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità
immobiliare.
3. Orientamento della giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione, in recenti pronunce, ha chiarito che, con specifico
riferimento alla peculiare fattispecie delle “torri eoliche” e alla determinazione
della rendita catastale della centrale eolica, in ossequio alla richiamata normativa,
occorre tenere conto anche del rapporto di strumentalità delle stesse torri rispetto
al processo produttivo, in quanto parte inscindibile dell’unicum impiantistico
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dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che se la “torre eolica”, benché
stabilmente infissa al suolo, assolve, in base ad un accertamento di fatto rimesso
al giudice del merito, «oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un
traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella
di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di
contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale
di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza
del vento per generare così l’energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.)», la
stessa risulta «esente dal carico impositivo», al pari del rotore e della navicella1.
Nell’ambito delle più recenti pronunce, la Suprema Corte, tenuto conto
dell’affinamento dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tale materia,
ha, altresì, precisato che – fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello
specifico impianto (da dedurre da parte dell’Agenzia delle entrate) – di regola le
caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno
partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al
giudice di merito2.
4. Indicazioni di prassi
In recepimento del richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
che oramai deve ritenersi consolidato, si considerano superate le indicazioni
contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo
cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un
esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo
produttivo nel senso descritto.
Conseguentemente, per le centrali eoliche in esame, deve ritenersi escluso
1 Cfr. ex multis, da ultimo, Cass., 13 gennaio 2023, nn. 941, 945 e 949; Cass., 17 gennaio 2023, n. 1276;
Cass., 27 gennaio 2023, n. 2649; Cass., 12 aprile 2023, n. 9732; Cass., 18 aprile 2023, n. 10232; Cass., 10
maggio 2023, n. 12482.
2 Cfr. Cass., 23 dicembre 2022, nn. 37710, 37722, 37727, 37733 e 37743; Cass. 17 gennaio 2023, nn. 1303,
1310, 1314 e 1327; Cass., 9 marzo 2023, n. 7126; Cass., 13 marzo 2023, n. 7318.
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dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi
quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione
di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto.
Restano ferme le ulteriori indicazioni contenute nei richiamati documenti di
prassi.
5. Gestione del contenzioso pendente
Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a
riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e,
ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad
abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del
grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di
giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione,
qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese
di lite.
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Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni
provinciali e dagli uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi