Circolare Agenzie Entrate 36/E del 29/11/2022

CIRCOLARE N. 36/E

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 29 novembre 2022



OGGETTO: Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica

e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis),
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-
quater).

2

INDICE

PREMESSA ................................................................................................................................. 4

1. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 .......................... 5

2. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2022 .................... 12

3. CALCOLO SEMPLIFICATO RELATIVO AI CREDITI D’IMPOSTA
RICONOSCIUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” E DI QUELLE
“NON GASIVORE” .................................................................................................................. 16

4. COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI
NELL’ESERCIZIO 2022 ......................................................................................................... 21

5. RISPOSTE A QUESITI ....................................................................................................... 22

5.1. Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in
caso di locazione di immobile
............................................................................................... 22

5.2 Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 nel caso in cui l’unico
contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa
“non energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione.
........ 23

5.3. Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai fini dell’accesso al
credito d’imposta energia elettrica per un’impresa non intestataria dell’utenza nel
trimestre di riferimento del 2019
......................................................................................... 24

5.4. Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella richiesta dalla norma nei
trimestri rilevanti per la verifica dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica
per le imprese “non energivore”
.......................................................................................... 25

5.5. Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla rete
pubblica
.................................................................................................................................. 26

5.6 Nozione di “componente energia”.................................................................................. 26

5.7. Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro
del trimestre di riferimento del 2019
................................................................................... 27

5.8. POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’incremento del costo della
componente energetica
.......................................................................................................... 28

5.9. Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture riportanti i consumi
relativi a trimestri differenti
................................................................................................. 29

5.10. Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas naturale
liquido)
................................................................................................................................... 29

5.11. Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GPL (gas di petrolio
liquefatto)
............................................................................................................................... 30

5.12. Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas
per uso autotrasporto
............................................................................................................ 30

5.13. Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale acquistati e
utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria
............................................................. 31

3

5.14. Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di
teleriscaldamento
.................................................................................................................. 32

5.15. Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive
dilettantistiche
...................................................................................................................... 33

4

PREMESSA

Al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas

naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono

stati emanati, tra gli altri:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato “Misure urgenti in

materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese

e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali

e di crisi ucraina” (c.d. “decreto Aiuti”), convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato “Misure urgenti in

materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

(c.d. “decreto Aiuti-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge

21 settembre 2022, n. 142;

- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rubricato “Ulteriori

misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,

produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “decreto Aiuti-

ter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,

n. 175;

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, rubricato “Misure urgenti

di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (c.d.

“decreto Aiuti-quater).

In particolare, si osserva che le disposizioni agevolative di cui all’articolo 6

del decreto Aiuti-bis, all’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e all’articolo 1 del decreto

Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e

gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con

riferimento a periodi precedenti – introdotte con i decreti-legge 27 gennaio 2022,

5

n. 41 (c.d. decreto Sostegni-ter), 1° marzo 2022, n. 172 (c.d. decreto Energia), e 21

marzo 2022, n. 213 (c.d. decreto Ucraina) – incrementandone la misura.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito

all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno

delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia

elettrica e del gas naturale.

L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, dei

contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare

riguardo alle relazioni e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica.

Con il medesimo documento di prassi si provvede, inoltre, a rispondere a

taluni quesiti specifici pervenuti alla scrivente in merito all’ambito applicativo

delle anzidette misure.

Per quanto concerne i chiarimenti di natura non fiscale, questi sono resi con

il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di

regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Resta fermo che eventuali dubbi

interpretativi afferenti questioni di carattere non fiscale non possono costituire

oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212

(Statuto dei diritti del contribuente).

1. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022

L’articolo 6 del decreto Aiuti-bis ha riconosciuto alcuni contributi

straordinari attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto

di energia elettrica e di gas naturale; nello specifico, viene riconosciuto:

- ai sensi del comma 1, un credito d’imposta del 25 per cento delle

spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed


1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
2 Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3 Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6

effettivamente utilizzata4 nel terzo trimestre 2022, alle imprese a

forte consumo di energia elettrica5, i cui costi medi (per kWh),

calcolati sulla base del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e

sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30 per cento

rispetto al medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore

approfondimento in merito alla disciplina relativa all’agevolazione

in commento, si richiama quanto precisato nelle circolari del 13

maggio 2022, n. 13/E, e dell’11 luglio 2022, n. 25/E;

- ai sensi del comma 2, un credito d’imposta del 25 per cento delle

spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo

trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a

favore delle imprese a forte consumo di gas naturale6, a condizione

che il prezzo di quest’ultimo, determinato come media dei prezzi di

riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),

abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento maggiore del

30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Per ogni

approfondimento in ordine alla disciplina relativa all’agevolazione

in commento, si rinvia alla circolare del 16 giugno 2022, n. 20/E;

- ai sensi del comma 3, un credito d’imposta, pari al 15 per cento della

spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica,

acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno

2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica

di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (ossia contatori

aventi potenza impegnata pari o superiore a 15 kW), diverse dalle


4 Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle
imprese di cui al primo periodo e dalle stesse consumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l’incremento
del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per
la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia
pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale.
5 Di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.
6 Queste imprese sono quelle operanti nei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero della
Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non
inferiori al 25 per cento del volume indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

7

imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo

abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per

kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre

dell’anno 2019. Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla

disciplina relativa all’agevolazione in commento, si richiama quanto

precisato nelle circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;

- ai sensi del comma 4, un credito d’imposta, pari al 25 per cento della

spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo

trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi

termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte

consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale

determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal

GME abbia subìto, nel secondo trimestre 2022, un incremento

maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.

Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa

all’agevolazione in commento, si rinvia a quanto precisato nella

circolare n. 20/E del 2022.

Beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le “imprese” che

sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo

soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti,

ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che –

indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal

regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste7. In

proposito, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese

commerciali sia le imprese agricole8.


7 Cfr. tra le altre, la circolare 28 novembre 2011, n. 51/E, paragrafo 1, riguardante il credito d’imposta per
le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca e la circolare 10
novembre 2021, 14/E, paragrafo 1, avente ad oggetto il credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli
dal vivo.
8 Cfr. circolare 16 marzo 2016, n. 5/E, paragrafo 1, avente ad oggetto il credito d’imposta per attività di
ricerca e sviluppo.

8

Si ritiene, inoltre, che in assenza di un’espressa esclusione normativa,

possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti

non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle

imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o

privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad

esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),

le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4609, nel presupposto che esercitino anche

un’attività commerciale.

In particolare con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il

credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas

naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali

adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo

svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a

individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che

consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e

per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle

superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle

superfici complessivamente utilizzati)10.

Con riferimento alle imprese sia “energivore” sia “non energivore”, non

ancora costituite alla data del 1° aprile 2019, in assenza di dati relativi al parametro

iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della


9 Cfr. tra l’altro, il paragrafo 1 della circolare 10 novembre 2021, n. 14/E, avente ad oggetto il credito
d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo nonché la risposta a interpello n. 522 del 21 ottobre 2022,
concernente i crediti d’imposta relativi all’acquisto di beni strumentali.
10 Cfr. il paragrafo 3.2 della circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, ancorché concernente la detrazione
dell’IVA relativa a beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed escluse.

9

componente energia elettrica del secondo trimestre 2019, necessario per il

raffronto con i costi medi della materia energia relativa al secondo trimestre 2022),

questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

? valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica

all’ingrosso (PUN) pari, per il secondo trimestre 2019, a 50,87

euro/MWh11;

? valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il

secondo trimestre 2019, a 11,60 euro/MWh12,

per un importo complessivo pari a 62,47 euro/MWh.

In forza dell’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater, i crediti

d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 202313, esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Ciò a

differenza dei corrispondenti crediti d’imposta relativi al primo e al secondo

trimestre del 2022, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022.

Per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24,

da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 16 settembre 2022, n. 49/E, sono

stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “6968”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese

energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9

agosto 2022, n. 115”;

- “6969”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-

legge 9 agosto 2022, n. 115”;


11) Fonte Gestore dei mercati energetici (GME):
https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx > 2019; valutato come media aritmetica dei
valori orari di prezzo nel periodo 1.04.19 ore 1 – 31.06.19 ore 24.
12 Fonte ARERA: https://www.arera.it/allegati/docs/19/109-19rt.pdf, tabella 2.
13 Con l’articolo 6, comma 6, del decreto Aiuti-bis era stato previsto l’utilizzo dei crediti d’imposta entro il
31 dicembre 2022. Il termine è stato poi prorogato al 31 marzo 2023 dall’articolo 1, comma 11, lettera a),
del decreto Aiuti-ter e, da ultimo, al 30 giugno 2023 dall’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater.

10

- “6970”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9

agosto 2022, n. 115”;

- “6971”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese

diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)

– art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

Si evidenzia che i crediti d’imposta non possono essere chiesti a rimborso.

Per espressa previsione normativa, tali crediti d’imposta:

- non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione di

cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 200714 e di cui

all’articolo 34 della l. n. 388 del 200015;

- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base

imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non

rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli

interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese e degli

altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR;

- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i

medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche

della non concorrenza alla formazione del reddito e della base

imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non

determini il superamento del costo sostenuto.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 dispone che i crediti

d’imposta in commento – utilizzabili entro il 30 giugno 2023 – sono cedibili, solo

per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di


14 L’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 prevede che «a partire dal 1° gennaio 2008, anche
in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro
».
15 L’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000 prevede che «a decorrere dal 1°
gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale,
è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare
». L’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 (legge di bilancio 2022), ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto
dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di
euro
».

11

credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È

fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla

prima, solo a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo

106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui

all’articolo 64 del predetto testo unico;

- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del

d.lgs. n. 209 del 2005.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi

siano cedibili “solo per intero” implica che l’eventuale utilizzo parziale del credito

in compensazione tramite modello F24 non consente, in ogni caso, la cessione

della quota non utilizzata.

Per consentire la cessione dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha

pubblicato la risoluzione datata 11 ottobre 2022, n. 59, con la quale sono stati

istituiti i seguenti codici tributo:

- “7728”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a

favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

- “7729”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a

favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)

– art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

- “7730”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a

favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3,

del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

- “7731”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a

favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale

(terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

115”.

12

Le disposizioni in commento stabiliscono che, in caso di cessione del

credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati

relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno

diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le

quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima

data del 30 giugno 2023.

Il citato articolo 1, comma 4, prevede, inoltre, che le modalità attuative delle

disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità degli anzidetti crediti

d’imposta sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate.

Premesso che con il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2022, n.

253445, sono state approvate le regole per la cessione e la tracciabilità dei crediti

d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia

elettrica e gas nel primo e nel secondo trimestre 2022, con successivo

provvedimento direttoriale del 6 ottobre 2022, n. 376961, è stata disposta

l’estensione delle citate regole ai crediti d’imposta di cui al presente paragrafo

(ferme restando le diverse scadenze previste per la cessione e la fruizione dei

crediti da parte dei cessionari).

Quest’ultimo provvedimento stabilisce, inoltre, che la cessione dei crediti

d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 deve essere oggetto di apposita

comunicazione.

Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa alla

cedibilità dei crediti in commento, si richiama quanto precisato nelle circolari n.

13/E e n. 20/E del 2022.

2. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE
2022

13

L’articolo 1 del decreto Aiuti-ter ha riproposto alcuni contributi straordinari

attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia

elettrica e di gas naturale; nello specifico, viene riconosciuto:

- ai sensi del comma 1, un credito d’imposta del 40 per cento delle

spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed

effettivamente utilizzata16 nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle

imprese a forte consumo di energia elettrica17, i cui costi medi (per

kWh), calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 (al netto di

imposte e sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30 per

cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore

approfondimento al riguardo, si richiama quanto precisato nelle

circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;

- ai sensi del comma 2, un credito d’imposta del 40 per cento delle

spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di

ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli

termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas

naturale18, a condizione che il prezzo di quest’ultimo, determinato

come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME, abbia

subìto nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30 per

cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore

approfondimento in proposito, si rinvia alla circolare n. 20/E del

2022;


16 Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle
imprese di cui al primo periodo e dalle stesse consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’articolo
1, comma 2, del decreto Aiuti-quater ha riconosciuto il medesimo credito d’imposta anche in relazione al
mese di dicembre 2022. In tali casi, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2022, del prezzo unico nazionale.
17 Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
18 Queste imprese sono quelle operanti nei settori di cui all’allegato 1 al decreto del MITE 21 dicembre
2021, n. 541, e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non inferiore al 25 per cento del volume
indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

14

- ai sensi del comma 3, un credito d’imposta, pari al 30 per cento della

spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica,

acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e

novembre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori

di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,

corrispondente a una potenza impegnata di circa 4 kW (in luogo della

potenza disponibile minima di 16,5 kW prevista per il secondo e il

terzo trimestre 2022), diverse dalle imprese a forte consumo di

energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subìto nel terzo trimestre

2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi,

superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al

medesimo trimestre dell’anno 2019. Per ogni approfondimento, si

richiamano le circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;

- ai sensi del comma 4, un credito d’imposta, pari al 40 per cento della

spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi

di ottobre e novembre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli

usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte

consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale

determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal

GME abbia subìto, nel terzo trimestre 2022, un incremento maggiore

del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni

approfondimento, si rinvia alla circolare n. 20/E del 2022.

L’articolo 1, comma 1, del decreto Aiuti-quater ha riconosciuto i medesimi

crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale sopra descritti,

alle stesse condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese

di dicembre 2022.

Con riferimento alle imprese sia “energivore” sia “non energivore”, non

ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, in assenza di dati relativi al parametro

iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della

componente energia elettrica del terzo trimestre 2019, necessario per il raffronto

15

con i costi medi della materia energia relativa al terzo trimestre 2022), questo si

assume pari alla somma delle seguenti componenti:

? valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica

all’ingrosso (PUN) pari, per il terzo trimestre 2019, a 51,01

euro/MWh19;

? valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il

terzo trimestre 2019, a 11,70 euro/MWh20,

per un importo complessivo pari a 62,71 euro/MWh.

In forza dell’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater, i crediti

d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 202321, esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24,

da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 30 settembre 2022, n. 54/E, sono

stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “6983”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese

energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge

23 settembre 2022, n. 144”;

- “6984”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del

decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- “6985”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge

23 settembre 2022, n. 144”;


19 Fonte: Gestore dei mercati energetici (GME)
https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx > 2019; valutato come media aritmetica dei
valori orari di prezzo nel periodo 1.07.19 ore 1 – 30.09.19 ore 24.
20 Fonte ARERA: https://www.arera.it/allegati/docs/19/263-19rt.pdf, tabella 2.
21 Con l’articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti-ter era stato previsto l’utilizzo dei crediti d’imposta relativi
ai mesi di ottobre e novembre 2022 entro il 31 marzo 2023. Il termine è stato poi rideterminato al 30 giugno
2023 dall’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater. ’

16

- “6986”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese

diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre

2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 dispone che i crediti

d’imposta in commento – utilizzabili entro il 30 giugno 2023 – sono cedibili, solo

per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di

credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Per ogni ulteriore chiarimento in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta,

alla cumulabilità e alla cedibilità degli stessi si rinvia a quanto precisato nel

paragrafo 1.

Per completezza si rileva che con l’articolo 3, comma 1, del decreto Aiuti-

quater viene data alle «imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate» la

possibilità di rateizzare gli «importi dovuti a titolo di corrispettivo per la

componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli

usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di

consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati

entro il 30 settembre 2023».

Per quanto rilevante ai fini fiscali, si evidenzia che il medesimo articolo 3,

comma 7, stabilisce che l’accesso al piano di rateizzazione di cui sopra è

alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per

l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2022 previsti, rispettivamente, dall’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e

dall’articolo 1 del decreto Aiuti-quater.

3. CALCOLO SEMPLIFICATO RELATIVO AI CREDITI
D’IMPOSTA RICONOSCIUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE
“NON ENERGIVORE” E DI QUELLE “NON GASIVORE”

L’articolo 2, comma 3-bis, del decreto Aiuti prevede che: «Ai fini della

fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli

17

articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l’impresa destinataria del

contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica

o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre

dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per

il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una

comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della

componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo

trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della

predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte

del venditore».

La norma in esame riguarda:

- le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte

consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017; nei confronti di tali imprese

è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 15 per cento22 della spesa

sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente

utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022 (cfr. articolo 3 del

decreto Ucraina);

- le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui

all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; nei confronti di tali

imprese è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 25 per cento23

della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato


22 Tale contributo, inizialmente fissato nella misura del 12 per cento dall’articolo 3, comma 1, del decreto
Ucraina, è stato rideterminato nella misura del 15 per cento dall’articolo 2, comma 3, del decreto Aiuti.
23 Tale contributo, inizialmente fissato nella misura del 20 per cento dall’articolo 4, comma 1, del decreto
Ucraina, è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall’articolo 2, comma 1, del decreto Aiuti.

18

nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici

diversi dagli usi termoelettrici (cfr. articolo 4 del decreto Ucraina).

Si ricorda che le imprese di cui sopra possono usufruire dei crediti

d’imposta descritti a condizione, rispettivamente, che:

- il prezzo della componente energetica24, calcolato sulla base della

media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli

eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh

superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al

medesimo trimestre dell’anno 2019;

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,

riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subìto un incremento superiore al

30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo

trimestre dell’anno 2019.

Con l’intervento normativo in esame è stata introdotta una modalità di

calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito

d’imposta, nonché dell’ammontare dello stesso.

In particolare, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei

primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore

da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni

dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al

proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il

calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas

naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre

dell’anno 2022.

La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all’ipotesi in cui

l’impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019

sia nei primi due trimestri del 2022.


24 Come definita dalle circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022.

19

Si precisa che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero

calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo,

finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo

al beneficiario.

Resta fermo che la circostanza per cui l’utente abbia cambiato fornitore e

non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto

calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento

laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Come chiarito dall’ARERA con comunicato del 7 ottobre 2022, considerato

che il decreto Aiuti non ha stabilito uno specifico termine entro il quale, a pena di

decadenza, l’impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al

proprio venditore e che il termine per la comunicazione da parte del venditore deve

ritenersi posto a tutela delle esigenze dell’impresa di poter disporre

tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d’imposta, “i venditori

sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti

anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente” ai

60 giorni normativamente previsti.

Si precisa che:

- qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo

dell’energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei

conteggi comunicati, questi ultimi non sono sufficienti a determinare

la sussistenza del requisito richiesto per accedere al credito

d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica (costituito

dall’incremento in misura superiore al 30 per cento dei costi medi

per kWh della componente energetica, nel raffronto tra i due

trimestri di riferimento); ciò in quanto la spettanza del credito è

calcolata tenendo conto di tutti i punti di prelievo nella titolarità

dell’impresa. È, pertanto, necessario per l’impresa effettuare un

nuovo calcolo che tenga conto anche degli ulteriori punti di prelievo,

al fine di verificare la sussistenza del presupposto di legge. In caso

20

di esito positivo, gli ulteriori punti di prelievo di energia elettrica

possono essere considerati ai fini della determinazione del credito

d’imposta;

- qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di riconsegna

del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi

comunicati, questi possono essere considerati ai fini della

quantificazione del credito d’imposta spettante25.

Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del

contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza

dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in

caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella

spettante.

Come già chiarito con la circolare n. 13/E del 2022, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del d.l. n. 34

del 2020, sui poteri di controllo e di recupero in capo all’Agenzia delle entrate

degli importi non spettanti.

Analoghe disposizioni in merito alla possibilità di richiedere il calcolo

semplificato di cui trattasi sono state previste dall’articolo 6, comma 5, del decreto

Aiuti-bis, relativamente ai crediti d’imposta spettanti per il terzo trimestre 202226,


25 Cfr. deliberazione del 29 luglio 2022, n. 373, con cui l’ARERA ha definito il contenuto e le modalità
della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni in
caso di mancata ottemperanza degli obblighi comunicativi previsti. L’ARERA ha, inoltre, precisato (vedasi
il comunicato del 7 ottobre 2022 - https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm) che, qualora il
venditore non ottemperi alla richiesta del cliente:
a) entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ossia entro il 29
agosto 2022;
b) con la dovuta diligenza anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente al
29 agosto, tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l’impresa alla
richiesta del credito d’imposta;
tale circostanza determina “l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c),
della legge 481/95, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato
realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in
mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a
campione”.

26 Con deliberazione del 4 ottobre 2022, n. 474, l’ARERA ha definito, con riferimento al credito d’imposta
relativo al terzo trimestre 2022, il contenuto e le modalità della comunicazione che il fornitore di energia
deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza degli obblighi
comunicativi previsti. In particolare, l’ARERA ha, inoltre, precisato (vedasi comunicato del 7 ottobre 2022

21

e dall’articolo 1, comma 5, del decreto Aiuti-ter, con riferimento ai crediti

d’imposta spettanti per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L’anzidetta possibilità deve intendersi riconosciuta, inoltre, anche in

relazione ai crediti d’imposta spettanti per il mese di dicembre 2022, in forza

dell’articolo 1, comma 5, del decreto Aiuti-quater, secondo cui a tali ultimi crediti

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1 del decreto Aiuti-

ter.

4. COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D’IMPOSTA
MATURATI NELL’ESERCIZIO 2022

Come stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti-quater, i

beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto

trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il

16 marzo 202327, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato

nell’esercizio 2022, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non

ancora fruito».

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono

definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.


- https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm) che, qualora il venditore non ottemperi alla
richiesta del cliente:
a) “entro il 30 novembre 2022”;
b) con la dovuta diligenza anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente al
29 agosto, tenuti conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l’impresa alla
richiesta del credito d’imposta;
tale circostanza determina “l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c),
della legge 481/95, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato
realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in
mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a
campione”.

27 Con l’articolo 1, comma 8, del decreto Aiuti-ter era stato inizialmente previsto il 16 febbraio 2023 come
termine per l’invio della richiamata comunicazione da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta del terzo
trimestre 2022 e dei mesi di ottobre e novembre 2022, poi rideterminato nella data del 16 marzo 2023,
estendendolo anche ai beneficiari del credito d’imposta relativo al mese di dicembre 2022.

22

5. RISPOSTE A QUESITI

5.1. Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica

e gas naturale in caso di locazione di immobile

Domanda

Si chiede di chiarire quale sia il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti

d’imposta sopra indicati, qualora sia concesso in locazione un immobile e le

relative spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute, nel

trimestre del 2022 per il quale spetterebbero gli anzidetti crediti, dall’impresa

conduttrice dell’immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che

risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

Risposta

Si precisa, in ordine al solo beneficio fiscale in argomento, che i crediti

d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa

conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico

attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.

Ciò in conformità con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le

imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas

naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d’imposta

a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica

«effettivamente utilizzata», nonché dei maggiori oneri «effettivamente sostenuti»

per l’acquisto di gas naturale.

I requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio di cui trattasi

vanno verificati, in tal caso, in capo al conduttore.

Si precisa che, al fine della fruizione dei crediti d’imposta in argomento, il

sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale deve

essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante

il possesso di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore), delle fatture o

note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione

23

dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica

delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,

nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di

quest’ultimo.

Si evidenzia che, in mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore

del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza

del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della

possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato

illustrata al paragrafo 4.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini della disciplina dei settori dell’energia

elettrica e del gas, l’utente finale della fornitura è il titolare del POD/PDR

attraverso il quale avviene il consumo, rispettivamente, dell’energia elettrica o del

gas naturale. L’eventuale disallineamento tra la titolarità dell’utenza e il consumo

effettivo dell’energia o del gas, riscontrabile nel caso in cui il conduttore di un

immobile non effettui la voltura della relativa utenza, può precludere

l’applicazione delle tutele e delle agevolazioni previste dalla normativa di settore,

incluse le agevolazioni extrafiscali per le imprese energivore e gasivore, per fruire

delle quali la titolarità del POD/PDR è condizione essenziale. Tali ulteriori e

diversi benefici saranno, quindi, fruibili, nella fattispecie in esame, solo laddove

venga effettuata la voltura dell’utenza.

5.2 Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022

nel caso in cui l’unico contatore di energia elettrica di potenza

pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa “non

energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in

locazione.

Domanda

Si chiede di chiarire, con riferimento all’ipotesi illustrata nel precedente

quesito, se il credito d’imposta per l’energia elettrica acquistata nel terzo trimestre

24

del 2022 possa teoricamente spettare a un’impresa “non energivora” alla quale

siano riferibili più POD, laddove l’unico POD di potenza pari o superiore a 16,5

kW sia installato nell’immobile dalla stessa detenuto in locazione.

Risposta

Si ritiene che il credito d’imposta riconosciuto per l’energia elettrica

consumata possa spettare al conduttore dell’immobile nel quale sia installato il

POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW, ancorché questi non sia intestatario

della relativa utenza, laddove si verifichino le condizioni descritte nella risposta al

quesito di cui al precedente paragrafo 5.1. Non rileva, a tal fine, che gli unici POD

del quale il conduttore sia titolare abbiano potenza inferiore a 16,5 kW, atteso che

il POD di potenza superiore all’anzidetto limite è comunque riferibile, in base a

quanto sopra detto, al conduttore stesso, che ne sostenga effettivamente gli oneri,

in virtù del riaddebito analitico delle spese.

In tal caso, essendo necessario verificare in capo al conduttore la sussistenza

dei requisiti normativamente previsti, ai fini del calcolo della media di riferimento

devono, quindi, essere considerati i dati relativi a tutti i POD allo stesso

ricollegabili.

5.3. Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai

fini dell’accesso al credito d’imposta energia elettrica per

un’impresa non intestataria dell’utenza nel trimestre di

riferimento del 2019

Domanda

Si chiede di precisare se un’impresa conduttrice di un immobile, nel quale

esercita l’attività in forza di un contratto di locazione, possa accedere al beneficio

fiscale in esame anche nel caso in cui, nel trimestre di riferimento del 2019, non

fosse intestataria delle fatture, in quanto, nella predetta annualità, il locatore

risultava essere titolare dell’utenza, con riaddebito analitico delle spese relative a

detta utenza.

25

Risposta

Nel caso di specie, si ritiene che possa accedere al beneficio in esame

l’impresa conduttrice dell’immobile, la quale non sia intestataria dell’utenza nel

trimestre di riferimento dell’anno 2019, a condizione che i costi medi (per kWh),

calcolati sulla base del trimestre di riferimento del 2022 (al netto di imposte e

sussidi), abbiano subìto un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo

periodo del 2019.

Si precisa, ad ogni modo, che il sostenimento delle spese per l’acquisto di

energia elettrica deve essere documentato dall’impresa che usufruisca del credito

d’imposta, con riferimento all’anzidetto periodo del 2019, secondo quanto già

precisato nella risposta al quesito 5.1.

5.4. Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella

richiesta dalla norma nei trimestri rilevanti per la verifica

dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica per le

imprese “non energivore”

Domanda

Si chiede di precisare se possano accedere al credito d’imposta riconosciuto

a favore delle imprese “non energivore” anche coloro che, nei trimestri di

riferimento del 2019 e del 2022 posti a confronto ai fini della verifica

dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica, non siano dotati di

contatore di potenza pari o superiore a quella indicata dalla legge.

Risposta

Con riferimento alla richiesta in esame, tenuto conto della formulazione

letterale della norma, si ritiene che il possesso di un contatore di potenza

disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) in

base al periodo considerato (ossia di potenza impegnata rispettivamente pari a 15

kW o 4 kW circa) non sia necessario anche nei trimestri del 2019 e del 2022 di

26

riferimento per la verifica dell’incremento del costo del 30 per cento della

componente energia.

Detta condizione, infatti, è richiesta, quale requisito di accesso al beneficio

fiscale in esame, esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del

credito d’imposta.

5.5. Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza

ricorso alla rete pubblica

Domanda

Si chiede di specificare se, anche per le imprese “non energivore”, sia

possibile agevolare gli acquisti di energia elettrica che avvengono senza il ricorso

ad una rete pubblica.

Risposta

Si richiama, al riguardo, la circolare n. 25/E del 2022, con la quale, al

paragrafo 3.3, si è precisato che ai fini della determinazione e della spettanza del

credito d’imposta “la norma (…) non prevede che la vendita di energia elettrica

debba essere effettuata attraverso la rete pubblica.

Si ritiene, pertanto, che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla

rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un’impresa

“energivora” non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al

ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati,

sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica”.

Si è dell’avviso che la risposta fornita in circolare, pur riferendosi alle

imprese “energivore”, sia estendibile al beneficio fiscale previsto in favore delle

imprese “non energivore”, al ricorrere dei presupposti di legge.

5.6 Nozione di “componente energia”

Domanda

27

Si chiede di chiarire se la spesa sostenuta per la CO2 (costi del meccanismo

EU ETS - Emission Trading System - in ottemperanza agli obblighi previsti dalla

direttiva 2003/87/CE), riferita a un determinato periodo e a uno specifico volume

di energia elettrica, quando esposta separatamente in fattura, vada conteggiata

nella componente energia per il calcolo dell’effettivo credito d’imposta.

Risposta

La spesa sostenuta per la CO2 riferita all’energia elettrica effettivamente

consumata nel trimestre di riferimento è da considerarsi parte della componente

energia, anche se è riportata in una voce separata della medesima fattura,

nell’ambito di un contratto di fornitura, e non è inglobata nel prezzo specifico della

stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso

al diritto al credito d’imposta sia nel calcolo dell’effettivo credito spettante.

5.7. Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati

relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019

Domanda

Si chiede quale sia il criterio applicabile per il calcolo dell’incremento del

costo della componente energetica nelle fattispecie di seguito indicate,

caratterizzate dall’assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento

del 2019 (nell’esempio, primo trimestre 2019), ancorché non si tratti di un’impresa

neocostituita:

- impresa costituita al 1° gennaio 2019, ma che si è dotata di utenza

elettrica nel trimestre successivo;

- impresa costituita al 1° gennaio 2019 e dotata di utenza elettrica nel

primo trimestre 2019, ma inattiva dal punto di vista produttivo e

comunque con consumi nulli (pari a zero) con riferimento a detto

primo trimestre 2019.

Risposta

Con riferimento alle ipotesi sopra menzionate, si ritiene che possa trovare

28

applicazione quanto già sostenuto nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 3.1,

relativamente alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019.

Nel documento di prassi, al riguardo, è stato affermato che: “in assenza di

dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia

del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019,

necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo

trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

? valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso

(PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh17;

? valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo

trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh,

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh”.

Analogo ragionamento, ovviamente, andrà svolto per le imprese che si

trovino nella stessa situazione sopra descritta, ma in relazione a uno degli altri

trimestri del 2019, effettuando il raffronto con il costo medio del trimestre di

riferimento.

5.8. POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo

dell’incremento del costo della componente energetica

Domanda

Si chiede di chiarire se l’incremento di costo fra i trimestri di riferimento

(2019-2022) debba essere determinato prendendo in considerazione i soli POD

utilizzati dall’impresa in entrambi i trimestri o anche quelli utilizzati in uno solo

dei trimestri di riferimento.

Risposta

Al riguardo si precisa che, ai fini del calcolo dell’incremento di costo fra i

trimestri di riferimento (2019-2022), deve tenersi conto di tutti gli acquisti di

energia elettrica complessivamente effettuati in ciascuno dei periodi.

L’impresa, quindi, deve considerare la fornitura di energia elettrica relativa

29

a tutti i POD utilizzati nei trimestri di riferimento, a prescindere dalla circostanza

che gli stessi siano in dotazione dell’impresa in entrambi i trimestri o solo in uno

di essi.

5.9. Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture

riportanti i consumi relativi a trimestri differenti

Domanda

Si chiede di sapere quali siano le corrette modalità di calcolo del credito

d’imposta, nel caso in cui la fattura di dettaglio relativa al mese di giugno (secondo

trimestre 2022) comprenda anche i consumi di competenza del mese successivo

(rientrante, pertanto, nel terzo trimestre 2022).

Risposta

Nel caso in cui la fattura di dettaglio con competenza giugno indichi

unitariamente la materia (energia elettrica o gas naturale) consumata anche nel

mese successivo, ad esempio, dal 1° giugno al 15 luglio 2022, il contribuente è

tenuto a dividere il totale della spesa sostenuta per i giorni di riferimento (ossia,

nel caso di specie, per 45) e moltiplicarlo per i giorni di giugno (ossia per 30); ciò

al fine di ottenere il dettaglio della spesa sostenuta con riferimento al mese di

giugno, utile per il calcolo del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre

2022, separatamente dall’importo spettante per il trimestre successivo.

5.10. Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano

GNL (gas naturale liquido)

Domanda

Si chiede se acceda al beneficio fiscale riconosciuto in relazione ai consumi

di gas naturale l’impresa che effettui l’acquisto di GNL (gas naturale liquido).

Risposta

30

Le norme che disciplinano il credito d’imposta in esame in favore delle

imprese “gasivore” e “non gasivore” prevedono che l’accesso al beneficio fiscale

sia subordinato all’acquisto di «gas naturale» (senza ulteriori specifiche rispetto

alla tipologia di gas).

In considerazione di ciò si ritiene, pertanto, che l’impresa che acquisti GNL

possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta

riconosciuto sia in favore delle imprese “gasivore”, sia in favore di quelle “non

gasivore”, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

5.11. Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano

GPL (gas di petrolio liquefatto)

Domanda

Si chiede se possa accedere al beneficio fiscale previsto per l’acquisto di

gas naturale l’impresa che effettui l’acquisto di gas di petrolio liquefatto (GPL).

Risposta

Le norme che disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese

“gasivore” e “non gasivore” prevedono, sotto il profilo oggettivo, che l’accesso al

beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di «gas naturale».

In considerazione di ciò, si ritiene che l’impresa che acquisti GPL non possa

usufruire dell’agevolazione in esame, atteso che il GPL, sotto il profilo

merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non

può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione

del credito d’imposta in oggetto.

5.12. Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore”

per l’acquisto di gas per uso autotrasporto

Domanda

31

Si chiede se il credito d’imposta per l’acquisto di gas per uso autotrasporto,

riconosciuto in favore delle imprese “gasivore” (cfr. circolare n. 20/E del 2022,

paragrafo 2.2), spetti anche alle imprese “non gasivore”.

Risposta

Con la circolare sopra menzionata è stato precisato che «Il beneficio fiscale

in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto

di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un “uso

energetico” del gas stesso (…)».

Si ritiene che la precisazione fornita con la citata circolare, seppure

richiamata nel paragrafo relativo alle imprese “gasivore”, possa trovare

applicazione anche in favore delle imprese “non gasivore”, le quali, pertanto,

possono anch’esse – ricorrendone i presupposti – usufruire del credito d’imposta

per l’acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso

sia rivenduto a terzi.

5.13. Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas

naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso

foresteria

Domanda

Si chiede di precisare se un’impresa possa beneficiare dei relativi crediti

d’imposta, laddove detenga in locazione un immobile a uso foresteria e sia titolare

delle relative utenze, sostenendo i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas

naturale.

Risposta

Si ritiene che nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso

foresteria i benefici in esame possano essere usufruiti dall’impresa conduttrice,

ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa, nel caso in cui i relativi costi per

l’acquisto della componente energetica e gas ineriscano all’attività di impresa e

siano rimasti definitivamente in carico alla stessa, senza che quest’ultima abbia

32

addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore

dell’immobile.

5.14. Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una

centrale termica di teleriscaldamento

Domanda

Una società che produce energia elettrica e termica dall’impianto di

teleriscaldamento di sua proprietà mediante la combustione di gas metano,

contabilizzato tramite contatore “dedicato”, chiede se la sua attività di gestione di

una centrale di teleriscaldamento – che comporta la duplice produzione di energia

elettrica e di acqua calda ai fini dell’alimentazione della rete sotterranea di

teleriscaldamento – costituisca causa ostativa al riconoscimento del credito

d’imposta per le imprese cosiddette “non gasivore”.

Risposta

La disciplina in argomento prevede che l’acquisto di gas naturale

agevolabile si riferisca al gas consumato «per usi energetici diversi dagli usi

termoelettrici».

È quindi necessario, per quanto attiene al gas naturale per l’alimentazione

della centrale termica di teleriscaldamento, individuare la quota parte dello stesso

utilizzata «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».

In caso di cogenerazione, per distinguere, ai nostri fini, i quantitativi di gas

naturale utilizzati per produrre energia elettrica (riconducibile all’uso

termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre energia di diverso tipo

(riconducibile agli usi energetici diversi da quelli termoelettrici), si ritiene che

possa trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall’articolo 21,

comma 9-ter, lettera b), del “Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (c.d.

Testo unico delle accise - TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, il quale stabilisce che, in caso di generazione combinata di energia elettrica

33

e calore utile, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione

di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico

convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh28.

Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo

di gas naturale utilizzato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici»,

oggetto di agevolazione, al ricorrere degli altri requisiti.

5.15. Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società

sportive dilettantistiche

Domanda

Una società sportiva dilettantistica (di seguito, SSD) costituita sotto forma

di società a responsabilità limitata senza fine di lucro – che non rientra tra le

imprese “energivore” né fra quelle “gasivore” – chiede se possa beneficiare dei

crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”,

considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia

elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione,

senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.

Risposta

Come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti

d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la

norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine

“imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi

incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le

condizioni normativamente previste.

Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese

commerciali.


28 Cfr. circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E, avente ad oggetto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in
relazione alle forniture di gas metano per combustione per usi civili e industriali.

34

Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono

costituite e la natura commerciale delle stesse – che induce a qualificarle come

imprese commerciali29 – al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono

fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente

svolta.

***

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

provinciali e dagli uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)


29 Si veda, al riguardo, la circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, avente ad oggetto questioni fiscali di interesse
delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

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