CIRCOLARE N. 6 /E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 20 marzo 2023
OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” –
Ulteriori chiarimenti interpretativi
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INDICE
PREMESSA ..................................................................................................................... 3
1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) ............................................. 3
2. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) .................. 9
3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) ...... 11
4. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento (commi da 179 a 185) ............................................................................. 14
5. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) ... 16
6. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di
cassazione (commi da 213 a 218) .................................................................................. 21
7. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione
giudiziale (commi da 219 a 221) ................................................................................... 22
8. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) ............................................... 23
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PREMESSA
Con le circolari del 13 gennaio 2023, n. 1/E, e del 27 gennaio 2023, n. 2/E,
sono stati forniti i primi chiarimenti relativi, rispettivamente, alle disposizioni
riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cd. tregua
fiscale, così come introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di
bilancio 2023).
Con il presente documento di prassi si intendono fornire – attraverso lo
schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento – ulteriori
chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle
associazioni di categoria. Si riportano, inoltre, le risposte ai quesiti formulati in
occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e
di Telefisco 2023.
Per una lettura più agevole, nel prosieguo si fa riferimento ai soli commi
dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.
1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)
1.1 Domanda1
La legge di bilancio 2023 prevede la riduzione delle sanzioni al 3 per cento
anche per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già
notificate in passato. Poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso
dell’entrata in vigore della novella (ad esempio nei mesi di gennaio o febbraio), si
chiede con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare
(l’importo a suo tempo comunicato al contribuente è stato infatti calcolato con la
sanzione al 10 per cento).
Risposta
1 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023. Analoga risposta è stata fornita anche al 6° forum
nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
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Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con
riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio
2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
La circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura
del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per
differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo
dell’imposta versato.
Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le
sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i
versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci
indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa
che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da
imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre
includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma
versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata
scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).
Si precisa che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è stato messo a
disposizione dei contribuenti uno strumento di ausilio per la determinazione del
debito residuo con il calcolo delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano
di rateazione.
1.2 Domanda2
Si chiede se eventuali dilazioni di comunicazioni di irregolarità già
decadute alla data del 1° gennaio 2023, per omesso pagamento di taluna delle rate
successive alla prima, qualora non ancora affidate all’agente della riscossione alla
data del 30 giugno 2022, possano beneficiare della definizione degli avvisi bonari.
In caso di risposta negativa, si chiede di sapere se e come sia possibile regolarizzare
2 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
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in via agevolata la suddetta omissione.
Risposta
Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle
comunicazioni di irregolarità, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali,
alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai
sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.
Pertanto, per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che
al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi
dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, in caso di mancato
pagamento anche parziale alle scadenze prescritte, tale da determinare la
decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si
applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
1.3 Domanda3
Si chiede di sapere se la definizione agevolata delle comunicazioni di
irregolarità decade in caso di mancato o ritardato pagamento, anche per pochi
giorni, di una sola delle rate del piano dei pagamenti oppure se a tale fine occorre
il mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella immediatamente
successiva, come accade nelle normali rateazioni delle comunicazioni di
irregolarità.
Risposta
Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2023, i benefici della definizione
agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste
dall’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973 (vale a dire, lieve tardività nel
versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione
3 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
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non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000; tardivo versamento di
una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva),
salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
1.4 Domanda4
Un contribuente ha in corso al 1° gennaio 2023 una rateazione relativa a
una comunicazione di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con riferimento alla rata scaduta entro il
31 dicembre 2022, lo stesso ha versato solamente l’importo pari all’imposta
dovuta. Si chiede se, nel caso in cui il contribuente aderisca alla definizione
agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni di cui ai commi da 153 a 159, sia possibile fruire della riduzione delle
sanzioni anche per quelle relative alla predetta rata scaduta entro il 31 dicembre
2022.
Risposta
Come precisato nella circolare n. 1/E del 2023, il comma 155 prevede la
definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis
del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data
del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi
dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. Per rateazioni in corso al 1° gennaio
2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a
prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è
verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602
del 1973. L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura
pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo
aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto,
la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo
4 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
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di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il
pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue
imposte non versate o versate in ritardo. Per la determinazione dell’importo
residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre, oltre agli
importi già versati, anche quelli relativi a eventuali rate scadute entro il 31
dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito,
nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).
Pertanto, nel caso prospettato in cui il contribuente - con riferimento alla
rata scaduta entro il 31 dicembre 2022 - abbia versato la sola imposta, lo stesso
non può includere nella definizione agevolata la sanzione dovuta (relativa alla
predetta rata), che deve essere versata nella misura originariamente prevista, entro
la scadenza della rata successiva.
1.5 Domanda5
Dal testo della disposizione normativa sembra che sia comunque possibile
ottenere la riduzione al 3 per cento della sanzione per quegli avvisi bonari la cui
“rateazione è in corso” e, quindi, indipendentemente dalla possibile decadenza
intervenuta al 1° gennaio 2023. Posto che la relazione di accompagnamento
afferma, invece, che laddove si sia verificata la decadenza entro il 31 dicembre
2022 non è possibile accedere alla misura premiale e posto che la norma sulla
remissione in termini di rate scadute è destinata ad altri istituti, quale è la corretta
lettura della disposizione normativa?
Risposta
Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con
riferimento agli “avvisi bonari” per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia
regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del d.lgs.
n. 462 del 1997.
Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, per rateazioni in corso al 1°
5 Risposta fornita in occasione di del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
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gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal
periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna
causa di decadenza, ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
Come previsto dal successivo comma 156, per beneficiare della riduzione
sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale prosegua,
senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano
di rateazione, usufruendo eventualmente dell’estensione fino a venti rate
trimestrali (comma 159).
1.6 Domanda6
Le nuove misure in materia di rateazione dei pagamenti derivanti da avvisi
bonari sembra, in base al testo normativo, che si applichino anche a quelle
comunicazioni di irregolarità previste dall’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973
in quanto vi è la completa soppressione di alcune parole nell’articolo 3-bis, comma
1, del d.lgs. 462 del 1997. È corretta tale lettura ovvero la norma è destinata
esclusivamente agli avvisi ex articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del
DPR n. 633 del 1972?
Risposta
Il comma 159, intervenendo sull’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997,
ha eliminato la previsione che stabiliva, per gli importi pari o inferiori a euro 5.000,
la possibilità di dilazionare il pagamento in un numero massimo di otto rate
trimestrali.
La modifica introdotta, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023,
riguarda, oltre la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli
automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-
bis del DPR n. 633 del 1972, anche la rateazione delle somme dovute a seguito dei
controlli formali eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 il
cui pagamento può, quindi, essere rateizzato fino a un numero massimo di venti
6 Risposta fornita in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
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rate trimestrali a prescindere dall’importo.
2. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
2.1 Domanda
Con riferimento alla definizione agevolata delle violazioni formali, è
corretto ritenere che non occorre procedere alla rimozione delle irregolarità od
omissioni laddove la stessa non sia necessaria ai fini dei controlli, così come
precisato dalla circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente
analoga definizione agevolata di cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136?
Risposta
La norma in commento ricalca, nel contenuto, l’analoga regolarizzazione
disposta con l’articolo 9 del d.l. n. 119 del 2018, da cui si differenzia sotto il profilo
della tempistica.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
0027629/2023 del 30 gennaio 2023, al punto 2.7 (parimenti al provvedimento prot.
n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, punto 2.8.) dispone che «La rimozione [delle
violazioni formali ndr] non va effettuata quando non sia possibile o necessaria
avuto riguardo ai profili della violazione formale».
Con la circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 4.3, è stato chiarito che il
provvedimento fa riferimento ai “casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a
disporre la sola applicazione della sanzione”, principio che può ritenersi
confermato anche per la definizione disposta dai commi da 166 a 173 della legge
di bilancio 2023.
A tale ultimo riguardo, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato un
elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione
delle irregolarità od omissioni non è necessaria (ad esempio, i casi in cui la norma
sanzionatoria dispone la sola applicazione delle sanzioni), e di quelle in cui,
invece, risulta obbligatoria (come l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture
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contabili).
Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di
controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della
violazione regolarizzata risulti o meno necessaria.
Si rammenta che il citato provvedimento del 2023 (al pari di quello del
2019) disciplina gli effetti prodotti dalla mancata – in tutto o in parte –
regolarizzazione delle violazioni anche dopo l’invito dell’ufficio competente.
2.2 Domanda
Possono considerarsi formali le seguenti violazioni?
- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura”
ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;
- fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i
termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di
competenza con relativo versamento dell’imposta;
- corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati
all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con
relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
Risposta
In via preliminare, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono punibili «…le violazioni
che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono
sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del
tributo» (cd. violazioni meramente formali).
Viceversa, sono formali le “…violazioni per le quali il legislatore ha
previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in
misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo
sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che,
generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali” (cfr.
circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 2).
11
Tanto premesso, nell’ordine, si osserva quanto segue:
- il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR
n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida
sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione
meramente formale (si ricorda, comunque, che la corretta indicazione
del codice “natura” rileva ai fini della predisposizione dei documenti
IVA precompilati da parte dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127);
- l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i
termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di
competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una
violazione formale;
- i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati
all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con
relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista
dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale.
3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a
178)
3.1 Domanda
È possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime
fiscale previsto per i cd. impatriati, in particolare ai fini dell’esercizio dell’opzione
per la proroga ex articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34?
Risposta
Nella circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che al ravvedimento speciale
si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento
ordinario, per quanto non derogato espressamente.
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Il versamento contemplato dall’articolo 5, comma 2-bis, del d.l. n. 34 del
2019, è funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale
previsto per i cd. impatriati, nelle ipotesi ivi contemplate.
La sua assenza o insufficienza determina l’esclusione dalla proroga predetta
e, quindi, non rappresenta alcuna violazione “regolarizzabile” nella forma del
ravvedimento speciale, al pari di quanto già detto con riferimento al ravvedimento
ordinario7.
3.2 Domanda
Un contribuente che, avendo presentato una dichiarazione integrativa a
favore, intenda provvedere ad una rettifica a sfavore avvalendosi del ravvedimento
speciale, deve tenere conto delle risultanze della dichiarazione integrativa a favore
a suo tempo presentata o di quella originaria?
Risposta
Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni
«riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti» (comma 174).
Al riguardo la circolare n. 2/E del 2023 ha chiarito che “Sono, pertanto,
definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate - con riferimento ai
periodi di imposta ancora accertabili - al più tardi entro 90 giorni dal termine di
presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive)”.
A differenza della dichiarazione presentata nel termine di 90 giorni dalla
scadenza prescritta8, la dichiarazione integrativa – a favore o a sfavore – presentata
oltre il termine predetto non si sostituisce “ad ogni effetto” a quella originaria, ma
solo limitatamente ai dati “emendati” in essa contenuti.
Pertanto, nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla
dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per
7 Cfr., in tal senso, la risposta all’interpello del 22 febbraio 2023, n. 223 e le risposte agli interpelli del 18
e 12 luglio 2022, nn. 383 e 371.
8 Cfr., al riguardo, circolare del 12 ottobre 2016, n. 42/E.
13
la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – si dovrà integrare la
dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni,
a favore o a sfavore, intervenute medio tempore (anche versando eventuali crediti
generati e utilizzati se annullati per effetto delle modifiche apportate con la
successiva dichiarazione integrativa).
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, della legge 23
dicembre 2014 n. 190, a mente del quale nelle ipotesi di presentazione di
dichiarazione integrativa i termini per l’accertamento di cui agli articoli 43 del
DPR n. 600 del 1973 e 57 del DPR n. 633 del 1972, decorrono dalla presentazione
della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto
dell’integrazione.
3.3 Domanda
È possibile avvalersi del ravvedimento speciale per le violazioni accertabili
ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973?
Risposta
Nella circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che non sono definibili con
il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del
DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Per beneficiare della
regolarizzazione in esame, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non
siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima
rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e
irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del
DPR n. 600 del 1973.
Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n.
600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano
già state contestate.
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4. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
4.1 Domanda
Nell’ambito delle misure agevolative previste dalla legge di bilancio 2023,
gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non
sembrano trovare spazio. È possibile includerli nell’ambito degli avvisi di rettifica
passibili di adesione agevolata e definizione agevolata?
Risposta
Si ritiene che gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR
n. 600 del 1973 non rientrino nell’ambito di applicazione della definizione
agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della
legge di bilancio 2023.
Infatti, agli atti medesimi non si applica, ordinariamente, né l’istituto
dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza; inoltre, gli stessi non risultano
appositamente richiamati nel contesto delle disposizioni che disciplinano le
definizioni citate nel quesito.
Pertanto, nel caso degli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter
del DPR n. 600 del 1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle
sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione previste dai predetti commi.
Si specifica, tuttavia, che le violazioni tributarie rilevabili in sede di
controllo ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 possono ricadere nella
procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui ai commi da
174 a 178 fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del
controllo formale (comma 174).
4.2 Domanda
È possibile definire gli atti di contestazione, con cui vengono irrogate le
sole sanzioni ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, mediante l’istituto
di cui ai commi da 179 a 185 con sanzione ridotta ad un diciottesimo?
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Risposta
In base ai commi 180 e 181 sono definibili gli atti rientranti nell’ambito di
applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli
atti di recupero.
Si ritiene, pertanto, che il legislatore non abbia inteso estendere l’istituto
agevolativo in esame agli atti di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, che
prevedono l’irrogazione delle sole sanzioni.
4.3 Domanda
Nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, si chiede
conferma che con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati
entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla
presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1,
del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023. Si chiede
altresì conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento
con adesione.
Risposta
Il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento
ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con
adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le
sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del
minimo previsto dalla legge (…)».
In base al tenore letterale del richiamato comma 179, presupposto per
l’adesione agevolata avviata su processo verbale di constatazione è esclusivamente
l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023.
Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di
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constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione
agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo
6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa
dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche
successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e
lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
5. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a
205)
5.1 Domanda
È possibile definire con il pagamento del 90 per cento del valore di lite una
controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la
costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il
termine di 90 giorni previsti di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546?
Risposta
Ai sensi dei commi da 186 a 205 sono definibili le controversie attribuite
alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1°
gennaio 2023, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al
valore della controversia e differenziato, in relazione allo stato e al grado in cui
pende il giudizio da definire.
In particolare:
- il comma 186 prevede il pagamento di un importo corrispondente al 100
per cento del valore della controversia nei casi in cui l’Agenzia fiscale
è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non
cautelare depositata al 1° gennaio 2023 o quando il contribuente ha
notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, anche se
ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui
17
all’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, ma a tale data non si è
ancora costituito in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di
primo grado, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del
1992;
- il comma 187 prevede, invece, il pagamento di un importo pari al 90 per
cento del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla
data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio, ma, alla stessa
data, la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora
depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.
Ne consegue che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1°
gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il
pagamento di un importo pari al 90 per cento del valore della controversia.
Con riferimento all’istituto della mediazione, l’articolo 17-bis del d.lgs. n.
546 del 1992 prevede che la presentazione del reclamo è condizione di
procedibilità del ricorso e che, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla
scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere
conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni.
Ciò premesso, qualora alla data del 31 dicembre 2022, come nel caso
prospettato, risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini
per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi
improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. Si ritiene, pertanto, che
nell’ipotesi considerata il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento
di un importo pari al valore della controversia.
5.2 Domanda
Nel caso in cui sia stata impugnata per cassazione una sentenza relativa a
più atti riferiti a periodi di imposta differenti, è possibile definire la lite avvalendosi
per taluni atti della procedura di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n.
130, e per altri di quella di cui ai commi da 186 a 205 della legge di bilancio 2023?
18
In particolare, si chiede di sapere se, a seguito di definizione della lite ai
sensi dell’articolo 5 della l. n. 130 del 2022 in relazione ad uno solo degli atti di
cui alla sentenza impugnata per cassazione, sia possibile accedere alla definizione
di cui ai commi da 186 a 205 di cui alla legge di bilancio 2023 per gli ulteriori atti
in relazione ai quali il giudizio è ancora pendente.
Risposta
L’articolo 1, comma 195, della legge di bilancio 2023 prevede che «Entro
il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta
domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un
distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a
ciascun atto impugnato».
Al riguardo, si osserva che, qualora con il medesimo ricorso introduttivo
del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una
distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere
integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei
singoli atti impugnati.
Il comma 204 prevede, inoltre, che resta ferma, in alternativa, la definizione
agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui
all’articolo 5 della l. n. 130 del 2022, in relazione alla quale la presentazione
dell’istanza doveva avvenire entro il 16 gennaio 2023.
Ne consegue che nell’ipotesi considerata, previa verifica della sussistenza
dei presupposti per la definizione, il contribuente può accedere, con riferimento a
ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato) non
definita con la procedura di cui all’articolo 5 della l. n. 130 del 2022, alla
definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di bilancio
2023.
5.3 Domanda
Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente
società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è
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possibile valutare singolarmente la definizione solo per il socio o solo per la
società?
Risposta
Il comma 195 prevede che entro il 30 giugno 2023, per ciascuna
controversia autonoma, sia presentata una distinta domanda di definizione esente
dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento, e precisa che «per
controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».
Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati
impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per
ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita,
nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.
Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente
società e soci e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è
possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla
definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.
In analogia a quanto chiarito con la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E
(paragrafo 4.1.), è irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, posto che, di
regola, in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto
impugnato.
Tale precisazione comporta fra l’altro che è ammissibile la definizione
parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di
riunione da parte del giudice; in tal caso, la definizione può comportare
l’estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di
definizione.
5.4 Domanda
Ai fini della definizione delle liti, la fattispecie riguardante le controversie
pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, i cui due
giudizi di merito siano favorevoli al contribuente, è definibile ai sensi del comma
190 (pagamento del 5 per cento del valore della controversia) oppure del comma
20
191 (pagamento del 15 per cento del valore della controversia) della legge di
bilancio 2023?
Risposta
Al riguardo, si ritiene che, nella specie, possano trovare applicazione i
chiarimenti già resi nella circolare n. 6/E del 2019 (paragrafo 5.1.6) – con
riferimento all’analoga definizione agevolata delle controversie tributarie di cui
all’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 – secondo cui «Considerato che la
disposizione in commento prevede una disciplina speciale per la definizione delle
liti aventi ad oggetto le sanzioni non collegate al tributo, si ritiene che le
percentuali sopra indicate si applichino in tutti i casi di pendenza delle relative
controversie, incluse quelle pendenti in Cassazione ed eventualmente anche
interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di
giudizio».
Pertanto, ai fini della definizione agevolata, si ritiene applicabile alla
fattispecie prospettata il comma 191.
5.5 Domanda
La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio ha effetti
vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite?
Risposta
Il comma 197 prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi
avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10
luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso
l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della
domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Al riguardo, si ritiene che, nella specie, possano trovare applicazione i
chiarimenti già resi nella circolare n. 6/E del 2019 (paragrafo 8) – con riferimento
all’analoga definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 6
del d.l. n. 119 del 2018 – secondo cui “…la domanda di sospensione del giudizio
21
va avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione
agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti
vincolanti per l’adesione alla definizione”.
5.6 Domanda
La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto
della definizione liti di cui alla legge di bilancio 2023?
Risposta
Considerato che ai sensi del comma 192 la definizione si applica alle
controversie per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia
ancora formato il giudicato, si ritiene che l’intervenuta trattazione dell’udienza non
precluda la definizione agevolata.
6. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte
di cassazione (commi da 213 a 218)
6.1 Domanda
La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzare la
rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione?
Risposta
In base a quanto disposto dai commi da 213 a 218, a seguito di definizione
in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente
applicazione delle sanzioni in misura ridotta, la parte che ha proposto il ricorso
principale o incidentale per cassazione formalizza, entro il 30 giugno 2023, la
rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all’articolo 390 c.p.c., in quanto
compatibili.
Ai sensi dell’articolo 390 c.p.c., che disciplina la rinuncia al ricorso in
Cassazione, «La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché
non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza
camerale».
22
Si ritiene, pertanto, che la trattazione dell’udienza precluda la possibilità di
effettuare la rinuncia.
7. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e
conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
7.1 Domanda
Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate
prevista dai commi da 219 a 221, con la circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito
che la nozione di rate scadute alla data del 1° gennaio 2023, oggetto della
regolarizzazione in argomento, si riferisce alle rate per le quali, a tale data, sia
decorso il termine ordinario di pagamento. Con la circolare è stato, inoltre,
precisato che è possibile effettuare la regolarizzazione in discorso anche
nell’ipotesi in cui al 1° gennaio 2023 non solo sia scaduta la rata ma sia anche
intervenuta una causa di decadenza dalla rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del
DPR n. 602 del 1973.
Si chiede, pertanto, di sapere se, nell’ipotesi di decadenza dalla rateazione,
la regolarizzazione riguardi solo le rate non pagate nel termine previsto dal piano
originario oppure l’intero debito residuo.
Si chiede altresì di sapere se – nell’ipotesi di decadenza non ancora
intervenuta alla data del 1° gennaio 2023 – siano regolarizzabili solo le rate scadute
oppure l’intero debito oggetto del piano di rateazione ancora valido.
Risposta
Il comma 219 consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento
delle rate «scadute alla data di entrata in vigore» della legge di bilancio 2023. Ne
consegue che presupposto della predetta regolarizzazione è l’intervenuto decorso
del termine per il pagamento di una o più rate alla data del 1° gennaio 2023.
Ove, tuttavia, alla medesima data sia stato superato anche il termine per il
pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione, con le
23
conseguenze previste dall’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
In questa ipotesi, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare
del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina
l’applicazione del citato articolo 15-ter.
Per quanto concerne, invece, l’omesso o carente versamento di una rata,
entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla
rateazione, la regolarizzazione in questione deve riguardare il solo importo non
versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere
regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle
ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
8. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)
8.1 Domanda
Con la definizione agevolata di cui ai commi da 231 a 252 i debiti risultanti
dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate
all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora
di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le
somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo
di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Si chiede se possano rientrare nella definizione in esame le cartelle
concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione.
Risposta
Al riguardo, si specifica che il comma 246, il quale elenca i carichi esclusi
dalla definizione agevolata, non contempla espressamente quelli recanti solo
24
somme dovute a titolo di sanzioni.
Più in particolare, la lettera d) del citato comma dispone l’esclusione dalla
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione concernenti
«le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti
e sentenze penali di condanna».
Inoltre, il successivo comma 247 dispone che i carichi affidati all’agente
della riscossione relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada nonché
alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli
enti previdenziali rientrino nella definizione agevolata e possano essere estinti
senza corrispondere gli interessi, comunque denominati – compresi quelli di cui
all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di
mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 – e le somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Ciò premesso, si ritiene che il legislatore abbia inteso comprendere
nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo
sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito
della circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2.1, sulla medesima questione
in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Come specificato dalla predetta circolare, in tali ipotesi, per poter
beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il
debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle
spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nei casi
residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della
riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica
della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve
comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal
fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione
di cui al comma 238.
25
8.2 Domanda
Il comma 251 estende la definizione delle somme iscritte a ruolo anche ai
debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di
previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei
medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato d.lgs. n.
509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31
gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione
mediante posta elettronica certificata.
Si chiede quale sia il corretto comportamento da tenere da parte di un
contribuente che volesse aderire alla “rottamazione” in argomento, per le cartelle
per le quali si sta beneficiando della precedente definizione agevolata, che
contengano debiti di enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire
all’attuale rottamazione.
Risposta
Si ritiene che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni
agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli
stessi debbano essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto
dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
8.3 Domanda
È possibile aderire alla cd. “rottamazione-quater” nelle ipotesi in cui ci si
è avvalsi delle rottamazioni previste negli anni precedenti tramite un piano di
rateazione di cui non è stata pagata alcuna rata?
Risposta
Per effetto di quanto previsto dal comma 249 possono essere oggetto della
“rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle
precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’articolo 6 del d.l. n. 193 del 2016,
dall’articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dall’articolo 3 del d.l. n.
26
119 del 2018, e dell’articolo 16-bis, del d.l. n. 34 del 2019) purché rientranti
nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata. Ciò vale anche
nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del
mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di
definizione.
8.4 Domanda
Considerata la possibilità di definire in maniera agevolata anche le rate
relative alla cd. “rottamazione-ter”, quali informazioni relative alla cartella di
pagamento devono essere indicate?
Risposta
La legge di bilancio 2023 non contempla, in realtà, una definizione
agevolata delle “rate relative alla cd. rottamazione-ter”, ossia la possibilità di
essere riammessi alla stessa “rottamazione-ter” in caso di inefficacia conseguente
al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Ai sensi dei
commi da 231 a 252, con la nuova definizione possono comunque essere definiti
in modo agevolato (ovviamente, purché rientranti nel relativo ambito applicativo)
i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali
è compresa la “rottamazione-ter” (cfr. comma 249, lettera c), con riferimento al
debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente
“rottamazione-ter” e fermo restando, comunque, che:
- ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare
delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente
degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati
e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica
della cartella di pagamento;
- ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili,
versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano
definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
27
Tanto premesso, anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per
carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il
numero identificativo della cartella di pagamento.
8.5 Domanda9
Con riferimento alla cd “rottamazione-quater” si chiede di sapere se,
diversamente da quanto previsto nelle precedenti edizioni della rottamazione,
sussista un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano
dei pagamenti.
Risposta
Con riferimento alla procedura definitoria in esame non sono previste
disposizioni che inibiscano la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi
dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati
all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il
debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per
mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa
definizione.
8.6 Domanda10
In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani
di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, per l’accesso alla
definizione agevolata è prevista una data entro la quale i pagamenti scaduti devono
essere regolarizzati?
Risposta
La disciplina sulla procedura definitoria in esame non reca specifiche
previsioni sui debiti oggetto di dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del DPR
n. 602 del 1973. Pertanto, è consentito avvalersi della definizione in discorso anche
9 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
10 Risposta fornita in occasione di del 6° forum Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
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per tali debiti (se risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 giugno 2022), con riferimento al residuo importo dovuto, ossia
al netto di quanto già versato a seguito di rateazione. Al riguardo, comunque, si
ricorda che:
? ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare delle
somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli
importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo
di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella
di pagamento;
? ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili,
versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano
definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
***
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni
provinciali e dagli uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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