Circolare Agenzie Entrate 6/E del 20/03/2023

CIRCOLARE N. 6 /E





Direzione Centrale Coordinamento Normativo





Roma, 20 marzo 2023












OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” –

Ulteriori chiarimenti interpretativi














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INDICE

PREMESSA ..................................................................................................................... 3

1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)
............................................. 3

2. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) .................. 9

3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) ...... 11

4. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento (commi da 179 a 185)
............................................................................. 14

5. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) ... 16

6. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di
cassazione (commi da 213 a 218)
.................................................................................. 21

7. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione
giudiziale (commi da 219 a 221)
................................................................................... 22

8. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)
............................................... 23

3

PREMESSA

Con le circolari del 13 gennaio 2023, n. 1/E, e del 27 gennaio 2023, n. 2/E,

sono stati forniti i primi chiarimenti relativi, rispettivamente, alle disposizioni

riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo

automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cd. tregua

fiscale, così come introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di

bilancio 2023).

Con il presente documento di prassi si intendono fornire – attraverso lo

schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento – ulteriori

chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle

associazioni di categoria. Si riportano, inoltre, le risposte ai quesiti formulati in

occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e

di Telefisco 2023.

Per una lettura più agevole, nel prosieguo si fa riferimento ai soli commi

dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.

1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo

automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)

1.1 Domanda1

La legge di bilancio 2023 prevede la riduzione delle sanzioni al 3 per cento

anche per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già

notificate in passato. Poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso

dell’entrata in vigore della novella (ad esempio nei mesi di gennaio o febbraio), si

chiede con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare

(l’importo a suo tempo comunicato al contribuente è stato infatti calcolato con la

sanzione al 10 per cento).

Risposta


1 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023. Analoga risposta è stata fornita anche al 6° forum
nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

4

Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con

riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio

2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

La circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura

del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per

differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo

dell’imposta versato.

Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le

sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i

versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci

indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa

che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da

imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre

includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma

versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata

scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).

Si precisa che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è stato messo a

disposizione dei contribuenti uno strumento di ausilio per la determinazione del

debito residuo con il calcolo delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano

di rateazione.

1.2 Domanda2

Si chiede se eventuali dilazioni di comunicazioni di irregolarità già

decadute alla data del 1° gennaio 2023, per omesso pagamento di taluna delle rate

successive alla prima, qualora non ancora affidate all’agente della riscossione alla

data del 30 giugno 2022, possano beneficiare della definizione degli avvisi bonari.

In caso di risposta negativa, si chiede di sapere se e come sia possibile regolarizzare


2 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.

5

in via agevolata la suddetta omissione.

Risposta

Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle

comunicazioni di irregolarità, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali,

alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai

sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.

Pertanto, per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che

al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi

dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602.

Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, in caso di mancato

pagamento anche parziale alle scadenze prescritte, tale da determinare la

decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si

applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

1.3 Domanda3

Si chiede di sapere se la definizione agevolata delle comunicazioni di

irregolarità decade in caso di mancato o ritardato pagamento, anche per pochi

giorni, di una sola delle rate del piano dei pagamenti oppure se a tale fine occorre

il mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella immediatamente

successiva, come accade nelle normali rateazioni delle comunicazioni di

irregolarità.

Risposta

Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2023, i benefici della definizione

agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste

dall’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973 (vale a dire, lieve tardività nel

versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;

lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione


3 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.

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non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000; tardivo versamento di

una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva),

salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

1.4 Domanda4

Un contribuente ha in corso al 1° gennaio 2023 una rateazione relativa a

una comunicazione di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con riferimento alla rata scaduta entro il

31 dicembre 2022, lo stesso ha versato solamente l’importo pari all’imposta

dovuta. Si chiede se, nel caso in cui il contribuente aderisca alla definizione

agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle

dichiarazioni di cui ai commi da 153 a 159, sia possibile fruire della riduzione delle

sanzioni anche per quelle relative alla predetta rata scaduta entro il 31 dicembre

2022.

Risposta

Come precisato nella circolare n. 1/E del 2023, il comma 155 prevede la

definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis

del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data

del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi

dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. Per rateazioni in corso al 1° gennaio

2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a

prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è

verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602

del 1973. L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura

pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo

aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto,

la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo


4 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.

7

di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il

pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue

imposte non versate o versate in ritardo. Per la determinazione dell’importo

residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre, oltre agli

importi già versati, anche quelli relativi a eventuali rate scadute entro il 31

dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito,

nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).

Pertanto, nel caso prospettato in cui il contribuente - con riferimento alla

rata scaduta entro il 31 dicembre 2022 - abbia versato la sola imposta, lo stesso

non può includere nella definizione agevolata la sanzione dovuta (relativa alla

predetta rata), che deve essere versata nella misura originariamente prevista, entro

la scadenza della rata successiva.

1.5 Domanda5

Dal testo della disposizione normativa sembra che sia comunque possibile

ottenere la riduzione al 3 per cento della sanzione per quegli avvisi bonari la cui

“rateazione è in corso” e, quindi, indipendentemente dalla possibile decadenza

intervenuta al 1° gennaio 2023. Posto che la relazione di accompagnamento

afferma, invece, che laddove si sia verificata la decadenza entro il 31 dicembre

2022 non è possibile accedere alla misura premiale e posto che la norma sulla

remissione in termini di rate scadute è destinata ad altri istituti, quale è la corretta

lettura della disposizione normativa?

Risposta

Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con

riferimento agli “avvisi bonari” per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia

regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del d.lgs.

n. 462 del 1997.

Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, per rateazioni in corso al 1°


5 Risposta fornita in occasione di del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

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gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal

periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna

causa di decadenza, ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

Come previsto dal successivo comma 156, per beneficiare della riduzione

sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale prosegua,

senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano

di rateazione, usufruendo eventualmente dell’estensione fino a venti rate

trimestrali (comma 159).

1.6 Domanda6

Le nuove misure in materia di rateazione dei pagamenti derivanti da avvisi

bonari sembra, in base al testo normativo, che si applichino anche a quelle

comunicazioni di irregolarità previste dall’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973

in quanto vi è la completa soppressione di alcune parole nell’articolo 3-bis, comma

1, del d.lgs. 462 del 1997. È corretta tale lettura ovvero la norma è destinata

esclusivamente agli avvisi ex articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del

DPR n. 633 del 1972?

Risposta

Il comma 159, intervenendo sull’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997,

ha eliminato la previsione che stabiliva, per gli importi pari o inferiori a euro 5.000,

la possibilità di dilazionare il pagamento in un numero massimo di otto rate

trimestrali.

La modifica introdotta, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023,

riguarda, oltre la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli

automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-

bis del DPR n. 633 del 1972, anche la rateazione delle somme dovute a seguito dei

controlli formali eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 il

cui pagamento può, quindi, essere rateizzato fino a un numero massimo di venti


6 Risposta fornita in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

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rate trimestrali a prescindere dall’importo.

2. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)

2.1 Domanda

Con riferimento alla definizione agevolata delle violazioni formali, è

corretto ritenere che non occorre procedere alla rimozione delle irregolarità od

omissioni laddove la stessa non sia necessaria ai fini dei controlli, così come

precisato dalla circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente

analoga definizione agevolata di cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136?

Risposta

La norma in commento ricalca, nel contenuto, l’analoga regolarizzazione

disposta con l’articolo 9 del d.l. n. 119 del 2018, da cui si differenzia sotto il profilo

della tempistica.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

0027629/2023 del 30 gennaio 2023, al punto 2.7 (parimenti al provvedimento prot.

n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, punto 2.8.) dispone che «La rimozione [delle

violazioni formali ndr] non va effettuata quando non sia possibile o necessaria

avuto riguardo ai profili della violazione formale».

Con la circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 4.3, è stato chiarito che il

provvedimento fa riferimento ai “casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a

disporre la sola applicazione della sanzione”, principio che può ritenersi

confermato anche per la definizione disposta dai commi da 166 a 173 della legge

di bilancio 2023.

A tale ultimo riguardo, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato un

elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione

delle irregolarità od omissioni non è necessaria (ad esempio, i casi in cui la norma

sanzionatoria dispone la sola applicazione delle sanzioni), e di quelle in cui,

invece, risulta obbligatoria (come l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture

10

contabili).

Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di

controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della

violazione regolarizzata risulti o meno necessaria.

Si rammenta che il citato provvedimento del 2023 (al pari di quello del

2019) disciplina gli effetti prodotti dalla mancata – in tutto o in parte –

regolarizzazione delle violazioni anche dopo l’invito dell’ufficio competente.

2.2 Domanda

Possono considerarsi formali le seguenti violazioni?

- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura”

ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;

- fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i

termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di

competenza con relativo versamento dell’imposta;

- corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati

all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con

relativa liquidazione dell’IVA dovuta.

Risposta

In via preliminare, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis,

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono punibili «…le violazioni

che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono

sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del

tributo» (cd. violazioni meramente formali).

Viceversa, sono formali le “…violazioni per le quali il legislatore ha

previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in

misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo

sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che,

generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali” (cfr.

circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 2).

11

Tanto premesso, nell’ordine, si osserva quanto segue:

- il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR

n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida

sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione

meramente formale (si ricorda, comunque, che la corretta indicazione

del codice “natura” rileva ai fini della predisposizione dei documenti

IVA precompilati da parte dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle

disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127);

- l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i

termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di

competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una

violazione formale;

- i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati

all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con

relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista

dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale.

3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a

178)

3.1 Domanda

È possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime

fiscale previsto per i cd. impatriati, in particolare ai fini dell’esercizio dell’opzione

per la proroga ex articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34?

Risposta

Nella circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che al ravvedimento speciale

si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento

ordinario, per quanto non derogato espressamente.

12

Il versamento contemplato dall’articolo 5, comma 2-bis, del d.l. n. 34 del

2019, è funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale

previsto per i cd. impatriati, nelle ipotesi ivi contemplate.

La sua assenza o insufficienza determina l’esclusione dalla proroga predetta

e, quindi, non rappresenta alcuna violazione “regolarizzabile” nella forma del

ravvedimento speciale, al pari di quanto già detto con riferimento al ravvedimento

ordinario7.

3.2 Domanda

Un contribuente che, avendo presentato una dichiarazione integrativa a

favore, intenda provvedere ad una rettifica a sfavore avvalendosi del ravvedimento

speciale, deve tenere conto delle risultanze della dichiarazione integrativa a favore

a suo tempo presentata o di quella originaria?

Risposta

Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni

«riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta

in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti» (comma 174).

Al riguardo la circolare n. 2/E del 2023 ha chiarito che “Sono, pertanto,

definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate - con riferimento ai

periodi di imposta ancora accertabili - al più tardi entro 90 giorni dal termine di

presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive)”.

A differenza della dichiarazione presentata nel termine di 90 giorni dalla

scadenza prescritta8, la dichiarazione integrativa – a favore o a sfavore – presentata

oltre il termine predetto non si sostituisce “ad ogni effetto” a quella originaria, ma

solo limitatamente ai dati “emendati” in essa contenuti.

Pertanto, nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla

dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per


7 Cfr., in tal senso, la risposta all’interpello del 22 febbraio 2023, n. 223 e le risposte agli interpelli del 18
e 12 luglio 2022, nn. 383 e 371.
8 Cfr., al riguardo, circolare del 12 ottobre 2016, n. 42/E.

13

la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità di cui all’articolo 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – si dovrà integrare la

dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni,

a favore o a sfavore, intervenute medio tempore (anche versando eventuali crediti

generati e utilizzati se annullati per effetto delle modifiche apportate con la

successiva dichiarazione integrativa).

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, della legge 23

dicembre 2014 n. 190, a mente del quale nelle ipotesi di presentazione di

dichiarazione integrativa i termini per l’accertamento di cui agli articoli 43 del

DPR n. 600 del 1973 e 57 del DPR n. 633 del 1972, decorrono dalla presentazione

della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto

dell’integrazione.

3.3 Domanda

È possibile avvalersi del ravvedimento speciale per le violazioni accertabili

ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973?

Risposta

Nella circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che non sono definibili con

il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del

DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Per beneficiare della

regolarizzazione in esame, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non

siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima

rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e

irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del

DPR n. 600 del 1973.

Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n.

600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano

già state contestate.

14

4. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del

procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)

4.1 Domanda

Nell’ambito delle misure agevolative previste dalla legge di bilancio 2023,

gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non

sembrano trovare spazio. È possibile includerli nell’ambito degli avvisi di rettifica

passibili di adesione agevolata e definizione agevolata?

Risposta

Si ritiene che gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR

n. 600 del 1973 non rientrino nell’ambito di applicazione della definizione

agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della

legge di bilancio 2023.

Infatti, agli atti medesimi non si applica, ordinariamente, né l’istituto

dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza; inoltre, gli stessi non risultano

appositamente richiamati nel contesto delle disposizioni che disciplinano le

definizioni citate nel quesito.

Pertanto, nel caso degli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter

del DPR n. 600 del 1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle

sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione previste dai predetti commi.

Si specifica, tuttavia, che le violazioni tributarie rilevabili in sede di

controllo ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 possono ricadere nella

procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui ai commi da

174 a 178 fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del

controllo formale (comma 174).

4.2 Domanda

È possibile definire gli atti di contestazione, con cui vengono irrogate le

sole sanzioni ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, mediante l’istituto

di cui ai commi da 179 a 185 con sanzione ridotta ad un diciottesimo?

15

Risposta

In base ai commi 180 e 181 sono definibili gli atti rientranti nell’ambito di

applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli

atti di recupero.

Si ritiene, pertanto, che il legislatore non abbia inteso estendere l’istituto

agevolativo in esame agli atti di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, che

prevedono l’irrogazione delle sole sanzioni.

4.3 Domanda

Nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di

accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, si chiede

conferma che con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati

entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla

presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1,

del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023. Si chiede

altresì conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento

con adesione.

Risposta

Il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento

ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con

adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,

relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le

sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato

decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del

minimo previsto dalla legge (…)».

In base al tenore letterale del richiamato comma 179, presupposto per

l’adesione agevolata avviata su processo verbale di constatazione è esclusivamente

l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023.

Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di

16

constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione

agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo

6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa

dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche

successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e

lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

5. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a

205)

5.1 Domanda

È possibile definire con il pagamento del 90 per cento del valore di lite una

controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la

costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il

termine di 90 giorni previsti di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546?

Risposta

Ai sensi dei commi da 186 a 205 sono definibili le controversie attribuite

alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia

delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1°

gennaio 2023, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al

valore della controversia e differenziato, in relazione allo stato e al grado in cui

pende il giudizio da definire.

In particolare:

- il comma 186 prevede il pagamento di un importo corrispondente al 100

per cento del valore della controversia nei casi in cui l’Agenzia fiscale

è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non

cautelare depositata al 1° gennaio 2023 o quando il contribuente ha

notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, anche se

ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui

17

all’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, ma a tale data non si è

ancora costituito in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di

primo grado, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del

1992;

- il comma 187 prevede, invece, il pagamento di un importo pari al 90 per

cento del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla

data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio, ma, alla stessa

data, la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora

depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

Ne consegue che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1°

gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il

pagamento di un importo pari al 90 per cento del valore della controversia.

Con riferimento all’istituto della mediazione, l’articolo 17-bis del d.lgs. n.

546 del 1992 prevede che la presentazione del reclamo è condizione di

procedibilità del ricorso e che, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla

scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere

conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni.

Ciò premesso, qualora alla data del 31 dicembre 2022, come nel caso

prospettato, risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini

per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi

improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. Si ritiene, pertanto, che

nell’ipotesi considerata il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento

di un importo pari al valore della controversia.

5.2 Domanda

Nel caso in cui sia stata impugnata per cassazione una sentenza relativa a

più atti riferiti a periodi di imposta differenti, è possibile definire la lite avvalendosi

per taluni atti della procedura di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n.

130, e per altri di quella di cui ai commi da 186 a 205 della legge di bilancio 2023?

18

In particolare, si chiede di sapere se, a seguito di definizione della lite ai

sensi dell’articolo 5 della l. n. 130 del 2022 in relazione ad uno solo degli atti di

cui alla sentenza impugnata per cassazione, sia possibile accedere alla definizione

di cui ai commi da 186 a 205 di cui alla legge di bilancio 2023 per gli ulteriori atti

in relazione ai quali il giudizio è ancora pendente.

Risposta

L’articolo 1, comma 195, della legge di bilancio 2023 prevede che «Entro

il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta

domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un

distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a

ciascun atto impugnato».

Al riguardo, si osserva che, qualora con il medesimo ricorso introduttivo

del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una

distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere

integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei

singoli atti impugnati.

Il comma 204 prevede, inoltre, che resta ferma, in alternativa, la definizione

agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui

all’articolo 5 della l. n. 130 del 2022, in relazione alla quale la presentazione

dell’istanza doveva avvenire entro il 16 gennaio 2023.

Ne consegue che nell’ipotesi considerata, previa verifica della sussistenza

dei presupposti per la definizione, il contribuente può accedere, con riferimento a

ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato) non

definita con la procedura di cui all’articolo 5 della l. n. 130 del 2022, alla

definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di bilancio

2023.

5.3 Domanda

Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente

società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è

19

possibile valutare singolarmente la definizione solo per il socio o solo per la

società?

Risposta

Il comma 195 prevede che entro il 30 giugno 2023, per ciascuna

controversia autonoma, sia presentata una distinta domanda di definizione esente

dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento, e precisa che «per

controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».

Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati

impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per

ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita,

nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente

società e soci e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è

possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla

definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.

In analogia a quanto chiarito con la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E

(paragrafo 4.1.), è irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, posto che, di

regola, in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto

impugnato.

Tale precisazione comporta fra l’altro che è ammissibile la definizione

parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di

riunione da parte del giudice; in tal caso, la definizione può comportare

l’estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di

definizione.

5.4 Domanda

Ai fini della definizione delle liti, la fattispecie riguardante le controversie

pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, i cui due

giudizi di merito siano favorevoli al contribuente, è definibile ai sensi del comma

190 (pagamento del 5 per cento del valore della controversia) oppure del comma

20

191 (pagamento del 15 per cento del valore della controversia) della legge di

bilancio 2023?

Risposta

Al riguardo, si ritiene che, nella specie, possano trovare applicazione i

chiarimenti già resi nella circolare n. 6/E del 2019 (paragrafo 5.1.6) – con

riferimento all’analoga definizione agevolata delle controversie tributarie di cui

all’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 – secondo cui «Considerato che la

disposizione in commento prevede una disciplina speciale per la definizione delle

liti aventi ad oggetto le sanzioni non collegate al tributo, si ritiene che le

percentuali sopra indicate si applichino in tutti i casi di pendenza delle relative

controversie, incluse quelle pendenti in Cassazione ed eventualmente anche

interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di

giudizio».

Pertanto, ai fini della definizione agevolata, si ritiene applicabile alla

fattispecie prospettata il comma 191.

5.5 Domanda

La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio ha effetti

vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite?

Risposta

Il comma 197 prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo

che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi

avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10

luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso

l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della

domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Al riguardo, si ritiene che, nella specie, possano trovare applicazione i

chiarimenti già resi nella circolare n. 6/E del 2019 (paragrafo 8) – con riferimento

all’analoga definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 6

del d.l. n. 119 del 2018 – secondo cui “…la domanda di sospensione del giudizio

21

va avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione

agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti

vincolanti per l’adesione alla definizione”.

5.6 Domanda

La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto

della definizione liti di cui alla legge di bilancio 2023?

Risposta

Considerato che ai sensi del comma 192 la definizione si applica alle

controversie per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia

ancora formato il giudicato, si ritiene che l’intervenuta trattazione dell’udienza non

precluda la definizione agevolata.

6. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte

di cassazione (commi da 213 a 218)

6.1 Domanda

La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzare la

rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione?

Risposta

In base a quanto disposto dai commi da 213 a 218, a seguito di definizione

in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente

applicazione delle sanzioni in misura ridotta, la parte che ha proposto il ricorso

principale o incidentale per cassazione formalizza, entro il 30 giugno 2023, la

rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all’articolo 390 c.p.c., in quanto

compatibili.

Ai sensi dell’articolo 390 c.p.c., che disciplina la rinuncia al ricorso in

Cassazione, «La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché

non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza

camerale».

22

Si ritiene, pertanto, che la trattazione dell’udienza precluda la possibilità di

effettuare la rinuncia.

7. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di

acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e

conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)

7.1 Domanda

Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate

prevista dai commi da 219 a 221, con la circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito

che la nozione di rate scadute alla data del 1° gennaio 2023, oggetto della

regolarizzazione in argomento, si riferisce alle rate per le quali, a tale data, sia

decorso il termine ordinario di pagamento. Con la circolare è stato, inoltre,

precisato che è possibile effettuare la regolarizzazione in discorso anche

nell’ipotesi in cui al 1° gennaio 2023 non solo sia scaduta la rata ma sia anche

intervenuta una causa di decadenza dalla rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del

DPR n. 602 del 1973.

Si chiede, pertanto, di sapere se, nell’ipotesi di decadenza dalla rateazione,

la regolarizzazione riguardi solo le rate non pagate nel termine previsto dal piano

originario oppure l’intero debito residuo.

Si chiede altresì di sapere se – nell’ipotesi di decadenza non ancora

intervenuta alla data del 1° gennaio 2023 – siano regolarizzabili solo le rate scadute

oppure l’intero debito oggetto del piano di rateazione ancora valido.

Risposta

Il comma 219 consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento

delle rate «scadute alla data di entrata in vigore» della legge di bilancio 2023. Ne

consegue che presupposto della predetta regolarizzazione è l’intervenuto decorso

del termine per il pagamento di una o più rate alla data del 1° gennaio 2023.

Ove, tuttavia, alla medesima data sia stato superato anche il termine per il

pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione, con le

23

conseguenze previste dall’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

In questa ipotesi, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare

del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina

l’applicazione del citato articolo 15-ter.

Per quanto concerne, invece, l’omesso o carente versamento di una rata,

entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla

rateazione, la regolarizzazione in questione deve riguardare il solo importo non

versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere

regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle

ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

8. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)

8.1 Domanda

Con la definizione agevolata di cui ai commi da 231 a 252 i debiti risultanti

dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30

giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate

all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora

di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le

somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26

febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo

di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure

esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Si chiede se possano rientrare nella definizione in esame le cartelle

concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione.

Risposta

Al riguardo, si specifica che il comma 246, il quale elenca i carichi esclusi

dalla definizione agevolata, non contempla espressamente quelli recanti solo

24

somme dovute a titolo di sanzioni.

Più in particolare, la lettera d) del citato comma dispone l’esclusione dalla

definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione concernenti

«le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti

e sentenze penali di condanna».

Inoltre, il successivo comma 247 dispone che i carichi affidati all’agente

della riscossione relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada nonché

alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni

tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli

enti previdenziali rientrino nella definizione agevolata e possano essere estinti

senza corrispondere gli interessi, comunque denominati – compresi quelli di cui

all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di

mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 – e le somme

maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999.

Ciò premesso, si ritiene che il legislatore abbia inteso comprendere

nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo

sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito

della circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2.1, sulla medesima questione

in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Come specificato dalla predetta circolare, in tali ipotesi, per poter

beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il

debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle

spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nei casi

residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della

riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica

della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve

comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal

fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione

di cui al comma 238.

25

8.2 Domanda

Il comma 251 estende la definizione delle somme iscritte a ruolo anche ai

debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di

previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei

medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato d.lgs. n.

509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31

gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione

mediante posta elettronica certificata.

Si chiede quale sia il corretto comportamento da tenere da parte di un

contribuente che volesse aderire alla “rottamazione” in argomento, per le cartelle

per le quali si sta beneficiando della precedente definizione agevolata, che

contengano debiti di enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire

all’attuale rottamazione.

Risposta

Si ritiene che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni

agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli

stessi debbano essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto

dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.

8.3 Domanda

È possibile aderire alla cd. “rottamazione-quater” nelle ipotesi in cui ci si

è avvalsi delle rottamazioni previste negli anni precedenti tramite un piano di

rateazione di cui non è stata pagata alcuna rata?

Risposta

Per effetto di quanto previsto dal comma 249 possono essere oggetto della

“rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle

precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’articolo 6 del d.l. n. 193 del 2016,

dall’articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dall’articolo 3 del d.l. n.

26

119 del 2018, e dell’articolo 16-bis, del d.l. n. 34 del 2019) purché rientranti

nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata. Ciò vale anche

nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del

mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di

definizione.

8.4 Domanda

Considerata la possibilità di definire in maniera agevolata anche le rate

relative alla cd. “rottamazione-ter”, quali informazioni relative alla cartella di

pagamento devono essere indicate?

Risposta

La legge di bilancio 2023 non contempla, in realtà, una definizione

agevolata delle “rate relative alla cd. rottamazione-ter”, ossia la possibilità di

essere riammessi alla stessa “rottamazione-ter” in caso di inefficacia conseguente

al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Ai sensi dei

commi da 231 a 252, con la nuova definizione possono comunque essere definiti

in modo agevolato (ovviamente, purché rientranti nel relativo ambito applicativo)

i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio

2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali

è compresa la “rottamazione-ter” (cfr. comma 249, lettera c), con riferimento al

debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente

rottamazione-ter” e fermo restando, comunque, che:

- ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare

delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente

degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati

e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica

della cartella di pagamento;

- ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili,

versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano

definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

27

Tanto premesso, anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per

carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il

numero identificativo della cartella di pagamento.

8.5 Domanda9

Con riferimento alla cd “rottamazione-quater” si chiede di sapere se,

diversamente da quanto previsto nelle precedenti edizioni della rottamazione,

sussista un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano

dei pagamenti.

Risposta

Con riferimento alla procedura definitoria in esame non sono previste

disposizioni che inibiscano la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi

dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati

all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il

debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per

mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa

definizione.

8.6 Domanda10

In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani

di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, per l’accesso alla

definizione agevolata è prevista una data entro la quale i pagamenti scaduti devono

essere regolarizzati?

Risposta

La disciplina sulla procedura definitoria in esame non reca specifiche

previsioni sui debiti oggetto di dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del DPR

n. 602 del 1973. Pertanto, è consentito avvalersi della definizione in discorso anche


9 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
10 Risposta fornita in occasione di del 6° forum Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

28

per tali debiti (se risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 30 giugno 2022), con riferimento al residuo importo dovuto, ossia

al netto di quanto già versato a seguito di rateazione. Al riguardo, comunque, si

ricorda che:

? ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare delle

somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli

importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo

di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella

di pagamento;

? ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili,

versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano

definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

***

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

provinciali e dagli uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

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