Circolare INPS n. 109 del 30.07.2007

Assistenza fiscale prestata dall’INPS: gestione delle risultanze contabili ed elaborazioni dei conguagli
Circolare INPS n. 109 del 30.07.2007

SOMMARIO: Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato

Modelli 730/2007 presentati dai pensionati all'INPS
L'INPS, con messaggio n. 1500 del 16 gennaio 2007, ha confermato anche per l'anno 2007 l'effettuazione dell'assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti (Allegato 1).
Come da norma, le Sedi hanno ricevuto i modelli 730/2007 compilati fino al 30 aprile 2007, provvedendo alla loro acquisizione.
Nella fase di acquisizione si dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare errori che possano far incorrere l'Istituto nelle sanzioni stabilite dalla norma.
La cancellazione delle dichiarazioni è permessa solo su richiesta scritta del dichiarante, ma non può essere richiesta dagli eredi.
La procedura per l'acquisizione dei modelli 730/2007 è disponibile in ambiente INTRANET nel menu "Assicurato e Pensionato", selezionando la scelta "Assistenza Fiscale".
Tale applicazione, oltre a protocollare con modalità automatica e in tempo reale le dichiarazioni pervenute e a effettuare la corretta acquisizione delle stesse (normali, congiunte e con tutore), permette il monitoraggio dei modelli ricevuti, in modo non solo di conoscere il numero di quelli acquisiti, ma anche di tenere sotto costante controllo le dichiarazioni ricevute e non ancora immesse nel sistema.
Il completo utilizzo delle funzionalità dell'applicazione permette alle Sedi e alle Agenzie di ricevere e acquisire le dichiarazioni in tempo reale, rilasciando all'interessato, oltre alla ricevuta, un prospetto con i dati compilati.
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dell'INPS nel corso dell'anno 2006, l'acquisizione della dichiarazione modello 730/2007 viene agevolata dalle funzioni di precompilazione automatica del modello dei seguenti dati:
- quadro anagrafico per il domicilio al 31 dicembre 2006;
- dati dell’eventuale coniuge e familiari a carico dalla relativa sezione del modello 730/2006;
- redditi dei terreni dal quadro A del modello 730/2006;
- redditi dei fabbricati dal quadro B del modello 730/2006;
- redditi di lavoro e di pensione erogati dall'INPS e relative ritenute (IRPEF, addizionali regionale e comunale, con eventuale acconto) dal CUD 2007 certificato dall'Istituto;
- oneri e spese rateizzati;
- acconti (prima e/o seconda o unica rata) trattenuti nel corso delle operazioni di conguaglio dell'assistenza fiscale 2006;
- crediti non rimborsati e ritenute sospese.
Si precisa che per la precompilazione del Quadro C, relativamente ai redditi da pensione, è necessario che il codice fiscale del pensionato presente in ARCA sia validato dall’Agenzia delle Entrate; i dati sono prelevati in tempo reale dall’archivio delle pensioni.
La funzione di precompilazione automatica dei quadri ha lo scopo di facilitare e velocizzare l'acquisizione dei modelli, di permettere un confronto immediato con i dati della dichiarazione presentata dal contribuente e di evidenziare eventuali difformità nelle informazioni, tenendo conto che i dati da confermare sono solo quelli riportati nel mod. 730/2007 cartaceo compilato dal contribuente.
La funzione di precompilazione è attivabile su ogni singolo quadro tramite il bottone "precarica".
Tutte le altre attività, successive all'acquisizione delle dichiarazioni (calcolo ed elaborazione del prospetto di liquidazione, trasmissione dei dati e abbinamento con le prestazioni del contribuente), sono gestite con elaborazioni automatiche a livello centrale con cadenza giornaliera.
I Modelli 730 e 730-3, elaborati a livello centrale e abbinati ad una prestazione erogata dall'INPS, sono stati fatti pervenire direttamente agli interessati, mediante l'utilizzo del sistema POSTEL, a meno che la sede non abbia proceduto autonomamente alla stampa.
Nella elaborazione del prospetto di liquidazione è prevista l'applicazione automatica della clausola di salvaguardia, in virtù della quale viene attribuito a ciascun contribuente (dichiarante e/o coniuge) il trattamento fiscale a lui più favorevole tra la normativa in vigore al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002.
In caso di applicazione della normativa in vigore nel 2004 o nel 2002 è stato indicato, nella casella “Applicazione della clausola di salvaguardia” del prospetto di liquidazione (mod. 730-3), l’anno della normativa applicata.
Per agevolare le attività di comunicazione con l'utenza, le Sedi e le Agenzie hanno a disposizione, nelle funzioni di consultazione, la possibilità di visualizzare anche i risultati di calcolo sviluppati con le diverse normative.
Se il contribuente rileva nella sua dichiarazione errori a lui imputabili che comportino un maggior rimborso o un minor debito di imposta, può presentare una dichiarazione integrativa, entro il 31 ottobre, solo ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato, anche se la prima dichiarazione è stata presentata al sostituto d'imposta.
Nel caso, invece, in cui l'errore comporti un minor rimborso o un maggior debito d'imposta, il contribuente dovrà sanare la sua posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nei previsti termini ordinari, utilizzando un modello Unico 2007 o, qualora i suddetti termini siano scaduti, tramite l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472).
Resta confermato che i conguagli conseguenti all'elaborazione del modello 730 originario devono comunque essere effettuati.
Gli eventuali errori riscontrati, attribuibili al soggetto che presta l'assistenza fiscale, possono essere corretti mediante elaborazione di un nuovo modello 730-3 da comunicare al sostituto. Tali modelli, se elaborati da un CAF-dipendenti o professionista abilitato, devono pervenire all’Istituto in tempo utile per consentire la gestione dei conguagli entro il periodo d'imposta (31 dicembre 2007).
Qualora dalla correzione scaturisca un ritardo nel versamento, vanno applicati gli interessi dovuti dal contribuente nella misura dello 0,40% mensile per il differito pagamento.
La scadenza per l'invio telematico delle dichiarazioni modelli 730/2007 all'Amministrazione Finanziaria è stabilita al 31 luglio 2007, mediante l'utilizzo del servizio Entratel e sarà curata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi.
Entro il 31 luglio 2007 le strutture Inps dovranno consegnare le buste chiuse contenenti il modelli 730-1 (Agenzia delle Entrate - Provvedimento di approvazione del 15 gennaio 2007).
Come di consueto le buste saranno consegnate a cura delle Sedi ad un ufficio postale o a una Banca convenzionata unitamente alla bolla di consegna (allegato 2) senza indicare i codici fiscali dei contribuenti. Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Mod. 730-1" ed indicati gli estremi del sostituto d'imposta: codice fiscale, denominazione e domicilio fiscale che, per l'Istituto, è l'indirizzo della Direzione Generale.
Entro il termine del 30 settembre 2007 il contribuente può comunicare al sostituto che non vuole effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che vuole effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato.
Tutte le attività relative all'assistenza fiscale si devono concludere entro il 31 dicembre 2007 non potendo l'Istituto fare ulteriori versamenti.

Modalità di trasmissione delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati
Come indicato nel documento “Allegato B Specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 730-4/2007 e 730-4/2007 integrativo” (Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2007):
“I CAF dipendenti e i professionisti abilitati sono tenuti ad inviare all’INPS e all’INPDAP la comunicazione con l’esito contabile delle dichiarazioni predisposte relativamente ai contribuenti pensionati, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d’acconto.
Le modalità per la comunicazione di tali dati è la trasmissione in via telematica.
Qualora la quantità dei dati da comunicare sia rilevante, l’invio può essere effettuato anche su supporto magnetico avvalendosi di nastri magnetici a cartuccia o a bobina.”
Pertanto, nessuna struttura periferica dell'Istituto può ricevere direttamente dichiarazioni "Modello 730-4/2007 e 730-4/2007 integrativo" e dovrà restituirle immediatamente al CAF-dipendenti o al professionista abilitato che le ha inviate.
Le risultanze contabili pervenute in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto emanato dall'Agenzia delle Entrate, saranno registrate negli archivi centrali.
Le procedure centrali provvederanno all'abbinamento con le prestazioni erogate dall'Istituto.
Per tutte le operazioni di trasmissione, consultazione e monitoraggio dei file contenenti le dichiarazioni, i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati sono tenuti a utilizzare il servizio di comunicazione dedicato, accedendo al sito WEB www.inps.it, selezionando "Servizi On line" e nel menù successivo “Servizi in convenzione”, riservato a utenti autorizzati e in possesso di valido certificato digitale.

Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni erogate dall'INPS

3.1 Risultanze
Le risultanze contabili segnalate dai CAF-dipendenti o dai professionisti abilitati vengono abbinate con le prestazioni per le quali l'INPS è sostituto d'imposta nell'anno 2007.
La ricerca della prestazione viene effettuata leggendo, nel seguente ordine, negli archivi:
- dei dipendenti
- dei pensionati
- dei percettori di prestazioni sostegno del reddito
- degli assegni divorzili su pensioni.
Nel caso di soggetto dipendente e pensionato la procedura privilegerà il rapporto di sostituzione come dipendente, salvo che non si tratti di lavoro part-time.
I dipendenti che sono a conoscenza di non avere il pagamento della retribuzione - nel mese di effettuazione dei conguagli - per cessazione dal servizio o per altre cause, dovranno segnalare al proprio sostituto d'imposta tale situazione (compresi i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o professionista abilitato), affinché il sostituto d'imposta medesimo ne tenga conto per i conseguenti conguagli sul trattamento pensionistico.
Secondo quando stabilito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 (allegato4) del 23/03/07 (4.2 Situazioni particolari), rimane validamente presentato il Mod. 730/2007 dei lavoratori per i quali, successivamente alla presentazione della dichiarazione, si interrompa il rapporto di sostituzione (cessazione della prestazione o decesso del titolare).
Pertanto in tali casi la dichiarazione non può essere restituita al CAF-dipendenti o al professionista abilitato.
Il sostituto d'imposta deve effettuare, entro il periodo d’imposta, il pagamento dei conguagli, se complessivamente a credito, o comunicare, se complessivamente a debito, agli interessati gli importi residui, che gli stessi devono versare direttamente.
Se dal risultato contabile della liquidazione scaturisce un credito per il contribuente, il relativo importo deve essere rimborsato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe. Il rimborso del credito non deve essere invece effettuato in caso di decesso del contribuente.
Non è previsto l'abbinamento con le prestazioni pensionistiche per le quali l'INPS non è sostituto d'imposta: VOBANC, IOBANC, SOBANC e per le prestazioni esenti IRPEF: AS, PS e INVCIV.

3.2 - Risultanze contabili non abbinate
Le posizioni che non hanno trovato abbinamento con prestazioni in essere nel 2007 saranno restituite telematicamente senza essere segnalate alle strutture INPS.
Le strutture CAF-dipendenti o il professionista abilitato, accedendo al sito web dell'INPS, possono prelevare la lista delle posizioni trasmesse con il relativo esito dell'abbinamento che rappresenta sia ricevuta dei modelli trasmessi (punto 3.3 della circolare 17) e sia, relativamente alle posizioni non abbinate, restituzione delle posizioni per le quali l'Istituto non è sostituto d'imposta (punto 4.1 della circolare 17).
Le posizioni restituite possono essere riattivate dalle Sedi INPS, su richiesta del CAF-dipendenti o del professionisti abilitati, con la funzione di Inserimento prestazione, dopo aver fatto, eventualmente, la variazione sugli archivi ARCA. Le Sedi e le Agenzie, mediante incontri locali con i CAF e i professionisti abilitati che operano sul territorio di propria competenza, provvederanno ad illustrare adeguatamente le modalità operative descritte nella presente circolare.

Modalità di gestione dei conguagli su pensioni

4.1 Modalità generali
Le operazioni di conguaglio, per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, sono state effettuate in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2007 in modo da permettere un’eventuale rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate.
I conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e a debito del pensionato, vengono gestiti come un unico "gruppo" di conguagli; la rateizzazione è effettuata, se richiesta, nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tenere conto della seconda rata d'acconto, sia a debito del contribuente.
In caso di rateizzazione si applicheranno, sulle mensilità successive ad agosto, gli interessi dello 0,5 per cento mensile.
Nel caso in cui l'importo della pensione risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno trattenuti sugli emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell'interesse dello 0,4 per cento mensile.

4.2 Conguagli a credito dei pensionati
Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a credito del pensionato o se il saldo dei conguagli è a credito del pensionato, i conguagli sono stati elaborati sulla rata di agosto 2007 anche nel caso in cui il pagamento della pensione non debba essere disposto, perché già effettuato come "semestrale" o "annuale".

4.3 Conguagli a debito dei pensionati
Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli sia a debito del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di agosto 2007 fino a capienza della rata stessa.
Il recupero dei conguagli a debito viene disposto sul cumulo di tutte le pensioni, incluse PS, AS e/o INVCIV, del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Per la determinazione del cumulo vengono presi in considerazione gli importi mensili delle pensioni e vengono esclusi eventuali conguagli a credito del pensionato, non collegati con l'assistenza fiscale.

4.4 Priorità dei conguagli da 730 a debito
I conguagli a debito derivanti dall'assistenza fiscale hanno una priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero; vengono effettuati dopo che dalla pensione sono già stati detratti eventuali conguagli per sostituzione Stato, rivalsa Enti locali, recupero crediti, recupero addizionali regionale e comunale dell'anno 2005, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD, ecc.

Situazioni per le quali non vengono gestiti i conguagli con procedura automatizzata

5.1 Posizioni non elaborate
Non potranno essere effettuati i conguagli derivanti da assistenza fiscale nelle seguenti situazioni:
- le pensioni risultano eliminate per decesso o per altri motivi, diversi dal trasferimento ad altra Sede (GP1AM01 uguale a 1, 3, 4 o 6);
- il codice fiscale del dichiarante non risulta presente in alcuna anagrafica dei soggetti titolari o contitolari di pensione (GP3CB08 con GP3CB09 pari a T o C)
- ovvero i dati anagrafici del dichiarante non sono congrui con il codice fiscale che a sua volta non è validato dal Fisco;
- il dichiarante è un contitolare scaduto prima della rata su cui viene effettuato il conguaglio (il valore di GP3CK02 è minore del valore della rata da pagare);
- il dichiarante è un contitolare al quale viene corrisposto il pagamento scisso della sua quota di pensione (piano di recupero Z9 o M7);
- il dichiarante è beneficiario di assegno alimentare o divorzile;
- il pagamento della pensione è localizzato presso un ufficio pagatore di Sede.

5.2 Attività delle Sedi
L’attività delle sedi, nei casi in cui il conguaglio non si è potuto effettuare con le procedure automatiche, deve essere finalizzato alla definizione dell’assistenza fiscale in base alle varie situazioni di archivio, adeguandosi alle istruzioni del punto 4.2 situazioni particolari della circolare 17:
- se la sede ha a disposizione una cedola su cui effettuare i conguagli, in presenza di un pagamento localizzato in sede, ovvero si tratta di una situazione di interruzione del rapporto di sostituzione, ma con l’obbligo di effettuare i rimborsi: la sede dovrà effettuare i conguagli che dovranno essere segnalati in procedura (funzione “Gestione contabile saldi e acconti”) ed essere comunicati , entro il giorno 5 del mese successivo, al Polo integrato in materia fiscale e tributaria Direzione , con le consuete modalità;
- se la mancata elaborazione deriva da errati dati interni si dovrà sistemare la posizione: o intervenendo in ARCA, se il codice fiscale sulla pensione è errato o inserendo la nuova prestazione se è cambiata. Per la variazione in ARCA ricordarsi di chiedere la validazione al fisco (tasto F4) e controllare se effettuati conguagli con il precedente codice fiscale;
- se si è nell’impossibilità di completare l’assistenza fiscale (decesso, interruzione del rapporto di sostituzione con importi complessivamente a debito) la sede dovrà effettuazione, tramite l’apposita funzione, l’interruzione dell’assistenza fiscale. In questo modo il contribuente o i suoi eredi possano adempiere direttamente con mod. F24.

5.3 Precisazioni per l'interruzione dell'assistenza fiscale in caso di decesso del pensionato
Nel caso di decesso del pensionato la Sede non dovrà effettuare alcun conguaglio e operare con l'INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE al fine di far risultare il credito non rimborsato sul modello CUD.
Il credito non rimborsato può essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o possono presentare per conto del contribuente, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi hanno la facoltà, in alternativa, di presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Qualora vengano rilevate delle incongruenze nel modello 730 presentato, gli eredi del contribuente possono presentare il modello UNICO 2007 Persone Fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
Non possono essere accettate richieste di restituzione del modello 730/2007 da parte degli eredi del contribuente.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

5.4 - Eliminazione della pensione
Le Sedi dovranno, al momento dell'eliminazione di una pensione sulla quale è stata operata l'assistenza fiscale, verificare se i conguagli non fossero contenuti in una rata successiva alla perdita del diritto.
La Sede dovrà provvedere a gestire i conguagli con le modalità sopra riportate.
Le posizioni scartate per decesso del pensionato in fase di elaborazione dei conguagli sulla pensione saranno chiuse da una procedura centrale.
Dal mese di settembre una procedura centrale segnalerà, per gli opportuni adempimenti, ad ogni singola sede:
- le posizioni non interrotte per le quali la pensione abbinata risulta eliminata per decesso sull'ARCHIVIO PENSIONI;
- le posizioni interrotte indicando un mese diverso da quella del decesso del dichiarante indicato nell'ARCHIVIO PENSIONI.
La procedura predisporrà le comunicazioni da inviare agli eredi.
Nel caso in cui il conguaglio sia stato operato su una cedola dovuta al pensionato deceduto, ma non riscossa da questi, dovrà comunque essere considerato come effettuato se si tratta di conguaglio a debito e la rata di pensione verrà messa in pagamento per il suo importo netto in occasione del pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi. Se si tratta di somma a credito, qualora non ci sia richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d'imposta già messo in pagamento in favore dell'interessato e da lui non riscosso, dovrà, a cura dell'INPS essere restituito al Fisco. Tale situazione e l'importo da versare al Fisco, dovranno essere tempestivamente comunicati al Polo integrato in materia fiscale e tributaria Direzione.

6. Consultazione dei dati relativi ai conguagli effettuati
I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, nei casi previsti, anche sulle successive rate, saranno memorizzati in GP8MD50, con i codici riportati nell'allegato 5.
Nei casi in cui i conguagli a debito siano recuperati su più pensioni a pagamento unificato, verrà registrata su ogni pensione la quota di recupero effettuato.

Comunicazione ai pensionati
Come già previsto per l'assistenza fiscale effettuata negli anni precedenti, e come previsto per la generalità dei conguagli, i pensionati riceveranno dall'Ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento.
Le Sedi avranno cura di informare i CAF e i professionisti abilitati circa le modalità con le quali vengono effettuati i conguagli e, considerata la delicatezza della materia, di prestare la massima attenzione nella gestione delle operazioni collegate all'assistenza fiscale.
Si segnala l’opportunità, infine, di richiamare l’attenzione dei diversi operatori adibiti agli adempimenti in questione a prestare la massima attenzione nell’acquisizione dei modelli 730/2007, adempimento da curare con tempestività e, comunque, in tempo utile per i conguagli e la successiva trasmissione telematica delle dichiarazione elaborate all’Agenzia delle Entrate da effettuare entro il 31 luglio 2007. Ciò in considerazione del fatto che in caso di anomalie e ritardi si determinano i presupposti per l’applicazione di sanzioni a carico dell’Istituto. Per eventuali errori commessi in fase di acquisizione, rilevati dopo la scadenza del 31 luglio, le Sedi vorranno contattare la Direzione Centrale Prestazioni.

Allegati in formato pdf dal sito INPS:

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