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Circolare INPS n. 120 del 26.06.2002

Art. 11 della legge n. 388/2000. Sgravi contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 120 del 26.06.2002

SOMMARIO: Premessa.1) Quadro normativo di riferimento.2) Contenuto della norma.3) Imprese destinatarie. 3.1) Pesca costiera. 3.2) Pesca nelle acque interne e lagunari. 3.3) Acquacoltura.4) Lavoratori interessati dallo sgravio contributivo.5) Misura e durata dello sgravio.6) Decorrenza dello sgravio contributivo.7) Codifica aziende. - Modalità operative. 7.1) Regolarizzazione periodi pregressi. 7.2) Richiesta di compensazione e/o rimborso.8) Istruzioni contabili

Premessa.
L’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70 per cento, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 30/1998.

1) Quadro normativo di riferimento.
L’intervento legislativo si inserisce nell’ambito delle politiche atte a salvaguardare l’occupazione della gente di mare.
Al riguardo, si fa presente che già l’art. 5-bis della legge 23 novembre 2000, n. 343, aveva sostanzialmente anticipato la disposizione di cui all’art. 11 della legge n. 388/2000, prevedendo lo sgravio contributivo, per un periodo di due mesi a decorrere dalla sua data di entrata in vigore (26 novembre 2000), limitatamente alle imprese che esercitano la pesca costiera.
L’art. 11 più volte citato, nel disporre l’applicazione del beneficio per il triennio 2001-2003, ha incluso tra i soggetti destinatari anche le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

2) Contenuto della norma.
Più specificatamente, l’art. 11 della legge n. 388/2000 dispone che “Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari”.
La tecnica legislativa utilizzata fa sì che, per l’applicazione del peculiare regime di sgravio disciplinato dall’art. 11, occorre assumere a parametro quale norma di riferimento l’art. 6, c. 1, primo periodo, della legge n. 30/1998 (1).
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni per l’attuazione pratica della norma in commento.

3) Imprese destinatarie.
Come anticipato, il beneficio in trattazione trova applicazione nei confronti delle imprese che esercitano la pesca costiera e di quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Al riguardo, al fine di inquadrare correttamente tali imprese, occorre premettere qualche breve cenno sulla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di pesca (sull’argomento, v. pure il punto C della circolare 23 settembre 1997, n. 196).

3.1) Pesca costiera.
L’articolo 9 del Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, individua i tipi di pesca professionale il cui esercizio rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento stesso. In particolare, la pesca professionale si distingue in pesca costiera, pesca mediterranea o d’altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica.
Per quanto riguarda la pesca costiera, l’art. 9 in commento puntualizza che la stessa si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca, o da terra.
Il successivo art. 10 individua un’ulteriore tipologia di pesca professionale, quella che si esercita in impianti destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e, più in generale, alla acquacoltura.
Le attività di pesca sopra descritte possono essere esercitate con navi che l’art. 8 del Regolamento classifica in categorie analoghe a quelle dei tipi di pesca professionale. In particolare, per quanto concerne la pesca costiera, la stessa può essere esercitata con navi di categoria non inferiore alla terza (pesca ravvicinata), ovvero con navi di quarta categoria o da terra (pesca locale).
Dalle norme sopra illustrate emerge, quindi, che la pesca costiera si esercita con o senza navi da pesca.
Tenuto conto del tenore letterale dell’art.11 della legge n. 388/2000, non vi è dubbio che le imprese che esercitano la pesca costiera di cui all’art. 9 del Regolamento utilizzando navi da pesca, abbiano accesso al regime di sgravio ivi contemplato.
Si è posto invece il problema dell’applicazione di detto regime anche in favore delle imprese che esercitano la propria attività senza armare navi da pesca (pesca esercitata da terra).
Al riguardo, stante la formulazione della norma - che fa espresso rinvio all’art. 6 della legge n. 30/1998 - si ritiene che il regime di sgravio sia applicabile esclusivamente nei confronti del personale imbarcato, facente parte dell’equipaggio della nave armata o, comunque, utilizzata dall’impresa di pesca.
Conseguentemente, il beneficio non trova applicazione nei confronti delle imprese che esercitano la pesca da terra.
Parimenti, sono escluse dal novero dei destinatari dello sgravio in commento anche le imprese che esercitano la pesca negli impianti, trattandosi di attività distinta dalla pesca costiera, espressamente contemplata dall’art. 11 della legge n. 388/2000.
Si osserva infatti che il registro delle imprese di pesca classifica queste ultime in base alla tipologia di pesca esercitata, essendo suddiviso in cinque parti in ragione dei cinque tipi di pesca previsti dai già citati artt. 9 e 10 del Regolamento: pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti e pesca esercitata “mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini”.
L’esclusione dal beneficio permane anche se le stesse imprese, per lo svolgimento della propria attività, utilizzino navi omologate di quarta categoria, ovvero riconosciute idonee alla navigazione locale e, quindi, potenzialmente atte alla pesca costiera.
L’omologazione della nave è, infatti, un atto di mera verifica delle dotazioni di bordo, mentre ciò che rileva ai fini dell’applicazione del regime di sgravio è solamente l’effettivo utilizzo della nave nell’ambito della specifica attività di pesca costiera. Viceversa, le navi utilizzate dalle imprese che operano in impianti di pesca hanno un vincolo di destinazione, contenuto nell’annotazione posta sulla licenza di pesca (“unità asservita ad impianto”), da cui si rileva che le stesse vengono utilizzate per un tipo di pesca diverso da quello contemplato dall’art. 11 della legge n. 388/2000.

3.2) Pesca nelle acque interne e lagunari.
Per quanto concerne le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, si osserva che l’art. 62 del Regolamento per la navigazione interna, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, dispone che chi intende utilizzare un natante per l’esercizio della pesca professionale nelle acque interne deve richiederne l’iscrizione nel registro delle navi e dei galleggianti tenuto dagli ispettorati di porto ai sensi dell’art. 67 del Regolamento stesso.
Inoltre, le imprese che vogliono esercitare la pesca nelle acque interne o lagunari, debbono essere munite di apposita licenza.
Da quanto sopra risulta che, se provviste dell’apposita licenza nonché, relativamente ai natanti utilizzati, dell’iscrizione nel registro delle navi e galleggianti di cui all’art. 62 del citato Regolamento per la navigazione interna, le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono usufruire del regime di sgravio ex art. 11 della legge n. 388/2000.
In analogia con quanto considerato al precedente punto 3.1 riguardo alle imprese che esercitano la pesca costiera, sono escluse dal beneficio dello sgravio le imprese che gestiscono impianti di pesca nelle acque interne e lagunari, nonché quelle che operano da terra.
Al riguardo, soccorre anche la circolare 2 ottobre 2001, n. 87/E, del Ministero dello Finanze – Agenzia delle entrate - secondo la quale l’estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, disposta con apposito emendamento in sede di approvazione dell’art. 11, “non aveva lo scopo di prevedere per le acque interne e lagunari un campo di applicazione delle agevolazioni più largo rispetto al regime delle acque marittime, bensì si proponeva di evitare sperequazioni nel trattamento fiscale delle imprese di pesca in acque interne e lagunari rispetto a quello riservato alle imprese di pesca costiera”.

3.3) Acquacoltura.
Tra le attività di pesca professionale disciplinate dal Regolamento sulla disciplina della pesca marittima è ricompresa, come detto, anche l’acquacoltura.
Peraltro, tale attività è tra quelle contemplate dall’art. 10 del citato Regolamento. Come precisato al punto 3.1, trattasi di attività diversa dalla pesca costiera e, come tale, non rientrante nella sfera di applicazione del beneficio ex art. 11 della legge n. 388/2000.

4) Lavoratori interessati dallo sgravio contributivo.
Lo sgravio spetta, ove ricorrano tutte le condizioni poste dal dettato legislativo, sia al personale dipendente assicurato in base alle norme di cui alla legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), sia a quello sottoposto alle norme di cui alla legge n. 250/1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).
Come già precisato al punto 2, ai fini dell’applicazione dell’art. 11 deve essere assunto a parametro l’art. 6 della legge n. 30/1998.
Pertanto, relativamente alle imprese della pesca costiera, lo sgravio deve essere riferito esclusivamente al “personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione”, cioè al personale italiano ed a quello appartenente ai Paesi dell'Unione Europea (v., al riguardo, la circolare n. 168 del 21 luglio 1998).
Relativamente alle imprese della pesca nelle acque interne e lagunari, il beneficio va invece riferito al personale di cui all’art. 133 del codice della navigazione.
Detto personale deve risultare “imbarcato” sulle navi:
- iscritte nelle Matricole delle navi maggiori e nei Registri delle navi minori e dei galleggianti nazionali, quindi battenti bandiera italiana, appartenenti alla terza e quarta categoria delle navi da pesca (art. 8 DPR n. 1639/1968: v. Parte "C", paragrafo "C.2", circolare n. 196 del 23 settembre 1997), con riferimento ai periodi in cui le navi stesse sono adibite all'esercizio della pesca costiera;
- iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti, tenuto dagli ispettori di porto ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, con riferimento ai periodi in cui le navi stesse sono adibite all’esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari.
Si fa presente che il riferimento alle “Matricole della navi maggiori”, ai “Registri delle navi minori e dei galleggianti” ed ai “Registri delle navi e dei galleggianti” tenuti dagli ispettori di porto, sopra formulato, sostituisce, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge n. 388/2000, quello al “Registro Internazionale” contenuto nel citato art. 6.
Si ricorda infine che, in coerenza con quanto disposto ai punti 3.1 e 3.2, lo sgravio non compete per il personale adibito alla pesca da impianti, nonché, ovviamente, per quello che esercita la pesca da terra.

5) Misura dello sgravio.
La norma in oggetto prevede la concessione di uno sgravio, nella misura del 70 per cento, dei contributi relativi ai lavoratori individuati al precedente punto 4.
La contribuzione oggetto dello sgravio comprende sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore.

6) Decorrenza dello sgravio contributivo.
Alla luce del quadro normativo descritto al punto 1, la decorrenza dello sgravio risulta così articolata:

destinatari imprese che esercitano
la pesca costiera
imprese che esercitano la pesca
nelle acque interne e lagunari
decorrenza novembre 2000 gennaio 2001

7) Codifica aziende. - Modalità operative.
Le posizioni contributive, riferite alle imprese destinatarie dello sgravio in trattazione, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8P”, che assume il nuovo significato di “posizione riferita ad impresa avente titolo allo sgravio ex art 11 legge n. 388/2000 o ex lege n. 343/2000”.
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
- esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del modello DM10/2, secondo le modalità comuni (2);
- calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante, pari al 70% della contribuzione (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “sgravio ex art. 11 L. 388/2000” e dal codice di nuova istituzione “R810”.

7.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Per il recupero degli sgravi relativi a periodi già scaduti, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno l’ammontare del beneficio spettante;
- riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “arr. sgravio ex art. 11 L. 388/2000” e dal codice di nuova istituzione “R811”.
Per la restituzione di altre somme, relative al personale interessato dallo sgravio ex lege n. 388/2000 (ovvero ex lege n. 343/2000), fruite a titolo di sgravi per il Mezzogiorno, le imprese - con la medesima denuncia con la quale effettueranno il conguaglio dello sgravio disciplinato dalla presente circolare - opereranno come segue:
- esporranno le somme da restituire, fruite a titolo di sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura “rest. sgravio L. 448/1998” e dal codice di nuova istituzione “M204”;
- esporranno le somme da restituire, fruite a titolo di sgravio capitario ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura “rest. sgravio L. 449/1997” e dal codice di nuova istituzione “M205”.
In entrambi i casi, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”.
Le regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.

7.2) Richiesta di compensazione e/o rimborso.
L’eventuale credito derivante dalle sopra citate operazioni potrà essere recuperato dalle imprese interessate avvalendosi della procedura di compensazione su modello F24, nel limite massimo di €. 516.456,90, come stabilito dall’art. 34 della legge n. 388/2000 a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Si rammenta, inoltre, che i crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.
Resta ferma infatti, per i datori di lavoro, la possibilità di chiedere il rimborso totale o parziale della denuncia, ovvero la compensazione con la procedura ordinaria.
A tal fine, si rammenta che la denuncia a credito dell’azienda dovrà essere presentata direttamente alla Sede competente per territorio entro le scadenze di legge.

8) Istruzioni contabili.
Gli sgravi contributivi di che trattasi, evidenziati nei modd. DM 10/2 con i codici “R810” e “R811” secondo le modalità previste ai precedenti punti 7 e 7.1, dovranno essere imputati al conto GAW 37/88, se afferenti a periodi di competenza dell’anno in corso, ovvero al conto GAW 37/68, se afferenti a periodi di competenza degli anni precedenti.
I recuperi degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 5, della legge n. 448/1998, evidenziati con il codice “M204”, ed i recuperi dello sgravio capitario ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, evidenziati con il codice “M205”, dovranno essere imputati, rispettivamente, ai conti GAW 24/49 e GAW 24/28.
Per la movimentabilità dei suddetti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente “1” e del codice documento “95”).
Nell’allegato vengono riportati i conti GAW 24/28, GAW 24/49 e il conto GAW 37/68, di nuova istituzione, nonché il conto GAW 37/88 che, già istituito da questa Direzione Generale, viene movimentato da parte delle Sedi con adeguamento della relativa denominazione.

______________________________
(1) L’art. 6, c. 1, primo periodo, della legge n. 30/1998 dispone che “Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale di cui all’art. 1 (della stessa legge n. 30/1998), nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge”.
(2) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”.

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