Circolare INPS n. 129 del 04.07.2002

A seguito dell' imminente rilascio della procedura telematica di rateazione su cartella vengono illustrate le disposizioni di carattere amministrativo sulla base delle quali le Sedi dovranno trasmettere il piano di ammortamento al concessionario
Circolare INPS n. 129 del 04.07.2002

SOMMARIO: Procedura di rateazione su cartella - Disposizioni amministrative
a - Procedura di rateazione su cartella
b - Provvedimenti di sospensione-cambio motivazione
c - Gestione unica domanda di dilazione
d - Piano di ammortamento
e - Pagamenti validi ai fini della dilazione
f - Richiesta riduzione sanzioni civili
g - Richiesta riduzione interessi di dilazione
h - Erroneo pagamento di ulteriori somme aggiuntive
i - Rateazioni concluse
j - Pagamenti in ritardo
k - Esiti di riscossione
l - Dilazioni non perfezionate
m - Istanza di dilazione- modulistica- garanzie
n - Estinzione anticipata
o - Ipoteca e fermo amministrativo del concessionario

L’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99 prevede per il contribuente la possibilità di presentare istanza di dilazione prima dell’inizio della procedura esecutiva da parte del concessionario.
Con circolari n° 161 del 26/9/2000, n° 210 del 13 dicembre 2000 e n° 165 del 22/8/2001 sono state emanate disposizioni sulla gestione delle domande di dilazione a seguito della notifica da parte dei concessionari del carico iscritto a ruolo.
Con la presente circolare vengono illustrate le disposizioni di carattere amministrativo inerenti la procedura telematica di rateazione.
La procedura realizzata è unica per tutte le gestioni.

a) Procedura di rateazione su cartella.
Come indicato nella circolare n° 210 del 13 dicembre 2001, ai fini della presentazione dell’istanza di dilazione, il contribuente, dopo aver saldato le quote a carico del lavoratore eventualmente dovute, deve pagare almeno 1/12° dei contributi ( o almeno 1/12° delle sole sanzioni se l’iscrizione è avvenuta solo per quelle), direttamente allo sportello del concessionario oppure tramite il modello F 35 presso gli istituti di credito o gli uffici postali.
A fronte della domanda, la Sede interessata, dopo aver verificato che non siano iniziate le procedure esecutive da parte del concessionario (vedi punto O), nelle more dell’istruttoria dell’istanza, deve adottare un provvedimento di sospensione della cartella di pagamento (o di più cartelle) al fine di evitare che i concessionari, pur in presenza di acconti, intraprendano gli atti esecutivi per il recupero del residuo debito e che richiedano le ulteriori somme aggiuntive.
Successivamente la Sede può procedere all’istruttoria e alla contestuale acquisizione della domanda.
Precedentemente all’acquisizione in procedura della stessa, è necessario che vengano effettuate tutte le operazioni di sistemazione degli archivi di gestione e vengano adottati gli eventuali provvedimenti di sgravio sulle partite ritenute indebite. Ciò in quanto il piano di ammortamento deve essere al netto delle partite oggetto di sgravio.
La procedura, come dettagliatamente descritto nelle istruzioni operative che saranno fornite in occasione del rilascio della stessa, si articola in diverse funzioni consentendo di:
- acquisire la domanda o procedere alla cancellazione della stessa;
- emettere il piano di ammortamento;
- procedere all’estinzione anticipata della dilazione o alla sua reiezione;
- revocare la dilazione;
- emettere le relative stampe.
In particolare la procedura, dopo l'immissione del codice fiscale e del numero della cartella visualizzerà:
- i crediti presenti nella cartella , sospesi e non sospesi , nel caso in cui sia pervenuto il relativo esito da parte del Consorzio Nazionale Concessionari ( vedi circ. n. 82 del 22 aprile c.a.);
- tutti i crediti relativi al codice fiscale nel caso in cui non risulti ancora pervenuto il dato relativo alla formazione della cartella.
Considerato che , ai fini della dilazione, tutte le partite debbono avere un provvedimento di sospensione con motivazione “ Dilazione su cartella" , è indispensabile, prima di acquisire la domanda di dilazione, procedere nei seguenti modi:
- in caso di partite non sospese, procedere alla sospensione delle stesse con motivazione “dilazione su cartella”;
- in caso di partite sospese parzialmente, procedere alla sospensione totale delle partite interessate alla dilazione , secondo le modalità indicate nel messaggio n° 85 del 16 maggio 2001;
- in caso di partite sospese con motivazione diversa dalla dilazione, dopo aver valutato che siano venute meno le ragioni che hanno indotto ad assumere tale motivazione e che sussistano i requisiti, richiesti per la dilazione, si potrà procedere al cambio della motivazione utilizzando l'apposita funzione della procedura.
Ai fini dell’istruttoria la procedura richiederà l’acquisizione di una serie di dati , tra i quali:
il codice fiscale dell’interessato, la data della domanda, il numero delle rate richieste, il numero della cartella di pagamento, la data di notifica (ove conosciuta) e l’importo totale in dilazione.
I versamenti acquisiti, in base alla data di versamento, verranno considerati come acconti in conto capitale oppure in conto dilazione ( vedi punto e).
Oltre all’acquisizione della richiesta della riduzione degli interessi di dilazione e/o delle sanzioni civili, dovranno essere acquisiti il numero e la data della delibera del Direttore Regionale, il relativo esito, il numero delle rate residue.
La procedura consente, inoltre, la gestione delle domande di esonero totale o parziale dal versamento delle rate provvisorie in base a quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 356/97 allegata alla circ. n. 76/97.
Per quanto riguarda il numero delle rate residue da comunicare al concessionario, si fa presente che la procedura non consente l'acquisizione di un numero di rate maggiori di 24, cioè il numero massimo di rate che l’Istituto può concedere.
Per le rateizzazioni superiori, concesse dietro autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall’art. 2, comma 11 della Legge 389/89, è necessario attivare dal menù " variazioni" l'apposita funzione.
Si fa presente che la procedura, al momento del rilascio del piano di ammortamento al concessionario, provvederà direttamente alla revoca del provvedimento di sospensione per il quale non sarà necessario attendere il timbro da parte del concessionario.
La revoca del provvedimento di sospensione ha, dunque , origine direttamente dall’archivio dilazioni e non produrrà alcuna stampa.

b) Provvedimenti di sospensione- cambio motivazione
Come accennato al precedente punto a) la procedura realizzata consentirà, per le partite già sospese con motivazione diversa da "dilazione su cartella", il cambio di motivazione in automatico.
Qualora la Sede ritenesse necessario, per motivi del tutto eccezionali, di concedere una dilazione solo su una parte della cartella e di mantenere il provvedimento di sospensione sul residuo ( con motivazione diverse dalla dilazione), si segnala che la procedura non consentirà il cambio parziale della motivazione se originariamente è stato emesso un provvedimento di "sospensione di gruppo".
Di conseguenza, si dovrà operare nel modo seguente:
- revocare la sospensione “ di gruppo” ;
- emettere due diversi provvedimenti di sospensione,uno per le partite richieste in dilazione adottando la causale “ per dilazione”; il secondo, sulle partite residue con la specifica motivazione.
Successivamente l’operatore potrà selezionare solo le partite interessate alla dilazione richiesta.
In caso di sgravio parziale, considerato che il provvedimento di sospensione riguarda l'intero articolo, sarà necessario attendere la riapertura degli archivi di gestione per la corretta sistemazione.

c) Gestione unica della domanda di dilazione
Com'è noto, si può verificare che la cartella di pagamento riporti debiti contributivi relativi a diverse gestioni.
Al riguardo preme ricordare che la gestione della dilazione della cartella di pagamento, ancorché riferita a più gestioni, deve essere unica, con un’unica valutazione da parte del Direttore Regionale che, ai fini della autorizzazione del numero delle rate, deve tener conto dell’intero debito contributivo.
Tra l’altro, essendo gli acconti dei semplici versamenti parziali, il concessionario può averli ripartiti tra i vari articoli imputabili alle diverse gestioni in base alle norme del codice civile oppure in proporzione ai crediti.
Qualora si siano verificate situazioni difformi dalle precedenti indicazioni, la procedura consentirà , solo in via transitoria per la sistemazione del pregresso e, comunque, non oltre il 30 settembre c.a., l'emissione di distinti piani di ammortamento per le diverse cartelle.
Al momento dell’acquisizione delle quietanze di pagamento( vedi punto d ), si dovrà tener conto degli importi attribuiti dal concessionario alla gestione interessata attraverso i codici tributo riportati nella quietanza stessa.

d) Piano di ammortamento
Poiché al momento dell'emissione del piano di ammortamento la posizione del contribuente negli archivi dei concessionari potrebbe risultare non aggiornata a seguito dei tempi tecnici necessari per l’accreditamento dei versamenti effettuati tramite mod. F 35, convenzionalmente il piano di ammortamento telematico viene emesso al lordo degli importi già versati.
Ai fini dell’emissione di un corretto piano di ammortamento nei confronti del contribuente, si deve tener conto dei pagamenti già intervenuti.
Pertanto, la Sede, al fine di acquisire in procedura tutti i versamenti, dovrà contattare il contribuente per reperire la copia delle quietanze e/o dei modd. F35. Qualora tale documentazione non fosse completa dell'indicazione dei codici tributo, tenuto conto che i versamenti possono riferirsi a crediti non di competenza INPS ma iscritti nella stessa cartella, sarà necessario contattare direttamente il Concessionario il quale fornirà l'estratto conto del debitore con l’elenco analitico dei versamenti registrati.
Il piano dovrà, come di consueto, essere sottoposto al contribuente per la relativa sottoscrizione.
I dati comunicati al concessionario con il provvedimento telematico di dilazione sono i seguenti:
- Numero di rate : il numero corrisponderà al numero di rate residue da pagare al concessionario.
Le rate residue vengono calcolate detraendo il numero di rate scadute intercorrenti dal mese successivo alla delibera al mese di scadenza della prima rata presso il concessionario;
- Data di presentazione dell’istanza di rateazione: la data deve essere quella in cui la domanda è stata presentata o quella in cui è l’istanza è stata ritenuta valida per la relativa istruttoria.
- Data di decorrenza degli interessi: è la data a partire dalla quale vengono calcolati gli interessi di dilazione.
- Data di scadenza della prima rata: viene indicato il secondo mese successivo a quello di elaborazione del piano di ammortamento. E’ stata data tale indicazione al fine di tener conto dei tempi tecnici necessari legati sia alla ricezione e successiva verifica del piano di ammortamento da parte del contribuente sia alla conseguente trasmissione del provvedimento telematico al concessionario.
Il contribuente deve pagare la rata entro l’ultimo giorno del mese, a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99.
- Cadenza della rata: la cadenza è mensile.
- Importo prima rata: l’importo della prima rata viene calcolato sommando gli importi relativi alle rate provvisorie e effettive scadute prima dell’invio del provvedimento al concessionario, comprensivi degli interessi di dilazione scaduti e non pagati nonché gli importi relativi alla prima rata costante in scadenza nel mese indicato come inizio della rateazione. Gli importi sono al lordo dei versamenti effettuati dai contribuenti.
- Importo rate successive: è l’importo di ciascuna rata costante comprensiva sia del capitale che degli interessi di dilazione; le rate sono tutte uguali.
- Il codice tributo degli interessi: viene indicato il codice tributo 8090 e viene associato ad ogni nuovo articolo di ruolo creato per gli interessi di dilazione.
- Importo totale interessi: è pari all’importo totale degli interessi calcolati su tutte le partite in dilazione.
L’importo relativo agli interessi di dilazione rappresenta un aumento del carico del ruolo già consegnato al concessionario e di cui il concessionario è responsabile ai fini della riscossione, al pari dei contributi e/o sanzioni iscritti nel ruolo stesso.
In caso di domanda di dilazione presentata tardivamente, il concessionario provvederà a calcolare direttamente le ulteriori sanzioni civili dalla data di notifica della cartella alla data di presentazione della domanda.

e) Pagamenti validi ai fini della dilazione.
Si considerano pagamenti in conto rateazione tutti quelli effettuati nello stesso mese in cui la domanda è stata presentata. I versamenti effettuati precedentemente al mese preso in esame verranno conteggiati in conto capitale e, quindi, utilizzati ai fini della diminuzione del debito da rateizzare.
Il piano di ammortamento sottoposto all’accettazione da parte del contribuente riporterà gli importi pagati in conto capitale e gli importi pagati in conto dilazione.

f) Richiesta di riduzione delle sanzioni civili
Qualora il contribuente, contestualmente alla domanda di rateazione o con una distinta e successiva istanza, abbia richiesto anche la riduzione delle sanzioni civili, dovrà essere valutata la sussistenza dei presupposti per il diritto alla riduzione, tenendo conto delle disposizioni contenute nella circolare n. 88 del 13.05.2002. Nei casi di domanda contestuale è opportuno che tale valutazione avvenga in parallelo agli accertamenti relativi all'istanza in modo da consentire l'emissione di un parere completo, da trasmettere al Direttore Regionale il quale potrà assumere una decisione unitaria sulle istanze.
Tale modo di operare consentirà alla Sede competente, in caso di accoglimento dell'istanza, di emettere il piano di ammortamento applicando le sanzioni ridotte.
Per quanto superfluo, si fa presente che se la riduzione non è immediatamente definibile o se è presentata successivamente alla domanda di dilazione, le due istanze seguiranno ciascuna il proprio iter. La trasmissione del piano al concessionario potrà avvenire solo in seguito alla definizione della domanda di riduzione.
Al riguardo si raccomanda ai Direttori di Sede la massima tempestività nel definire le istanze di cui sopra.

g) Richiesta di riduzione degli interessi di dilazione
Com'è noto, la riduzione degli interessi di dilazione è legata alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 402 del 29/07/1981, convertito in Legge n. 537 del 26/ 09/1981. In sostanza occorre che la ditta, tenuta all'obbligo contributivo CIG abbia ottenuto l'autorizzazione alla CIGS e che il periodo sia lo stesso o immediatamente contiguo a quello di fruizione della CIG. Allo scopo di semplificare gli adempimenti, facenti capo ai diversi soggetti interessati alla dilazione, la Sede che istruisce la domanda di riduzione degli interessi provvederà ad accertare la sussistenza di tale obbligo consultando gli archivi anagrafici aziendali. Se l'azienda è classificata tra quelle esenti dalla CIG la Sede indicherà nella scheda istruttoria che non sussistono i requisiti per l'accoglimento dell'istanza. Nel caso in cui i presupposti sussistano tale evenienza, appositamente segnalata sulla scheda istruttoria, verrà indicata nella comunicazione effettuata dalla Sede Regionale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unitamente alla trasmissione del parere favorevole o sfavorevole circa l'accoglimento della domanda. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali farà conoscere le sue determinazioni sia alla ditta richiedente che alla Sede Regionale che a sua volta informerà la Sede competente. Quest'ultima inserirà in procedura, utilizzando l'apposita funzione, la percentuale di riduzione; solo da tale momento sarà possibile trasmettere il piano di ammortamento al Concessionario. Tuttavia nelle more della decisione potrà essere emesso un piano provvisorio ,calcolando gli interessi di dilazione al 50% del tasso vigente alla data delle delibera. Per le richieste prive di requisiti il piano potrà essere emesso ed inviato al concessionario con gli interessi calcolati in via ordinaria.

h) Erroneo pagamento di ulteriori somme aggiuntive in presenza di richiesta di dilazione
Nelle more dell’invio del piano di ammortamento telematico, può essersi verificato che il concessionario abbia calcolato le ulteriori somme aggiuntive sugli acconti versati dopo la scadenza del termine di pagamento della cartella in quanto non riconducibili ad un provvedimento di dilazione.
La casistica può riguardare sia contribuenti che hanno ricevuto idoneo provvedimento di sospensione nelle more dell’istruttoria della domanda per dilazione, sia contribuenti per i quali tale provvedimento per motivazioni contingenti non è stato tempestivamente adottato.
Per i casi sopra richiamati si provvederà al rimborso degli importi indebitamente pagati.

i) Rateazioni già concluse
Al momento del rilascio della procedura alcuni contribuenti potrebbero aver concluso il pagamento degli acconti sugli importi iscritti in cartella. Anche in questi casi il piano di ammortamento dovrà essere trasmesso ai concessionari in quanto a questi ultimi debbono essere necessariamente comunicati gli importi relativi agli interessi di dilazione. Infatti le concessioni non hanno potuto riscuotere per intero quanto dovuto per la dilazione, non avendo gli elementi necessari per la riscossione, quali il codice tributo degli interessi nonché il relativo importo. In tale fattispecie si provvederà a richiedere al contribuente solo l’importo, in un’unica rata, degli interessi di dilazione scaduti e non pagati; con il versamento di questi ultimi, la rateazione si intende conclusa.

j) Pagamenti in ritardo
Come sopra accennato il contribuente deve pagare le rate della dilazione, compresi gli acconti, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs n° 46/99. In caso di versamenti effettuati in ritardo, cioè oltre l’ultimo giorno utile, il concessionario calcolerà gli interessi di mora secondo il tasso in vigore al momento del pagamento.

k) Esiti delle rate della dilazione
I concessionari comunicheranno con gli esiti della riscossione le rate incassate per ciascun articolo di ruolo.
Tali informazioni potranno essere visualizzate con l’invio degli esiti sulla riscossione.
La Sede, quindi, potrà verificare il mancato pagamento di una o più rate, e trasmettere la revoca del provvedimento in via telematica al concessionario.
Le modalità di controllo dei dati contabili e la procedura di revoca di dilazione saranno oggetto di successive istruzioni.

l) Dilazioni non perfezionate- Mancata acquisizione della domanda- revoca della sospensione in Intranet
Le Sedi, prima di acquisire una domanda in procedura, dovranno verificare la posizione del contribuente . Qualora da tale verifica dovesse emergere che lo stesso è decaduto dalla dilazione per mancanza dei requisiti richiesti, si dovrà provvedere alla revoca del provvedimento di sospensione per dilazione, adottando tale provvedimento mediante la procedura intranet.
La revoca del provvedimento dovrà riportare il flag “1”(revoca con aggravio di sanzioni) che consentirà ai concessionari di recuperare le ulteriori somme aggiuntive dovute.
Al contribuente verrà inviata apposita comunicazione inerente il recupero in un’unica soluzione del carico iscritto in cartella.

m) Istanza di dilazione – modulistica - garanzie
Nella circolare n° 165/2001 è stato predisposto un facsimile della domanda di dilazione che il contribuente deve presentare all’Istituto. In tale modulo, alla pagina delle avvertenze, vengono elencate le garanzie che la Sede potrà richiedere al contribuente a tutela del credito oppure le garanzie che lo stesso contribuente riterrà di dover presentare per ottenere la dilazione.

n) Estinzione anticipata
Il contribuente, dopo essere stato autorizzato alla dilazione su cartella , può chiedere l’estinzione anticipata del debito.
Successivamente all'accoglimento di tale istanza e dopo l'avvenuto pagamento da parte del debitore dei contributi e delle sanzioni oggetto di rateazione, nonché di una parte degli interessi di dilazione ricalcolati alla data dell’estinzione, la Sede invierà al concessionario il provvedimento telematico di revoca della dilazione, che riporterà apposita segnalazione per evidenziare che trattasi di estinzione anticipata e non di pagamento parziale, ciò al fine di impedire da parte di quest’ultimo il recupero degli interessi non più dovuti.
Si evidenzia che, pur essendo presenti in procedura le diverse opzioni relative alla revoca e all'estinzione anticipata ,le stesse non saranno immediatamente attivabili e, dunque, si fa riserva di impartire ulteriori indicazioni.

o) Ipoteca e fermo amministrativo del concessionario
L'art. 26 del D. lgs. N. 46/99 ha stabilito, per i contributi previdenziali iscritti a ruolo, che la rateazione è concessa in conformità alle singole disposizioni che la regolano e, comunque, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva da parte del concessionario.
L'art. 77 del D.P.R. 602/1973, così come modificato dal D. Lgs. 46/99 prevede, altresì, che " decorso inutilmente il termine di 60 gg. per il pagamento della cartella, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari complessivamente al doppio delle somme iscritte". Inoltre il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore iscritti nei Pubblici Registri, dandone notizie alla Direzione Regionale delle Entrate e alla Regione di residenza, in base all’art. 86 del D.P.R. 602/1973 , come sostituito dall’art. 1 ,lett. q) del D.Lgs n° 193/2001.
In relazione a tali disposizioni è stato posto il quesito circa la possibilità di concedere la dilazione nei casi in cui il concessionario abbia già iscritto ipoteca sui beni del debitore, ovvero abbia proceduto al fermo amministrativo dell'automezzo e dunque, quale sia il momento in cui si può effettivamente ritenere insorta la procedura esecutiva di cui al citato articolo 26.
A tal proposito si ritiene che l'iscrizione di ipoteca ed il fermo amministrativo da parte del concessionario rappresentino un mero atto conservativo dei beni immobili e mobili del debitore,e quindi, debbano intendersi come delle misure cautelari della riscossione del credito, non ostative all’esame della richiesta di dilazione.
Pertanto:
per quanto attiene all'ipoteca: la delibera di accoglimento dell’istanza di dilazione del Direttore Regionale dovrà espressamente prevedere che la cancellazione dell’'ipoteca iscritta sui beni del debitore potrà avvenire solo a conclusione della rateazione, previa autorizzazione da parte della Sede al concessionario e che il relativo costo dell’operazione dovrà essere a carico del contribuente. Infatti solo nel caso in cui il concessionari dichiari l’inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, l’Ente è tenuto, previa verifica della congruità della richiesta, al pagamento al concessionario delle spese tabellate e a piè di lista ( tra cui iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo), comunicate con gli esiti della riscossione ( vedi Decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000 e messaggio n° 122 del 25 luglio 2001).
per quanto attiene al fermo amministrativo : si dovrà valutare in via preliminare se, da idonea documentazione da richiedere al contribuente ( vedi scritture contabili), il mezzo risulti formalmente adibito ad uso professionale (o quantomeno ad uso promiscuo), oppure ad uso privato.
Tale valutazione, riconducibile ad una verifica in merito al bene mobile, che deve risultare di proprietà dell’azienda, è finalizzata anche alla volontà di non interferire negativamente sullo svolgimento dell'attività professionale del contribuente interessato.
In tali fattispecie, dunque, se è stato accertato l'uso strumentale del mezzo, il Direttore Regionale potrà autorizzare la concessione della dilazione e l’annullamento del fermo amministrativo a condizione che il contribuente provveda al pagamento delle relative spese per l’annullamento del provvedimento cautelativo per il quale il concessionario dovrà essere espressamente autorizzato.
In tutti gli altri casi, la dilazione potrà essere concessa a condizione che il fermo amministrativo venga mantenuto fino alla conclusione della rateazione, al termine della quale tale provvedimento potrà essere annullato dal concessionario,dietro precisa autorizzazione della Sede, con le spese a carico del contribuente.
Con messaggio a parte verrà rilasciata la procedura di dilazione su cartella ed il manuale operativo.

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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

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