INDICE
Parte 1. Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo
1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione. I soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo
3. Il rapporto di lavoro sportivo
3.1 Il rapporto di lavoro subordinato sportivo
4. Le aree del professionismo e del dilettantismo
4.1 Il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
4.1.1 La prestazione dell’atleta
4.2. Il rapporto di lavoro sportivo nei settori dilettantistici
Parte 2. Il regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
5. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi per i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e per i lavoratori subordinati del settore dilettantistico
5.1 Istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Esercizio del diritto di opzione
6. Tutele relative alle assicurazioni “minori”
6.1 Obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori” in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato
7. Apprendistato
8. Classificazione degli enti sportivi ai fini previdenziali
9. Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi e dei giovani atleti con contratto di apprendistato sul flusso UniEmens
9.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023)
9.2 Modalità di esposizione dei lavoratori giovani atleti con contratto di apprendistato sul flusso UniEmens
9.2.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023)
Parte 3. Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo-gestionale
10. Iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico
10.1 Collaborazione coordinata e continuativa
10.1.1 Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati
10.2 Professionisti titolari di partita IVA
10.2.1 Determinazione della contribuzione previdenziale
11. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
11.1 Modalità di esposizione dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati
12. Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
12.1 Modalità di esposizione dei lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati
Parte 4. Il rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici
13. Gli atleti paralimpici rientranti nella “categoria del più alto livello tecnico – agonistico” titolari di rapporto di lavoro subordinato. Obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici e privati
Parte 1. Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo
1. Premessa
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, e dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e da ultimo, dal decreto legislativo 29 agosto 2023,n. 120, ha dato attuazione alla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.
Si evidenziano di seguito le principali finalità e i criteri direttivi elencati dalla citata legge delega:
- riconoscere il principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea;
- promuovere il principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo, sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico;
- riconoscere il carattere sociale e preventivo sanitario dell’attività sportiva, per il miglioramento della qualità della vita e della salute, come mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- individuare la “figura del lavoratore sportivo”, senza distinzione di genere e indipendentemente dalla natura dell’attività sportiva, sia essa professionistica o dilettantistica;
- definire l’inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale dell’attività sportiva;
- disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere ammnistrativo gestionale di natura non professionale per le attività lavorative rese a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (con particolare attenzione a queste ultime tenuto conto delle peculiarità delle stesse e del loro fine non lucrativo);
- coordinare e riordinare le disposizioni di legge sia dal punto di vista formale che sostanziale e apportando le necessarie modifiche e integrazioni per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa comunitaria tenuto conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza;
- garantire la tutela della salute e della sicurezza dei minori;
- valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, con particolare attenzione ai giovani atleti per la loro crescita sportiva, culturale ed educativa e la loro preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa al termine della carriera sportiva;
- attribuire un riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie e la disciplina normativa sull’impiego nei vari sport di animali.
Tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza assume l’indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del D.lgs n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2023[1] si applicano le disposizioni contenute al Capo I del Titolo V del D.lgs n. 36/2021 – come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 – in materia di lavoro sportivo, che innovano profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi e ampliano le tutele previdenziali sia nell’ambito del professionismo che del dilettantismo, settore, in precedenza, privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023[2], la lettera a), comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo in argomento dispone l’abrogazione della legge 14 giugno 1973, n. 366, recante “Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”, mentre la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo dispone l’abrogazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, che disciplinava i rapporti di lavoro tra società e sportivi professionisti e alcune tutele previdenziali.
Con riferimento all’ambito di applicazione dell’articolo 35, comma 8-quater, secondo il quale: “Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”, si precisa che il citato articolo non produce effetti in relazione ai rapporti di lavoro che alla data del 1° luglio 2023 risultino diversamente riqualificati a seguito di accertamento ispettivo o di pronuncia giudiziale passata in giudicato.
2. Ambito soggettivo di applicazione. I soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo
L’articolo 25 del D.lgs n. 36/2021 reca la definizione di lavoratore sportivo e disciplina il relativo rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge.
In relazione all’ambito soggettivo di riferimento, il comma 1 del citato articolo 25 individua il lavoratore sportivo nelle figure specifiche quali “l’atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”,esercitino l'attività sportiva verso un corrispettivo. Il decreto legislativo n. 120/2023, modificando il citato comma 1, ha altresì precisato che l’attività sportiva deve essere esercitata “a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.
Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 1, fissa le condizioni che devono sussistere per essere qualificati, oltre alle figure tipizzate sopra elencate, come lavoratori sportivi, attribuendo tale qualifica a “ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. In ordine a tali figure, il comma 1-ter dell’articolo 25 in commento, introdotto dal citato decreto legislativo n. 120/2023, ha previsto che “le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primoperiodo del comma 1, per lo svolgimento di attivitàsportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. La medesima disposizione prevede la predisposizione di un elenco delle mansioni necessarie svolte dalle figure individuate dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale può essere aggiornato, sulla base delle comunicazioni effettuate attraverso il CONI e il CIP alla predetta Autorità, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
La disciplina del lavoro sportivo, pertanto, si estende anche a ulteriori figure già previste in alcuni regolamenti, purché siano preventivamente sottoposte al vaglio dell’Autorità governativa delegata in materia di sport in ordine alla verifica e approvazione delle mansioni necessarie ai sensi del citato comma 1-ter dell’art. 25 del D.lgs n. 36/2021.
Il decreto legislativo n. 120/2023 specifica, infine, modificando il comma 1 dell’articolo 25 in commento, che “non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Resta fermo che, nei confronti di tutte le altre figure in forza a società ed enti sportivi professionistici e dilettantistici (ad esempio, i custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc.) diverse dai soggetti individuati dal comma 1 dell’articolo 25, non trova applicazione la nuova disciplina sul lavoro sportivo.
3. Il rapporto di lavoro sportivo
Il comma 2 dell’articolo 25 del D.lgs n. 36/2021 prevede che “Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile”.
Pertanto, nei casi in cui l’attività resa dal lavoratore sportivo sia a titolo oneroso e ricorrano i presupposti previsti, la prestazione deve essere necessariamente ricondotta alle suelencate fattispecie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, autonomo e quest’ultimo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Il comma 3 del citato articolo 25 prevede la possibilità della certificazione dei contratti di lavoro sportivi – ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – sulla base di parametri stabiliti dagli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza dei suddetti accordi, l’individuazione dei parametri è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021.
Il comma 3-bis del medesimo articolo 25, introdotto dal decreto legislativo n. 120/2023, inoltre, prevede che “ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”. Considerato quanto previsto nei commi precedenti e dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 in materia di tutele previdenziali, la normativa si riferisce sia ai soggetti di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia al Contratto di prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per contro, al di fuori dall’ambito del rapporto di lavoro sportivo, l’articolo 29 del D.lgs n. 36/2021 riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, nonché agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, al CONI, al CIP e alla società sport e salute S.p.a. la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Le prestazioni sportive dei volontari, pertanto, “non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario”. È previsto che ai volontari possano essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Tali rimborsi, in ogni caso, non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.
Il citato articolo 29, al comma 3, dispone infine che: “Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.
3.1 Il rapporto di lavoro subordinato sportivo
L’articolo 26 del D.lgs n. 36/2021 reca una disciplina speciale del rapporto di lavoro subordinato sportivo, valida sia per il settore professionistico sia per il settore dilettantistico.
Data la natura della prestazione di lavoro sportivo, i commi 1 e 3 del citato articolo 26 confermano, in relazione a entrambi i settori, quanto già previsto per il professionismo dalla previgente disciplina, ossia che al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano le disposizioni dettate dalla normativa vigente relative al licenziamento collettivo, al licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa, alle connesse tutele reali o obbligatorie (reintegra nel posto di lavoro o risarcimento del danno), al rito speciale per le relative controversie, nonché alcune norme in materia di autorizzazione per gli impianti audiovisivi, di divieto di accertamenti sanitari, di tutela delle mansioni, di procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva.
Il comma 2 dell’articolo 26 prevede una specifica disciplina del contratto a tempo determinato nell’ambito del lavoro sportivo, con conseguente disapplicazione della normativa generale prevista dagli articoli da 19 a 29 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. In particolare, è stabilito che “il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto” ed è ammessa “la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti”, nonché “la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici”.
Infine, in relazione alle clausole contrattuali, il contratto di lavoro subordinato sportivo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, può contenere una clausola compromissoria con la quale vengono deferite a un collegio arbitrale le controversie concernenti l’attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, nonché la nomina degli arbitri oppure il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati; mentre al successivo comma 6, è previsto che il contratto di lavoro subordinato sportivo non può contenere clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
4. Le aree del professionismo e del dilettantismo
L’articolo 38 del D.lgs n. 36/2021 enuncia le disposizioni che qualificano l’area del professionismo e quella del dilettantismo e contiene, per la prima volta, una definizione legislativa dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza in tutti quei casi in cui l’attività non è considerata professionistica.
In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 38, l’area del professionismo “è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale”.
Al riguardo, si rammenta che le Federazioni sportive italiane riconosciute dal CONI che, a oggi, hanno riconosciuto il professionismo sono:
- Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)[3]
- Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)
- Federazione Italiana Golf (F.I.G.)
- Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).
Il comma 1-bis prevede, invece, che l’area del dilettantismo “comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”. All’articolo 38, comma 1-ter, infine, è precisato che agli enti del terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche si applichino “le disposizioni previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata”.
Inoltre, nel Titolo II del D.lgs n. 36/2021 è contenuta la disciplina degli enti sportivi dilettantistici (Capo I, artt. da 6 a 12) e professionistici (Capo II, artt. da 13 a 14).
Al riguardo si evidenzia che l’articolo 6 del decreto legislativo in argomento, prevede che “le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto”. L’articolo 7 conferma che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata tra l’altro la sede legale.
Per quanto concerne gli enti sportivi professionistici, l’articolo 13 del citato decreto legislativo sostanzialmente conferma le previgenti disposizioni in materia e nello specifico, al comma 1, prevede che le società sportive professionistiche “sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata” e che “è obbligatoria la nomina del collegio sindacale”. Nei successivi commi si conferma, inoltre, che l’atto costitutivo:
- deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività a esse connesse o strumentali;
- deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10per cento sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva;
- può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote;
- deve prevedere la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Infine, l’articolo 13 dispone che, prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o dal CIP, qualora svolga attività sportiva paralimpica.
4.1 Il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
L’articolo 27 del D.lgs n. 36/2021 detta una disciplina analoga a quella già contenuta dall’abrogata legge n. 91/1981. In particolare, il comma 4, prevede che il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici si costituisce mediante assunzione diretta e il contratto deve essere stipulato “in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato”.
Inoltre, il comma 5 del citato articolo 27 prevede che il contratto deve essere depositato, entro sette giorni dalla stipulazione, a cura della società presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l’approvazione. Il deposito è condizione di efficacia del contratto stesso e riguarda anche tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano a oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
In merito alle clausole contrattuali, i commi 6 e 7 prevedono rispettivamente che “le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo” e che “nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopiagonistici”.
4.1.1 La prestazione dell’atleta
Per atleta deve intendersi, in linea generale, lo sportivo che scambi prestazioni agonistiche con retribuzione, cioè colui, che, nell’ambito di una pratica sportiva agonistica, abbia l’interesse preminente di trarre il proprio sostentamento dall’attività sportiva.
In relazione alla prestazione lavorativa dell’atleta, la disciplina – rimasta pressoché invariata rispetto alla precedente di cui all’articolo 3 della legge n. 91/1981 – è dettata dall’articolo 27 del D.lgs n. 36/2021 e, segnatamente, al comma 2, che conferma la presunzione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro prestato nei settori professionistici, nei casi in cui lavoro sportivo degli atleti è prestato in via principale, ovvero prevalente e continuativa, e al comma 3 con il quale è, altresì, confermato che il lavoro sportivo professionistico “costituisce oggetto di un contratto di lavoro autonomo in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno”.
4.2 Il rapporto di lavoro sportivo nei settori dilettantistici
Come evidenziato al precedente paragrafo 3, con la riforma del diritto del lavoro sportivo, la figura del lavoratore sportivo nel settore dilettantistico è stata inserita in una disciplina più ampia e generale del lavoro sportivo.
L’articolo 28, comma 2, del D.lgs n. 36/2021, applicando un principio già presente nel professionismo nel contesto delle disposizioni di cui all’abrogata legge n. 91/1981, quale conseguenza del minore impegno temporale nella prestazione, presume il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo come oggetto di contratto di “lavoro autonomo”, nella forma della “collaborazione coordinata e continuativa”, al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, e precisamente:
- la durata della prestazione prevista nel contratto non supera le ventiquattro ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
- la prestazione sportiva risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, così come previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 2 dell’articolo 28, resta ferma la possibilità di instaurare, nell’ambito del settore dilettantistico, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.
Si rammenta, altresì, l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle collaborazioni coordinate etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, prevista dal comma 2 del medesimo articolo, per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
All’articolo 28, comma 3, del D.lgs n. 36/2021 vengono disciplinate alcune semplificazioni in merito alla comunicazione di avvenuta costituzione del rapporto di lavoro sportivo. Infatti, è prevista la possibilità per le associazioni o società, nonché per la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l’associazione benemerita, l’Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinatarie delle prestazioni sportive di adempiere alcuni obblighi di comunicazione tramite il portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6 del D.lgs 28 febbraio 2021, n. 39.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al Centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi. La stessa è resa disponibile sia all’INPS che all’INAIL.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico e reale gestore operativo per tutti i soggetti ed enti sportivi dilettantistici e assume il ruolo di “portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali” relativi ai rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo, con l’obiettivo di ridurre i costi a carico delle associazioni e società e fare emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale.
Parte 2. Il regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
5. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi per i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative,del settore professionistico e per i lavoratori subordinati del settore dilettantistico
L’articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 contiene le disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi.
In particolare, al comma 1 del citato articolo 35 è stabilito che: “I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS”. È altresì stabilito che “il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166”. Infine, al ricorrere dei presupposti, all’ultimo periodo del medesimo comma è previsto che “al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici”.
Per effetto di tale disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023 (cfr. art. 51, comma 1), la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, è estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi di cui all’articolo 25, comma 1, del medesimo decreto (cfr. il paragrafo 1) assunti con contratto di lavoro subordinato, i quali sono altresì iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).
Inoltre, in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c., resta fermo l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo esclusivamente nell’ambito nei settori professionistici.
Al riguardo, si evidenzia che l’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore. L’aliquota contributiva di finanziamento, oggi pari al 33 per cento della retribuzione/compenso imponibile, ancorché si tratti di lavoro autonomo, è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti (cfr. l’art. 1, commi 1 e 2, del D.lgs n. 166/1997): 23,81 per cento a carico del datore di lavoro (o committente) e 9,19 per cento a carico del lavoratore (subordinato o autonomo). La predetta aliquota contributiva (33 per cento), per gli iscritti al FPSP è calcolata sulla retribuzione o compenso giornaliero nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.
In particolare, per gli sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge n. 335/1995. Per gli sportivi “vecchi iscritti” in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312.
È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1 per cento (di cui l’1 per cento a carico del datore di lavoro e il 2,1 per cento a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
Si precisa, inoltre, che trova applicazione la disciplina relativa all’aliquota aggiuntiva pari all’1 per cento a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Con riferimento ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, l’articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 al comma 2 dispone l’iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e l’applicazione della relativa disciplina (cfr. la Parte 3 della presente circolare).
Gestioni previdenziali dei Lavoratori sportivi
Lavoro sportivo | Settore professionistico | Settore dilettantistico |
Lavoro subordinato | Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi | Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi |
Lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative | Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi | Gestione Separata
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5.1 Istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo. Esercizio del diritto di opzione
In relazione alle sole figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al comma 3 dell’articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 è prevista l’applicazione della disciplina previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, prevista dal medesimo decreto legislativo.
Al riguardo, si rammenta che i lavoratori appartenenti alle categorie professionali elencate nel citato decreto ministeriale 15 marzo 2015 sono attualmente assicurati presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con riferimento a compensi o retribuzioni percepiti dagli stessi, riconducibili a redditi “da lavoro” e a prescindere dalla natura giuridica – subordinata, parasubordinata o autonoma – del relativo rapporto di lavoro.
Resta ferma, pertanto, l’iscrizione al FPLS per le ulteriori categorie di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2015 e, segnatamente, nei confronti di impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive.
Per contro, le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritti al FPLS, dal 1° luglio 2023, anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (palestre, sale fitness ecc.), ai sensi dell’art. 35 comma 3 del D.lgs n. 36/2021, nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico) saranno assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi secondo le disposizioni di cui alla presente circolare, mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici saranno iscritti alla Gestione separata INPS .
Al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione alla medesima gestione previdenziale con il citato comma 3 dell’articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 è stata prevista, per le figure in commento che risultino già iscritte al FPLS, la facoltà di optare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo. Si precisa, al riguardo, che la facoltà di opzione è esercitabile dagli assicurati che alla data del 30 giugno 2023 risultino da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali.
Si evidenzia che i suddetti lavoratori, con la qualifica di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) o di direttore tecnico e istruttore presso società sportive, già iscritti al FPLS, potranno esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del predetto regime previdenziale, entro la data del 31 dicembre 2023, direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) al portale istituzionale e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.
Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, tali lavoratori saranno assicurati, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo la disciplina previdenziale sopra descritta.
Ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono tenuti a dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione al FPLS.
6. Tutele relative alle assicurazioni “minori”
All’articolo 33 del D.lgs n. 36/2021, commi da 2 a 5, sono riportate le disposizioni che regolano la tutela delle prestazioni e i relativi obblighi di finanziamento afferenti alle assicurazioni cosiddette “minori”.
In particolare, il comma 2, in mancanza di disposizioni legislative speciali, per i lavoratori sportivi rinvia alla disciplina previdenziale vigente dettata “a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro”, mentre ai successivi commi da 3 a 5, viene introdotta una specifica disciplina in relazione alle predette tutele, con riguardo ai soli lavoratori sportivi subordinati iscritti al FPSP e quindi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui essi svolgano l’attività.
In proposito si osserva che, nell’ambito della previgente disciplina, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati che autonomi, era prevista l’assicurazione ai soli fini IVS ai sensi del D.lgs n. 166/1997, mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni “minori”. Inoltre, come già ricordato, nell’ambito del dilettantismo, i lavoratori sportivi erano sprovvisti di qualsiasi tutela, fatti salvi i casi di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali era (ed è tuttora) prevista l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS con l’applicazione delle relative tutele.
Pertanto, si evidenzia che con riferimento ai lavoratori sportivi di cui all’articolo 25 del D.lgs n. 36/2021, titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici di cui all’articolo 38 del medesimo decreto, continuerà ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle prestazioni a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.
Infine, come già evidenziato, in riferimento a tutti lavoratori sportivi titolari di un rapporto subordinato, a prescindere dalla qualifica rivestita e dal settore in cui è svolta l’attività, si applica la disciplina di cui all’articolo 33, commi da 3 a 5, del D.lgs n. 36/2021, illustrata al successivo paragrafo.
6.1 Obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori”in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato
Con specifico riferimento ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al FPSP, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico) l’articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 prevede espressamente l’applicazione delle tutele di seguito indicate.
Malattia e Maternità
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 33 in argomento, a tutti i lavoratori subordinati iscritti al FPSP, a prescindere dalla loro qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle rispettive indennità è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per quanto concerne la malattia e dall’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione alla maternità.
Pertanto, nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, le aliquote contributive relative alle assicurazioni di malattia e maternità sono determinate nella medesima misura applicata per i lavoratori dello spettacolo e segnatamente: il 2,22 per cento per la malattia e lo 0,46 per cento per la maternità.
Al riguardo, si rammenta che il comma 1-bis dell’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (introdotto dall’articolo 18, comma 16, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente” (cfr. la circolare n. 122/2011).
È esclusa, quindi, la possibilità per i datori di lavoro di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.
Cassa Unica Assegni Familiari (ex CUAF)
Il comma 4 dell’articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 prevede espressamente che “Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
In proposito, si rammenta che con l’introduzione dell’Assegno unico universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e degli Assegni Familiari (AF) previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (T.U.A.F.).
Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciuti, le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (cfr. la circolare n. 34/2022).
Tanto premesso, restano ferme le disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
In particolare, con il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, in attuazione della legge n. 335/1995, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha disposto l’elevazione dell’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989. Conseguentemente, per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il contributo ex CUAF è stato variato nella misura del 2,48 per cento.
Ai fini della quantificazione della misura della contribuzione dovuta, assumono rilievo altresì le disposizioni di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rispettivamente stabiliscono, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dall’aliquota contributiva per gli Assegni per il nucleo familiare pari a 0,80 punti percentuali, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi per gli Assegni per il nucleo familiare pari all’1 per cento.
Pertanto, in via generale, la misura del contributo ex CUAF in relazione ai lavoratori sportivi subordinati è pari allo 0,68 per cento (2,48 per cento meno 1,80 per cento). Si precisa inoltre che, al ricorrere dei presupposti previsti, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, secondo la normativa vigente in materia.
NASpI
L’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 36/2021 dispone che “in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina […] contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro”.
In particolare, per quanto attiene ai lavoratori che svolgono attività sportiva che costituisce oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, il comma 5 del citato articolo 33 prevede che si applicano “le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall’articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Con il D.lgs n. 36/2021 viene, pertanto, introdotta per tutti i lavoratori subordinati sportivi la tutela contro la disoccupazione involontaria.
Il conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro è pari 1,61per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845) sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.
Il citato articolo 33, comma 5, infatti, esclude espressamente che alle assunzioni non a tempo indeterminato dei lavoratori subordinati del settore sportivo si applichi il contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012. Conseguentemente, è escluso anche l’incremento del contributo addizionale, previsto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Si evidenzia infine che, per quanto attiene alle assunzioni a tempo indeterminato, il comma 5 dell’articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 esclude che l’interruzione del rapporto di lavoro alle quali consegua il teorico diritto all’indennità NASpI comporti l’insorgere dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro del versamento del c.d. ticket di licenziamento, disciplinato dal comma 31 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012.
Fondo di Tesoreria e Fondo di garanzia
Alla luce di quanto disposto dall’articolo 25, comma 5, del D.lgs n. 36/2021, si evidenzia che il legislatore non ha escluso che per i lavoratori sportivi subordinati trovi applicazione l’articolo 2120 del codice civile.
La disciplina codicistica del trattamento di fine rapporto (TFR)non è, peraltro, espressamente esclusa neanche dall’articolo 26, comma 1del medesimo decreto legislativo, che contiene l’elencazione delle norme che non si applicano ai contratti di lavoro subordinato sportivo.
Al riguardo, si deve tenere conto anche di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 26, in base al quale: “Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile”.
Conseguentemente, qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2123 del codice civile, o nei casi in cui le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove ricorrano i necessari presupposti (cfr. la circolare n. 70/2007) e con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare.
Si rende inoltre necessario precisare che nelle ipotesi di “costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto ”ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021, non trovano applicazione le c.d. misure compensative di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
I suddetti benefici non possono trovare applicazione non soltanto nelle ipotesi in cui sia escluso l’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, ma anche qualora il lavoratore sportivo abbia deciso di destinare alla previdenza complementare le somme accantonate ai sensi dell’articolo 2123 del codice civile, in quanto entrambe le norme sopra richiamate prevedono l’applicazione degli esoneri contributivi “nella stessa percentuale di TFR maturando”.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro è tenuto altresì all’obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia.
Fondo di integrazione salariale
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022) nel riordinare la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto ha, tra l’altro, allargato la platea dei destinatari delle relative tutele.
In applicazione della disciplina generale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come novellata dalla legge di Bilancio 2022, i lavoratori subordinati sportivi sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige, in quanto lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi[4].
Sul punto si rinvia alle circolari n. 197/2016, n. 125/2017 e, da ultimo, alle circolari n. 18/2022 e 76/2022.
Al riguardo si rammenta che, come chiarito con la citata circolare n. 76/2022, i datori di lavoro in argomento, inquadrati con codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08, non sono destinatari della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e, conseguentemente, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.
7. Apprendistato
Una ulteriore novità introdotta dal D.lgs n. 36/2021 attiene alla possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche e per le società professionistiche di assumere giovani atleti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs n. 81/2015.
L’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 prevede infatti che “Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, […], le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo.
Con riguardo all’apprendistato di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, l’articolo 1, comma 23, del decreto legislativo n. 120/2023 ha inserito il comma 1-bis all’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021, fissando a 14 anni il limite di età minimo dei giovani atleti, in deroga agli articoli 43, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Pertanto, a decorrere dal 5 settembre 2023 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 120/2023), possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 anche i giovani atleti quattordicenni.
Il comma 3 del citato articolo 30 prevede che ai contratti di apprendistato di giovani atleti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42, commi 3, 4 e 7 del D.lgs n. 81/2015.
Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale in materia di apprendistato (cfr. l’art. 41, comma 1, del D.lgs n. 81/2015), il contratto di apprendistato di giovani atleti ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs n. 81/2015 può essere stipulato a tempo determinato. L’articolo 30, comma 3, del D.lgs n. 36/2021 dispone infatti che “al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente”.
Infine, si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 30 prevede che “agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, comma 1 e 3, 32, 33 e 34”.
Al riguardo si osserva che le tutele assicurative e previdenziali di cui agli articoli 33 e 34 del D.lgs n. 36/2021 trovano applicazione per le fattispecie in argomento come per la generalità dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Infatti, anche ai giovani atleti assunti ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 (contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 o 45 del D.lgs n. 81/2015) si applica – in quanto non espressamente escluso dal comma 3 dell’articolo 30 – l’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, il quale prevede le seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Si osserva altresì che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, nel testo novellato dalla legge di Bilancio 2022, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di tutte le tipologie sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale e, quindi, dei relativi obblighi contributivi.
Si rileva, infine, che il comma 7-bis dell’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 ha novellato l’articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021, disponendo che: “Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni”.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante e, conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 7-bis dell’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 15 e i 23 anni di età.
La norma da ultimo citata infatti dispone che “Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
I profili contributivi afferenti ai lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021 sono oggetto di specifica circolare di prossima di pubblicazione.
Si ricorda che gli apprendisti (professionalizzanti e non) non sono assicurati al FPSP, bensì al FPLD.
8. Classificazione degli enti sportivi ai fini previdenziali
In base al disposto degli articoli 6 e 7 del D.lgs n. 36/2021 relativi, rispettivamente, alla forma giuridica che possono assumere gli enti sportivi dilettantistici e all’atto costitutivo e statuto, si osserva quanto segue.
Oltre al CSC 1.18.08, che in via generale identifica l’attività sportiva svolta da società e da associazioni sportive dilettantistiche (analogamente a quanto succede nell’ambito dello sport professionistico) e tenuto conto che l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta anche dagli enti del terzo settore (per i quali, al ricorrere dei presupposti previsti all’articolo 7, comma 1-bis, il requisito dell'esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica non è richiesto), al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro, gli enti del terzo settore che siano già in possesso di una matricola DM potranno denunciare i lavoratori sportivi dilettanti –esponendoli con il corrispondente codice “Tipolavoratore” - nell’ambito della matricola già in essere.
Allo stesso modo, laddove l’ente del terzo settore non sia già in possesso di una matricola DM e chieda l’apertura di una posizione per l’attività di servizi svolta, potrà esporre in tale matricola (classificata in base all’attività svolta dall’ente e al corrispondente codice Ateco2007) anche gli sportivi dilettanti che dovesse assumere.
Inoltre, poiché l’attività sportiva dilettantistica – nell’ottica dell’estensione di cui all’articolo 38, comma 1-bis, del D.lgs n. 36/2021 – può essere svolta anche da ulteriori datori di lavoro la cui matricola è classificata nel settore terziario in virtù dell’attività esercitata e del corrispondente codice Ateco2007, anche i datori di lavoro in questione potranno esporre i lavoratori sportivi dilettanti nella matricola già esistente.
Parimenti, i datori di lavoro che svolgono attività nel settore servizi, che non siano già in possesso di una matricola DM e chiedano l’apertura di una posizione per l’attività di servizi svolta, potranno esporre in tale matricola (classificata in base all’attività svolta e al corrispondente codice Ateco2007) anche gli sportivi dilettanti che dovessero assumere.
Quanto finora esposto vale anche per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante.
I lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (cfr. l’art. 1, comma 154, della legge n. 234/2021), invece, potranno essere esposti soltanto sulle matricole DM inquadrate con CSC 1.18.08, in quanto detta fattispecie contrattuale è prevista soltanto nell’ambito del professionismo.
In tutte le ipotesi di cui sopra, il carico contributivo del datore di lavoro e la misura della contribuzione dovuta per gli sportivi dilettanti (apprendisti e non) è parametrato – a prescindere dall’effettivo settore di inquadramento del datore di lavoro – sulla base del carico contributivo per i lavoratori sportivi alle dipendenze di datori di lavoro classificati con il CSC 1.18.08, fatto salvo quanto sopra previsto in relazione alle specificità relative alle contribuzioni di malattia, maternità, ex CUAF e NASpI.
Tabella aliquote contributive (inquadramento CSC 1.18.08) relative ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato
Assicurazione | Aliquota
|
IVS (di cui 9,19% a carico lavoratore) |
33% |
NASpI (contribuzione ordinaria) |
1,31% |
NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)
|
0,30% |
Fondo di Garanzia TFR* |
0,20% |
Maternità |
0,46% |
Malattia
|
2,22% |
CUAF |
0,68%
|
FIS – fino a 5 dipendenti (di cui 0,17% a carico del dipendente)
|
0,50%
|
FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27% a carico del dipendente)
|
0,80% |
*Contributo dovuto nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva anche paralimipici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021.
9. Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi sul flusso UniEmens
A partire dal periodo di competenza novembre 2023, i datori di lavoro interessati, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti. Al riguardo si precisa che le modalità operative già in uso per i datori di lavoro operanti nel settore professionistico in relazione ai lavoratori sportivi di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs n. 36/2021, assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché per i lavoratori con contratto di lavoro autonomo ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., sono estese anche ai datori di lavoro operanti nei settori dilettantistici con riferimento ai soli lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Dal medesimo periodo di competenza, la procedura di calcolo sarà adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi (ossia, per la contribuzione IVS e per le contribuzioni minori dovute secondo quanto indicato ai punti precedenti della presente circolare).
L’elemento DenunceMensili, nell’ambito del quale si sviluppa l’intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi DatiMittente e Azienda e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM.
Per quanto concerne l’elemento PosContributiva, nell’elemento Matricola deve essere indicata la matricola identificativa del datore di lavoro.
Per tutte le altre indicazioni operative, si rimanda al documento tecnico per la compilazione dei flussi Uniemens e all’Allegato tecnico, nonché, in particolare, alle indicazioni fornite con la circolare n. 154/2014 (fatta eccezione per gli elementi MalACredAltre e MatACredAltre), e alle precisazioni contenute al messaggio n. 5327/2015 par. 2, fatto salvo quanto specificatamente previsto al presente paragrafo.
Per quanto concerne l’elemento
-?“ST” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
-?“SZ” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Per quanto concerne l’elemento
- “L1” sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982”
Ai fini della corretta individuazione dei lavoratori sportivi iscritti nei settori dilettantistici con decorrenza ottobre 2023, vengono istituiti i seguenti nuovi codici all’interno dell’elemento
778 avente il significato di “atleta del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”
779 avente il significato di “allenatore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”
780 avente il significato di “istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”
781 avente il significato di “direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”
782 avente il significato di direttore sportivo del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021
783 avente il significato di preparatore atletico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021
784 avente il significato di direttore di gara art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021+
785 avente il significato di “tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”
Inoltre, vengono istituiti i seguenti nuovi codici per la individuazione delle figure degli istruttori e direttori tecnici operanti nell’ambito del settore professionistico all’interno dell’elemento
786 avente il significato di “istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”
787 avente il significato di “direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021” +
788 avente il significato “tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”
Si precisa che con riferimento alle figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del?decreto ministeriale 15 marzo 2005 (cfr. punto 5.1) che abbiano optato per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo, restano ferme le indicazioni relative alle modalità di esposizione attualmente in uso. In particolare, i predetti lavoratori dovranno continuare ad essere esposti con i Tipo lavoratore “SC” e “SY” dello spettacolo e con i nuovi Codici qualifica appositamente istituiti per i lavoratori optanti.
791 istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi optanti –
795 direttori tecnici presso società sportive - optanti
797 istruttori presso società sportive - optanti
Si fa presente che i codici qualifica 771,775,777 non devono essere più utilizzati.
9.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023)
Ai fini del versamento contributivo relativo ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro opereranno come segue:
valorizzeranno all’interno di
– nell’elemento
oppure,
in caso di lavoratori sportivi operanti nell’ambito del dilettantismo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, il nuovo valore “M048” avente il significato di “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”;
– nell’elemento
–?nell’ elemento
– nell’elemento?
– nell’elemento
La predetta regolarizzazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023.
9.2 Modalità di esposizione dei lavoratori giovani atleti con contratto di apprendistato sul flusso UniEmens
A partire dal periodo di competenza “novembre 2023”, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato di primo o terzo livello, procederanno, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato.
?In particolare, i datori di lavoro si atterranno alla valorizzazione dei dati secondo le modalità di seguito riportate.??
?Qualifica1
?“5” (Apprendista).
?Qualifica2
“F” = Tempo pieno
“P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale
“V” = Tempo parziale di tipo Verticale
“M” = Tempo parziale di tipo Misto
?Qualifica3
“D” = Tempo determinato o contratto a termine.
?Tipo Lavoratore (di nuova istituzione)
“SE” = Lavoratore sportivo in apprendistato di primo livello.
“SF” = Lavoratore sportivo in apprendistato di terzo livello.
Tipo Contribuzione
“J0”(Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%).
In particolare, per l’esposizione nel flusso UniEmens degli apprendisti di primo livello assunti da datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, dovranno essere utilizzati i seguenti codici TipoContribuzione già in uso:
“Y1” Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) d.lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
“Y2” Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) d.lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
“J9” Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84%a carico del lavoratore).
Per l’esposizione nel flusso UniEmens degli apprendisti di terzo livello assunti da datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, dovranno essere utilizzati i seguenti codici TipoContribuzione già in uso:
“J1” Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%;
“J2” Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%;
“J0”Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%.
Per quanto concerne le istruzioni operative afferenti agli apprendisti professionalizzanti, si rinvia a quanto già indicato nella relativa circolare, e si precisa altresì che per tali apprendisti, assunti da datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, dovranno essere utilizzati nel flusso UniEmens i seguenti codici TipoContribuzione già in uso:
“J1” Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%;
“J2” Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%;
“J0” Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%.
9.2.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023)
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro in argomento opereranno come segue:
valorizzeranno all’interno di
– nell’elemento
– nell’elemento
–?nell’ elemento
– nell’elemento?
– nell’elemento
Si fa presente che la regolarizzazione in oggetto, dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre 2023.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Parte 3. Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo-gestionale
10. Iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico
All’articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8-quinquies, sono contenute le disposizioni che regolano la tutela delle prestazioni e i relativi obblighi di finanziamento per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico.
Lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata
Rapporto di lavoro | Settore dilettantistico |
Collaborazioni coordinate e continuative | Gestione Separata Committenti |
Lavoro autonomo | Gestione Separata Liberi professionisti |
10.1 Collaborazione coordinata e continuativa
Ai sensi dell’articolo 35 comma 2 del D.lgs n. 36/2021, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L’articolo 35, comma 8-bis, prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.
Si precisa che, in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative, concorrono al raggiungimento del limite della franchigia di cui al citato comma 8-bis dell’articolo 35 anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’articolo 44 del Decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.
Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del D.lgs n. 36/2021, ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.
Ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 35, per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25 per cento. Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione derivante dall’applicazione sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo delle aliquote pari allo 2,03 per cento per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL. Ne consegue che l’aliquota complessiva per il singolo soggetto è pari al 27,03 per cento.
L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
Il comma 8-ter del citato articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l’aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell’imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche –maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.
Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 17.504,00 euro.
L’articolo 35, comma 8-quinquies, del D.lgs n. 36/2021, infine, prevede che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi possa essere assolta anche mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (cfr. paragrafo 4.2 della presente circolare).
10.1.1 Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati
A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens.
Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per le società e gli enti sportivi dilettantistici e gli enti del terzo settore obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata nella misura indicata al punto 10.1, così come sotto specificati:
- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota del 25 per cento ai fini dell’Ivs - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione
- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione
- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – per i quali è dovuta la contribuzione ai fini dell’Ivs con aliquota ridotta pari al 24 per cento – i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione
I predetti adempimenti possono essere assolti dai committenti direttamente oppure tramite intermediario anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, come disciplinato dall’articolo 35, comma 8-quinquies, del D.Lgs n. 36/2021.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento.
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
10.2 Professionisti titolari di partita IVA
Sempre nel settore dilettantistico, i professionisti titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e determinano lo stesso ai sensi dell’articolo 54 del medesimo D.P.R., sono obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ai sensi dell’articolo 35, comma 8, del D.lgs n. 36/2021.
Anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita IVA l’articolo 35, comma 8-bis, prevede l’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 euro annui.
L’aliquota da applicare è pari al 25 per cento al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria; inoltre, è dovuta anche la contribuzione ai fini previdenziali pari all’1,23 per cento, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50 per cento per malattia e degenza ospedaliera, 0,22 per cento per maternità e 0,52 per cento per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,23 per cento.
Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24 per cento ai soli fini dell’IVS.
Infine, il comma 8-ter dell’articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 prevede anche per tali lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l’aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell’imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l’aliquota complessiva pari allo 1,23 per cento per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.
Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a 17.504,00 euro.
10.2.1 Determinazione della contribuzione previdenziale
Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 10.2.
La contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Unico, quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)” seguendo le istruzioni del modello Unico, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40 per cento del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito).
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata e che assolvono gli adempimenti mediante presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello F24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo PXX/PXXR per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva del 26,23 per cento e la causale tributo P10/P10R per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento.
11. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
L’articolo 37 del D.lgs n. 36/2021 individua la tutela previdenziale dei lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall’articolo 37 coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Per tali lavoratori è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
A essi sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 8-bis, che prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono al tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ogni prestatore dalla totalità dei committenti.
Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo di compenso.
Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.
Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota IVS da applicare è pari al 33 per cento per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 120/2023, così come disciplinato dall’articolo 37, comma 4, che rinvia all’articolo 35, commi 2, 6 e 7, è pari al 25 per cento.
Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione sul compenso derivante dall’applicazione delle aliquote pari allo 2,03 per cento a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Pertanto, l’aliquota complessiva è pari a 35,03 per cento per i soli mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023 è pari al 27,03 per cento.
L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
È altresì applicabile la disposizione di cui al comma 8-ter dell’articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, ai sensi della quale, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale si applica l’aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell’imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali si applica l’aliquota 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.
Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a 17.504,00 euro.
Ai sensi dell’articolo 52, comma 2-bis, del D.lgs n. 36/2021 è disposta la parziale abrogazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui venivano qualificati quali redditi diversi, tra gli altri, i compensi erogati in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Così come disciplinato dal comma 8-quater del citato articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023 (termine di decorrenza indicato dall'articolo 51) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 67, comma1, lettera m), primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, non si dà luogo al recupero contributivo.
Anche in considerazione dell’avvenuta abrogazione parziale dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986, come sopra descritta, i soggetti operanti quali addetti ai servizi di segreteria e attività amministrative-gestionali potranno instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per tali rapporti non operano la presunzione di lavoro autonomo disciplinata dall’articolo 28 del D.lgs n. 36/2021.
11.1 Modalità di esposizione dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati
Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata nella misura indicata al punto 11, così come sotto specificati:
- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione Ivs con aliquota piena (33 per cento o 25 per cento) - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione
- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – per i quali è dovuta la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento – i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione
- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – per i quali è dovuta la contribuzione Ivs con aliquota ridotta (pari al 24%) – i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e la causale tributo C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento.
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
12. Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
L’articolo 25, comma 6, del D.lgs n. 36/2021 prevede la possibilità che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
A tali soggetti si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Nel caso in cui l’attività sportiva rientri nelle disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021 e sia retribuita, il dipendente pubblico è obbligato a essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
I compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale così come previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, descritto al paragrafo 10, cui si rinvia, e all’articolo 36, comma 6 del D.lgs n. 36/2021.
Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.
Le disposizioni del comma 6 dell’articolo 25 del D.lgs n. 36/2021 non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale e agli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida.
12.1 Modalità di esposizione dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati
Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzati a prestare la attività retribuita nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro iscritti alla Gestione separata nella misura indicata al punto 12, così come sotto specificati:
- per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita – poiché sempre coperti da altra forma di previdenza obbligatoria – è dovuta la contribuzione ai fini Ivs con aliquota ridotta pari al 24 per cento. I compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento.
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
Parte 4. Il rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici
13. Atleti paralimpici rientranti nella “categoria del più alto livello tecnico – agonistico” titolari di rapporto di lavoro subordinato. Obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici e privati
Con il decreto legislativo n. 120/2023 è stato introdotto al D.lgs n. 36/2021, l’articolo 28-bis, il quale prevede nei confronti dei soli atleti, che siano al contempo lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato, rientranti “nella categoria del più alto livello tecnico - agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza”, il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro che è tenuto a consentire la fruizione delle sopradescritte attività nei limiti di novanta giorni all'anno e di massimo trenta giorni continuativi.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 28-bis, ai predetti datori di lavoro che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale. Le istanze di rimborso devono essere presentate al CIP che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede al rimborso.
Si evidenzia che, nei limiti dei predetti periodi di sospensione della prestazione lavorativa, restano fermi gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro degli atleti di cui al citato articolo 28-bis nei confronti dell’Istituto.
Le disposizioni contenute nella norma in commento non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.
Per la compilazione dei flussi UniEmens valgono le medesime istruzioni fornite per la generalità dei lavoratori dipendenti in base a quanto indicato nel documento e allegato tecnico pubblicati sul sito istituzionale.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] La data di decorrenza è stata da ultimo modificata dall’articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
[2] La data di decorrenza è stata da ultimo modificata dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del D.L. n. 198/2022.
[3] Dal 1° luglio 2022, la FIGC ha previsto l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile, dalla stagione 2022/2023, relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Serie A, che si aggiunge ai Campionati maschili di Serie A, Serie B e Lega Pro (cfr. la circolare n. 24 del 20 febbraio 2023).
[4] In proposito, si ricorda che il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) o i Fondi di solidarietà territoriali, per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale ai lavoratori sportivi subordinati, versano alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
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