INDICE
1. Quadro normativo. Natura giuridica
2. Gestione previdenziale ai fini pensionistici
3. Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori
1. Quadro normativo. Natura giuridica
Gli Ordini e i Collegi professionali riuniscono in forma associativa gli esercenti le rispettive professioni, in virtù di previsioni legislative che prevedono come obbligatoria l'appartenenza ad essi ai fini dell'esercizio di una certa attività lavorativa.
Si tratta di enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e, pertanto, soggetti giuridici conformati come organizzazioni proprie di determinati appartenenti all'ordinamento giuridico generale.
Il legislatore, peraltro, ha individuato nella garanzia del corretto esercizio della professione un interesse dell'intera collettività. La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi, infatti, risponde all'esigenza di tutelare "un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi" (Corte Cost. sent. n. 405/2005).
Gli Ordini e i Collegi professionali sono, pertanto, enti pubblici autarchici e, come tali, idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, istituiti per legge e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Inoltre, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria in quanto caratterizzati dalla capacità di provvedere alla propria organizzazione e di finanziarsi integralmente attraverso il contributo degli iscritti senza gravare sulla finanza pubblica.
In merito, si osserva che le risorse acquisite attraverso il versamento dei contributi dagli associati e finalizzate all'autofinanziamento rivestono altresì una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli Ordini e ai Collegi professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione (Cass. sent. n. 17118/2019).
Poste le sopra descritte peculiarità il legislatore, con riferimento agli Ordini e ai Collegi professionali, individua espressamente il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi (cfr. l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) confermandone, pertanto, quantomeno in linea generale, l'appartenenza alla categoria degli enti pubblici non economici come considerati dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'applicazione della disciplina del lavoro nel settore pubblico.
2. Gestione previdenziale ai fini pensionistici
Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha disciplinato l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia o Superstiti (IVS), connotandola come forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Il legislatore ha altresì previsto diverse forme di esclusione da detta assicurazione; ciò è avvenuto per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle IPAB, esclusi dall'AGO qualora sia loro garantito un trattamento di quiescenza o di previdenza (cfr. gli artt. 37 e 38 del R.D.L. n. 1827/1935).
Peraltro, le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e le successive leggi 22 novembre 1962, n. 1646, 26 luglio 1965, n. 965, 3 maggio 1967, n. 315, 20 marzo 1975, n. 70, nonché, da ultimo, la legge 8 agosto 1991, n. 274 (art. 5, commi 6 e 7) hanno previsto, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti parastatali, la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche - con conseguente esclusione dall'obbligo dell'assicurazione generale obbligatoria - mediante adozione di deliberazione da proporre entro termini perentori (l'ultimo termine del 26 febbraio 1992 è stato fissato dalla legge n. 274/1991) e da approvarsi con decreto interministeriale (cfr. le circolari n. 190/1995 e n. 29/1997).
Pertanto, sulla base delle norme citate, per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l'esercizio d'opzione di cui alla legge n. 274/1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; diversamente, in mancanza dell'adozione da parte dell'ente pubblico di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell'AGO.
È da osservare tuttavia come, nei primi anni del 2000, il quadro normativo di riferimento sembrava essere stato messo in discussione dal Consiglio di Stato che, con parere n. 4489/2005, aveva evidenziato che a seguito della riforma introdotta dal D.lgs 30 giugno 1994, n. 479, volta al riordino e alla soppressione degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, il criterio discretivo per stabilire il riparto di competenze tra la gestione dell'Assicurazione generale obbligatoria (gestita dall'Inps) e quella dell'ex Inpdap fosse dato dall'appartenenza del datore di lavoro alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Il D.lgs n. 479/1994, nel dettare la riforma degli enti previdenziali, non prevedeva, tuttavia, nuove disposizioni in ordine alle competenze iscrittive precedentemente stabilite dal legislatore. Pertanto, l'isolato orientamento del Consiglio di Stato non ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità e amministrativa.
Ciò premesso, sulla base delle disposizioni normative che regolano i profili previdenziali, il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla citata legge n. 379/1955[1].
3. Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori
Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo agli Ordini e ai Collegi professionali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.), che, talvolta, conferiscono rilievo all'appartenenza del soggetto contribuente al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e, talvolta, alla natura del contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Di seguito viene illustrato l'assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente degli Ordini e dei Collegi professionali.
a) Malattia e maternità
La normativa vigente di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, c.d. Testo unico della maternità e della paternità, e all'articolo 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, durante l'evento venga corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
Pertanto, attesa la loro natura giuridica pubblica, gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell'onere derivante dall'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per "allattamento", ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
b) Cassa unica assegni familiari (CUAF)
Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell'articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, le disposizioni del "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari" (TUAF) non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, tale obbligo contributivo non sussiste laddove, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
c) Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria
In ragione dell'appartenenza degli Ordini e dei Collegi professionali alla categoria degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, non sussiste l'obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per le medesime ragioni, non sussiste altresì l'obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, istituito dall'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
d) NASpI
Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all'1,31%, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e comma 29, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
e) Fondo di integrazione salariale
Rimangono esclusi dall'assoggettamento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, di cui all'articolo 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro rientranti tra le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
Pertanto, i soggetti in trattazione nella presente circolare non sono tenuti al versamento del contributo ordinario al predetto Fondo di integrazione salariale.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Tali precisazioni sono peraltro utili a favorire la necessaria rivisitazione delle precedenti indicazioni fornite sul punto, dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dell'interpello n. 3/2007 che cita: "il personale dipendente degli ordini e collegi professionali è obbligatoriamente iscritto all'INPDAP, ad eccezione di quello già dipendente all'atto della trasformazione in Ente Pubblico, il quale mantiene l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n. 379/1955 e dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991"; difatti, entrambe le disposizioni richiamate non contemplano l'ipotesi del mantenimento dell'iscrizione alla gestione previdenziale privata, bensì, di contro, la possibilità di iscrizione ad una gestione previdenziale diversa dall'assicurazione generale obbligatoria mediante adozione della delibera di massima da parte dell'ente, con conseguente "esonero" dall'AGO.
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