Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Provvedimento Agenzia Entrate 05.06.2012 (Prot. 2012/72442)
Pubblicato sito Agenzia Entrate il 05.06.2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE
1. IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
L’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito “decreto”) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nel testo modificato dall’articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede al comma 6 che le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, ad un’imposta di bollo speciale annuale.
L’imposta è dovuta nella misura del:
- 10 per mille per il 2011;
- 13,5 per mille per il 2012;
- 4 per mille per gli anni successivi.
L’imposta riguarda le sole attività finanziarie che sono state oggetto delle operazioni di emersione (cosiddetto “scudo fiscale”) attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e “giuridico”) e che sono detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
L’imposta di bollo speciale non è invece dovuta per le attività regolarizzate che non hanno usufruito del regime della segretazione.
Per il primo anno di applicazione l’imposta è determinata con riferimento al valore delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011.
Se nel corso del periodo d’imposta successivo al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime.
Il regime della riservatezza viene meno anche per effetto dell’esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso l’imposta di bollo speciale è dovuta fino alla data di esibizione della dichiarazione riservata comunicata all’intermediario dal contribuente o dagli organi di controllo.
L’imposta di bollo speciale è applicata nei confronti degli eredi di contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie usufruendo del regime di riservatezza e che sono deceduti dopo il 6 dicembre 2011.
2. IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PRELIEVI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
L’articolo 19, comma 12, del decreto, prevede l’applicazione di un’imposta straordinaria pari al 10 per mille delle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate a qualsiasi titolo in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Si tratta di un’imposta una tantum il cui versamento va effettuato nell’anno 2012.
E’ da assimilare ad un prelievo la perdita del regime della riservatezza per effetto dell’esibizione nel predetto periodo della dichiarazione riservata in sede di attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. A tal fine vale quanto specificato per l’imposta di bollo speciale.
L’imposta è applica nei confronti degli eredi di contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie usufruendo del regime di riservatezza qualora il de cuius abbia effettuato prelievi nel periodo tra il 1° gennaio ed il 6 dicembre 2011 e che sia deceduto successivamente a quest’ultima data.
3. MODALITÀ APPLICATIVE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE E DELL’IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PRELIEVI
3.1 Base imponibile
L’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria sui prelievi sono calcolate sull’ammontare delle somme di denaro e sul valore di mercato delle attività finanziarie o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, determinati alla data del 31 dicembre di ciascun anno, ovvero del 6 dicembre 2011 relativamente all’imposta dovuta per tale anno, ovvero alla data del prelievo.
Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto del valore di acquisto.
Il valore di mercato delle attività finanziarie è quello rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge.
Per le polizze di assicurazione, mancando sia un valore di mercato sia un valore nominale si assume il valore di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (o al 6 dicembre 2011 con riferimento all’imposta dovuta per tale anno) intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento o, per la frazione dell’anno in cui la polizza viene liquidata, il valore effettivamente rimborsato.
3.2 Soggetti tenuti al versamento
Gli intermediari specificamente individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001 provvedono a trattenere l’imposta di bollo speciale annuale e l’imposta straordinaria sui prelievi dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Sono compresi tra gli intermediari, a questi fini, le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza. Nel caso in cui la polizza sia oggetto di un contratto di amministrazione stipulato con una società fiduciaria residente, quest’ultima provvede, in luogo dell’impresa di assicurazione, a trattenere l’imposta di bollo speciale nonché l’imposta straordinaria sui prelievi, ovvero a ricevere la provvista dal contribuente.
L’intermediario deve trattenere le imposte prioritariamente dal conto segretato. Inoltre, lo stesso è tenuto a trattenere le imposte dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione.
Qualora i predetti conti non siano capienti la provvista può essere fornita dal contribuente.
Le suddette modalità si applicano anche per l’imposta straordinaria sui prelievi in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.
Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga il rapporto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi.
Qualora il contribuente abbia trasferito il rapporto segretato presso un altro intermediario nel corso del 2011, l’intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 6 dicembre 2011 è tenuto all’applicazione e al versamento dell’imposta speciale relativa al 2011. In tal caso, l’imposta straordinaria sui prelievi eventualmente effettuati è applicata e versata dall’intermediario presso il quale i prelievi sono stati effettuati.
Qualora nel corso dei periodi d’imposta successivi il rapporto segretato venga trasferito ad altro intermediario mantenendo il regime della riservatezza, l’intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 31 dicembre di ciascun anno è tenuto all’applicazione e al versamento dell’imposta speciale.
Qualora il contribuente abbia trasferito nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 il rapporto segretato presso un altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l’imposta di bollo speciale non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l’intermediario presso il quale il contribuente deteneva il rapporto segretato è tenuto a trattenere l’imposta straordinaria sui prelievi da eventuali conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o a ricevere provvista dallo stesso contribuente.
Qualora invece detto trasferimento sia intervenuto nel 2012 ovvero in periodi d’imposta successivi l’imposta di bollo speciale è dovuta per il periodo di tempo in cui si è usufruito del regime della riservatezza. In tal caso, l’intermediario presso cui il contribuente deteneva il rapporto segretato trattiene l’imposta dalla somma da trasferire o comunque riceve la provvista dal contribuente.
Gli intermediari segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate, ossia nel caso di incapienza dei conti comunque riconducibili al contribuente e in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso.
La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, quadro SO, a decorrere dal modello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013).
Nei confronti dei contribuenti segnalati all’Agenzia delle Entrate l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso è iscritta a ruolo, oltre all’imposta e ai relativi interessi, la sanzione pari all’importo non versato.
Restano ferme le sanzioni ordinarie previsti per i sostituti di imposta nel caso di mancato o ritardato versamento dell’imposta di cui aveva la disponibilità o in caso di omessa o ritardata segnalazione nel predetto modello di dichiarazione.
Gli interessi decorrono dalla data di scadenza prevista per il versamento da parte dell’intermediario.
Gli intermediari indicano nel medesimo modello di dichiarazione i dati complessivi dei versamenti delle imposte di bollo speciale e straordinaria.
3.3 Modalità di calcolo e di versamento
L’imposta di bollo speciale è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
L’imposta di bollo da scomputare è quella risultante dai rendiconti relativi all’anno di riferimento, a decorrere dal 2011, riferiti ai rapporti segretati.
Nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012, l’imposta di bollo speciale è determinata al lordo dell’imposta di bollo calcolata per ciascun anno e dovuta in sede di rimborso o riscatto. Quest’ultima non è dovuta fino a concorrenza dell’imposta di bollo speciale versata annualmente.
Gli intermediari provvedono ad effettuare il versamento dell’imposta di bollo speciale entro il 16 luglio di ciascun anno successivo all’anno di riferimento.
L’imposta di bollo speciale relativa al periodo d’imposta 2011 nonché l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi (quest’ultima dovuta esclusivamente con riferimento al periodo 1° gennaio-6 dicembre 2011) devono essere versate entro il 16 luglio 2012.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dell’imposta di bollo speciale e dell’imposta straordinaria sui prelievi si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
4. IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO
Il comma 13 dell’articolo 19 del decreto istituisce, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, un’imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Sono soggetti all’imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico.
L’imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti ed è rapportata ai mesi dell’anno nei quali essa si è protratta; a tal fine il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell’immobile e non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.
4.1 Base imponibile
Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.
Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. 4.2 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano lavoro all’estero la cui residenza fiscale in italia è determinata ex lege
Il comma 15-bis dell’articolo 19 del decreto prevede che per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta sugli immobili detenuti all’estero si applica nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L’aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. L’aliquota dell’imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie e non sulla base di accordi internazionali.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia sia determinata sulla base delle speciali disposizioni di cui sopra.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.
Per gli immobili in questione non si applica l’articolo 70, comma 2, del TUIR dal momento che rappresentano l’abitazione principale di tali lavoratori.
Non spetta invece la franchigia di euro 200 di cui al comma 15 dell’articolo 19 del decreto.
4.3 Modalità di calcolo e di versamento
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta dovuta in Italia si detrae prioritariamente l’imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nel Paese in cui sono situati gli immobili. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, dall’imposta dovuta in Italia si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento, a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti.
E’ consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima provvede ad applicare e a versare l’imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte dello stesso, entro il suddetto termine. Qualora il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve comunicare i dati dello stesso all’Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013).
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
Il comma 18 dell’articolo 19 del decreto istituisce, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).
Le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di gestione con un intermediario residente, sono soggette all’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642 del 1972 e sulle stesse non è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
L’imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero:
- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
L’imposta non è dovuta con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, a condizione che dette imprese applichino l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642 del 1972, nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012.
I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option) sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili. Non sono soggette all’imposta le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
5.1 Base imponibile
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.
Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. A tal fine, può essere utilizzata la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Si precisa che ai fini della quantificazione del valore rilevano anche i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso; in tal caso occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli.
L’imposta è dovuta nella misura del:
- 1 per mille per il 2011 e il 2012;
- 1,5 per mille per gli anni successivi.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della Tariffa, Allegato A, Parte prima, del D.P.R. n. 642 del 1972.
L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.
5.2 Modalità di calcolo e di versamento
Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata in relazione al medesimo periodo d’imposta nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento a decorrere dal 2011 ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti.
A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.
E’ consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. DISPOSIZIONE FINALE
Tenuto conto che il decreto legge n. 201 del 2011 è stato modificato dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il presente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quello emanato in data 14 febbraio 2012.
MOTIVAZIONI
L’articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce un’imposta di bollo annuale speciale sulle attività oggetto di operazioni di emersione di attività finanziarie detenute all’estero e che usufruiscono del regime della riservatezza.
La medesima disposizione prevede, al comma 12, un’imposta straordinaria una tantum per le attività finanziarie immesse in conti segretati che siano state in tutto o in parte prelevate nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011.
Infine, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, i commi 13 e 18 del citato articolo 19 istituiscono un’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero ed un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Il comma 23 del medesimo articolo 19 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le relative disposizioni di attuazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 19), come modificato dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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