Prot. n. 253445/2022
Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti
d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai seguenti crediti d'imposta:
a) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute
per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo
trimestre del 2022, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e successive
modificazioni;
b) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute
per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo
trimestre del 2022, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successive
modificazioni;
c) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione
alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre
del 2022, di cui all'articolo 15.1 del citato decreto-legge n. 4 del 2022;
d) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione
alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo
trimestre del 2022, di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 17 del 2022;
e) credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in
relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni;
f) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato
nel secondo trimestre del 2022, di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 21 del
2022;
g) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in
relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo
trimestre del 2022, di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 21 del 2022.
1.2. In alternativa all'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti in base a
quanto previsto dagli articoli 3, 4, 9 e 18 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e
dall'articolo 15.1 del citato decreto-legge n. 4 del 2022, secondo le modalità definite dal
presente provvedimento, emanato in attuazione delle richiamate disposizioni.
1.3. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento rende la cessione
inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
1.4. Le disposizioni del presente provvedimento potranno essere estese ad altri crediti
d'imposta, ove compatibili ai sensi della legislazione vigente.
2. Cessione dei crediti d'imposta
2.1. Ciascuno dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese
beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
2.2. Tenuto conto di quanto stabilito al punto 2.1:
a) l'utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte
del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel
determinato credito;
b) la comunicazione della cessione di uno dei suddetti crediti, non annullata in base a
quanto stabilito al punto 3.6, oppure non rifiutata dal cessionario secondo quanto
previsto al punto 4.3, non consente al beneficiario di fruirne in compensazione
tramite modello F24.
2.3. Le eventuali ulteriori cessioni dei crediti sono disciplinate al punto 5 del presente
provvedimento.
3. Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta
3.1. La cessione dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1. è comunicata all'Agenzia delle
entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022. A tal fine, sono approvati il "Modello per
la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta" (d'ora in poi definito "Modello"),
le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche, allegati al presente
provvedimento.
3.2. La comunicazione della cessione è inviata dal beneficiario del credito d'imposta
(cedente), direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente
i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle
suddette specifiche tecniche.
3.3. Nei casi indicati nelle istruzioni di compilazione del Modello, ai fini della cessione del
credito d'imposta il beneficiario (cedente) deve richiedere il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
al credito stesso. Nei casi di cui al periodo precedente, la comunicazione della cessione è
inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Il visto di
conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai responsabili dell'assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997.
3.4. Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola
comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso. Eventuali
successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate,
salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate in base a quanto stabilito
al punto 3.6, oppure rifiutate dal cessionario secondo quanto previsto al punto 4.3.
3.5. A seguito dell'invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa
in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni, a causa del
mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle specifiche
tecniche. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
3.6. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo
all'invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso
termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.
Annullamenti e sostituzioni sono possibili anche successivamente, purché le precedenti
cessioni siano state rifiutate dal cessionario secondo quanto previsto al punto 4.3.
3.7. Eventuali aggiornamenti del Modello, delle istruzioni di compilazione e delle relative
specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia
delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
4. Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti
4.1. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il 31
dicembre 2022.
4.2. Ai fini di cui al punto 4.1:
a) con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad
accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in
compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area
riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (d'ora in poi definite
"Piattaforma cessione crediti"). La fruizione in compensazione di ciascun credito
può avvenire anche in più soluzioni. La comunicazione dell'opzione irrevocabile per
l'utilizzo del credito in compensazione rende il credito stesso non ulteriormente
cedibile;
b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
c) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito
stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha
trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate;
d) non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
e) con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello F24.
4.3. Nel caso in cui il cessionario non intenda accettare la cessione del credito, è tenuto a
comunicarne il rifiuto tramite la Piattaforma cessione crediti, onde consentire al cedente di
inviare, se nei termini, una nuova comunicazione di cessione per il medesimo credito.
4.4. Ai fini dell'accettazione o del rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari, sulla
Piattaforma cessione crediti, decorsi cinque giorni lavorativi dall'invio della
comunicazione della cessione di cui al punto 3, in assenza di annullamento, sostituzione o
sospensione (di cui al punto 6) della comunicazione stessa.
5. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati
5.1. In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal termine di
cui al punto 4.4 e fino al 21 dicembre 2022, dopo l'accettazione della cessione e in assenza
dell'opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola
ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oppure di imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (d'ora in poi definiti "soggetti qualificati").
5.2. In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, i soggetti qualificati che
hanno acquistato i crediti ai sensi del punto 5.1, dopo l'accettazione della cessione e in
assenza dell'opzione per la fruizione in compensazione, fino al 21 dicembre 2022 possono
effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, esclusivamente a
favore di altri soggetti qualificati. Tali ultimi cessionari possono solo utilizzare il credito in
compensazione, anche in più soluzioni, non essendo prevista alcuna ulteriore cessione.
5.3. Le comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena
d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la
Piattaforma cessione crediti. Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare
la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma,
in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a
quest'ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
5.4. L'utilizzo in compensazione del credito da parte dei soggetti qualificati deve avvenire entro
il 31 dicembre 2022, secondo le disposizioni di cui al punto 4.1.
5.5. Ai fini della tracciabilità delle cessioni dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, a ciascun
credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni
delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.
6. Sospensione delle comunicazioni
6.1. Ai sensi delle disposizioni richiamate al punto 1.2 che prevedono la cedibilità dei crediti
d'imposta di cui al punto 1.1, alle comunicazioni delle cessioni dei crediti in argomento
sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive
modificazioni.
6.2. Tenuto conto di quanto previsto al punto 6.1, l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni
lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni
delle cessioni dei crediti di cui al punto 1.1, anche successive alla prima, che presentano
profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
6.3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni e la procedura di cui al provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 340450 del 1° dicembre 2021.
7. Trattamento dei dati
7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.
b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata negli articoli
3, 4, 9 e 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 e nell'articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del
2022, i quali prevedono che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati al punto 1.1
del presente provvedimento, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione
degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le richiamate disposizioni prevedono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, siano definite le relative modalità di attuazione, con particolare riferimento
alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L'Agenzia delle entrate si avvale,
inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema
informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei
dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, contenuti nel Modello approvato con il presente
provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell'eventuale
soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- i dati anagrafici del soggetto che appone il visto di conformità;
- i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore
(es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito ceduto, per le
verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non
spettanti.
7.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
accertamento e riscossione.
7.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione della comunicazione della cessione del credito venga effettuata
mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario
oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui
di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante
della comunicazione della cessione del credito.
7.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione della cessione dei crediti è
stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Il legislatore ha recentemente emanato alcune disposizioni che riconoscono alle imprese
specifici crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese
sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e
carburanti. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
1) credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 20% delle spese sostenute;
2) credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pari al 25% delle spese sostenute;
3) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre
2022), di cui all'articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 10% delle
spese sostenute;
4) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre
2022), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, pari al 25% delle spese
sostenute;
5) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pari al 15% delle spese sostenute;
6) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
(secondo trimestre 2022), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pari
al 25% delle spese sostenute;
7) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della
pesca (primo trimestre 2022), di cui all'articolo 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, pari al 20% delle spese sostenute.
I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro
il 31 dicembre 2022; in alternativa, ai sensi degli articoli 3, 4, 9 e 18 del decreto-legge n. 21 del
2022 e dell'articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022, le imprese beneficiarie possono cedere
i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
? il credito è cedibile "solo per intero" dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti
qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e
compagnie di assicurazione);
? in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito medesimo;
? il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il
31 dicembre 2022;
Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:
? si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle
cessioni dei crediti, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette
comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli
preventivi;
? le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi
in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati il modello (con le relative
istruzioni e specifiche tecniche) per comunicare telematicamente all'Agenzia le prime cessioni
dei crediti di cui trattasi e le relative disposizioni di attuazione, anche in merito alla tracciabilità
delle successive cessioni.
In proposito, si evidenzia che il provvedimento, in linea con le disposizioni primarie di
riferimento prevede, tra l'altro, quanto segue:
? considerata la combinazione del termine finale di fruizione dei crediti previsto dal
legislatore (31 dicembre 2022) e del termine di cinque giorni lavorativi, a disposizione
dell'Agenzia per sospendere le comunicazioni delle cessioni ai fini dei controlli preventivi
di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, le comunicazioni stesse
dovranno avvenire entro il 21 dicembre 2022;
? visto che il legislatore ha previsto che i crediti siano cedibili "solo per intero" e che le
cessioni siano tracciabili, l'utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla
cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in
relazione all'intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere
utilizzato in compensazione o ceduto "solo per intero" e per ciascun credito potrà essere
inviata una sola comunicazione di cessione, per l'intero importo.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Regolamento (UE) 2016/679;
Articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articoli 15 e 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
Articoli 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17;
Articoli 3, 4, 9 e 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 giugno 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi