Provvedimento Agenzia Entrate del 31.01.2022 (29368/2022)

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Prot. n.29368/2022

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1.Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022

1.1Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2022, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2021, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2020 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.


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1.2In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2022, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.

2.Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e della relativa evoluzione

2.1Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

2.2Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

-esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

-svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

-nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art.

85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.


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3.Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

3.1I modelli di cui al punto 2.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato n. 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 2.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato 2 al presente provvedimento.

4.Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021

4.1Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2021 sono acquisiti secondo le modalità indicate nei successivi punti 5 e 6 del presente provvedimento.

5.Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica

5.1Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

5.1.1I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, la dichiarazione (inserita nelle modalità, definite nelle specifiche tecniche citate al successivo punto 5.1.2) di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.


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La data a partire dalla quale è possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5.1.2Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che devono rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

5.1.3Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento consultando il proprio cassetto fiscale.

5.2Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

5.2.1I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

5.2.2La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:

-codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

-codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;

-periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

-data di conferimento della delega.

5.2.3I soggetti di cui al punto 5.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:

-codice fiscale del contribuente;

-codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;

-numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo punto 5.2.6;


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-tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

-gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2021 – anno d’imposta 2020 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2021 - Periodo d’imposta 2020, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in allegato 3 al presente provvedimento.

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

L’attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5.2.4Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che devono rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

5.2.5I soggetti di cui al punto 5.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

5.2.6Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

-numero progressivo e data della delega;

-codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

-estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

5.2.7L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto 5.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti,


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tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme, laddove accertate, la responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.

5.2.8Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento consultando il proprio cassetto fiscale.

5.3Ricevute

5.3.1Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.

5.3.2In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 5.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 5.1.1 e 5.2.3, contenente i dati corretti.

5.3.3È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 5.3.1, della richiesta che si intende annullare.

5.4Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva

5.4.1La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5.4.2Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto 5.4.1, sono resi disponibili, nell’area autenticata del sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 5.4.1, i file sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente è reso disponibile:

-l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;

-l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.


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5.4.3I file contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

5.4.4L’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellare dall’area autenticata del sito internet dei servizi telematici i file contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili.

6.Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati

6.1Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

-credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

-Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);

-Carta d’Identità Elettronica (CIE), di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

6.2I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma

3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento.

7.Modalità per la trasmissione dei dati

7.1I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.

7.2La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

7.3I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente,


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dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

8. Asseverazione

8.1I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

8.2L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a)per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b)che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c)relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

9.Attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale

9.1Nell’allegato 4 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

9.2Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al punto precedente, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2022, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

10. Trattamento dei dati

10.1La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 9-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Tale norma ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.


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Gli indici, come previsto dal comma 1 del citato articolo 9-bis, hanno la finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Il medesimo comma prevede, altresì, che gli indici siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.

L’articolo 9-bis ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:

-i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;

-i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato;

-l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

10.2L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e del partner metodologico SOSE al quale sono affidate le attività di elaborazione degli indici, entrambi designati per queste attività Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

10.3Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

10.4Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo5, par.1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in


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maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 7 del presente provvedimento.

Motivazioni

Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1, i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2022.

Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Al punto 2 del presente provvedimento, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione degli esperti nella riunione del 17 dicembre 2021, sono approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e della loro successiva evoluzione.

I modelli, approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2022.

Tali modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1 gennaio 2022 che, come reso noto dall’Istat, sarà adottato per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.


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Altresì il presente provvedimento, ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, definisce, rispettivamente, la modalità per la "Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa”, le "Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021” e le "Modalità per la trasmissione dei dati”.

Nei punti 4, 5 e 6, sono indicate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati.

In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento n. 77 del 23 aprile 2020.

Inoltre, al punto 8 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.

Al punto 9, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017, individua le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2022.

Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione».

Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2021 non ancora revisionati.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla commissione degli esperti nella riunione del 17 dicembre 2021, con il presente provvedimento si individuano, nell’allegato 4, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di


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approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2022.

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate;


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Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2020: individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020;

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 gennaio 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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