Risoluzione Agenzia Entrate n. 143 del 30.06.2003

Istanza di interpello - Credito d'imposta investimenti aree svantaggiate - Articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 143 del 30.06.2003

Con istanza d'interpello, concernente la corretta applicazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ad un'ipotesi di scissione, è stato formulato il seguente

Quesito
La "ZX" S.r.l. ha incrementato notevolmente, negli ultimi anni, la sua attività principale che consiste nella "distribuzione fisica di prodotti di largo consumo".
Tale incremento ha indotto la società a programmare una serie d'investimenti mobiliari ed immobiliari nel periodo di vigenza dell'articolo 8 della legge n. 388/00 nella stesura in vigore prima delle modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138. Tali investimenti, in parte effettuati ed in parte in corso di completamento, consistono:
nella ristrutturazione ed ampliamento della struttura immobiliare sede dell'attività societaria;
nella costruzione di due immobili nuovi nelle aree circostanti allo stabilimento esistente;
nell'acquisto di una rete di hardware-software.
Gli investimenti vengono realizzati in economia con una serie di contratti d'appalto stipulati tra il gennaio e il giugno del 2002 che prevedono la realizzazione e consegna cronologicamente legate tra loro in virtù di una logica di consequenzialità e di impianti a corredo.
Tutti i contratti di fornitura e di appalto in essere non ancora completati sono stati passati in data certa il 4 luglio 2002.
La crescita aziendale ha, inoltre, reso necessario un intervento di riorganizzazione societaria da realizzarsi nel secondo semestre del 2004 mediante un'operazione di scissione parziale. Le società beneficiarie avrebbero la medesima compagine societaria della società scissa e compiti accessori rispetto all'attività di distribuzione fisica che rimarrebbe affidata alla società scissa.
La scissione si concretizzerà nell'enucleazione delle attività immobiliari dal patrimonio della società scissa con la conseguenza che tutti gli immobili esistenti o edificandi saranno trasferiti alla beneficiaria società immobiliare.
La scissione verrebbe, comunque, realizzata in epoca successiva al completamento degli immobili che attualmente sono in corso di edificazione.
La "ZX" S.r.l. chiede di sapere se la società scissa potrà continuare a fruire dell'intero credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388/2000 anche dopo l'operazione di scissione, in relazione agli investimenti immobiliari per i quali fruisce del credito d'imposta e che confluiranno nel patrimonio di una costituenda società immobiliare.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene di poter conservare il diritto alla fruizione piena del credito d'imposta in capo alla società scissa in virtù delle seguenti considerazioni.
L'operazione di scissione potrebbe confliggere con la norma antielusiva di cui all'articolo 8, comma 7, della legge n. 388/2000 che subordina la fruizione del credito d'imposta all'utilizzo dei beni agevolati da parte del contribuente-investitore per il quinquennio successivo all'investimento.
Il passaggio di tutte le attività immobiliari dal patrimonio della scissa a quello della beneficiaria società immobiliare potrebbe configurare, di fatto, una violazione del vincolo quinquennale dell'utilizzo del bene agevolato da parte del soggetto che ha realizzato l'investimento.
Per rispettare tale previsione normativa, la società istante ha intenzione di vincolare l'utilizzo degli immobili, oggetto di agevolazione e trasferiti alla società beneficiaria, per un periodo di cinque anni dalla realizzazione dell'investimento in capo alla scissa. In concreto, la società beneficiaria per gli immobili in questione cederà il diritto d'uso per un quinquennio o stipulerà un contratto di affitto con la società scissa.
Tenuto conto anche dell'ulteriore comunicazione prodotta in data 28 febbraio 2003 si esprime il seguente

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è stato introdotto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'agevolazione, rientrante tra gli "aiuti di Stato" di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce le Comunità europee, è fruibile solo successivamente alla specifica autorizzazione da parte della Commissione europea, avvenuta, con riferimento al "settore dei trasporti", con la decisione (2002) 1600/fin del 7 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato N 646/B/2000.
Tale regime di aiuti prevedeva la fruizione automatica del credito in seguito alla realizzazione dell'investimento.
Come noto, l'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, eliminandone la fruizione automatica e prevedendo una specifica procedura di accesso all'agevolazione attraverso la presentazione di un'istanza che il contribuente deve inoltrare, a pena di disconoscimento del beneficio, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate prima dell'avvio della realizzazione dell'investimento.
Inoltre, la decisione C(2002) 1706 del 21 giugno 2002 con cui la Commissione Europea ha autorizzato il regime agevolativo di cui al citato articolo 10, prevede espressamente che tale regime "non si applica al settore dei trasporti...".
L'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), riorganizzando la complessiva materia del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha previsto un sistema di monitoraggio degli aiuti in questione, al fine di controllare i flussi di spesa relativi a tutti gli utilizzi del credito d'imposta, ed ha, altresì, disciplinato l'applicazione dei relativi benefici a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Il comma 1, lettera a), del citato articolo 62 ha previsto, tra l'altro, che i soggetti, che "hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati". A tal fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003, è stato approvato il modello CVS, utilizzato per l'invio telematico della comunicazione dei dati entro il termine ultimo del 28 febbraio 2003.
La norma dell'articolo 62, comma 1, lettera a) va interpretata nel senso che il diritto a fruire del credito d'imposta secondo le regole previgenti all'entrata in vigore del "regime ad istanza" si considera "conseguito... anteriormente alla data dell'8 luglio 2002" non solo con riferimento agli investimenti che alla data dell'8 luglio 2002 risultavano realizzati (secondo i criteri di cui all'articolo 75 del TUIR), ma anche per quelli che, alla medesima data, erano stati "avviati", vale a dire per gli investimenti per i quali i contribuenti avevano concretamente assunto impegni in merito alla loro effettiva realizzazione (sul punto, vedi circolare n. 32/E del 3 giugno 2003, paragrafo 3.1.3).
Il diritto al contributo, pertanto, si considera conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 per gli investimenti che, alla predetta data, risultavano già avviati secondo i criteri specificati nella circolare n. 32/E del 3 giugno 2003.
Come precisato nella richiamata circolare, rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative al monitoraggio previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche le imprese operanti nel settore dei trasporti.
Tali imprese dovevano evidenziare nella comunicazione dei dati di cui al più volte citato articolo 62, comma 1, lettera a) (Modello CVS), gli investimenti agevolabili secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 138/2002, specificando sia gli investimenti realizzati sia gli investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2006, purché avviati prima dell'8 luglio 2002.
Nel caso in esame, trattandosi di un'impresa di trasporti, l'agevolazione può essere riconosciuta solo se agli investimenti è applicabile la disciplina previgente l'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legge n. 138/2002 e cioè solo se gli investimenti sono stati avviati anteriormente all' 8 luglio 2002.
Tale requisito, sulla base di quanto precisato dal contribuente, si realizza per tutti gli investimenti indicati nell'istanza, in quanto riconducibili ad un progetto unitario.
Tali investimenti sono agevolabili, secondo la disciplina previgente a quella contenuta nel citato d.l. n. 138/2002, se l'avvio può essere comprovato in base ai criteri evidenziati al paragrafo 3.1.3 della circolare n. 32/E del 3 giugno 2002.
Come si è detto, per la fruizione del beneficio il contribuente deve avere inviato entro il 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica dei dati prevista, a pena di decadenza, dalle disposizioni dell'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge n. 289/2002. Si ricorda che il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta spettante nella misura del 10 per cento, per l'anno 2003, e del 6 per cento, per l'anno 2004, come stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2003.
Per quanto riguarda la possibilità della società istante di continuare a fruire del credito d'imposta come società scissa a seguito di un'operazione di scissione, si osserva che tale operazione straordinaria non costituisce necessariamente causa di rideterminazione del credito d'imposta ai sensi della norma antielusiva contenuta nel comma 7 dell'articolo 8.
Infatti, se in seguito alla operazione straordinaria viene mantenuta, per tutto il periodo di "sorveglianza" stabilito nella citata norma antielusiva, la destinazione del bene all'originaria struttura produttiva, il credito d'imposta non dovrà rideterminarsi. Al riguardo si precisa che la destinazione all'originaria struttura produttiva è mantenuta a condizione che insieme al singolo bene agevolato sia trasferita anche l'azienda o il ramo d'azienda in cui lo stesso è inserito.
Nel caso in esame, la separazione del patrimonio, così come descritta, non realizza la predetta condizione di mantenimento, ma, piuttosto, un'ipotesi di destinazione del bene agevolato a struttura produttiva diversa da quella che ha dato diritto al credito d'imposta.
La stipulazione dei contratti di cessione dei diritti d'uso o di affitto dei beni agevolati, come proposto dall'istante, non consente il mantenimento della destinazione alla originaria struttura produttiva ai fini della disciplina di cui all'art. 8, ma, al contrario, evidenzia che i beni stessi sono destinati ad una struttura produttiva diversa da quella originaria. Infatti nel patrimonio della beneficiaria confluiscono i singoli beni agevolati, ma non l'azienda in cui sono economicamente e strutturalmente inseriti.
Si precisa, inoltre, che nei casi (diversi da quello oggetto del presente interpello) in cui per effetto della scissione non consegue l'obbligo di rideteminare il credito d'imposta, lo stesso non necessariamente è mantenuto in capo alla scissa. Infatti, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del TUIR, "le posizioni soggettive della società scissa ... e i relativi obblighi strumentali sono attribuite alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari".
Considerato che il diritto maturato in capo alla società scissa di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 388/2000 rientra tra le posizioni soggettive connesse specificamente ad elementi del patrimonio scisso, il credito stesso compete alla società cui sia stato attribuito il ramo d'azienda nell'ambito del quale è stato realizzato l'investimento agevolato.
Si ritiene, infatti, che tra l'investimento agevolato ed il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 388/2000 esista una stretto legame, sia in quanto la posizione soggettiva creditoria trae origine direttamente dall'effettuazione dell'investimento da parte della scissa, sia in quanto il suo mantenimento è legato al vincolo di destinazione dell'investimento alla struttura produttiva originaria.
Si tenga anche presente che il credito d'imposta, contabilizzato come contributo in conto impianti, è legato al bene agevolato in misura corrispondente al rapporto tra il costo sostenuto per l'acquisizione del bene stesso ed il totale degli investimenti lordi, come precisato nella risoluzione n. 241/E del 19 luglio 2002. Per effetto dello stretto legame esistente, nell'operazione di scissione il credito d'imposta deve seguire presso la beneficiaria il bene agevolato al quale è proporzionalmente connesso, a condizione che il bene stesso sia trasferito insieme all'azienda o al ramo d'azienda a cui era originariamente destinato.
Al contrario nell'ipotesi in cui la scissione comporti il trasferimento di singoli beni agevolati, ma non del relativo ramo d'azienda, si verifica un'ipotesi di rideterminazione del credito d'imposta ai sensi del comma 7 dell'art. 8, legge 388/2000.
Sulla base di quanto precedentemente esposto non si concorda, quindi, con la soluzione proposta dalla società istante che intende trasferire tutti i beni agevolati alla beneficiaria e mantenere il credito d'imposta in capo alla scissa.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS