Quesiti concernenti la disciplina delle c.d. stock options
Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 20.03.2001
Con nota del 30 maggio 2000, n. prot. 44943, codesta Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente alcuni quesiti proposti da uno studio legale in tema di assegnazione di azioni ai dipendenti, a seguito delle modifiche apportate all'art. 48, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 2 e n. 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505.
In particolare, a seguito di tali modifiche, la previgente lettera g) del comma 2 dell'art. 48 del Tuir, disciplinante la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti, è stata sostituita dalle lettere g) e g-bis), che disciplinano l'assegnazione di azioni alla generalità di dipendenti, mantenendo un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti e premiare quelli più meritevoli.
Per espressa previsione normativa, le suddette disposizioni, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2000, "non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonché a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Si fa presente che i quesiti trasmessi da codesta Direzione Regionale concernono esclusivamente la corretta applicazione dell'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del Tuir, secondo il quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ".......la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito".
I quesito
Il primo quesito riguarda l'individuazione della normativa applicabile qualora ai lavoratori dipendenti di una società, nonché di altre società del gruppo, siano stati assegnati anteriormente al 1 gennaio 1998 diritti d'acquisto esercitabili una volta decorso il periodo di tempo minimo prefissato e a condizione che il beneficiario continui ad intrattenere il rapporto di lavoro con la società stessa. In particolare, nel caso rappresentato con il quesito in esame, i diritti di opzione per l'acquisto di azioni assegnati nel 1997 sarebbero stati esercitabili dai dipendenti/beneficiari solo a decorrere dal 2000.
Al riguardo, lo studio legale che ha proposto il predetto quesito, pur riconoscendo che, in base ad un'argomentazione a contrariis della disposizione transitoria recata dal comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 505 del 1999, dovrebbe ritenersi che l'acquisto di azioni sulla base di opzioni assegnate antecedentemente al 1 gennaio 1998 sia soggetto alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 505 del 1999, ritiene preferibile un'interpretazione finalizzata all'individuazione della ratio della suddetta disposizione transitoria al fine di evitare che "un trattamento impositivo più penalizzante rispetto a quello esistente in passato possa colpire situazioni formatesi in vigenza della vecchia disciplina", ciò in base alla considerazione secondo cui, in presenza di diritti di opzione già attribuiti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il dipendente, pur non avendo materialmente percepito il compenso in natura, ha già maturato il diritto alla sua corresponsione e quindi tale beneficio può ritenersi già acquisito al suo patrimonio.
A suffragio della propria tesi l'istante rinvia alle precisazioni fornite con la relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 505 del 1999 e con la circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999, secondo le quali "..restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di azionariato già deliberati a quest'ultima data", ossia al 15 gennaio 2000.
Al riguardo, codesta Direzione Regionale ritiene che si applichi l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 505 del 1999, "nel quale è espressamente previsto che le disposizioni di cui alla lettera b), n. 2 e n. 3, del comma 1 non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente al 1 gennaio 2000, nonché alle assegnazioni derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino al 15 gennaio 2000".
Conseguentemente, in base alla predetta norma e alle precisazioni fornite con la circolare ministeriale n. 30/E del 25 febbraio 2000, codesta Direzione conclude ritenendo che, nell'ipotesi di assegnazioni di azioni derivanti dall'attribuzione di opzioni in data antecedente al 1 gennaio 1998, dovrebbe essere integralmente applicata la nuova disciplina recata dal D.Lgs. n. 505/99.
Relativamente al quesito in esame, la scrivente, in conformità alle conclusioni cui perviene codesta Direzione Regionale, ritiene che si applichi la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 505 del 1999, in quanto trattasi della normativa vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione.
Il diritto di opzione, infatti, consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una nuova dichiarazione di volontà.
Quindi, diversamente dalla parte vincolata che non è tenuta ad emettere altre dichiarazioni di consenso, l'opzionario, viceversa, per l'esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto finale.
Pertanto, deve ritenersi che le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica solo nel momento in cui egli si avvale dell'opzione e non prima e, di conseguenza, la disciplina applicabile, in linea generale e tranne espressa previsione contraria, è quella vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione e non quella in essere quando le azioni sono state offerte.
In conclusione, tenuto conto che nella fattispecie rappresentata con il quesito in esame il diritto di opzione poteva essere esercitato solo a decorrere dal 2000, deve ritenersi che alle "assegnazioni" intervenute a decorrere dal 16 gennaio 2000 in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azioni deliberati anteriormente al 1 gennaio 1998, si applica la disciplina contenuta nell'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del Tuir, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, in quanto fattispecie non rientrante nell'espressa esclusione normativa di cui all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
II quesito
L'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del Tuir pone, quale condizione per beneficiare dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, che il prezzo pagato dal dipendente non sia inferiore al valore delle azioni alla data dell'offerta. Al riguardo viene chiesto di sapere cosa si debba intendere per "valore delle azioni alla data dell'offerta" nei casi in cui le azioni oggetto di assegnazione siano negoziate in mercati regolamentati ed in particolare se, per individuare tale valore, si debba fare riferimento:
a) al prezzo ufficiale dell'azione rilevato dall'autorità del mercato regolamentato nel giorno di offerta dell'opzione;
b) alla media aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato regolamentato nel mese precedente la data di offerta.
Inoltre, qualora si propenda per la soluzione di cui alla lett. b), viene chiesto di precisare se per ultimo mese debba intendersi:
1) il mese solare precedente a quello nel corso del quale le azioni sono state acquistate dal dipendente;
2) il periodo che va dal giorno dell'assegnazione allo stesso giorno del mese solare precedente.
Relativamente al predetto quesito, l'istante ritiene preferibile la soluzione di cui alla lett. a), in quanto la lett. g-bis) del comma 2 dell'art. 48 richiede di confrontare il prezzo di acquisto delle azioni sostenuto dal dipendente con il "valore delle azioni stesse alla data dell'offerta". Tale ultimo termine di riferimento, secondo l'istante, escluderebbe la rilevanza di un valore che sia il frutto di una media di prezzi rilevati in trenta diverse date.
Al riguardo, codesta Direzione Regionale fa presente che quanto rappresentato con il quesito in esame è stato già risolto con la circolare n. 30/E del 25 febbraio 2000, nella quale si è precisato che, con riferimento alle diverse tipologie di titoli assegnati, devono essere applicate le disposizioni relative alla determinazione del valore normale contenute nell'art. 9, comma 4, del Tuir. La citata norma, nello stabilire autonome regole di determinazione del valore normale con riferimento ai titoli e alle quote di partecipazione societarie, alla lettera a) dispone che per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.
Conseguentemente, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani e esteri non assume rilevanza il prezzo ufficiale dell'azione rilevato dall'autorità del mercato regolamentato nel giorno di offerta dell'opzione bensì la media aritmetica dei prezzi rilevati su tale mercato nel mese precedente.
Nel condividere le conclusioni cui perviene codesta Direzione Regionale la scrivente richiama la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 che, in merito alla determinazione del valore delle azioni assegnate ai dipendenti, ha ribadito (risposta n. 5.1.3) l'applicabilità dell'art. 9, comma 4, lettera a), b) e c), del Tuir. La citata circolare precisa, altresì, che "per "ultimo mese" non si deve intendere il mese solare precedente, ma il periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell'assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente, poiché una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un "valore normale" che potrebbe già essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione".
Si ricorda, inoltre, quanto già affermato a proposito della valutazione dei titoli con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel D.Lgs. n. 461 del 1997 e nella circolare n. 30/E del 2000 e cioè che "ai fini del calcolo della media occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioè quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. Pertanto, se nel periodo considerato, cioè quello che va dal primo giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente, non sono state effettuate rilevazioni dei prezzi, si deve fare riferimento al primo mese solare antecedente (inteso nel senso sopra chiarito) nel corso del quale risulta effettuata la suddetta rilevazione".
Per completezza, si ricorda che la lettera b) del comma 4 dell'art. 9 prevede che per le altre azioni, le quote di società non azionarie e i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società il valore normale è fissato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente (e non in proporzione al patrimonio netto contabile) ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti. Infine, per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli compresi nelle precedenti lettere a) e b), il valore normale, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, è determinato comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
III quesito
Sempre con riferimento all'art. 48, comma 2, lett. g-bis, del Tuir ed alla condizione posta per beneficiare dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, ossia che il prezzo pagato dal dipendente non sia inferiore al valore delle azioni alla data dell'offerta, viene chiesto di sapere, nelle ipotesi in cui le azioni siano quotate in mercati di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e quindi l'acquisto avvenga in valuta estera, se il contribuente debba:
1) effettuare il confronto tra il prezzo di acquisto espresso in valuta estera e il valore delle azioni alla data dell'offerta sempre espresso in valuta estera;
oppure
2) convertire in lire il prezzo sostenuto in valuta estera secondo le regole dell'art. 9 del Tuir, ovvero secondo il cambio del giorno di pagamento o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui il prezzo è stato pagato; e convertire in lire il valore delle azioni alla data dell'offerta secondo le stesse regole del citato art. 9, ovvero secondo il cambio del giorno dell'offerta delle opzioni o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui l'offerta è stata fatta. A questo punto il confronto verrebbe effettuato tra i valori in lire ottenuti a seguito delle due precedenti conversioni.
Al riguardo, codesta Direzione Regionale delle Entrate ritiene corretto effettuare il confronto tra il prezzo di acquisto e il valore delle azioni alla data dell'offerta sulla base dei valori espressi in valuta estera, non rilevando le differenze di cambio.
La scrivente condivide tali conclusioni in quanto, nel caso di specie il raffronto tra il prezzo di acquisto e il valore dell'azione alla data dell'offerta viene effettuato soltanto per verificare se sussiste il presupposto per l'applicazione della disciplina agevolativa e non per determinare il reddito da assoggettare a tassazione. Appare, pertanto, necessario neutralizzare l'effetto della oscillazione dei cambi.
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