Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/E del 25.09.2020

Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending - Articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il sig. Tizio(di seguito, "Istante") rappresenta di aver intenzione di effettuare un investimento tramite la piattaforma di peer-to-peer lendingestera (di seguito, " Piattaforma"), gestita in Italia dalla Società Alfa (di seguito, "Società").

La Societàopera in Italia qualità di agente di un istituto di pagamento estero (di seguito, "IP estero").

Entrambi gli operatori, a detta dell'Istante, non sono autorizzati dalla Banca d'Italia o da altre autorità italiane.

L'investimento consisterebbe nel trasferimento, "tramite bonifico bancario, della somma di euro 20.000 a un conto corrente in Francia" intestato all'IP estero e da questo riaccreditato su un conto, a nome dell'Istante, aperto presso lo stesso istituto.

La Piattaformasi propone di selezionare una serie di richieste di finanziamento

nella forma di prestiti da parte di imprese, tra le quali l'Istantepotrà scegliere di effettuare l'investimento. A fronte di tale investimento, l'Istante riceverà degli interessi tramite la medesima Piattaforma estera.

Il rischio dei finanziamenti rimane totalmente a carico dell'Istante e non è previsto l'acquisto di titoli o azioni e neanche il coinvolgimento di altri istituti finanziari.

Ciò posto, l'Istantechiede chiarimenti in merito alla tassazione degli interessi che andrebbe a percepire nonché agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale e IVAFE.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante, sulla base anche delle indicazioni fornite in merito sul sito web della Piattaforma, ritiene che gli interessi percepiti per finanziamenti operati per il tramite della Piattaforma estera costituiscano redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Pertanto, detti redditi sarebbero assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento da parte della Piattaforma, che agirebbe in qualità di sostituto d'imposta.

L'Istanteevidenza che sebbene l'articolo 44, comma 1-bis, del Tuir faccia riferimento alle piattaforme gestite da operatori autorizzati dalla Banca d'Italia, detta previsione dovrebbe valere anche nel caso in cui gli operatori siano domiciliati in altri stati dell'Unione Europea, non potendosi comunque operare in difformità dai principi comunitari.

Relativamente all'IVAFE, l'Istante sostiene che i finanziamenti concessi alle imprese tramite la Piattaforma non rientrino nella definizione di prodotti finanziari, conti correnti o libretti di risparmio ai quali si rende applicabile detta imposta.In conclusione, l'Istante ritiene di dover adempiere agli obblighi di monitoraggio relativamente agli investimenti effettuati tramite la Piattaforma, risultando eventualmente soggetto ad IVAFE nella misura di euro 34,20 qualora la giacenza sul conto detenuto presso l'IP esterorisulti, nell'anno, mediamente superiore a euro 5.000.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si fa presente che non rientra nelle competenze della scrivente la verifica del rispetto da parte della Società delle "Disposizioni per la raccolta del

risparmio dei soggetti diversi dalle banche" contenute nel Provvedimento di Banca d'Italia 8 novembre 2016.

L'articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) disciplina la modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending (c.d. P2P Lending).

In particolare, il comma 43 ha inserito la lettera d-bis) al comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, disponendo che sono redditi di capitale «i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia».

Il successivo comma 44, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori «operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Detta ritenuta è attualmente stabilita nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Ai fini dell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending rilevano, in sostanza, le seguenti due condizioni:

i) la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa;

ii) la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia.

Alla luce del nuovo assetto normativo i proventi in esame, quindi, non concorrono più alla formazione del reddito complessivo del percettore persona fisica non imprenditore da assoggettare a tassazione IRPEF progressiva in quanto, qualora percepiti per il tramite di determinati soggetti gestori delle piattaforme che applicano sui medesimi la tassazione a titolo definitivo, sono esclusi dal reddito imponibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Tuir, con conseguente esonero dall'adempimento dichiarativo.

La ritenuta alla fonte di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, come noto, non si applica quando l'investimento è posto in essere da una società semplice o da un ente non commerciale, ancorché per tali soggetti i proventi possano costituire redditi di capitale, in quanto la disposizione fa espressamente riferimento alle "persone fisiche".

Inoltre, la ritenuta in esame non si applica nei confronti delle persone fisiche che realizzano i suddetti proventi nell'esercizio dell'attività d'impresa e delle società ed enti commerciali. Per tali soggetti, infatti, il reddito percepito è considerato reddito d'impresa e non reddito di capitale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 48 del Tuir.

Per quanto riguarda il soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta, laddove gli investimenti in operazioni di P2P Lending vengano effettuati utilizzando piattaforme gestite da soggetti che non sono iscritti all'albo degli intermediari finanziari o che non assumono la qualifica di istituti di pagamento, ai sensi della normativa interna, occorre stabilire quali siano gli obblighi fiscali per il gestore della piattaforma on-line.

Al riguardo si fa presente che, ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, individua il sostituto di imposta nel soggetto che «in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri».

In tema di soggetti tenuti ad applicare le ritenute e le imposte sostitutive, inoltre, si rileva che nei casi in cui il legislatore ha inteso imporre l'obbligo di operare la ritenuta a qualsiasi soggetto che interviene nella riscossione di un determinato provento lo ha stabilito chiaramente.

Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante, l'investimento sarebbe effettuato su una piattaforma di servizi P2P Lending operante in uno stato estero europeo che non è gestita da un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia e, conseguentemente, ai proventi derivanti da detti investimenti corrisposti a soggetti italiani non è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis), si ritengono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, secondo cui sono redditi di capitale «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti» dal momento che l'esercizio dell'attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall'articolo 1813 del codice civile.

Ne consegue, pertanto, che il contribuente Istante è tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi derivanti dagli investimenti di P2P Lending effettuati sulla Piattaforma indicata al fine di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo da assoggettare all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

In particolare, tali redditi devono essere indicati nella Sezione I-A del Quadro RL del Modello REDDITI nel rigo RL2, indicando nella colonna 1, il codice "1" e nella colonna 3 le eventuali ritenute applicate dalla Piattaformache, nel caso di specie, devono essere considerate a titolo di acconto anziché definitivo.

Per quanto concerne la disciplina sul monitoraggio fiscale, l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, prevede che «le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi». Per i chiarimenti in merito a tale disciplina si rinvia alla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

Con riferimento, infine, all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), si ricorda che la stessa è stata introdotta dai commi da 18 a 22 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni.

Tale imposta è dovuta dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sul «valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero» .

Ai fini della definizione dei "prodotti finanziari" utile all'applicazione dell'IVAFE, è necessario fare riferimento, per coerenza di sistema, all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2bis e comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 24 maggio 2012, attuativo dei commi da 1 a 3 dell'articolo 19 del citato decreto legge n. 201 del 2011, per "prodotti finanziari" si intendono quelli elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, letterau), del TUF rientrano nell'ambito dei prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria».

La definizione di "strumenti finanziari" è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell'Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie: «1) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati».

Sulla base di quanto dichiarato dall'Istante, anche in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'investimento sulla Piattaformaestera non può essere estinto anticipatamente dall'investitore e l'attività di P2P Lending che l'Istante intenderebbe svolgere attraverso la Piattaforma appare riconducibile ad un contratto di mutuo che, come noto, non rientra nel novero dei prodotti finanziari.

Pertanto, analogamente a tale tipologia di attività finanziaria, anche per gli investimenti in P2PLending in esame non è dovuta l'IVAFE.

Nel caso di specie, pertanto, l'investimento detenuto dall'Istante sulla Piattaformaestera di P2P Lending deve essere indicato nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche utilizzando il codice "14" relativo ad "altre attività estere di natura finanziaria" e barrando il campo "monitoraggio" al fine di non assoggettare ad IVAFE l'investimento inP2P Lending.

Laddove, invece, l'investimento in esame dovesse disporre del requisito della " negoziabilità" nel mercato dei capitali, tale attività configurerebbe un "prodotto finanziario", ai sensi dell'articolo 1 del TUF, sulla quale è, invece, dovuta l'IVAFE con l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille (da applicare al valore rapportato alla quota di possesso ed al periodo di detenzione, cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Al riguardo si fa presente che per "negoziabilità" si intende l'idoneità ad essere negoziabile, che consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all'interno di un mercato finanziario.

Infine, con riferimento alla natura del conto presso l'IP estero a nome dell'Istante , in sede di presentazione della documentazione integrativa è emerso che si tratta di un conto di pagamento.

A tale proposito si osserva che per conto di pagamento si intende «un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento» (cfr. articolo 1, lettera l, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). A differenza del conto corrente bancario, sul quale è invece applicabile l'IVAFE, le somme accreditate su un conto di pagamento possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare dei pagamenti e non anche per la gestione del risparmio.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF, gli strumenti di pagamento non costituiscono prodotti finanziari. Pertanto, si ritiene che il conto di pagamento acceso presso l'IP estero non rientri nell'ambito di applicazione dell'IVAFE non configurando detto conto un tipico "conto corrente" bancario.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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