Istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell'Interno - ..... Trattamento tributario da applicare all'assegno di confine, di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, versato al personale della Polizia di Stato che, per motivi di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine. Art. 51, comma 8, del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 71 del 01.06.2005
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la ....del Ministero dell'Interno ha chiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare all'assegno di confine versato al personale della Polizia di Stato che, per motivi di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
La .... del Ministero dell'Interno ha presentato istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare all'assegno di confine che, ai sensi dell'art. 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 425, viene attribuito al personale della Polizia di Stato che presta servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di .....
L'Amministrazione istante, in qualità di sostituto di imposta, fa presente che, conformemente a quanto previsto dall'art. 51, comma 8, del Tuir, a partire dal 1 gennaio 1998 ha sempre assoggettato ad Irpef l'assegno di confine spettante al personale sopra citato nella misura del 50 per cento.
Con sentenza 14 luglio 2004, n. 13053, la Corte di Cassazione ha dichiarato la non imponibilità, fino al 31 dicembre 2000, dell'assegno di confine, perché versato ai c.d. frontalieri, ossia a quei lavoratori dipendenti che risiedono in Italia, e che quotidianamente, per motivi di servizio, si recano all'estero, in zone di frontiera o in Paesi limitrofi. Alla luce di tale ultima sentenza, sono giunte all'Amministrazione istante numerose istanze da parte del personale della Polizia di Stato della stazione di ..... al fine di ottenere il rimborso dell'imposta finora versata e l'interruzione, per l'avvenire, dell'assoggettamento all'imposta dell'assegno di confine.
Al riguardo, l'Amministrazione istante ritiene invece corretto continuare ad assoggettare ad imposta, nella misura del 50 per cento, gli assegni in discorso in quanto riferiti non a lavoratori frontalieri, ma a personale che risiede, per motivi di servizio, in territorio elvetico.
Tutto ciò premesso, l'Amministrazione istante chiede di conoscere:
1. se a seguito della sentenza della Corte di Cassazione sopra citata, siano fondate o meno le istanze presentate dal personale della Stazione di ....;
2. in caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto n. 1, se l'Amministrazione Finanziaria provvederà, e per quali anni, ad effettuare il rimborso dell'imposta versata (le istanze del personale sono state trasmesse, infatti, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ....);
3. se per l'eventuale rimborso risulti necessario l'invio di ulteriori dati necessari allo scopo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Amministrazione istante ritiene che, in conformità a quanto previsto dall'art. 51, comma 8, del Tuir, gli assegni di confine, al pari degli altri assegni di sede e delle altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il d. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, recante norme dirette alla armonizzazione, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente, ha previsto, all'art. 5, comma 1, lett. a), numero 1), l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello del 31 dicembre 2000 (art. 5, comma 2).
L'articolo abrogato prevedeva per i soggetti residenti fiscalmente in Italia, l'esclusione, in ogni caso, dalla base imponibile, dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
A partire dal 1 gennaio 2001, essendo cessato il vigore della richiamata norma di esenzione, la normativa applicabile al reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro è quella recata dall'art. 51, comma 8-bis, del Tuir, così come previsto dall'art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Il regime fiscale di cui all'art. 51, comma 8-bis, del Tuir, sempre riferito a soggetti che, ai sensi dell'art. 2 del Tuir, si considerano residenti fiscalmente in Italia, comporta l'applicazione dell'Irpef su retribuzioni convenzionali, annualmente definite con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e si applica a quei lavoratori dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Tale regime fiscale non trova applicazione però per la fattispecie in esame, atteso che quest'ultima attiene a lavoratori che operano alle dipendenze di una pubblica amministrazione, mentre le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del d. l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 388, cui fa riferimento il richiamato art. 51, comma 8-bis, del Tuir, sono previste esclusivamente per il settore privato.
La normativa applicabile alla fattispecie oggetto dell'istanza di interpello è invece quella recata dall'art. 51, comma 8, del Tuir, che, in deroga al principio di omnicomprensività che caratterizza il reddito di lavoro dipendente, prevede la concorrenza alla formazione del reddito degli assegni di sede e delle altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, ivi compresi gli assegni di confine in valuta estera, nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Gli assegni di confine, disciplinati dalla legge 28 dicembre 1989, n. 425, sono attribuiti "al personale delle Amministrazioni dello Stato, (...), che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia" (art. 1) e non hanno "natura retributiva essendo destinati a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero" (art. 2, comma 1).
Con sentenza 14 luglio 2004, n. 13053, la Corte di Cassazione ha affermato, sia in favore di coloro che prestano servizio all'estero, ed ivi risiedono, sia in favore dei c. d. lavoratori frontalieri, ossia quelli che si spostano quotidianamente verso le zone estere di confine, l'esenzione fino al 31 dicembre 2000, (e non anche per gli anni successivi), ai fini dell'Irpef, dell'assegno in discorso, "non per il fatto di avere carattere non retributivo, bensì in virtù della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir, che positivamente concedeva (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, come stabilito dall'art. 5 del d. lgs. n. 314/97) tale esenzione, in ogni caso, ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto". Occorreva quindi prescindere, ad avviso della Suprema Corte, dalla finalità - assistenziale o indennitaria - per cui l'assegno è attribuito.
Per quanto riguarda il periodo che intercorre dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, la scrivente ritiene opportuno far presente che già con la circ. 23 dicembre 1997, n. 326, finalizzata a fornire chiarimenti sulla riforma del reddito di lavoro dipendente e assimilati, recata dal d. lgs. n. 314/97 sopra citato, era stato precisato dall'Amministrazione Finanziaria che le previsioni di cui all'art. 51, comma 8, del Tuir, avevano carattere residuale rispetto alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir, vigenti fino al 31 dicembre 2000.
Più precisamente, la circolare n. 326/97 sopra citata aveva chiarito che, fino al 31 dicembre 2000, l'art. 51, comma 8, del Tuir, doveva trovare applicazione nei confronti dei cittadini italiani prestatori di lavoro dipendente nel settore pubblico, se questi ultimi "si trovano all'estero per prestarvi servizio nell'interesse di pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici non economici" e se "istituzionalmente non svolgono all'estero l'attività stessa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto".
In relazione a tali chiarimenti, per quanto concerne la fattispecie in esame, occorre verificare se, nei confronti dei dipendenti istanti, sussistevano, fino al 31 dicembre 2000, le condizioni richieste dal regime esonerativo di cui all'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir, e, in caso contrario, verificare se potesse trovare applicazione la previsione di cui all'art. 51, comma 8, del Tuir.
Atteso che la stessa legge 28 dicembre 1989, n. 425, nel disciplinare gli assegni di confine prevede espressamente che gli stessi spettano nell'ipotesi in cui il personale delle amministrazioni statali risiede, per ragioni di servizio, permanentemente in territorio estero di confine, e, considerato che nella fattispecie in esame il personale interessato (fiscalmente residente in Italia), risiede anagraficamente all'estero al solo fine di svolgervi l'attività in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, appare evidente che gli assegni percepiti dal personale in discussione rientrano nella previsione esonerativa di cui all'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir, vigente fino al 31 dicembre 2000.
Per gli assegni di confine percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2001, essendo cessato il vigore dell'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir, trova invece applicazione l'art. 51, comma 8, del medesimo Tuir (tassazione limitata al 50 per cento della sola indennità base).
Ne consegue che le istanze presentate dal personale della Polizia di Stato della stazione di ...., al fine di ottenere il rimborso dell'imposta finora versata e l'interruzione dell'assoggettamento all'imposta dell'assegno di confine, possono essere accolte solo con riferimento ai periodi di imposta 1998, 1999 e 2000.
Peraltro, occorre far presente che l'accoglimento delle istanze in discorso, è vincolato al presupposto che le stesse siano state presentate entro, e non oltre, il 31 dicembre 2004.
Circa tale ultimo termine decadenziale, si osserva infatti quanto segue.
L'art. 37 del D.P.R. n. 602/73 sopra citato, prevede, al comma 1, che "il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale (ora ufficio locale di competenza), per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di quarantotto mesi chiedendo il rimborso".
Il termine di decadenza di quarantotto mesi è stato introdotto, a partire dal 1 gennaio 2001, dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La normativa previgente prevedeva invece la possibilità di esercitare il diritto entro il termine di dieci anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 2946 del codice civile.
L'introduzione dell'attuale termine decadenziale di quarantotto mesi è andata dunque ad incidere negativamente sui rapporti sorti prima del 1 gennaio 2001, riducendo l'arco temporale previsto in favore dei contribuenti per l'esercizio del diritto al rimborso.
Peraltro, pur in mancanza di specifiche disposizioni di diritto transitorio, la scrivente ritiene che sia necessario utilizzare un criterio idoneo a salvaguardare, almeno in parte, i rapporti sopra citati.
In particolare, ad avviso della scrivente, al fine di stabilire il termine ultimo utile per presentare istanze di rimborso in relazione a rapporti sorti ante 1 gennaio 2001, occorre effettuare un confronto fra il previgente termine di dieci anni, per la parte non ancora trascorsa alla predetta data del 1 gennaio 2001, e il termine decadenziale di quarantotto mesi, attualmente vigente.
Il minore fra i due termini messi a confronto andrà a costituire il termine di decadenza (in ogni caso, non superiore a quarantotto mesi) entro cui presentare, a partire dal 1 gennaio 2001, istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 602/73.
Per la fattispecie in esame, che interessa istanze di rimborso relative a ritenute fiscali subite nei periodi di imposta 1998, 1999 e 2000 (e, quindi, con una parte del termine decennale non ancora trascorsa, alla data del 1 gennaio 2001, superiore a quarantotto mesi), l'applicazione del criterio sopra citato fa sì che possano essere accolte solo le istanze di rimborso presentate entro i quarantotto mesi decorrenti dal 1 gennaio 2001, ossia entro, e non oltre, il 31 dicembre 2004.
Relativamente ai quesiti di cui ai punti n. 2 e n. 3, la scrivente fa presente che, ove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti, è competenza dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ... provvedere al rimborso dell'imposta previa eventuale richiesta dell'ulteriore documentazione necessaria.
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