Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera - Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
QUESITO
La società istante fa presente che, in forza di mandati fiduciari sottoscritti nell'ambito dell'attività esercitata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, gestisce la riscossione dei dividendi distribuiti da parte di una società argentina a soggetti fiscalmente residenti in Italia, titolari di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare, nel dicembre 2018 la società istante, per conto dei propri mandanti, rappresenta di aver incassato somme erogate dalla società argentina a titolo di distribuzione di riserve di utili maturati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Tale distribuzione è stata deliberata, per una prima tranche, in data 5 dicembre 2018 e, per una seconda tranche,il 13 dicembre 2018.
I mandanti hanno reso espressa dichiarazione circa il riferimento dei dividendi a partecipazioni qualificate detenute non nell'esercizio di impresa.
Ciò posto, la società istante chiede chiarimenti circa l'applicazione, con riferimento a tale distribuzione, della ritenuta alla fonte a titolo di acconto prevista dall'art. 27, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella versione vigente al 31 dicembre 2017.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso della società istante, il quadro normativo vigente deve essere necessariamente interpretato nel senso di escludere l'obbligo della società fiduciaria di effettuare la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sulle somme che le sono state erogate, in data successiva al 1° gennaio 2018, a titolo di distribuzione di dividendi dalla società argentina a beneficio di residenti italiani, titolari di partecipazioni qualificate nel capitale sociale della società erogante.
A sostegno della propria soluzione interpretativa viene rappresentato che l'articolo 1, comma 1003, lett. c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) - intervenendo sul disposto normativo di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 - ha equiparato il regime impositivo dei dividendi di fonte estera relativi a partecipazioni qualificate a quello già previsto per i dividendi riconducibili a partecipazioni non qualificate ed ha abrogato la previsione di cui alla lettera a) dell'art. 27, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, che prevedeva l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata.
Inoltre, l'articolo 1, comma 1005, della Legge di bilancio 2018 stabilisce la decorrenza del nuovo regime fiscale ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
La società istante ritiene che la disposizione abrogativa dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto abbia portata generale e debba essere applicata anche ai redditi di capitale che, sebbene distribuiti dopo il 31 dicembre 2017, tuttavia siano da assoggettare al previgente regime normativo, per gli effetti di quanto previsto proprio dall'art. 1, comma 1006, della Legge di bilancio 2018.
Inoltre, viene rappresentato che la lettera della norma che ne disciplina l'entrata in vigore fa espresso riferimento alla data di percezione dei dividendi e non a quella di maturazione degli utili, invece assunta a parametro per l'applicazione del regime impositivo previsto dal comma 1006 dell'articolo 1 della Legge di bilancio; quest'ultima disposizione farebbe espressamente salvo solo il regime di determinazione della base imponibile e dell'imposta e non quello dichiarativo e di riscossione.
La società istante, infine, evidenzia che qualora si volesse predicare l'inoperatività, rispetto ai predetti utili, della previsione dell'art. 1, comma 1005, della Legge di bilancio 2018, si dovrebbe allora, inevitabilmente, sostenere l'applicabilità, ai casi di interesse, anche della previgente formulazione del comma 5 dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del. 1973.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della Legge di bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per cento), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva.
La Legge di bilancio 2018 ha, infatti, modificato talune disposizioni dell'articolo 47 del TUIR, che individua le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES e dei proventi assimilati, e dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di ritenute sui dividendi.
Ai sensi del comma 1005 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.
Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
Il legislatore, tuttavia, con il successivo comma 1006, ha introdotto una deroga a tale principio generale prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.
In applicazione di tale disposizione, "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017".
In proposito, si rammenta che in base al regime previgente di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all'aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell'utile.
La misura del 40 per cento, prevista dall'abrogato primo periodo del comma 1 del citato articolo 47, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31dicembre 2007, è stata elevata al 49,72 per cento con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008.
Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Per quanto concerne il trattamento fiscale degli utili di interesse nel caso di specie, ossia quelli relativi a partecipazioni qualificate in società estere diverse da quelle aventi sede in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata, si ricorda che per poter applicare agli utili e proventi equiparati corrisposti da soggetti non residenti il trattamento previsto dalla normativa nazionale italiana per gli utili da partecipazione è necessario che sussistano le condizioni previste dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR.
Tale disposizione, nel disciplinare le condizioni al ricorrere delle quali i titoli esteri possono essere assimilati alle azioni, richiede che la relativa remunerazione sia costituita esclusivamente da utili, ossia rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi) e tale remunerazione sia totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
Ciò premesso, la Legge di bilancio 2018 ha modificato il regime fiscale degli utili e degli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata in soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato uniformandolo a quello, già previsto, per i dividendi riconducibili a partecipazioni non qualificate, mediante l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Precedentemente alla Legge di bilancio 2018, invece, gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata nonché strumenti e contratti equiparati, partecipavano parzialmente, in generale, alla determinazione del reddito complessivo (al riguardo valgono le medesime percentuali di concorso alla formazione del reddito sopra illustrate).
Inoltre, i predetti proventi, qualora relativi a partecipazioni in società non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, erano assoggettati a ritenuta a titolo di acconto da parte dell'intermediario che interveniva nella riscossione, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del primo comma del citato articolo 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 1003, lett. c) della Legge di bilancio 2018 .
Tuttavia, si ritiene che la stessa sia ancora operante con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2018 ma relative a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Come già illustrato, appare, infatti, evidente la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2018.
Si ritiene che tale regime di favore non riguardi esclusivamente la misura dell'utile da sottoporre ad imposizione, ma anche le modalità di imposizione.
Una diversa interpretazione comporterebbe l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento sulla parte imponibile degli utili relativi a partecipazioni di natura qualificata prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, utili che il legislatore ha inteso tutelare prevedendo una deroga al nuovo regime di tassazione con il citato comma 1006 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018. In tal senso, si è espressa, infatti, la relazione illustrativa alle modifiche normative in commento che ha precisato che "tali utili conservano il previgente regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente".
Pertanto, nell'ipotesi in cui gli utili esteri siano percepiti tramite un sostituto d'imposta o un intermediario, questi applicheranno la ritenuta a titolo di acconto ai sensi del previgente comma 4 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul cosiddetto "netto frontiera", secondo quanto disposto dal successivo comma 4-bis.
Infine, si fa presente che la previsione richiamata dalla società istante di cui al comma 5 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018 ed in base alla quale "Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico", non opera con riferimento alla disapplicazione delle ritenute sugli utili di fonte estera relativi a partecipazioni di natura qualificata.
Si ricorda che detta disposizione si riferisce esclusivamente alle ritenute a titolo di imposta relative a partecipazioni non qualificate sia di fonte italiana (comma 1 dell'articolo 27), sia di fonte estera (comma 4, primo periodo del medesimo articolo). Pertanto, la previsione in questione non operava, nemmeno in passato, nel caso di partecipazioni di natura qualificata che non rientravano nell'ambito di applicazione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 27 del d.P.R. n, 600 del 1973.
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