Già l'art. 15 del DL 179/2012 (L. 221/2012) aveva stabilito stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (L. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.
Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio del 2020 (DL 124/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte.
Nel corso dell'iter di conversione del decreto l'art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.
Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Il Dlgs. n. 39/2021 ha introdotto l’obbligo per le società e le associazioni sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di altre forme di discriminazione.
Il termine per adeguarsi scade a 12 mesi dall’adozione da parte delle Fsn/Dsa/Eps delle linee guida per la predisposizione di tali modelli (alcune Fsn si sono attivate a luglio 2023, molte altre ad agosto 2023).
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