Con l’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, era stata riconosciuta, con effetto dall’anno 2008, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito di lavoro...
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autonomo, la deducibilità ai fini Irpef e dell’Ires di una quota pari al 10% dell’Irap corrisposta, a condizione che alla formazione del valore della produzione risultassero presenti spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi, non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap.
Tale deduzione competeva a prescindere dall’entità che effettivamente risultava sostenuta a tale titolo.
Con l’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, comma 12, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, è stata prevista la deduzione integrale dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato e, nel contempo, è stata abrogata la deduzione forfetaria del 10% dell’Irap con riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato e, quindi, la medesima è rimasta operativa solamente in presenza di interessi passivi.