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Esecuzione immobiliare: le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato sono a carico del creditore

PDF ID 233678 | pub. 13/04/2017 | 619 B

Corte di Cassazione Civile. Terza Sezione: sentenza n. 12877 del 22 giugno 2016. La Corte di Cassazione con la presente sentenza ha affermato il principio che le spese necessarie...

alla conservazione dell’immobile pignorato, cioè le spese finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato (con esclusione delle spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese “per gli atti necessari al processo” che, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell’esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente.
Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’onere a suo carico.

Istanza per la liquidazione del compenso al curatore con spese 'a carico dello Stato'

DOC ID 233457 | pub. 01/02/2017 | 54 B

Modello di istanza per la liquidazione del compenso al curatore con spese “a carico dello Stato”.

alla conservazione dell’immobile pignorato, cioè le spese finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato (con esclusione delle spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese “per gli atti necessari al processo” che, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell’esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente.
Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’onere a suo carico.

Il prestito tra familiari: scrittura privata 'anti' redditometro

DOC ID 232852 | pub. 09/09/2016 | 292 B

Tra familiari conviventi (coniugi, genitori, figli), ma anche tra parenti stretti (fratelli, sorelle, nonni, nipoti, ecc.) è frequente il ricorso a prestiti infruttiferi per le...

necessità più importanti (come per esempio l’acquisto di un'autovettura o di un fabbricato da destinare ad abitazione).
In considerazione del rapporto in essere tra le parti, questi prestiti non venivano in alcun modo formalizzati rappresentando più che altro “impegni morali”.
Oggi però, i nuovi strumenti utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per la ricerca di redditi imponibili non dichiarati (uno su tutti, il REDDITOMETRO) non consentono più di affrontare questi eventi senza un riscontro anche formale (vale la pena ricordare che nel processo tributario non sono ammesse le testimonianze, e tantomeno quelle dei familiari).
E’ quindi di fondamentale importanza poter documentare l’origine delle somme confluite nella disponibilità del soggetto che poi ha sostenuto la spesa.
Una precisa e provata individuazione del tipo di rapporto acceso (prestito infruttifero) consente inoltre di escludere che l’elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi attivi (imponibili IRPEF).
Proponiamo un modello per regolamentare, senza eccessivi formalismi, i “prestiti tra familiari”.
La scrittura privata, datata e firmata da tutti i soggetti coinvolti, necessita anche di una “data certa” che può essere ottenuta con varie modalità:
• registrando la scrittura privata presso l'Agenzia delle Entrate (consigliabile in caso di importi particolarmente significativi);
• tramite l’apposizione della data certa presso un ufficio postale, in autoprestazione (modalità non più fornita da Poste Italiane a decorrere dal 1° aprile 2016)
• con uno scambio di corrispondenza con raccomandata a.r. senza
• ricorrendo alla firma elettronica dell’atto (con marca temporale)
Prestate attenzione, sia nella fase di concessione che in quella di rimborso, al rispetto delle norme antiriciclaggio e in particolare al rispetto dei limiti previsti per l’utilizzo di contanti. Il consiglio è quello di ricorrere sempre e comunque a modalità di trasferimento fondi “tracciate” (bonifico o assegni non trasferibili

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