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Dichiarazione indennità chilometriche

DOC ID 247229 | pub. 20/09/2023 | 90.33 KB

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie...

attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatorialiLe prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Note spese indennità chilometriche

DOC ID 247181 | pub. 24/07/2023 | 76.22 KB

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie...

attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali. 2. Le prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Pertanto, nel caso di trasferta del volontario fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso, possono essergli riconosciuti: 1) RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (cd. «a piè di lista») SENZA LIMITE. Ammesso il rimborso chilometrico, dietro specifica richiesta del volontario con dettaglio delle trasferte effettuate, km percorsi A/R e dell’automezzo utilizzato (tariffa ACI). 2) RIMBORSI SPESE NON DOCUMENTATI E AUTOCERTIFICATI, CON IL LIMITE DI 150 EURO MENSILI. Oltre all’autocertificazione del volontario è richiesta la delibera dell’organo di amministrazione dell’ente.

Indennità una tantum 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps

DOC ID 245713 | pub. 28/09/2022 | 789 B

Fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum di € 200 prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la...

domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26/09/2022, n. 103:
- iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Istanza comunicazione di variazione dello stato passivo per surroga INPS

DOC ID 233468 | pub. 01/02/2017 | 52 B

Modello di istanza comunicazione di variazione dello stato passivo per surroga INPS.

domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26/09/2022, n. 103:
- iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Modello di ricorso (redatto da avvocato) per l'impugnazione in sede civilistica dell'avviso di addebito INPS

DOC ID 233241 | pub. 02/12/2016 | 403 B

Modello di ricorso riferito ad un caso concreto e inerente l’impugnazione in sede civilistica (Tribunale ordinario – sezione lavoro – difesa che può svolgere un avvocato)...

dell’avviso di addebito INPS emesso nei confronti di lavoratori autonomi/imprenditori e liberi professionisti iscritti alla gestione separata a seguito di accertamento fiscale ed in pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento in sede tributaria.
Le principali censure affrontate nel ricorso (ricco della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità), riguardano l’illegittimità della notifica dell’avviso di addebito in pendenza di ricorso tributario, il vizio di motivazione dell’avviso di addebito e l’applicazione dei principi di soccombenza e responsabilità ai fini della liquidazione delle spese di lite ai danni dell’Istituto previdenziale.

Ricorso contro cartella INPS per decadenza quinquennale

DOC ID 231987 | pub. 23/09/2015 | 292 B

L'azione esecutiva dell'Agente della riscossione rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta, secondo una tesi giurisprudenziale,...

al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà far valere innanzi al Tribunale competente i principi espressi dalla giurisprudenza prevalente dei Tribunali, chiedendo l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
L'opposizione deve essere proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e notificata all'Ente impositore (I.N.P.S.) ed Agente della Riscossione competente.

Inps: circolare n.24, 8 febbraio 2013

PDF ID 230067 | pub. 08/03/2013 | 104 B

Artigiani ed esercenti attività commerciali : Contribuzione per l’anno 2013.

al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà far valere innanzi al Tribunale competente i principi espressi dalla giurisprudenza prevalente dei Tribunali, chiedendo l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
L'opposizione deve essere proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e notificata all'Ente impositore (I.N.P.S.) ed Agente della Riscossione competente.

Inps: circolare n.14 del 3 febbraio 2012

PDF ID 103896 | pub. 06/02/2012 - agg. 05/02/2013 | 102 B

Artigiani ed esercenti attività commerciali: Contribuzione per l’anno 2012.

al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà far valere innanzi al Tribunale competente i principi espressi dalla giurisprudenza prevalente dei Tribunali, chiedendo l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
L'opposizione deve essere proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e notificata all'Ente impositore (I.N.P.S.) ed Agente della Riscossione competente.

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