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LA DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI (scadenza al 31 marzo 2023)

DOC ID 246288 | pub. 09/03/2023 - agg. 12/01/2024 | 86.7 KB

La “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023...

-2025”, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.In particolare l’articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria delle irregolarità formali che consente di definire, pagando 200 euro per ciascun periodo d’imposta, le infrazioni o inadempimenti di natura formale commessi fino al 31 ottobre 2022.
L’adempimento è piuttosto semplice; non sono richiesti adempimenti dichiarativi ma è sufficiente effettuare il versamento nei termini e con le modalità corrette.
E’ soprattutto in questi casi che per lo Studio Professionale è fondamentale fornire alla Clientela, ed in particolar modo alle piccole e micro imprese, un’informazione essenziale e di immediata comprensione. Questo documento fa parte delle Lettere del Professionista alla Clientela che, insieme alle Circolari per la Clientela sono uno strumento utile, efficace ed economico per informare il Cliente. 

Verbale di assemblea dei soci di S.r.l. per la revoca dei sindaci incorsi in gravi irregolarità art. 2400, comma 2, del Codice Civile

DOC ID 246052 | pub. 09/01/2023 | 71.88 KB

L’art.2400 del Codice Civile prevede espressamente che:- i sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto...

degli articoli 2351, 2449 e 2450.- Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.- I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.- La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.- Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ricorso avverso atti di contestazione intermediari delle irregolarità nelle trasmissioni telematiche

DOC ID 234099 | pub. 25/09/2017 | 32 B

Agenzia delle entrate e Corte di Cassazione in disaccordo sull'applicabilità del cumulo giuridico in presenza di irregolarità nelle trasmissioni telematiche. L'Amministrazione...

sostiene, sulla base di documenti di prassi, l'applicabilità del cd. "cumulo materiale" vale a dire tante sanzioni quante sono le dichiarazioni ovvero i files) trasmesse (trasmessi).
Al contrario recenti indirizzi giurisprudenziali di legittimità statuiscono che qualora uno degli intermediari abilitati incorra in più violazioni della disciplina ex art. 3, D.P.R. n. 322/1998, avendo omesso o ritardato l'inoltro di più dichiarazioni trova applicazione la disciplina del cd. secondo cui il contravventore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, non essendo applicabili tante sanzioni quante sono le dichiarazioni (o i files) tramessi.

E' stata predisposta una traccia di ricorso avverso l'atto di contestazione notificato agli intermediari che ripercorre alcuni dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e che potranno essere riproposti dai professionisti raggiunti dagli atti impositivi in sede di opposizione innanzi la giustizia tributaria.

Buon lavoro!

Denuncia al Collegio Sindacale di irregolarità commesse dagli amministratori

DOC ID 233077 | pub. 26/10/2016 | 287 B

Modello personalizzabile redatto in formato MS Word.

sostiene, sulla base di documenti di prassi, l'applicabilità del cd. "cumulo materiale" vale a dire tante sanzioni quante sono le dichiarazioni ovvero i files) trasmesse (trasmessi).
Al contrario recenti indirizzi giurisprudenziali di legittimità statuiscono che qualora uno degli intermediari abilitati incorra in più violazioni della disciplina ex art. 3, D.P.R. n. 322/1998, avendo omesso o ritardato l'inoltro di più dichiarazioni trova applicazione la disciplina del cd. secondo cui il contravventore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, non essendo applicabili tante sanzioni quante sono le dichiarazioni (o i files) tramessi.

E' stata predisposta una traccia di ricorso avverso l'atto di contestazione notificato agli intermediari che ripercorre alcuni dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e che potranno essere riproposti dai professionisti raggiunti dagli atti impositivi in sede di opposizione innanzi la giustizia tributaria.

Buon lavoro!

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