Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 portante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti (art. 61):
Per tutte queste imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
ATTENZIONE:
- la sospensione riguarda solo le imposte e contributi espressamente elencati. Non vale quindi, per esempio, per la Tassa di Concessione Governativa
- la sospensione riguarda i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e non anche le altre ritenute (come per esempio la ritenuta d'acconto sui compensi di professionisti, agenti e lavoratori autonomi)
- nella circolare n. 37/2020, l'INPS ha comunicato che "La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento". Secondo questa interpretazione, se un datore di lavoro ha operato anche la trattenuta di contributi a carico del lavoratore sugli stipendi erogati a febbraio 2020, oltre che quella a proprio carico e le ritenute fiscali, alla scadenza versamento del 20 marzo dovrà versare "regolarmente" i contributi corrispondenti alla quota a carico del lavoratore.
Disposizioni per gli altri settori
Il Decreto (art. 62) prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).
Per quanto riguarda invece i VERSAMENTI:
ATTENZIONE: per le sospensioni dei versamenti oltre il 20 marzo, valgono le stesse precisazioni riportate sopra in merito alle altre imposte, alle ritenute e ai contributi a carico dei lavoratori dipendenti.
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d'acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione cartelle e attività accertamento
Il decreto (art.67 e 68) sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
La sospensione riguarda espressamente i pagamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 del DL 78/2010, IVA, imposte sui redditi e IRAP, L. 160/2019, tributi locali) e dagli avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010). Manca, però, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli richiamati esplicitamente. Per esempio la sospensione non è prevista per i pagamenti derivanti dai cosiddetti "avvisi bonari" ossia dalle comunicazioni inviate dalle Entrate per la liquidazione automatica, secondo quanto previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale (emessi ex art. 36-ter del DPR 600/73).
Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.
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Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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