Venerdì 13 marzo 2020

Sospensione dei versamenti per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

a cura di: Meli e Associati
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Sospensione dei versamenti per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

Il Decreto-legge 2 marzo 2020, 9 pubblicato sulla GU Serie Generale n.53 del 02/03/2020 prevede, tra l'altro, all'articolo 8 commi 1 e 2, la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero di tutta Italia.

In particolare:
"1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati".

Ma cosa si intende esattamente per imprese turistico-ricettive?

La classificazione delle strutture ricettive del turismo è regolamentata dal Codice del turismo (decreto legislativo n°79 del 23 .5. 2011) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), che definisce le quattro categorie principali per le strutture turistico-ricettive:

1. STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE:

  • Alberghi,
  • Motels,
  • Residenze turistico alberghiere (con unità abitative complete e arredate ma con servizi di ricevimento pulizia ecc. )
  • Alberghi diffusi (unità abitative diffuse in un territorio ma gestite da un unico imprenditore
  • Bed and breakfast a gestione imprenditoria
  • Centri SPA (Alberghi con offerta di servizi dedicati alla salute e al benessere)

2. STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE :

  • Affittacamere
  • Bed and breakfast gestite da privati nella propria abitazione
  • Case per ferie solitamente di proprietà di enti pubblici che li riservano ai propri dipendenti
  • Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (appartamenti e case in affitto stagionale)
  • Ostelli per la gioventù
  • Attività ricettive in esercizi di ristorazione o in agriturismi (stanze o appartamenti per l'ospitalità collegati e gestiti dallo stesso imprenditore)
  • Foresterie per turisti ossia stanze per l'ospitalità presso istituti religiosi, gestite senza finalità di lucro per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
  • Centri soggiorno studi, gestiti da enti pubblici o privati, associazioni di categoria o non profit per l'ospitalità finalizzata all'educazione e formazione con attrezzatura specifiche per la didattica e convegni
  • Rifugi alpini

3. STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO:

  • Villaggi turistici
  • Campeggi
  • Agricampeggi

4. STRUTTURE RICETTIVE DI MERO SUPPORTO :

  • strutture a supporto del campeggio itinerante (aree di sosta camper)

La classificazione può essere integrata dalla normativa delle singole Regioni e Comuni.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
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    Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
    - importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
    - calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
    - calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
    - produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).

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    a cura di: Dr. Renato Zanichelli
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