Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti obbligati, con riferimento all’anno d’imposta 2021.
A partire dall’anno d’imposta 2021, si arricchisce ulteriormente l’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere le spese sanitarie al Sistema TS.
Dopo quest’ultima implementazione dei soggetti chiamati a trasmettere i dati al Sistema TS, il quadro completo delle spese sanitarie che saranno presenti nelle dichiarazioni precompilate 2022, riferimento anno d’imposta 2021, è il seguente:
a. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
b. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d. servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
e. farmaci per uso veterinario;
f. prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016:
h. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 marzo 2019:
i. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 novembre 2019:
j. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 luglio 2021:
k. spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera);
l. altre spese sanitarie.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Pacchetto di software per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024.
Credito imposta ricerca e sviluppo 2024
Software, in MS Excel, per determinare in modo agevole la misura del credito d’imposta relativo alle spese in "Ricerca e Sviluppo" sostenute nell’anno 2024.
Note tecniche:
Questa versione è sviluppata in MSExcel (XLS) ed è utilizzabile in "scrittura" fino ad un anno dalla data di acquisto ed in sola "lettura" superato l’anno di acquisto. Le Istruzioni sono disponibili nella sezione "Documenti aggregati" qui in calce.
Sarà a breve aggiornata anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
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