Il Decreto Rilancio ha introdotto una procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno scaduto (a proposito, vi suggeriamo il nostro articolo a riguardo).
Il 30 maggio il Ministero dell'Interno ha pubblicato una circolare per definire le modalità per la presentazione delle istanze di regolarizzazione. Riportiamo di seguito le novità introdotte:
LIMITI DI REDDITO
Sono stati specificati i limiti di reddito minimo per i datori di lavoro interessati. Tali limiti sono individuati in:
Tali limiti non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, che presenta l'istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE - PROCEDURA PER IL DATORE DI LAVORO
Le istanze sono valide solo per datori di lavoro e lavoratori impiegati nei settori sopra indicati, e possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 accedendo tramite credenziali SPID a questo indirizzo. Per la compilazione è disponibile una guida predisposta dal Ministero, ma il datore di lavoro può far riferimento anche alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali e ai patronati per richiederne gratuitamente assistenza.
Successivamente all'invio della domanda sarà generata, nell' area personale del datore di lavoro, la relativa ricevuta da consegnare in copia al lavoratore ai fini di attestare l'avvenuta presentazione e di consentire allo stesso di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere regolarmente l'attività lavorativa.
Lo stesso Ministero dell'Interno chiarisce che non sono state fissate quote massime di ammissione delle domande, quindi non vi è motivo per affrettare la presentazione della domanda purché essa avvenga entro i termini stabiliti.
PAGAMENTI
Il datore di lavoro dovrà pagare €500,00 per ogni lavoratore prima di presentare la domanda, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) scaricabile qui. Le regole per la compilazione del modello possono essere invece consultate qui.
Nota bene: Le somme versate non sono in alcun modo ripetibili (ndr. rimborsabili), nemmeno nel caso in cui l'istanza non venisse accettata.
Dopo aver presentato la domanda, il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno attendere la convocazione da parte dello Sportello unico per l'immigrazione per procedere alla verifica della documentazione e alla stipula del contratto di soggiorno.
Contestualmente, lo Sportello provvederà all'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del kit contenente la modulistica necessaria per presentare la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE - PROCEDURA PER IL LAVORATORE
Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori sopra indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
Gli stranieri riceveranno dallo Sportello per l'immigrazione il kit per la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno con allegate le specifiche istruzioni di compilazione. Oltre alla domanda compilata, sarà necessario presentare la seguente documentazione:
Al momento della presentazione della domanda, il lavoratore dovrà versare €30 direttamente all'ufficio postale più €16 per la marca da bollo necessario alla compilazione della domanda. Fino al 10 giugno l'accesso agli uffici postali per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando la seguente ripartizione per cognome. Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.
Alla consegna della domanda, lo straniero riceverà una lettera di convocazione presso la Questura per l'esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione un help desk a questo indirizzo, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio.
Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda
Riassunto della procedura:
(clicca sull'immagine per ingrandire)
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Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
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