Analizzeremo queste novità nel corso dell'esposizione che segue.
OBBLIGATORIETA' DEL TELEMATICO IN SEDE DI AUTOLIQUIDAZIONE: LA CIRCOLARE 1/2012
Lo sviluppo e la diffusione dei servizi telematici hanno avuto una forte accelerazione a seguito dell'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale, che all'articolo 3 ha sancito in via generale il diritto dei cittadini e delle imprese a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, l'articolo 38, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010 ha inoltre stabilito che l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici, "per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni".Il quadro normativo in materia di servizi telematici è stato ulteriormente rafforzato a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al Codice dell'amministrazione digitale dal decreto legislativo n. 235/2010 ed in particolare dell'articolo 5-bis, che ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.Infine, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 1 sono state adottate le modalità di attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 5-bis ed è stato fissato al 1° luglio 2013 il termine per l'adozione esclusiva delle modalità telematiche.In attuazione della suddetta normativa e al fine di ridurre i costi di gestione dei procedimenti amministrativi, con determinazione del Commissario straordinario n. 55 del 29.12.2011 2 è stato individuato un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che da gennaio 2012 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. A decorrere dal 2012 sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche:
I primi quattro servizi riguardano l'autoliquidazione annuale dei premi, per la quale l'Istituto già da anni ha reso disponibili servizi telematici sia per le imprese che per gli altri soggetti assicuranti, sia per i loro intermediari.
Sul tema Inail ha emanato la circolare 1/2012 reperibile sul portale dell'Istituto nella Banca dati normativa. Nel corso dell'esposizione che segue richiameremo i passaggi della circolare che specificamente innovano , per le sole ditte attive ( per quelle che cessano in corso d'anno continua a dover essere usata la modulistica cartacea e questo appare ad avviso di chi scrive un limite dell'operazione di che trattasi), alle modalità di effettuazione dell'autoliquidazione.
L'ADDIZIONALE AMIANTO
La Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 1, commi 241 - 246) ha istituito presso l'INAIL il "Fondo per le vittime dell'amianto", con la finalità di erogare una prestazione economica aggiuntiva alla rendita a decorrere dal 2008. Il Fondo è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese assicurate all'INAIL e al soppresso IPSEMA, attraverso un'addizionale sui premi assicurativi.L'applicazione dell'addizionale è disciplinata dal decreto ministeriale n. 30 del 12.1.2011 con cui è stato approvato il Regolamento del Fondo (vedi circolare n.32/2011).
L'addizionale si applica alle imprese classificate, in base alle vigenti Tariffe dei premi, alle voci indicate dall'art. 3, comma 3, del decreto e, per il settore marittimo, alle lavorazioni che si riferiscono alla gestione trasporto merci e alla gestione trasporto passeggeri (categorie naviglio Trasporto passeggeri e Concessionari di bordo, Trasporto merci nazionale e internazionale)
Le Voci delle Tariffe dei premi di cui al D.M. 12.12.2000 a cui si applica l'addizionale:sono le seguenti
a) gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
b) gestione Industria - voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220
c) gestione terziario - voci di tariffa 3620, 4100, 6100,6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
d) gestione altre attività - voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100, 189
L'addizionale è pari
L'addizionale si applica ai premi ordinari dovuti, ancorché non versati, compresi quelli accertati in evasione o liquidati ai sensi dell'art. 28, 8° comma T.U. 1124/1965. In caso di mancato o tardato pagamento sono dovute le sanzioni civili ai sensi dell'art.116, comma 8, della legge n. 388/2000 e si applicano le procedure di esazione coattiva.
Per gli anni 2008, 2009, 2010 e per l'addizionale dovuta sui premi anticipati per il 2011, l'addizionale è stata richiesta con apposito provvedimento.
A partire dal 2012, l'addizionale sarà versata con l'autoliquidazione annuale dei premi.
Le modalità di calcolo dell'addizionale sono descritte nella nota prot. 4449 del 15.5.2011 reperibile sul portale dell'Istituto nella sezione Istruzioni operative della Banca dati normativa. L'addizionale , pari all'1,3% come da DETPRES 279 del 6 ottobre 2011, per il 2011,sarà applicata ai premi ordinari ed al sovrappremio supplementare silicosi /asbestosi. Nelle basi di calcolo per le aziende destinatarie di detta addizionale è stato aggiunto apposito campo.
LE RETRIBUZIONI
Il principale adempimento posto a carico del datore di lavoro nell'ambito dell'autoliquidazione è la denuncia delle retribuzioni. Le retribuzioni da dichiarare in occasione dell'autoliquidazione di quest'anno riguardano l'intero anno solare 2011, oppure un minor periodo, sempre dell'anno 2011, nei casi di attività iniziate dopo il 1° di gennaio, o cessate prima del 31 di dicembre.
Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti così come non devono essere considerate le retribuzioni degli addetti alle "gestioni speciali" Inail (apparecchi radiologici, sostanze radioattive, facchini, scuole, ecc.) per le quali non sono addirittura applicabili le stesse norme sull'autoliquidazione in quanto assoggettate a premio speciale unitario.
Le retribuzioni da denunciare sono quelle imponibili ai fini Inail, valutate cioè con riferimento ai redditi da lavoro dipendente ai sensi del decreto legislativo 314/97, con il criterio di competenza (somme maturate nel periodo) e al lordo di qualsiasi ritenuta (erariale, previdenziale, …). La base imponibile contributiva, come è noto, è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) e 29 Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria (TU) ad esclusione:
Possono essere:
CAMPO 14 DEL MODULO 1031 DI DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI - LE RETRIBUZIONI COMPLESSIVE
La parte iniziale del modulo ( campi da 1 a 13 ) individua l'anno cui si riferisce la dichiarazione, (il 2011). Essa è precompilata e concerne l'identificazione dell'azienda (codice ditta più codice controllo, codice fiscale, ragione sociale e sede Inail), la posizione assicurativa territoriale più codice controllo, il rischio coperto (voce di tariffa nell'ambito della relativa Pat, l'inquadramento e la presenza di rischio silicosi e asbestosi), il periodo delle retribuzioni da denunciare (dal/al).
Il modulo si suddivide poi in quattro parti (che chiameremo sezioni), in particolare:
La prima parte comprende la sezione retribuzioni complessive (campo 14). Detto campo è il più importante l'unico da compilare obbligatoriamente in ogni caso e comprende : le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzione inferiore al 100%,i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto,nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane, ecc..Non vanno incluse in questo campo le retribuzioni degli apprendisti, del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari di ditte artigiane,di dipendenti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro fruisce dell'esenzione totale dal premio .
I successivi due campi (15 e 16), la cui compilazione è eventuale e va effettuata soltanto se ricorre la relativa casistica, rappresentano dei dettagli, dei "di cui" del campo 'A', nei quali vanno indicate le quote di retribuzione con esenzione parziale (campo 'B'), e le retribuzioni "specifiche", che sono quelle corrisposte ai lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e/o l'asbestosi (campo 'C').
Nel campo 15, in particolare, le quote di retribuzione parzialmente esenti sono costituite dall'ammontare complessivo delle quote di retribuzione parzialmente esenti da contributi (esempi: Cfl, nella P.A.; contratti di inserimento con esenzione al 50% ed equiparati al 50% (esempio assunti a norma della legge n. 407/1990). Le stesse andranno poi indicate analiticamente e codificate nella successiva sezione «dettaglio quote di retrib. Parzialmente esenti» (campo B).
Nel campo 16 dedicato alle retribuzioni specifiche silicosi e asbestosi va individuato l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti esposti al rischio di silicosi e/o asbestosi, nella misura del 100% anche per i soggetti con esenzione parziale del premio , già comprese nel Campo 14.
CAMPI 17 e 18 :RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO
La seconda parte dedicata alle retribuzioni soggette a sconto è suddivisa in due parti, una riferita alla regolazione per l'anno 2011 e l'altra per la rata premio anticipato anno 2012, in particolare, per la regolazione premio 2011 vanno indicate in ambo le sezioni le retribuzioni soggette a sconto (e i corrispondenti codici) con riferimento alle seguenti situazioni:
60 per cento per l'anno 2012; 70 per cento, a decorrere dall'anno 2013.
Legge 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. n. 265 del 14.11.2011 - Suppl. Ordinario n. 234).
Pertanto in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari è prevista una riduzione del premio in misura dell'80% per la regolazione 2011 e nella misura del 60% per la rata 2012
Rata premio (successivi 3 righi): fatta eccezione per lo sconto edili (non ancora applicabile per il 2012), vale quanto indicato più sopra riferito.
DETTAGLIO QUOTE RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI
La terza parte concerne il dettaglio delle quote di retribuzione parzialmente esenti (Campo B).
In tale sezione vanno riportate, in dettaglio, le quote di retribuzione parzialmente esenti dal premio assicurativo (già comprese nella prima sezione) e il relativo codice identificativo:A,B, D, F. I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione soltanto per la Pubblica Amministrazione. Le riduzioni sono pari al 25% o al 50%, a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel Centro-Nord o nel Mezzogiorno. Nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate, come di consueto, le quote di retribuzione parzialmente esenti, con il relativo codice. I contratti di inserimento, rispettivamente, con sconto del 25%, applicazione regola del de minimis, 40% e 50% (compresi dipendenti assunti da imprese non operanti nel mezzogiorno, da imprese operanti in circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione, da imprese turistiche o commerciali con meno di 15 dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e disoccupati da almeno 24 mesi purché non assunti in sostituzione di licenziati o sospesi).
Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/200312 e dal regolamento CE n. 2204/200213.
Nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate, come di consueto, le quote di retribuzione parzialmente o totalmente esenti, con il relativo codice.
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%
La quarta parte del modello è destinata alla individuazione del dettaglio retribuzioni esenti al 100%.In questa sezione vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% dal premio assicurativo e il relativo codice identificativo, in particolare: «C» che attualmente riguardano soltanto i contratti di inserimento a esenzione totale (es. contratti stipulati ai sensi della legge 408/1990).
RATEAZIONE
Il campo 89 del modello 1031 contiene il riferimento alla scelta della rateazione in quattro rate in base alle leggi 449/1997 e 144/1999.
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi. La casella SI si barra solo se si vuole accedere per la prima volta alla rateazione e, comunque, se non si è espressa tale volontà nella precedente autoliquidazione. Verrà barrata la casella NO se non si intende più pagare in quattro rate nel 2012 ed in precedenza era stata esercitata la scelta di pagare ratealmente. Non va barrata alcuna casella se per il 2011 vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione. Qualora nel corso del 2012, il codice di agevolazione "070" sia stato revocato a seguito di variazioni di qualsiasi tipo, la Sede deve comunicare al datore di lavoro che, se intende avvalersi della rateazione del premio 2011/2012, deve barrare nuovamente la casella "SI" della dichiarazione delle retribuzioni.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2012 e le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2012, maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare sarà comunicato in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata.
Al fine di evitare la compilazione e la trasmissione di un'apposita domanda, a partire dal 1999 l'Istituto ha inserito nel modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni l'indicazione circa la facoltà da parte degli interessati di pagare il premio annuale in quattro rate. Tale modalità di comunicazione si applica anche ai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni retributive .Da gennaio 2012, la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere effettuata esclusivamente tramite i servizi "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" e "AL.P.I. on line", barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico, da presentare entro il termine del 16 marzo. Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la volontà di versare il premio in quattro rate, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164. Per accedere al servizio, l'artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessaria identificazione (PIN1 e PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa al servizio effettuato tramite il Contact Center Multicanale.L'adozione esclusiva delle modalità telematiche per la comunicazione, entro il citato termine del 16 marzo, del pagamento del premio annuale in quattro rate si applica anche al settore marittimo, utilizzando il servizio di "Autoliquidazione on line" e barrando l'apposita casella del modello telematico.
RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE AI SENSI DELLA LEGGE N.296/2006
Il campo 90 del modello 1031 contiene la dichiarazione che l'impresa artigiana dovrà rendere per accedere alla riduzione del premio nell'ambito dell'autoliquidazione 2011/2012. L'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008 ha previsto, in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato in possesso di determinati requisiti, una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali.
A partire dalla prossima autoliquidazione, la riduzione verrà applicata a coloro che abbiano preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio dichiarando, per tal via, di essere in regola con le norme in materia di prevenzione di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.e di non aver subito infortuni nel biennio immediatamente precedente.
Al fine di semplificare le modalità di presentazione, la richiesta si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni relativo all'Autoliquidazione dell'anno precedente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Per usufruire della riduzione che sarà applicata alla regolazione 2011, sia per i premi ordinari, che per i premi speciali unitari, in occasione dell'Autoliquidazione 2011/2012 (scadenza 16.2.2012), gli artigiani hanno barrato la casella appositamente inserita nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni per l'Autoliquidazione 2010/2011, recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781".
La riduzione si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, condizione questa che sarà verificata dall'Istituto rilevando gli infortuni denunciati, escluse le franchigie.
Il biennio nel quale non devono risultare infortuni è quello che precede l'annualità cui si riferisce il premio di regolazione (es. per la riduzione da applicare alla regolazione 2011, il biennio di osservazione è il 2010-2011). L'importo della riduzione per la regolazione 2011 è pari al 7,01%.
Per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese ed evitare la compilazione e la trasmissione di un'apposita domanda, dal 2011 l'Istituto ha inserito nel modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni anche la domanda di ammissione alla riduzione prevista per le aziende artigiane dalla legge finanziaria 2007 11.
Da gennaio 2012, le aziende artigiane con dipendenti e assimilati e quelle senza dipendenti e assimilati, per usufruire della riduzione disposta dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006 - nella misura prevista da specifici decreti ministeriali - devono presentare esclusivamente per via telematica il modulo 1031 e barrare l'apposita casella, con cui certificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
I servizi a disposizione per certificare il possesso dei requisiti e presentare quindi la domanda di ammissione alla riduzione sono quelli già indicati al punto precedente, vale a dire "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" o "AL.P.I. on line".
Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la certificazione del possesso dei requisiti ai fini della domanda in discorso, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164. Per accedere al servizio l'artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessaria identificazione (PIN1 e PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa al servizio effettuato tramite il Contact Center Multicanale. Anche per le domande in questione, le modalità descritte riguardano soltanto le imprese attive ed il termine massimo di presentazione è fissato al 16 marzo.
RIDUZIONE DEI PREMI SPECIALI UNITARI PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO
Per l'autoliquidazione 2011/2012 lo sconto per le aziende di autotrasporto merci (voci 9121 e 9123 della Tariffa Artigianato) riguarda i soli premi speciali unitari degli artigiani, è pari al 14,70% ed è da calcolare solo sulla regolazione 2011.
Tale riduzione, infatti, si applica alla sola regolazione 2011 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa, pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, devono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto.
Per l'anno 2011 è stata, altresì, approvata la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario, a seguito della quale, nel mese di maggio, sono stati rielaborati i tassi per l'anno 2011 ed è stato inviato alle imprese interessate il mod. 20SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso.
CASI PARTICOLARI
Le aziende artigiane senza dipendenti , per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2011 comprensiva del premio artigiani e premio dipendenti e le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente devono indicare il "valore zero" nel campo "Retribuzioni complessive".Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate devono egualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando la casella SI relativa alla rateazione legge 449/1997 e legge 144/1999.
Le aziende artigiane senza dipendenti , per usufruire della riduzione prevista dall'art. 1 commi 780 e 781 della legge n. 296/2006 che sarà applicata nella misura prevista dai decreti ministeriali che saranno emanati secondo quanto già sopra precisato, a partire dalla regolazione 2011, devono egualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando il campo 90 del modulo 1031 precedentemente illustrato.
Inoltre in caso di PAT ponderate le retribuzioni dovranno essere denunciate per singola voce. Se nel corso dell'anno 2010 sono intervenute delle situazioni particolari, tipo la riclassificazione, l'esclusione o l'inclusione del rischio di silicosi e asbestosi o di modificazione dell'oscillazione del tasso, occorrerà effettuare la denuncia delle retribuzioni per singolo periodo. In caso di attività iniziata nel corso del 2011 il premio anticipato dovuto per l'anno in corso 2012 deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione "Rata" della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.
LA VALUTAZIONE DELL'IMPONIBILE PRESUNTO DA UTILIZZARE PER IL 2012
L'autoliquidazione 2012 riguarda il calcolo e il pagamento dei premi dovuti a titolo di regolazione,a conguaglio per l'anno 2011, e a titolo di rata anticipata per l'anno 2012.L'imponibile "effettivo" da utilizzare per il conteggio dei premi di regolazione 2011 è quello individuato nel paragrafo precedente che, ai sensi dell'art. 28 del DPR 1124/65, diventa di norma anche l'imponibile "presunto" su cui calcolare la rata 2012. Tuttavia, se il datore stima che per l'anno 2012 erogherà retribuzioni inferiori a quelle denunciate per il 2011 deve, entro il 16 febbraio 2012, inoltrare alla sede Inail competente la prevista comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, fissando l'imponibile ridotto sul quale intende calcolare e pagare la rata di premio per l'anno 2012. In queste ipotesi l'azienda è autorizzata ad autoridursi in autoliquidazione il premio da pagare. Se viceversa la stima evidenzia che per l'anno 2012 saranno erogate retribuzioni superiori a quelle denunciate per il 2011, il datore di lavoro deve comunicare questa circostanza all'Inail (art. 12 del DPR 1124/65), ma deve comunque effettuare il calcolo della rata 2012, sulla base dell'imponibile denunciato per il 2011. In queste ipotesi l'azienda non è autorizzata ad autoaumentarsi in autoliquidazione il premio da pagare, ma deve aspettare l'eventuale richiesta di integrazione da parte dell'Istituto, che fisserà anche una data di scadenza per il pagamento diversa e successiva a quella dell'autoliquidazione.
Da gennaio 2012, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio "Riduzione presunto" in www.inail.it - Punto Cliente.
L'adozione esclusiva delle modalità telematiche per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte si applica anche al settore marittimo utilizzando il servizio di "Autoliquidazione on line".
Il termine entro cui la comunicazione deve essere presentata è fissato al 16 febbraio, contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e al pagamento della prima delle quattro rate ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.
La comunicazione riguarda soltanto le ditte attive, avendo ad oggetto le retribuzioni presunte su cui calcolare il premio anticipato annuale.
LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2011
Come precisato nella circolare 1/2012 a partire dall'autoliquidazione 2011/2012 la dichiarazione delle retribuzioni prevista dal D.P.R. n. 1124/1965 4, all'articolo 28, comma 4, primo periodo5 , deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite i seguenti servizi:
Il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive, compreso il settore marittimo, é fissato al 16 marzo , fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio. L'esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, infatti, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata con il modulo cartaceo. Le circolari Inail che disciplinano la materia delle retribuzioni ai fini del calcolo del premio sono la 21/2011 e la 49/2011 reperibili sul sito Internet dell'Istituto secondo il percorso poco sopra individuato.
La corretta compilazione della denuncia delle retribuzioni consente il corretto calcolo del premio. I premi dovuti all'Inail sono calcolati, infatti, salvo che si tratti di premi unitari , applicando il tasso di premio comunicato dall'Istituto, sulle retribuzioni imponibili che vengono denunciate.
IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI DOVUTI
Sono interessate al calcolo del premio tutte le ditte con dipendenti comprese quelle individuali e artigiane.
In particolare occorre tenere presente, per ciascuna posizione assicurativa territoriale, quanto segue:
La compensazione tra regolazione passiva (credito azienda) e rata anticipata dell'anno in corso (debito azienda) può essere effettuata anche se la rata anticipata per l'anno di regolazione non è stata interamente pagata.
La somma algebrica (vale a dire gli importi a debito «+» e gli importi a credito «-») delle somme scaturite dall'autoliquidazione delle singole posizioni assicurative determina l'ammontare complessivo da versare con il modello F24 entro il prossimo 16 febbraio 2012.
IL CALCOLO DEGLI SCONTI E DELLE AGEVOLAZIONI
In occasione dell'autoliquidazione dei premi, sia di regolazione 2011 che di rata 2012, sono calcolate e usufruite le provvidenze contributive previste dalla legge, alle quali le aziende hanno diritto ai fini Inail.
Si tratta di due diverse categorie di agevolazioni, le cui modalità di calcolo prevedono un abbattimento percentuale delle retribuzioni imponibili, o una riduzione percentuale dei premi dovuti.
I benefici che comportano un abbattimento dell'imponibile, sono quelli che vengono riportati nel rigo B) del mod. 1031 intestato: "Quote di retrib. Parzialmente esenti".. Riguardano i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) ed equiparati, e quelli oggetto di contratti di inserimento.
La concreta applicazione di questi benefici non comporta particolari calcoli dal momento che, per determinare l'imponibile su cui conteggiare i premi dovuti, le retribuzioni esenti indicate nel rigo B) vengono sempre direttamente sottratte da quelle complessive del rigo A).
Invece per gli sconti che prevedono una riduzione percentuale del premio e che corrispondono alle riduzioni contributive tutte quali innanzi individuate nel paragrafo precedente è stata individuata la modalità del calcolo. Per cui nel caso di azienda artigiana che usufruisca ad esempio di sconto edile e di riduzione del premio ex art.1 commi 780 e 781 bisognerà procedere secondo quanto segue.
Stabilire l'importo base del premio ( che chiameremo A) ed applicare il primo sconto ( ad es. quello edile) L'importo ottenuto, che viene messo da parte lo chiameremo B. Sempre sull'importo base del premio si applica poi il secondo sconto ottenendo un importo che chiameremo C. Si fa poi la somma di B+C e l'importo ottenuto viene sottratto da A. Si ottiene l'importo del premio D cui va aggiunta l'addizionale AMNIL che è pari all'1% ottenendosi l'importo definitivo da pagare.
Ove la ditta in questione sia classificata ad una voce di tariffa per la quale è prevista l'addizionale amianto, a D dovrà essere aggiunta la percentuale dell'1,03% ottenendosi l'importo E cui andrà poi aggiunto l'1% AMNIL con la definizione dell'importo che andrà a pagamento.
La possibilità di ottenere detti sconti ed agevolazioni è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
Nel modulo delle basi di calcolo sono riportate le seguenti agevolazioni:
03 Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia.(50% sia in regolazione che in rata.)
05 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani particolarmente svantaggiati;
25 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone agricole svantaggiate.
A favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici sono previste specifiche riduzioni contributive.
Sulle percentuali di sconto l'Inail ha statuito con nota n.246 del 14/01/2011 in relazione alle previsioni di cui al disegno di legge di stabilità per l'anno 2011 che all'articolo 1, comma 45, stabilisce che siano applicate, a decorrere dal 1° agosto 2011, le percentuali del 75 % e del 68 % già previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2011.
IL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Come ampiamente già noto, le stesse modalità di calcolo dei premi di autoliquidazione comportano l'automatica compensazione degli importi a credito dell'azienda con quelli a debito, senza bisogno di alcuna autorizzazione o comunicazione all'Inail.Se permane un residuo credito questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre amministrazioni. L'Inail precisa che qualora si intenda compensare quanto dovuto per autoliquidazione con un credito preesistente, si dovrà compilare due righe della sezione Inail del modello F24 indicando, nella prima, il progressivo dell'autoliquidazione e il relativo importo nel campo «importi a debito versati », nella seconda il progressivo del credito indicando il relativo importo nel campo «importi a credito compensati». Per avvalersi di tale ultima modalità è necessario acquisire il preventivo assenso della sede Inail competente in ordine alla effettiva sussistenza del credito medesimo.
Il saldo definitivo del premio da pagare, unico per azienda (codice ditta), deve essere riportato nella sezione INAIL del mod. F24, che va completato con tutti gli altri dati che l'Istituto fornisce con il facsimile riportato nella lettera di accompagnamento delle Basi di calcolo. La sezione del mod. F24 da compilare è «sezione altri enti previdenziali ed assicurativi » e occorrerà tenere presente quanto segue: nello spazio «n. di riferimento» occorre indicare «902011» (per i contributi associativi il relativo n. di riferimento va rilevato dalla colonna «Codice per F24» del foglio delle basi dei calcolo); nello spazio causale la lettera «P»; l'ammontare da versare va indicato al centesimo di euro, ovvero all'unità di euro (se non ci dovessero essere i centesimi, bisogna indicare sempre due zeri dopo la virgola).
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2011, ovvero in quattro rate trimestrali uguali, con scadenza al 16 febbraio 2011, al 17 maggio 2011, al 16 agosto 2011 e al 16 novembre 2011. Il pagamento rateale prevede gli interessi di rateazione, ancorché ad un tasso agevolato.
IL MODELLO F24 ENTI PUBBLICI
L'articolo 32-ter del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, ha esteso l'utilizzo del modello di versamento "F24 enti pubblici" (F24 EP) per "il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali ed assicurativi".In attuazione di tale norma, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto del 12 marzo 20101, con cui sono state previste le nuove modalità di utilizzo del modello F24 EP. Successivamente, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 giugno 20102, sono state approvate le modifiche al modello F24 EP precedentemente in uso e le specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica. Infine, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 97/E del 7 ottobre 2010, ha disposto, in accordo con l'Istituto, le modalità di compilazione del modello F24 EP per il versamento dei premi assicurativi dovuti all'INAIL.
MODELLO F24 EP PER I VERSAMENTI PREVIDENZIALI
L'F24 EP è il modello di pagamento, esclusivamente telematico, riservato agli enti ed alle amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica. L'estensione di tale modello ai premi assicurativi di competenza dell'INAIL consente all'Istituto di migliorare e velocizzare l'acquisizione e la gestione di tali pagamenti, utilizzando i vantaggi derivanti dal sistema telematico. Le nuove modalità di versamento, come stabilito nella risoluzione 97/E, decorrono dal 2 novembre 2010. Il modello non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito. In analogia a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 20/2001 in tema di versamento delle ritenute5 , gli enti e le amministrazioni pubbliche possono utilizzare il modello F24 "ordinario" per compensare eventuali importi a credito con debiti per premi ed accessori nei confronti dell'INAIL. L'utilizzo dell'F24 è limitato ai soli importi da compensare e, pertanto, il saldo finale da indicare nel modello deve risultare pari a zero; qualora, a seguito della compensazione, residuino importi da pagare, questi devono essere versati tramite il modello F24 EP.
L'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale del 12 marzo 2010 stabilisce che i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 EP per i versamenti previdenziali sono:
a) gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984 e successive modificazioni
b) le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 , che utilizzano il modello F24 EP per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e per le relative addizionali regionale e comunale.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto b), sono interessate le amministrazioni statali tenute all'obbligo di iscrizione all'INAIL, relativamente ai lavoratori per i quali non si applica la speciale forma di gestione dell'assicurazione per conto dello Stato.
Le istruzioni per il pagamento tramite i modelli F/24 sono chiaramente rappresentate nella Guida all'Autoliquidazione pubblicata sul portale dell'Istituto il 12/01/2012.
IN CASO DI PAGAMENTO RATEALE
Ove si acceda al pagamento rateale entro il 16 febbraio 2012 bisognerà pagare con il mod. F24 solo un quarto del totale dei premi di autoliquidazione netti dovuti. Con le successive rate in scadenza a maggio e agosto gli importi dovranno essere maggiorati degli interessi di rateazione, provvisoriamente calcolati al tasso legale in vigore, da conguagliare poi in occasione dell'ultima rata in scadenza a novembre al tasso definitivo che sarà fissato con decreto del Ministero dell'Economia. Sul punto si fa rinvio alla circolare n. 60/2008 dell'Istituto che illustra chiaramente le modalità della rateazione.
Dr.ssa Silvana Toriello
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